Tipologia: CCNL
Data firma: 21 luglio 2025
Validità: 21.07.2025 - 20.07.2028
Parti: Assosomm, Confcommercio e Cgil, Cisl, Uil, Felsa-Cisl, Nidil-Cgil, Uiltemp
Settori: Agenzie di somministrazione lavoro
Fonte: nidil.cgil.it
Sommario:
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Costituzione delle parti |
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Articolo 25 - bis Database di sistema della Bilateralità (cd. Basket CV) |
Costituzione delle parti
Il 21 luglio 2025 in Roma, tra Assosomm - Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro […], e con la partecipazione di Confcommercio Imprese per l’Italia […] e Cgil […], Cisl […], Uil […], Felsa Cisl […], Nidil Cgil […], Uiltemp […]
Visto, considerato ed integralmente recepito l’Accordo di Rinnovo del CCNL stipulato dalle medesime Parti il 3 febbraio 2025, si è sottoscritto il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro (di seguito, in breve, CCNL), composto di 56 articoli e 21 allegati.
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentati delle Organizzazioni stipulanti.
Premessa generale
Le Parti hanno sviluppato un articolato percorso negoziale volto alla definizione dell'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1° gennaio 2019 - scaduto il 31 dicembre 2021 - reso particolarmente complesso da un contesto di riferimento estremamente mutevole, a seguito delle evoluzioni macroeconomiche e normative.
Le Parti, in risposta alle esigenze di flessibilità del mercato del lavoro, nonché a quelle dei lavoratori (con particolare attenzione alle fasce più deboli), hanno introdotto e potenziato diritti, tutele e misure a sostegno della continuità occupazionale supportando i lavoratori somministrati anche nelle fasi di non lavoro, attraverso l’ottimizzazione di azioni orientate alla riqualificazione del personale, alla valorizzazione del welfare di settore e al rafforzamento delle politiche attive del lavoro.
Il mercato del lavoro italiano, al pari di quello degli altri Paesi, è attraversato da profondi processi di trasformazione strutturale, destinati a subire nei prossimi armi una forte accelerazione, con impatti rilevanti sulla vita dei lavoratori e delle aziende, Di fronte a tali scenari, le Parti ritengono indispensabile individuare risposte che salvaguardino, allo stesso tempo, i livelli di sviluppo macroeconomico, la coesione sociale e la qualità del mercato del lavoro.
Il confronto negoziale ha prodotto significative convergenze tra le Parti, che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si sono concretizzate:
a) nell’implementazione di un welfare di settore moderno e all’avanguardia;
b) nella valorizzazione della contrattazione collettiva, con particolare attenzione a quella di secondo livello;
c) nell’introduzione di strumenti - non solo di natura economica - a tutela delle lavoratrici in tutte le sue sfaccettature (maternità, gravidanza, vittime di violenza e molestie);
d) nel rafforzamento degli strumenti di supporto ai lavoratori anche nelle fasi di non lavoro, valorizzando i percorsi di riqualificazione professionale e ricollocazione;
e) nell’incremento degli importi delle indennità di disponibilità;
f) nell'ampliamento delle previsioni di un sistema incentivante;
g) nella valorizzazione della formazione continua, orientata anche alle reali esigenze del mercato del lavoro.
Le Parti convengono di elaborare interventi, anche congiunti, nei confronti dei livelli istituzionali, al fine di promuovere un quadro di riferimento economico e normativo funzionale allo sviluppo del lavoro in somministrazione, nonché di favorire l’adozione di normative coerenti con quanto sopra esposto.
Assolavoro, Felsa-Cisl, Nidil-Cgil, Uiltemp si impegnano reciprocamente, a nome proprio e dei rispettivi aderenti, al rispetto del sistema di regole sottoscritto, e ad intervenire affinché esso venga pienamente osservato da parte dei propri associati e iscritti.
Sfera di applicazione del contratto
1. Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro intercorrenti tra tutte le Agenzie di Somministrazione (di seguito ApL o Agenzie) e i lavoratori in somministrazione assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente CCNL sono correlate e inscindibili fra loro e non ne è ammessa la parziale applicazione, come stabilito espressamente con la clausola di inscindibilità delle norme contrattuali di cui all‘articolo 56 del presente CCNL.
Sistemi di relazioni sindacali
Articolo 1 - Diritti di informazione
1. Informazioni di settore
Le Parti possono effettuare un esame congiunto del quadro economico e normativo del settore, delle sue dinamiche strutturali delle prospettive di sviluppo di norma entro il primo semestre di ogni anno, o comunque su richiesta di una delle Parti stipulanti. Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione sull’intero settore, disaggregato per età, genere, area geografica, settori di utilizzo, dimensione aziendale, area professionale, durata media della missione e relative casistiche, tipologie di rapporto (ad esempio part-time). Le modalità, gli ulteriori dati e disaggregazioni, saranno definiti dall’Osservatorio;
b) la formazione e la riqualificazione professionale con particolare attenzione all'andamento del diritto mirato alla riqualificazione;
c) l’andamento del sistema incentivante di cui all’art 28 del presente CCNL.
Le Parti concordano di effettuare il monitoraggio sui percorsi occupazionali e di fornire relativa informazione ogni 12 mesi o su richiesta delle stesse.
2. Informazioni obbligatorie
Le ApL hanno l’obbligo di fornire informazione, alla mail dedicata comunicata ad Ebitemp dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, della sottoscrizione dei contratti di somministrazione, presso il medesimo utilizzatore, di consistenza numerica pari o superiore a 15 lavoratori.
Tale informazione verrà fornita, tramite l’allegato n. 4, con cadenza bimestrale, entro le seguenti date: 15 gennaio. 15 marzo, 15 maggio, 15 luglio, 15 settembre e 15 novembre.
Tali informazioni contengono: numero dei lavoratori in missione, azienda utilizzatrice, CCNL applicato, luogo di lavoro (Regione, Provincia e Comune) e sede di lavoro, data inizio e fine missione.
Le Parti concordano che tali informazioni sono disponibili alle strutture nazionali e alle strutture territoriali per quanto di competenza.
