Cassazione Penale, Sez. 4, 22 luglio 2025, n. 26840 - Lavoratore precipita nel torrente facendo retromarcia con un bobcat. Mancanza di segnaletica e di barriere di protezione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
Dott. LAURO Davide - Relatore
Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere
Dott. SESSA Gennaro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a B il Omissis,
avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Fatto
1. Con sentenza emessa in data 25 settembre 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 21 novembre 2022 dal Tribunale di Paola, con cui A.A. è stato condannato per il reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen.
1.1. Più in particolare, il 31 agosto 2016 B.B., dipendente della Green Service Giardini Sas, stava eseguendo dei lavori di livellamento un piazzale: mentre era alla guida di un bobcat, facendo retromarcia, precipitò nel torrente sottostante, perdendo la vita.
Dell'infortunio è stato ritenuto responsabile il A.A., quale datore di lavoro dello B.B., per non aver predisposto le barriere di protezione per contenere il rischio di caduta, e per non aver curato la manutenzione del mezzo, con riguardo al funzionamento della cintura di sicurezza (artt. 112 e 71 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81); invece, è stata esclusa, già in primo grado, la rilevanza causale della pur accertata violazione delle norme in materia di formazione.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione A.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso il carattere abnorme della condotta della vittima, "gravemente imprudente pur in presenza di un pericolo immediatamente percepibile" (p. 6 ricorso).
Il dipendente, infatti, decise di assumere una condotta di guida del mezzo particolarmente pericolosa, ovvero in retromarcia, per effetto della quale precipitò nel vicino torrente.
Se, invece, avesse condotto il mezzo guardando in avanti, secondo il criterio di diligenza del buon padre di famiglia, avrebbe certamente colto la condizione di pericolo, in quanto non occulta.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale sostanziale, in relazione all'art. 43 cod. pen., non essendo dimostrato che il ricorrente fosse a conoscenza tanto delle condotte di guida eccentriche assunte del dipendente quanto della mancata chiusura dell'area di lavoro.
Rispetto a tali profili si denuncia anche la violazione di norme processuali stabilite appena di nullità, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. (quanto ai criteri di valutazione della prova indiziaria), ed il concorrente vizio di motivazione.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. All'analisi dei motivi è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il giorno dell'infortunio erano in corso dei lavori di sistemazione di un piazzale finalizzati a recintare l'area, in precedenza delimitata da vasi di grossa dimensione, che quel giorno furono spostati proprio per consentire l'esecuzione dei lavori (p. 4 sentenza di primo grado).
Per tale ragione, nel corso delle attività (durante le quali sopraggiunse sul luogo anche il A.A.), un altro dipendente, C.C., si era posizionato nei pressi del ciglio, per segnalare il limite oltre il quale era pericoloso portarsi.
B.B. - l'unico a condurre il bobcat insieme allo stesso A.A. - quel giorno eseguì alcune manovre che i colleghi hanno variamente definito come "brusche", "errate" o "sbagliate".
Proprio in occasione di una repentina manovra in retromarcia, il lavoratore cadde nel torrente sottostante, da una altezza di circa 24 metri, perdendo la vita a causa delle lesioni riportate.
2.1. Il primo motivo è infondato.
Il ricorrente lamenta l'interruzione del nesso causale, in ragione della condotta imprudente ed abnorme del lavoratore.
Osserva il Collegio che la conclusione cui sono giunti i giudici di merito si pone nel solco del consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, secondo il quale la condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo solo quando esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237 - 01; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 - 01; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 -01).
Non è questo, all'evidenza, il caso di specie: al momento dell'infortunio lo B.B. stava svolgendo l'attività a lui demandata e la situazione non ricopriva i caratteri di imprevedibilità, eccezionalità ed eccentricità del rischio richiesti dalla giurisprudenza per l'interruzione del nesso di causalità.
Anzi, l'attività svolta era appunto funzionale alla sistemazione dell'area, che avrebbe dovuto essere recintata (p. 4 sentenza del Tribunale).
Né l'obbligo di garanzia del datore di lavoro viene meno a fronte di comportamenti negligenti del garantito, ché anzi nell'ambito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, esso è conformato anche sulla assunzione implicita della ordinaria occorrenza di tale comportamento.
D'altra parte, costituisce ius receptum il principio secondo il quale perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242 - 01; Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, Scarselli, Rv. 259321 - 01).
