ASSESSORATO DELLA SALUTE

 

CIRCOLARE 26 luglio 2010, n. 1273. (G.U.R.S. 29 settembre 2010, n. 42)

 

Linee guida sull’assetto organizzativo e funzionale dei servizi di prevenzione e protezione delle strutture sanitarie della Regione siciliana.

 

A seguito della riunione con i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione delle strutture sanitarie della Regione siciliana, presso la sede del servizio 3 del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (DASOE), in data 12 ottobre 2009, è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro, al fine di fornire indicazioni sul modello organizzativo aziendale del servizio di prevenzione e protezione (SPP) nelle strutture sanitarie della Regione siciliana.

 

Il presente documento ha come finalità l’integrazione degli obiettivi e delle politiche per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nelle aziende del servizio sanitario regionale, attraverso la definizione, all’interno della struttura organizzativa aziendale, del ruolo, della collocazione, dei compiti e dell’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione (SPP), nel rispetto della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 e alle linee guida per l’adozione dell’atto aziendale - decreto n. 736/10 dell’11 marzo 2010.

 

 

PREMESSA

 

Considerato che la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è parte integrante della gestione aziendale, alla luce delle norme vigenti di cui al decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende necessario fornire un indirizzo condiviso per il corretto inquadramento dei SPP nelle aziende sanitarie.

 

Oltre ad un obbligo di legge, l’ottimale gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro assume un’importanza strategica per lo sviluppo di una politica di qualità dei servizi sanitari erogati e di gestione e contenimento del rischio clinico.

 

Le aziende sanitarie sono sistemi complessi, sia per le caratteristiche dimensionali che qualitative dell’attività svolta (presenza di alte specialità cliniche e diagnostiche), sia per la tecnologia utilizzata che per la complessità organizzativa.

 

Principi ispiratori per una corretta gestione della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie della Regione siciliana sono:

• il rispetto della legislazione vigente e degli accordi applicabili alla tutela della sicurezza e salute sul lavoro;

• il miglioramento continuo della qualità e della prevenzione;

• la sensibilizzazione e la formazione del personale per svolgere i propri compiti in sicurezza, per essere parte attiva del processo di prevenzione e responsabile della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro;

• il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;

• il riesame periodico della politica di sicurezza e del relativo sistema di gestione;

• la definizione e la diffusione all’interno dell’azienda degli obiettivi di sicurezza sul lavoro e dei relativi programmi di attuazione;

• l’applicazione, nell’ambito delle proprie organizzazioni, della normativa in tema di tutela e promozione della salute negli ambienti di lavoro;

• la riduzione ed il controllo dei fattori di rischio lavorativo che, nell’ambito delle strutture sanitarie, ha anche una ricaduta diretta, peraltro, sulla qualità dell’assistenza erogata e sulla sicurezza dei pazienti.

Nelle aziende sanitarie, il datore di lavoro, al fine di perseguire gli obiettivi prefissati (in linea con i suddetti principi ispiratori) e nel rispetto delle norme in tema di tutela della salute e sicurezza vigenti (art. 31 del decreto legislativo n. 81/08), si avvale del servizio di prevenzione e protezione.

 

 

CONFIGURAZIONE E COMPITI DEL S.P.P.

 

Il servizio di prevenzione e protezione, come definito all’art. 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce lo strumento necessario per l’assolvimento degli obblighi relativi alla gestione della salute e sicurezza dei lavoratori posti a carico del “datore di lavoro”, figura quest’ultima le cui attribuzioni, responsabilità e obblighi vengono individuati e definiti dalla stessa legislazione vigente.

L’attività principale del SPP (come riportato nell’art. 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81/08) è lo studio, l’analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con il fine di individuare e proporre le misure organizzative, tecniche, procedurali e formative di prevenzione e protezione. In dettaglio il SPP provvede:

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’organizzazione;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

 

Il SPP progetta e gestisce i sistemi di monitoraggio e di controllo per verificare l’efficacia e l’efficienza delle misure poste in atto ed è utilizzato dal datore di lavoro per condurre le verifiche interne in tema di sicurezza e prevenzione (safety-audit), nonché per l’aggiornamento della valutazione dei rischi e della programmazione generale in materia di sicurezza (così come previsto dall’art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81/08).