Articolo 2 - Relazioni sindacali
La disciplina applicabile alle lavoratrici e ai lavoratori in somministrazione è definita, oltre che dalla contrattazione nazionale di settore e, ove presente, dalla contrattazione applicata dall’azienda utilizzatrice, anche dalla contrattazione territoriale ed aziendale di settore.
Articolo 2-bis - Contrattazione nazionale aziendale a livello di agenzia
Le Parti, premesso il ruolo primario della contrattazione collettiva nazionale, riconoscono il ruolo della contrattazione nazionale aziendale finalizzata, ove ne ricorrano le condizioni, ad integrare ed adattare le regole contrattuali alle esigenze delle organizzazioni aziendali e dei lavoratori.
Articolo 2-ter - Relazioni Sindacali Territoriali (CSMT)
1. Al fine di definire un quadro normativo certo ed esigibile di tale ambito contrattuale si precisa che sono ad esso demandate le seguenti materie:
a) informazioni di settore per te materie di rispettiva competenza;
b) promozione di opportune interlocuzioni con gli Enti Locali competenti, anche definendo e sottoscrivendo eventuali intese che prevedano l’utilizzo di risorse Forma.Temp:
c) rafforzamento del ruolo delle Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) di cui ai punti che seguono.
2. Sono istituite le Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) così articolate:
1. Nord: Lombardia
2. Nord Ovest: Piemonte, Val d’Aosta e Liguria
3. Nord Est: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
4. Centro Nord: Emilia Romagna, Toscana e Marche
5. Centro Sud: Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria e Sardegna
6. Sud e Isole: Campania, Basilicata. Puglia, Calabria e Sicilia.
Si confermano i regolamenti già assunti in merito alla costituzione delle CSMT.
3. Alle CSMT è assegnato un compito di monitoraggio e confronto a livello territoriale in merito alle seguenti materie:
a) esiti occupazionali derivanti dall’attività di formazione professionale e del diritto mirato;
b) apprendistato e formazione continua;
c) monitoraggio su interlocuzione tra OO.SS. regionali e/o territoriali e singola ApL per l’attivazione della procedura di ricollocazione (PDR);
d) accordi istituzionali stipulati nell’ambito del livello territoriale di competenza che prevedano l’utilizzo di risorse Forma.Temp;
e) accordi di produttività stipulati in conformità con l’Accordo Interconfederale;
f) azioni di sistema;
g) fabbisogni formativi territoriali evidenziati dalle Parti a livello regionale; .
h) diritti di informazione di cui all’ articolo 1, comma 2, del CCNL;
i) politiche di genere;
j) quanto previsto dall’art. 2-quater, comma 2, punto VII;
k) ulteriori attività definite dalle Parti mediante intese.
Articolo 2-quater - Relazioni sindacali aziendali
I. Le relazioni sindacali aziendali promuovono, sostengono e tutelano i lavoratori ed ìl lavoro in somministrazione, nel rispetto della procedura individuata esclusivamente dal presente articolo che individua il quadro di regole volte a disciplinare il corretto esercizio delle attribuzioni di ciascun soggetto titolato, delle relative tempistiche e delle materie demandate alle relazioni sindacali aziendali.
Le relazioni sindacali aziendali, intese con riferimento alla singola Agenzia per il Lavoro, ovvero a più Agenzie per il Lavoro operanti presso il medesimo utilizzatore, hanno ad oggetto le seguenti materie:
a) Tematiche relative all’esercizio dell’attività sindacale;
b) Tematiche inerenti al rapporto ed alle condizioni di lavoro in missione e/o in disponibilità;
c) Tematiche relative alla continuità occupazionale in somministrazione;
d) Tematiche relative alle politiche di genere;
e) Definizione degli incentivi (Ebitemp) aziendali alle ApL demandate dall’art. 28 del presente CCNL alla contrattazione Aziendale;
f) Procedura di ricollocazione plurima di cui all’art. 25-ter.
L’elencazione di cui al presente comma ha natura tassativa ed è preclusa l’interpretazione in via analogica e/o estensiva.
II. Restano escluse dalle competenze delle relazioni sindacali aziendali, come disciplinate dal presente articolo, le seguenti materie, in quanto oggetto di specifica regolamentazione del presente CCNL:
a) Procedura di ricollocazione (art. 25);
b) Formazione (art. 11);
c) Assegno di Integrazione Salariale (AIS);
d) Monte ore garantito (art. 51, lettera B. e allegato n. 5)
2. Procedura di confronto […]
3. Elenco dei referenti […]
4. Monitoraggio e adeguamento della disciplina […]
5. Formazione
Al fine di favorire lo sviluppo della conoscenza condivisa della presente procedura e delle relative disposizioni contrattuali oltreché per favorire la diffusione di una cultura partecipativa, vengono istituiti, a carico della Bilateralità di settore, percorsi formativi congiunti tra rappresentanti delle OO.SS. e delle Agenzie per il Lavoro anche aventi ad oggetto il diritto del lavoro e il diritto sindacale. Tali percorsi formativi dovranno essere definiti in sede di Commissione Nazionale Paritetica.
Articolo 3 - Commissioni Nazionali
1. Il Sistema delle Relazioni Sindacali si articola, a livello nazionale, nelle seguenti Commissioni Nazionali Bilaterali:
a) Commissione Paritetica;
b) Commissione Osservatorio e Comunicazione;
c) Commissione per le Pari Opportunità;
d) Commissione Nazionale paritetica in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro;
e) Commissione Prestazioni;
f) Commissione Nazionale in materia di formazione.
2, Le Commissioni Nazionali sono composte ciascuna da sei membri effettivi, dei quali tre sono designati da Assolavoro e tre da Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp. La Commissione Nazionale in materia di formazione è composta da 12 membri effettivi, dei quali 6 designati da Assolavoro e 6 da Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
3, Le Commissioni Nazionali hanno sede presso Ebitemp che ne curerà la segreteria tecnica e ne sosterrà i relativi costi di gestione, compresi i rimborsi delle spese sostenute dai componenti dei predetti organismi e, ove previsti, i compensi spettanti, agli stessi.
