Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE
di concerto con
Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE


VISTO l'articolo 82, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che “i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione”;
VISTO l'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che “con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1)”;
VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 febbraio 2011, di seguito D.M. 4.2.2011, per la “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 2025, n. 88, con il quale è stato conferito al dott. Gennaro Gaddi l’incarico di titolare della Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative;
VISTO il decreto del Direttore generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute 16 novembre 2023, n. 141, contenente il 12° elenco delle aziende autorizzate all’esecuzione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori, di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011;
VISTA l’istanza di rinnovo dell’iscrizione triennale nell’elenco delle aziende autorizzate all’esecuzione dei lavori sotto tensione, di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011, presentata da Terna Rete Italia S.p.A., ai sensi dell’allegato II, punto 1.3, al D.M. 4.2.2011;
VISTI il parere espresso dalla Commissione di cui al D.I. 4.2.2011 in relazione all’istanze richiamata in precedenza;
CONSIDERATO altresì che, sulla base di quanto rappresentato innanzi, è possibile procedere ad un parziale aggiornamento del 12° elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011 adottato con decreto direttoriale 16 novembre 2023, n. 141
 

DECRETA


Articolo 1
(Rinnovo dell’iscrizione)

1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, l’iscrizione della società Terna Rete per l’Italia S.p.A., con sede legale in Roma, viale Egidio Galbani n. 70, nell’elenco delle aziende autorizzate all’esecuzione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori, di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011, è rinnovata per tre anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione.
 

Articolo 2
(Elenco delle aziende autorizzate)

1. In attuazione di quanto disposto all’articolo 1, è adottato il 13° elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011.
2. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il 12° elenco adottato con decreto direttoriale 16 novembre 2023, n. 141, richiamato in premessa.
 

Articolo 3
(Obblighi delle aziende autorizzate)

1. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1. e), dell’allegato I del D.M. 4.2.2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 4.2.2011.
2. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previo parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, si esprime in merito alla variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore generale della prevenzione del Ministero della salute, è disposta l’immediata sospensione dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dai medesimi elenchi.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II e III del citato D.M. 4.2.2011, in capo alle medesime aziende. 
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione “Trasparenza/Pubblicità legale”.
 

Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative
Il Direttore generale
Gennaro Gaddi

 

Direzione generale della prevenzione

Il Direttore generale
Sergio Iavicoli

 

Allegato