 

Il SPP è interno all’organizzazione aziendale ai sensi dell’art. 31, comma 6, del decreto legislativo n. 81/08, in diretta connessione unicamente con il vertice decisionale aziendale e collocato alle dirette dipendenze del direttore generale. Esso, ai sensi del decreto n. 736/10 dell’11 marzo 2010 “Linee guida per l’adozione dell’atto aziendale” e in considerazione della complessità tecnico-funzionale e organizzativa e delle responsabilità ad esso collegate, deve essere previsto in struttura organizzativa, dotata di autonomia funzionale, gestionale e di proprio budget per le precipue esigenze funzionali ed organizzative, e per ciò che concerne le aziende sanitarie provinciali di Catania, Messina e Palermo, in attuazione della previsione recata dall’art. 9, comma 6, della legge regionale n. 5/2009, anche con il rango di struttura complessa (punto 49 delle Linee guida per l’adozione dell’atto aziendale - decreto n. 736/10 dell’11 marzo 2010).

 

Per quanto riguarda gli aspetti esclusivamente operativi della gestione della sicurezza il SPP farà riferimento a specifiche strutture organizzative aziendali:

- il settore tecnico e patrimoniale per gli interventi di progettazione e manutenzione strutturale e impiantistica;

- l’ingegneria clinica per la gestione in sicurezza delle apparecchiature sanitarie;

- l'’ufficio formazione per lo svolgimento dei corsi di formazione e l’organizzazione del sistema di formazione sulla scorta del fabbisogno formativo in tema di sicurezza proposto dal responsabile del SPP;

- il settore provveditorato ed economato per l’accertamento dei requisiti di sicurezza, sia in fase di acquisto che di manutenzione, di macchine, attrezzature, dispositivi medici, arredi, ecc.;

- la farmacia per l’accertamento dei requisiti di sicurezza e salute in fase di acquisto di sostanze chimiche, disinfettanti, DPI e presidi di sicurezza;

- le direzioni sanitarie di presidio: per l’accertamento dei requisiti di igiene delle strutture ospedaliere e per la corretta gestione dei rifiuti ospedalieri, nonché per la gestione dell’emergenza interna ed esterna.

 

Si sottolinea la necessità di un adeguato flusso informativo, in entrata e in uscita, tra il SPP e le suddette strutture aziendali, al fine del raggiungimento dell’obiettivo fondamentale della prevenzione.

 

Il datore di lavoro assegna al SPP ambienti idonei e congrui al numero del personale ivi operante nonché fornisce, su richiesta motivata, la dotazione strumentale necessaria per poter espletare la propria attività di consulenza.

 

Il SPP per poter svolgere adeguatamente i compiti preposti necessita di professionalità interdisciplinari, con specifiche competenze per la valutazione di tutti i rischi presenti (strutturali, impiantistici, fisici, chimici, biologici, organizzativi, etc.).

 

Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) sono scelti dal datore di lavoro tra il personale dirigente e non dirigente, devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, e rispondono del proprio operato al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

 

Il numero degli ASPP deve essere appropriato alla complessità, all’estensione territoriale dell’azienda nonché al numero complessivo dei lavoratori.