Gli incontri si effettuano di norma mensilmente, ad eccezione della Commissione Prestazioni che si riunisce settimanalmente e comunque entro 20 giorni dalla richiesta di una delle Parti.
Le modalità di funzionamento di ciascuna Commissione sono definite dal regolamento generale e dagli specifici regolamenti adottati dalle Commissioni stesse.
Articolo 4 - Commissione Paritetica
La Commissione Paritetica Nazionale svolge le seguenti funzioni:
• di garanzia del rispetto delle intese intercorse tra le Parti;
• di istruzione, e proposta alle Parti Sociali di eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti del CCNL;
• di valutazione delle inadempienze contrattuali;
• di esame, con le modalità e le procedure del presente CCNL previste in sede di costituzione, delle controversie di interpretazione e di applicazione di specifici istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità applicative, delle procedure e delle tempistiche previste dal contratto;
• di revisione e/o aggiornamento, in funzione dell’evoluzione del mercato del lavoro, delle esigenze dei lavoratori e del ruolo della bilateralità, delle attività di Ebitemp di cui all’art 10, paragrafo EBITEMP, punto 2.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce di norma ogni mese. In via straordinaria viene convocata entro 15 giorni su richiesta anche di un solo componente della stessa.
Norma di interpretazione autentica
I verbali della Commissione Paritetica Nazionale integrano ed interpretano te disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale e degli accordi tra le Parti, ivi compresi i verbali già sottoscritti non caducati dalla sopravvenuta normazione contrattuale.
Articolo 5 - Commissione Osservatorio e Comunicazione
L La Commissione Osservatorio e Comunicazione costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
[…]
Articolo 6 - Commissione Pari Opportunità
1. La Commissione Pari Opportunità costituisce lo strumento per favorire l’inclusione sociale, contrastare ogni forma di discriminazione sul lavoro, sostenere buone pratiche di gestione delle diversità economiche, sociali e culturali.
2. A tal fine la Commissione attua ogni utile iniziativa ed in particolare:
a) promuove azioni positive di genere ed oltre il genere, nell’attuazione delle politiche antidiscriminatorie, favorendo progetti d’integrazione lavorativa;
b) esamina le caratteristiche del mercato del lavoro e l’andamento dell’occupazione femminile nel settore;
c) individua le iniziative in materia di orientamento e formazione professionale, al fine di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro favorendo la diversificazione delle scelte lavorative;
d) monitore gli interventi e le prestazioni contrattualmente previsti a sostegno della genitorialità;
e) promuove iniziative atte ad individuare strumenti idonei, sulla base di una analisi degli scenari lavorativi, al fine di prevenire ed affrontare le eventuali forme di molestie e violenze nei luoghi di lavoro, recependo quanto- definito dall’Accordo Quadro Interconfederale del 25 gennaio 2016 sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro (allegato n. 10).
Le Partì demandano alla Commissione Nazionale Pari Opportunità la definizione di misure di tutela delle lavoratrici vittime di violenza sui luoghi di lavoro sulla base dei seguenti principi generali: a) individuazione di un luogo protetto tramite convenzione con strutture terze; b) contenuto dedicato nel modulo formativo “diritti e doveri”.
Articolo 7 - Commissione Nazionale Paritetica per la tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro dei lavoratori in somministrazione
1. È istituita la Commissione Nazionale Paritetica per la tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro dei lavoratori in somministrazione.
2. La Commissione adotta, in relazione alle proprie competenze, tutti gli atti necessari al fine di implementare la salvaguardia della salute di tutte le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione, formulando proposte alle Parti anche attraverso un’interlocuzione con i lavoratori e le Agenzie e le Rappresentanze sindacali ove presenti.
1. 1 lavoratori, nelle modalità che saranno definite dalla Commissione stessa, possono segnalare possibili criticità in materia di salute
e sicurezza nel luogo di lavoro, in conformità alla normativa vigente, alla Agenzia per il Lavoro e/o al RLS e, laddove lo ritengano necessario, alle OO.SS. territoriali/RSA/RSU ove presenti.
4. In mancanza di Rappresentanze sindacali indicate al punto 3, i lavoratori possono segnalare la problematica riscontrata alla presente Commissione nelle modalità definite dalla Commissione stessa (allegato n. 1, modello D).
5. La Commissione:
formula proposte di modelli di formazione in materia di sicurezza per i lavoratori in somministrazione, sia generali di effettuare da parte delle Agenzie, sia specifici da realizzare, qualora se ne riscontrino te condizioni, anche presso le imprese utilizzatrici;
formula proposte di materiali informativi e formativi, con il supporto delle strutture tecniche di Forma.Temp ed Ebitemp, idonei a favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro nel settore;
elabora proposte da formulare ai soggetti istituzionali aventi per oggetto l’adeguamento delle procedure e degli adempimenti connessi al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., alle specificità del settore, anche in relazione a quanto previsto per la documentazione sanitaria di cui all'articolo 40 del presente CCNL;
d) riceve le segnalazioni di cui ai commi 3 e 4 formulando proposte di possibili soluzioni anche attraverso un’interlocuzione con le parti interessate dalla problematica.
Articolo 9 - Bilateralità
1. Le Parti riconoscono il valore della bilateralità quale strumento idoneo a perseguire sia lo sviluppo di un efficace sistema di Relazioni Industriali che il rispetto delle norme di Legge oltreché delle finalità da queste previste.
2. In coerenza con quanto previsto al comma precedente le Parti si danno reciprocamente atto che il sistema bilaterale nel settore della somministrazione di lavoro è fondato sui seguenti Enti: FORMA.TEMP, EBITEMP. Fondo di solidarietà, FONTE.
[…]
Articolo 11 – novies: Misure di tutela per lavoratori in condizioni di sfruttamento
L Le Parti condividono l’opportunità di prevedere attività formative e misure di sostegno e assistenza a beneficio dei lavoratori in condizioni di sfruttamento lavorativo ai sensi della Legge n. 199 del 2016.