Nella specie, per quanto poco sopra evidenziato, il datore mancò di approntare i presidi di sicurezza - innanzitutto, la segnaletica e le barriere di protezione - funzionali proprio a governare il rischio del comportamento imprudente del datore.
Anche il riferimento all'uso del mezzo in retromarcia, per trarne argomento in favore della ritenuta abnormità, non giova al ricorrente, posto che i giudici di merito hanno sottolineato come lo spargimento del materiale potesse essere effettuato con la benna del bobcat, sia andando in marcia avanti che in marcia indietro, e che anzi il datore aveva fatto apporre al mezzo una telecamera di sicurezza, di ausilio proprio nella esecuzione di manovre compiute in retromarcia (p. 5 e 15 sentenza del Tribunale).
2.2. Il secondo motivo è infondato.
2.2.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 43 cod. pen., essendo mancata la prova che il A.A. fosse a conoscenza della mancata chiusura dell'area e della "insofferenza" del dipendente verso l'uso della cintura di sicurezza.
Osserva il Collegio che nel caso in esame si è in presenza di una ipotesi di colpa specifica, con violazione di regole cautelari rigide, formulate dal legislatore proprio prevedendo il rischio che poi si è verificato; si è perciò affermato che in tali ipotesi il giudizio sulla prevedibilità è incorporato nella regola stessa.
In ogni caso, e contrariamente a quanto si afferma in ricorso, l'addebito per colpa si fonda (non sulla conoscenza ma) sulla prevedibilità della situazione rischiosa, da effettuarsi con valutazione compiuta ex ante.
L'accertamento della prevedibilità dell'evento va infatti compiuto in relazione alla possibilità che un evento dannoso possa verificarsi, e non secondo i diversi e più rigorosi criteri che attengono a distinti profili dell'addebito colposo, quali ad esempio l'accertamento della causalità.
D'altra parte, l'adempimento degli obblighi prevenzionistici in materia di sicurezza sul lavoro, avendo ad oggetto la tutela della salute dei lavoratori, impone al datore l'adozione del massimo grado di diligenza e di perizia, così da annoverare "fra gli eventi prevedibili anche quelli meramente possibili", come quello verificatosi (così, in motivazione, Sez. 4, n. 27186 del 10/01/2019, D'Ottavio, Rv. 276703 - 01).
Pur sinteticamente, tale giudizio è stato comunque effettuato dai giudici di merito, con motivazione non manifestamente illogica.
I giudici di merito hanno infatti evidenziato (pp. 4 e 22 sentenza del Tribunale) che il A.A. si recò presso il piazzale - come detto, privo di forme di recinzione - poco tempo prima dell'incidente, al fine di verificare lo stato di ultimazione dei lavori, invitando i dipendenti a concludere le attività.
Inoltre, hanno osservato che il A.A. era l'unico, insieme alla vittima, ad utilizzare il bobcat, privo delle cinture di sicurezza nonché degli specchi retrovisori, ed al quale anzi, come accennato, fece installare una telecamera proprio per facilitare le manovre compiute in retromarcia (p. 5 sentenza del Tribunale).
Né può trascurarsi la circostanza che i lavori commissionati consistevano proprio nel recintare l'area, fino a quel momento delimitata da grossi vasi, che per agevolare l'esecuzione dei lavori erano stati rimossi, così lasciando il ciglio del piazzale privo di ogni forma di protezione.
Non è quindi chiaro in cosa sia consistito il vizio di motivazione derivante dalla violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria: si tratta di un motivo formulato in termini intrinsecamente aspecifici, senza alcun riferimento al caso concreto (pp. 8 e ss.), e con riferimento indistinto ai tre vizi deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
Al riguardo va ribadito il principio per cui difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 2, n. 1782 del 05/12/2024, dep. 2025, Ansalone, non mass.; Sez. 1, n. 10005 del 26/11/2024, dep. 2025, Esposito; Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 02; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541 -01).
II ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, in motivazione).
Né può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio solo genericamente denunciato, attraverso l'indifferenziato richiamo a quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
2.2.2. Rileva inoltre il Collegio che il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. (pp. 7 e 9 ricorso): la violazione di norme processuali, infatti, è deducibile solo se stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.
Invero, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.; pertanto, non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (così Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni Spa, Rv. 278196 -02; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294 - 01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567 - 01; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta, Rv. 229159 - 01).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso in Roma, il 20 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2025.
