Cassazione Penale, Sez. 4, 21 luglio 2025, n. 26487 - Lavoratore investito da un muletto: annullata la sentenza di assoluzione con rinvio per vizio di motivazione



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. VIGNALE Lucia - Presidente

Dott. MARI Attilio - Consigliere

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere

Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere

Dott. DAWAN Daniela - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LODI

nel procedimento a carico di

A.A. nato il (Omissis)

B.B. nato a S il (Omissis)

C.C. nato a P il (Omissis)

D.D. nato il (Omissis)

avverso la sentenza del 05/02/2025 del TRIBUNALE di LODI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

 

Fatto


1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Lodi ha proposto ricorso avverso la sentenza emanata dal medesimo Tribunale che ha assolto, perché il fatto non sussiste, A.A., B.B., C.C. e D.D. dal reato di cui agli artt. 113, 590, commi 1, 2 e 3, con violazione delle norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

1.2. Il processo riguarda un infortunio sul lavoro, avvenuto il 14 settembre 2017, che ha coinvolto E.E., formalmente dipendente della ditta MDS Spa, che veniva investito dal muletto condotto da altro lavoratore, D.D., dipendente di ITALGEST s.c.a.r.l., ditta amministrata anche dall'imputata B.B. ed operante anch'essa nello stabilimento della GLS ENTERPRISE Srl - amministrata dallo A.A.

2. Il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata atteso che la stessa ha riguardato la sola violazione di cui all'art. 63 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, laddove ha affermato che I' istruttoria dibattimentale non ha consentito di provare, oltre ogni ragionevole dubbio, la carenza della segnaletica orizzontale nello stabilimento. Di contro, alcun riferimento verrebbe fatto al contenuto - in particolare relativamente alla presenza e all'adeguatezza delle relative previsioni - del DUVRI prodotto dal Pubblico ministero. Analoghe carenze motivazionali riguarderebbero la violazione - art. 20 D.Lgs. 81/08 - ascritta al lavoratore D.D. che, alla guida del muletto, ha personalmente causato le lesioni. In sostanza, la sentenza impugnata sarebbe connotata dall'assenza di un iter argomentativo completo, comprensibile e verificabile.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.

4. Il 28 aprile 2025, sono pervenute nomina, procura speciale e memoria del difensore delle imputate B.B. e C.C., avv. Diego Cascasi, che ha altresì fatto pervenire, il 6 maggio 2025, repliche alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Il 9 maggio 2025 sono pervenute note scritte del difensore di D.D., avv. Katia Valentini che chiede rigettarsi il ricorso. Il 30 aprile 2025 è pervenuta memoria del difensore dello A.A., avv. Lucio Lucia, il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero che sia rigettato. In particolare, sostiene l'inammissibilità del ricorso per essere questo stato presentato non con le modalità telematiche di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen.

 

Diritto


1. Preliminare alla valutazione del merito del ricorso appare la questione posta dall'avv. Lucio Lucia, difensore dell'imputato A.A., in ordine alla modalità di deposito dell'impugnazione del Pubblico ministero. L'assunto è privo di pregio.

In forza dell'art. 87 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, aveva previsto un regime transitorio sino al 31 dicembre 2024, in base al quale, in estrema sintesi, nell'ufficio del Gip presso il Tribunale ordinario e nella Procura della Repubblica presso il Tribunale, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni (magistrati, segretari, cancellieri) di atti, documenti, richieste e memorie poteva avvenire anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 cod. proc. pen. e di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 cod. proc. pen., da eseguire obbligatoriamente tramite app. Il D.M. 27 dicembre 2024 n. 206 ha integralmente sostituito l'art. 3 del D.M. n. 217 del 2023, prorogando sino al 31 dicembre 2025 il predetto regime di cosiddetto doppio binario (deposito telematico e cartaceo), ferma restando la obbligatorietà (negli uffici Gip e Procura della Repubblica) del deposito telematico nei procedimenti di archiviazione e riapertura delle indagini. Doppio binario che permane sino al 31 dicembre 2026, atteso che solo a decorrere dal 1 gennaio 2027 (D.M. n. 206/2024) il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111-bis cod. proc. pen.

Ciò detto, il Collegio reputa del tutto ragionevole ritenere che la definizione di "soggetti abilitati interni" ricomprenda chiunque operi all'interno del dominio "giustizia", dovendosi pertanto concludere per la correttezza della modalità di deposito del ricorso, da parte del Pubblico ministero ricorrente, presso la cancelleria del Tribunale di Lodi in data 7 febbraio 2025.

2. Tanto premesso il ricorso è meritevole di accoglimento.

La sentenza impugnata, pure a fronte di articolate contestazioni - mancata cooperazione tra gli attori dello stabilimento, ossia tra il committente GLS ENTERPRISE Srl e le ditte appaltatrici MDS Spa e ITALGEST s.c.a.r.l. nell'adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione dai rischi, con particolare riguardo alle redazione di un adeguato DUVRI, come documento unitario di valutazione dei rischi da interferenze - limita le sue valutazioni alla sussistenza della segnaletica orizzontale e all'esistenza di un DUVRI della sola ITALGEST s.c.a.r.l., trascurando tutte le altre contestazioni.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Lodi, persona fisica diversa.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lodi, persona fisica diversa.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2025.