2. Alla Commissione Paritetica 'Nazionale è demandata la definizione dei profili applicativi e di finanziamento dell’istituto.
Articolo 11 - decem: Misure di tutela per le donne vittime di violenza sui luoghi di lavoro
1. Le Parti condividono l’opportunità di prevedere attività formative e misure di sostegno e assistenza a beneficio dei lavoratori in condizioni di sfruttamento lavorativo ai sensi della Legge n. 4 del 2021.
2. Alla Commissione Paritetica Nazionale è demandata la definizione dei profili applicativi e di finanziamento dell’istituto.
Articolo 14-bis - Principi generali
1. Ai lavoratori somministrati in missione si applica, nel rispetto del principio di parità di trattamento, la disciplina giuslavoristica prevista dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, salve te disposizioni specificatamente individuate dal presente Accordo.
2. Ai lavoratori in missione si applica la disciplina dei contratti collettivi di lavoro dell’utilizzatore, con particolare riferimento a:
- salute e sicurezza;
[…]
- lavoro agile,
3. Per quanto attiene al potere disciplinare si applicano ai lavoratori in missione le norme disciplinari previste dai contratti collettivi dell'utilizzatore ad eccezione della relativa procedura disciplinata dall’art. 34 del presente Accordo,
[…]
Diritti sindacali
Articolo 18 - Diritti e Relazioni Sindacali
1. Articolazione
Al fine di promuovere le azioni di tutela e sviluppo del lavoro in somministrazione, le Parti convengono che il sistema di rappresentanza sindacale delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, in coerenza con gli obiettivi contenuti nella premessa del presente CCNL è definito dall’Accordo Quadro in materia di rappresentanza del settore del 1° settembre 2016. dall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 e dall’Accordo sulla Rappresentanza del settore della somministrazione di lavoro del 3 febbraio 2025 (allegato n. 7-bis).
2. Incarichi sindacali
I soggetti con incarichi sindacali sono:
a) Dirigenti sindacali: i lavoratori che fanno parte di Consigli o Comitati direttivi o Assemblee generali o Coordinamenti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;
b) Delegato Sindacale territoriale: i lavoratori nominati a livello regionale o provinciale dalle singole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL;
c) RSA: i lavoratori nominati quali Rappresentanti Sindacali Aziendali dalle Organizzazioni Sindacali ai sensi della normativa vigente: '
d) RSU: i lavoratori che fanno parte delle Rappresentanze Sindacali Unitarie costituite ai sensi del presente CCNL.
Le Parti concordano che in ogni singola unità produttiva delle aziende utilizzatrici-che impiegano almeno 15 lavoratori in somministrazione contemporaneamente per più di 2 mesi, anche di ApL diverse, può essere adottata, alternativamente, una delle forme di rappresentanza di cui alle precedenti lettere c) e d).
3. Rappresentante Sindacale in Azienda (RSA)
Il Rappresentante Sindacale in Azienda viene nominato tra i lavoratori in somministrazione operanti in una impresa utilizzatrice.
Il Rappresentante Sindacale in Azienda ha compiti di intervento nei confronti delle ApL operanti nella specifica impresa utilizzatrice e si coordina con i delegati sindacali territoriali operanti nel suo territorio. A tal fine le Agenzie, al ricorrere delle sopra richiamate condizioni, forniscono alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL informazioni sul numero delle aziende utilizzatrici in cui si è verificata la situazione di presenza contemporanea di almeno 15 lavoratori in somministrazione della medesima Agenzia per più di 2 mesi, in applicazione e secondo le modalità definite dall’Accordo sulle semplificazioni delle comunicazioni sindacali del 3 febbraio 2025 (allegato n. 4-bis) e di seguito riportate: le Agenzie comunicano con cadenza quadrimestrale (15 gennaio - 15 maggio - 15 settembre) tramite mail alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL. Le OO.SS., a tale fine, comunicano ad Ebitemp un indirizzo mail dedicato.
Nell’unità produttiva delle imprese utilizzatrici con almeno 15 e fino a 100 somministrati contemporaneamente presenti per almeno 2 mesi, cumulabili anche su più ApL presenti, ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL può nominare un Rappresentante Sindacale Aziendale, che avrà capacità di intervento su tutti i somministrati presenti, a prescindere dall’ApL di cui la RSA è dipendente.
Al superamento dei 100 somministrati è facoltà delle Organizzazioni Sindacali procedere alla nomina di una seconda RSA. Un’ulteriore RSA per Organizzazione può essere nominata al raggiungimento, per singola Organizzazione sindacale, del rapporto 10% iscritti sul totale dei somministrati.
Oltre quanto previsto dal comma precedente, un’ulteriore RSA per organizzazione può essere nominata al raggiungimento, per singola Organizzazione sindacale, del rapporto del 20% degli iscritti sul totale dei somministrati.
Permessi delle RSA […]
Durata in carica RSA
La RSA resta in carica per tutta la durata della missione e le sue eventuali proroghe ma comunque non più di 24 mesi.
In caso di rinnovo della missione presso lo stesso utilizzatore entro un mese si prevede l’ultravigenza delle RSA anche se con numero di lavoratori impegnati inferiore a 15. L’organizzazione sindacale ha facoltà di revocare il mandato dei rappresentanti sindacali aziendali nominati dandone comunicazione all’Agenzia.
4. Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
Le elezioni delle RSU avvengono secondo criteri e modalità individuate dall’Accordo Quadro sulla rappresentanza del settore, dall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 e dall’Accordo sulla Rappresentanza del settore della somministrazione di lavoro del 3 febbraio 2025. I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti, per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della Legge n. 300/1970.
Il numero di componenti della RSU da eleggere è determinato in base al numero di lavoratori somministrati in forza all’impresa utilizzatrice, a prescindere dall’ ApL di cui sono dipendenti, secondo lo schema seguente:
• da 16 a 99 somministrati = 3;
• da 100 a 149 somministrati = 4;
• da 150 a 249 somministrati = 6;
• da 250 somministrati in su = 9.