 

Tenuto conto di una omogenea distribuzione di compiti, a titolo esemplificativo, una dotazione standard organica può essere computata secondo lo schema seguente:

1 ASPP ogni 500 dipendenti , oppure

1 ASPP ogni 2 presidi ospedalieri.

I compiti assegnati agli ASPP, nell’ambito delle loro attività, possono essere così riassunti:

• collaborano con l’intera struttura organizzativa per individuare i rischi ed i pericoli sul lavoro;

• segnalano e riferiscono al RSPP le eventuali carenze o criticità organizzative, gestionali, strutturali, impiantistiche, ecc., che possono influire sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Nelle aziende sanitarie gli ASPP possono essere individuati nell’ambito delle seguenti professionalità:

- Ingegnere;

- Architetto;

- Medico (preferibilmente igienista o di direzione sanitaria);

- Fisico;

- Chimico;

- Biologo;

- Psicologo;

- Geometra;

- Perito industriale;

- Esperto informatico;

- Tecnico della prevenzione.

 

Ulteriori figure necessarie per l’assolvimento dei compiti del SPP sono una o più unità di personale amministrativo.

 

Il SPP, su richiesta motivata del RSPP, può avvalersi anche della collaborazione di specifiche competenze individuate, possibilmente, all’interno della stessa struttura aziendale.

Nel caso in cui nelle aziende sanitarie siano stati individuati dal direttore generale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 81/08, più “datori di lavoro”, è opportuno, per assicurare una migliore gestione aziendale, che il SPP sia comunque unico, con eventuali articolazioni periferiche.

 

 

COMPITI E RUOLO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

 

 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), definito secondo l’art. 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 81/08 è designato dal datore di lavoro all’interno dell’organizzazione aziendale, ai sensi dell’art. 31, comma 6, del decreto legislativo n. 81/08, preferibilmente nell’ambito della dirigenza professionale o sanitaria, in possesso delle capacità e requisiti professionali di cui all’art. 32 del decreto legislativo n. 81/08, e opera alle dirette dipendenze del datore di lavoro, con garanzie di indipendenza ed autonomia operativa.

 

Il RSPP è consulente interno del datore di lavoro per l’applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute all’interno delle aziende sanitarie della Regione Sicilia, con compiti di organizzazione, coordinamento e gestione del servizio di prevenzione e protezione, conformemente a quanto previsto dall’art. 33 del decreto legislativo n. 81/08.

 

Il RSPP effettua l’attività di consulenza al datore di lavoro in maniera esclusiva e senza sovrapposizione di compiti.

 

I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di formazione e aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-Regioni di cui all’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 81/08.

 

Il RSPP collabora con il medico competente, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda e delle situazioni di rischio, per la predisposizione e l’ attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica degli operatori sanitari (art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni).

 

Il RSPP, come tutti gli altri componenti del SPP, è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui è a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni (comma 2 - art. 33 del decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni).

 

Il RSPP collabora all’implementazione del Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL). Il SGSL definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza vigenti; esso è anche finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza mediante una efficace politica aziendale di costi/benefici. Il SGSL infatti si propone, tra l’altro, di:

• ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i lavoratori;

• aumentare l’efficienza e le prestazioni all’interno dell’organizzazione aziendale;

• contribuire a migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro;

• migliorare l’immagine interna ed esterna dell’azienda.

 

Va chiarito tuttavia che l’implementazione di un sistema SGSL non è un obbligo, ma una scelta volontaria del datore di lavoro, anche al fine di attivare un modello di organizzazione e gestione aziendale di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

 

L’Assessorato regionale della salute, attraverso il servizio 3 “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” del DASOE svolge funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei SPP delle aziende sanitarie della Regione siciliana.

 

Si ritiene opportuno costituire presso l’Assessorato regionale della salute un “Tavolo tecnico permanente” dei RR.SS.PP. delle AA.SS.PP., delle aziende ospedaliere di alta specializzazione e delle aziende ospedaliero-universitarie, coordinato dal responsabile del servizio 3 “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” del DASOE, al fine di pianificare ed uniformare le procedure in tema di organizzazione della sicurezza all’interno delle suddette aziende, produrre delle linee guida e manuali operativi, costituire un apposito albo dei RSPP, programmare l’aggiornamento periodico degli addetti e dei responsabili dei SPP delle aziende sanitarie del SSR.

 

La presente circolare sarà trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

 

L’Assessore: RUSSO

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