Relativamente alla procedura per la indizione delle elezioni della RSU si rimanda all’allegato n. 7-ter del presente CCNL.
Permessi della RSU […]
Durata in carica
La RSU resta in carica 3 anni in conformità alla regolamentazione definita dall’Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 e dall’Accordo sulla Rappresentanza del settore della somministrazione di lavoro del 3 febbraio 2025.
5. Permessi non retribuiti RSA ed RSU [...]
6. Dirigenti Sindacali […]
7. Comunicazione degli incarichi sindacali
[…]
Le RSA e le RSU sono titolari dei diritti e delle prerogative previste dalla Legge, dagli accordi di settore, dall’Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 e dall’Accordo sulla Rappresentanza del settore della somministrazione di lavoro del 3 febbraio 2025 e dal presente CCNL (allegato n. 7 – bis).
Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all’applicazione della presente normativa sono sottoposte alla Commissione Paritetica.
Eventuali controversie inerenti alle elezioni delle RSU sono sottoposte alle istanze definite dall’Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014.
8. Permessi sindacali e sostegno alla contrattazione […]
Articolo 19 - Diritto di Assemblea e bacheche sindacali
1. I lavoratori in somministrazione hanno diritto a riunirsi, durante l’orario di lavoro, per la trattazione di problemi di ordine sindacale presso locali messi a loro disposizione dalle imprese utilizzatrici, dove vengono esercitati i diritti dai dipendenti dell’utilizzatore cosi come anche previsto dall’art. 36, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2015. A tale scopo le Agenzie si impegnano a formulare preventivamente una richiesta all’impresa utilizzatrice di mettere a disposizione locali aziendali per lo svolgimento della riunione, dei lavoratori in somministrazione. In attuazione di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, i lavoratori hanno diritto a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
2. Il ricorso a luoghi esterni al luogo di lavoro per la tenuta delle assemblee (o comunque diversi da quelli dove vengono esercitati, i diritti dai dipendenti dell’utilizzatore) deve considerarsi eccezionale e deve essere. adeguatamente motivato da Agenzia utilizzatore.
3. Le assemblee sono convocate dalle RSA, RSU dove costituite o dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
4. Le assemblee sono comunicate per iscritto alle Agenzie con un preavviso di 3 giorni lavorativi, indicando l’ordine del giorno ed i nominativi dei dirigenti sindacali partecipanti. L’eventuale revoca dell’assemblea deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alle Agenzie e comunque non nello stesso giorno previsto per io svolgimento della stessa. Si precisa che ai fini del presente articolo, eccetto specifici casi appositamente documentati, la giornata del sabato, di norma, non è da considerarsi giornata lavorativa.
Le medesime regole valgono anche in caso di assemblee indette congiuntamente con le rappresentanze sindacali dell’azienda utilizzatrice.
5. Per la partecipazione alle assemblee sindacali retribuite indicate nei precedenti commi, i lavoratori in somministrazione hanno diritto, annualmente, ad appositi permessi retribuiti in misura proporzionale alle ore di missione cumulativamente prestate nel periodo, presso la stessa Agenzia.
6. Le ore di permesso retribuito per partecipare, sia alle assemblee indette dalie rappresentanze sindacali di settore che a quelle indette dalle rappresentanze sindacali dell’utilizzatore, sono determinate mensilmente, per ogni lavoratore cumulandole nell’anno solare secondo la seguente formula con arrotondamento all’unità superiore;
ferma restando una spettanza minima di 2 ore/anno indipendentemente dai numero di ore lavorate,
7. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL e la rappresentanza di cui all’articolo 18. hanno inoltre diritto di indire assemblee, fuori dell’orario di lavoro, in locali messi a disposizione dall’Agenzia, per la discussione di argomenti di interesse sindacale e del lavoro, con la partecipazione di dirigenti sindacali esterni.
8. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori possono indire assemblee non retribuite dei lavoratori a tempo determinato non più attivi entro 30 giorni dalla fine della missione presso locali messi a disposizione dalle Agenzie.
9. Bacheche sindacali
Fermo restando quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 81/2015 e dall’art. 25 della L. 300/1970, le ApL mettono a disposizione delle rappresentanze sindacali di cui all’articolo 18 e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti, bacheche per l’informazione sindacale, in ogni filiale, in luogo facilmente accessibile.
In aggiunta a quelle predisposte in ogni filiale, viene altresì istituita una bacheca sindacale elettronica sul sito di Ebitemp. Sino alla predisposizione della bacheca sindacale elettronica sul sito di Ebitemp, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, le Agenzie per il Lavoro coinvolte informano i lavoratori con mezzi tracciabili delle assemblee sindacali indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL e delle elezioni delle RSU.
Le comunicazioni affisse o pubblicate nelle bacheche valgono comunque ai fini delle procedure di elezione delle RSU.
La comunicazione da parte delle Agenzie per il Lavoro di cui all’articolo 19, comma 9, è effettuata sino al 31 dicembre 2025.
10. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate agli indirizzi e-mail individuati ai sensi dell’articolo 18, punto 7, del presente CCNL.
Disciplina del rapporto di lavoro
Articolo 23 - Forma e contenuto del contratto di lavoro a tempo determinato
1. L’assunzione con contratto a termine deve risultare da atto scritto e, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 104/2022 e ss.mm., nel rispetto dei seguenti ulteriori requisiti:
[…]
j) L’orario di lavoro.
k) Il riferimento al presente CCNL con indicazione delle Parti stipulanti e al CCNL applicato nell’impresa utilizzatrice con indicazione delle Parti stipulanti.
[…]
o) Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate e quelle di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività, con l’indicazione del soggetto erogatore dell'informazione e dell’attività formativa (responsabile prevenzione e protezione) nonché, ove possibile, del medico competente.
p) Tali informazioni vengono rese con le modalità previste nell’articolo 40 e con la sottoscrizione dello specifico modello allegato al presente CCNL (allegato n. I, modello B), che deve ritenersi parte integrante del contratto di lavoro e che può essere implementato, arricchito e personalizzato con utilizzo del logo da parte dell’ApL previa comunicazione alla Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui all’articolo 7.
q) Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, siano adempiuti dall’impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro in somministrazione ne contiene te relativa indicazione.
[…]
Articolo 24 - Forma e contenuto del contratto di lavoro a tempo indeterminato e della lettera di assegnazione
1. Per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato sono previsti sia il contratto di lavoro che la lettera di assegnazione a ogni singola missione.
[…]
3. Anche in applicazione di quanto previsto da D. Lgs. 104/2022 e ss.mm.. la lettera di assegnazione, per ogni singola missione, deve contenere:
[…]
ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore nonché le misure di prevenzione adottate e quelle di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività, con l’indicazione del soggetto erogatore dell’informazione e dell’attività formativa (responsabile prevenzione e protezione) nonché, ove possibile, del medico competente. Tali informazioni vengono rese con le modalità previste nell’articolo 40 e con la sottoscrizione dello specifico modello allegato al presente CCNL (allegato L modello B), che deve ritenersi parte integrante del contratto di lavoro e che può essere implementato, arricchito e personalizzato con utilizzo del logo da parte dell’ApL previa comunicazione alla Commissione Paritetica Nazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro di cui all’articolo 7;
nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 siano adempiuti dall’impresa utilizzatrice, la lettera di assegnazione ne contiene la relativa indicazione;
[…]
Articolo 26 - Apprendistato
A. Apprendistato professionalizzante in somministrazione
1. Definizione
L’apprendista viene assunto dall’Agenzia mediante contratto di apprendistato professionalizzante, svolto secondo il percorso formativo eseguito presso l’utilizzatore e redatto in forma scritta, sulla base di quanto previsto in materia dal D.Lgs. n. 81/2015.
-La retribuzione, l’inquadramento e l’orario di lavoro dell’apprendista sono disciplinati, in conformità con quanto previsto dal CCNL dell'utilizzatore ed in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 35, comma L del D.Lgs. n. 81/2015, dalle norme del CCNL. applicato dall’impresa utilizzatrice con riferimento al lavoratore in apprendistato di pari livello alle dirette dipendenze dell’impresa utilizzatrice medesima.
L’eventuale patto di prova potrà essere apposto al momento dell’assunzione secondo quanto previsto dalla disciplina collettiva applicata dall’utilizzatore. In ogni caso la sua durata non potrà essere superiore a quella prevista dal presente CCNL, per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato ed inquadrati nei gruppi omogenei di riferimento.
2. Piano formativo individuale
Il Piano formativo individuale determina, sulla base della disciplina del contratto collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice, il percorso formativo che l’apprendista in somministrazione deve compiere per conseguire la qualificazione professionale prevista.
Il Piano formativo individuale è predisposto dall’Agenzia per il Lavoro congiuntamente all’utilizzatore e al lavoratore e deve essere sottoposto al Parere di conformità di Forma.Temp prima dell’avvio dell'attività formativa finanziata con i fondi a tempo indeterminato delle Agenzie. Tale disposizione non opera in caso di apprendistato duale.
Il Parere di conformità viene rilasciato per iscritto dalla tecnostruttura di Forma.Temp entro 12 giorni dalla presentazione del piano formativo individuale. Il Parere di conformità dovrà far riferimento alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, alla ammissibilità del livello contrattuale d’inquadramento, alla coerenza del piano formativo con la qualificazione professionale proposta.
A fronte di specificate motivazioni la tecnostruttura di Forma.Temp può richiedere all’Agenzia integrazioni o riformulazioni del piano formativo presentato, sospendendo i tempi previsti per il parere di conformità.
In caso di mancata risposta da parte di Forma.Temp entro il predetto termine, il Piano formativo si intende approvato.
Il piano formativo individuale deve riportare tutto il percorso formativo necessario ai fini dell’attribuzione della prevista qualificazione professionale e deve essere inviato a Forma.Temp, per conoscenza, alle CSMT competenti per territorio secondo modalità definite successivamente dalle Parti.
Forma.Temp, sulla base del presente Accordo, elabora un Report semestrale sull’apprendistato.
3. Tutor
Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore in somministrazione deve rapportarsi con due tutor, uno nominato dall’Agenzia per il Lavoro ed uno indicato dall’impresa utilizzatrice.
L’Agenzia per il Lavoro, prima di inviare in missione un apprendista, nomina il Tutor (TDA) e richiede lo svolgimento di analogo adempimento all'utilizzatore.
Il Tutor nominato dall’utilizzatore deve essere scelto tra soggetti che ricoprono una qualifica professionale non inferiore a quella individuata nel piano formativo individuale e che possiedono competenze adeguate ed un livello d’inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
II Tutor di Agenzia (TDA), individuato nel piano formativo, affianca il tutor nominato dall’utilizzatore sulla base delle indicazioni individuate dal CCNL dell’impresa utilizzatrice, ed è un dipendente o un consulente dell’Agenzia per il Lavoro che, a seguito di comunicazione della stessa, viene iscritto nell’apposito elenco istituito presso Forma.Temp.
Il TDA possiede adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un’esperienza professionale di \ durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della somministrazione di lavoro o della ricollocazione professionale o dei servizi per l’impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
I previsti requisiti sono successivamente verificabili da Forma.Temp che, in caso di carenza, può disporre la cancellazione dall’elenco del tutor.
Ogni Tutor di Agenzia può seguire fino ad un massimo di 50 apprendisti nel loro percorso di qualificazione.
4. Formazione dell’apprendista
L’Agenzia per il Lavoro è responsabile, unitamente all'utilizzatore per quanto di sua competenza, del corretto adempimento degli obblighi formativi e, per mezzo del Tutor diretto di Agenzia (TDA), compie le seguenti attività:
a) definisce, prima dell’avvio in missione e di comune intesa con il lavoratore e l’impresa utilizzatrice, il piano formativo individuale che deve essere sottoposto alla relativa verifica di conformità da parte di Forma.Temp;
b) comunica al lavoratore, prima dell’inizio della missione, il tutor nominato nell’impresa utilizzatrice;
c) svolge, con cadenza semestrale e dandone conseguente comunicazione all’utilizzatore. un colloquio con l’apprendista per verificare l’effettiva attuazione del piano formativo, lo sviluppo delle sue capacità professionali e personali, le difficolta incontrate, gli eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato;
d) attesta periodicamente l’effettivo svolgimento della formazione e, sulla base delle dichiarazioni e delle attestazioni rilasciate dall’utilizzatore al termine del periodo di apprendistato svolto presso di esso, attribuisce specifica qualificazione professionale.
Al termine del periodo di apprendistato l’Agenzia attesterà, sulla base di un parere concordato tra i tutor, l’avvenuta formazione dando comunicazione all’apprendista dell’acquisizione della qualificazione professionale.
L’Agenzia per il Lavoro, previo parere favorevole dei tutor, può riconoscere al lavoratore in apprendistato l’acquisizione della qualificazione professionale finale, ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2015 qualora sia stata completata la formazione trasversale ed almeno il 70% del percorso formativo individuato nel piano formativo individuale fermo restando quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.
Nel caso in cui la percentuale di cui al punto che precede non sia stata raggiunta, nei caso eccezionale di interruzione anticipata di missione dell’apprendista indipendente dalla volontà delle Parti stipulanti il contratto di lavoro (quali, ad esempio, chiusure aziendali, ecc.), l’Agenzia, previa intesa sindacale, garantisce il completamento del percorso formativo del l’apprendista attraverso altra missione in apprendistato presso aziende utilizzatrici che applichino anche un diverso CCNL, purché la qualificazione professionale verso cui tende il piano formativo individuale originario sia prevista dal CCNL applicato dall’utilizzatore, e fermo restando la durata inizialmente prevista del percorso formativo.
L’Agenzia è tenuta a comunicare tempestivamente a Forma.Temp i nominativi degli apprendisti ai quali è stata attribuita la qualificazione. Tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza alla CSMT competente per territorio secondo modalità definite successivamente dalle Parti.
5. Durata del periodo di apprendistato
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione del rapporto di lavoro durante la missione, il periodo di apprendistato si intende prolungato nelle modalità definite dalla disciplina del contratto collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice oppure, in mancanza, da quanto previsto in merito dal D.Lgs. n. 81/2015.
Lo spostamento complessivo del termine finale del periodo di apprendistato deve essere comunicato per iscritto all’apprendista almeno 30 giorni prima della scadenza del termine posto inizialmente, con indicazione del nuovo termine del periodo formativo. Contestualmente il nuovo termine deve essere comunicato alla CSMT di competenza.
I periodi superiori a 30 giorni, utili ai fini del prolungamento del periodo di apprendistato, devono essere comunicati all’apprendista entro 30 giorni dalla loro maturazione.
In caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause che consentano l’attivazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS), il periodo di apprendistato è prolungato per un numero di giornate pari a quelle di sospensione; in caso di riduzione dell’orario, le ore di riduzione verranno sommate al fine di ricavarne l’equivalente in giornate, con arrotondamento all’unità per le frazioni di giornata pari o superiori a 4 ore.
Le Parti escludono espressamente l’applicazione della indennità di disponibilità propria dei lavoratori già qualificati assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro.
6. Obbligo di conferma
L’obbligo di conferma previsto dalle norme vigenti in materia di Apprendistato Professionalizzante si intende in capo all’Agenzia per il Lavoro.
7. Recesso […]
8. Pareri e monitoraggio territoriale
Forma.Temp, su eventuale proposta delle Parti stipulanti, può integrare i profili formativi previsti dal Repertorio delle Professioni. Le Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) svolgono un ruolo di informazione, confronto e controllo. Sono / tenute ad una costante attività di monitoraggio sulle modalità attuative dei percorsi di apprendistato, in conformità con quanto previsto dai piani formativi individuali.
Con riferimento ai compiti delle CSMT le Parti, congiuntamente a Forma.Temp, elaboreranno specifica regolamentazione al fine di garantirne l’operatività.
9. Bilateralità
In funzione della contribuzione di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 276/2003, le Parti concordano che gli apprendisti possono essere posti in formazione nell’ambito della progettazione formativa dell’Agenzia tramite Forma.Temp.
Le Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti per l’accesso alle prestazioni ^bitemp esondo di Solidarietà.
10. Rinvio
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente disciplina trovano applicazione le disposizioni di cui al CCNL applicato dalle imprese utilizzatrici.
8. Apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il cerificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di III livello per alta formazione e ricerca
1. Fermi restando gli ambiti la cui disciplina è stabilita da fonti normative nazionali o regionali, la retribuzione, l’inquadramento, il periodo di prova e l’orario di lavoro dell’apprendista sono disciplinati dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice o dagli Accordi interconfederali.
2. Qualora il CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice non disponga in materia di apprendistato di I e III livello, si fa riferimento alle disposizioni di cui all’Accordo Interconfederale in materia di Apprendistato sottoscritto il 18 maggio 2016 da Confindustria e da Cgil, Cisl e Uil.
3. All’apprendistato duale in somministrazione si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni del presente CCNL relative a: Tutor d’Agenzia, recesso, pareri e monitoraggio territoriale, Bilateralità.
Articolo 32-novies - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori in disponibilità
1. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori in disponibilità, la sorveglianza sanitaria viene attivata nel rispetto dei D.Lgs n. 81/2008 e a cura dell’Agenzia esclusivamente se:
a. il lavoratore richiede un accertamento sanitario per attestare l’inidoneità del proprio stato di salute alle mansioni a cui potrebbe essere assegnato in caso di missione, comunicando di non essere più in grado di svolgere le mansioni al medesimo attribuite ed in linea con la propria esperienza professionale. Equivale alla richiesta di cui al periodo che precede l’esibizione da parte del lavoratore al medico competente dell’Agenzia di documentazione medica che attesti una concreta modifica della capacità lavorativa,
b. il lavoratore precedentemente in missione, sia risultato positivo ai controlli su sostanze alcoliche e stupefacenti nella visita medica da parte del medico competente dell’utilizzatore. In questo caso, laddove il lavoratore abbia iniziato un programma terapeutico e di riabilitazione con il SERT territoriale che prosegue nel periodo di disponibilità, il medico competente dell’Agenzia è tenuto a gestire i rapporti con il SERT e tutti gli eventuali adempimenti richiesti.
Articolo 34-bis - Norme disciplinari per i lavoratori in missione
1. Il lavoratore in somministrazione in missione è tenuto a rispettare le disposizioni previste dai contratti collettivi e dai regolamenti degli utilizzatori, a norma dell’articolo 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 e ss.mm.ii.
2. Per i lavoratori in somministrazione in missione trovano applicazione le disposizioni dei contratti collettivi degli utilizzatori in tema di norme disciplinari, tanto con riferimento alla fattispecie oggetto di contestazione quanto con riferimento alle sanzioni.
[…]
Articolo 40 - Salute e sicurezza del lavoro
1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 nonché le disposizioni di cui all’art. 35 comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015.
2. I lavoratori sono informati, mediante il contratto di lavoro oppure la lettera d’assegnazione o lettera consegnata al lavoratore prima dell’avvio della missione, circa il referente dell’impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro: sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli arti. 45.e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi
del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, ove presente; nonché il riferimento della Commissione Paritetica Salute e Sicurezza per le segnalazioni di cui al comma 5 tetterà d) dell’art 7.
3. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi, di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, siano adempiuti dall’impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro o la lettera di assegnazione ne contiene la relativa indicazione. Ove previsto, la formazione a carico dell’utilizzatore per la durata di almeno 4 ore, nonché l’addestramento specifico, devono essere effettuati all’inizio dell’utilizzazione e comunque prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa ai sensi dell’articolo 37, comma 4 lett.a) del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008.
4. Al fine di diffondere una maggiore cultura sulla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai lavoratori in somministrazione, all’alto dell’avviamento in missione, sarà assicurata la partecipazione ad interventi formativi, promossi dall’Agenzia, anche con le modalità di delega di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. nell’ambito delle azioni in capo all’utilizzatore di formazione di base riferite alla sicurezza, in relazione all’Accordo Stato-Regioni, oltre alla formazione generate è ammessa l’attività formativa sui rischi specifici per i lavoratori in missione.
5. All’atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di assegnazione, i lavoratori in somministrazione ricevono, sull’apposito modulo consegnato dalle ApL ed il cui modello è riportato nell’ allegato n. 1, le informazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi all’attività produttiva e sui nominativi dei responsabili di riferimento di cui al punto 2.
Ne! caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all’atto della stipula del contratto, l'impresa utilizzatrice ne dà tempestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini dell’applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprite 2008.
6. Ad ogni nuova missione o lettera di assegnazione le ApL consegnano ai lavoratori in somministrazione la nota informativa di cui all’allegato 1, che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla Legge in materia.
Tale nota informativa potrà essere modificata. I contenuti della nota e le sue eventuali modifiche vengono definite dalla Commissione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.
7. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice,
8. Al fine della tutela della salute, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lett. e) ed h) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è fornita al lavoratore in somministrazione, a cura del medico competente dell’utilizzatore, copia della cartella sanitaria e di rischio, di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c) del citato Decreto. La documentazione segue il lavoratore in somministrazione in missioni successive anche alle dipendenze di più ApL.
9. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’ articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, i lavoratori in somministrazione si computano sulla base de! numero di ore di lavoro effettivamente prestate nell’arco di un semestre.
10. La mancata osservanza da parte dell’utilizzatore degli obblighi previsti dalla Legge, dal presente CCNL e da quello applicato presso lo stesso, con particolare riferimento alla azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore.
A tate scopo il lavoratore dà comunicazione preventiva della violazione intervenuta alla ApL e all’utilizzatore, dichiarando l’interruzione dell’attività lavorativa. Qualora nell’arco delle 24 ore successive non si determini la rimozione della violazione, il lavoratore può dimettersi per giusta causa con raccomandata A/R.
Al lavoratore dimesso per giusta causa compete l’intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell’onere a carico dell’utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore dall’ApL con le previste modalità, di erogazione.
11. Al fine di promuovere e tutelare con maggiore efficacia la salute e sicurezza dei lavoratori in somministrazione nei luoghi di lavoro, si prende atto dei contenuti dell’Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018 su salute e sicurezza in attuazione del Patto per la Fabbrica” e si avvia un confronto per definire le possibili ricadute nel settore della somministrazione di lavoro.
Articolo 42 - Infortunio del lavoratore e trattamento economico
1. Le Agenzie sono tenute ad assicurare presso l’INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori in somministrazione soggetti all’obbligo assicurativo secondo te vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]
Articolo 44 - Affiancamento in caso di sostituzioni di lavoratori assenti
Al fine di consentire il trasferimento di informazioni utili a permettere un corretto e proficuo avvicendamento tra il lavoratore sostituito e il sostituto è consentito anticipare l’assunzione del lavoratore in somministrazione per un periodo di 30 giorni, fermo restando quanto previsto nel contratto collettivo dell’utilizzatore. Altresì è possibile posticipare la cessazione del rapporto del sostituto rispetto alla data prevista fino a 30 giorni.
Articolo 48 - Lavoro domestico
1. Nel caso di somministrazione di lavoro di colf/badanti, e quindi qualora l’utilizzatore sia una persona fisica, si applicano le disposizioni del CCNL stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in relazione alla materia della cessazione del rapporto di lavoro.
2. Ai lavoratori domestici in somministrazione vengono garantite le prestazioni erogate dalla bilateralità.
3. Le Parti, anche tramite il supporto della Commissione Nazionale paritetica in materia di formazione, prevedono la possibilità di individuare corsi di formazione specifici per le lavoratrici/lavoratori domestici al termine del rapporto di lavoro attraverso la misura del diritto mirato alla formazione.
4. Per i predetti corsi di formazione è previsto il riconoscimento di un’indennità di frequenza.
Roma, 21 luglio 2025
