Tipologia: CRL
Data firma: 22 luglio 2025
Validità: 22.07.2025 - 31.07.2029
Parti: Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Artigianato, Lombardia
Fonte: unioneartigiani.it


Sommario:

 

1 - Ambito di applicazione
2 - Orario ordinario di lavoro
3 - Differente modulazione orario di lavoro settimanale
4 - Regime di flessibilità
5 - Altri regimi di orario - Banca ore
6 - Lavoratori immigrati
7 - Gestione permessi in caso di grave lutto
8 - Malattia
9 - Smart working
10 - Violenza, molestie e discriminazione di genere

 

11 - Assemblea
12 - Premio di produzione collettivo regionale
13 - Elemento Regionale Lombardia
14 - Welfare aziendale contrattuale
15 - Quota di servizio
16 - Percorso democratico
17 - Decorrenza
18 - Durata
Allegati
Integrazione CCRL Welfare integrativo


Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Artigianato della Meccanica

Milano, lì 22 luglio 2025, tra Confartigianato Imprese Lombardia […], Cna Lombardia […], Claai Lombardia […], Casartigiani Lombardia […], e Fim Cisl Lombardia […], Uilm Uil Lombardia […]

1 - Ambito di applicazione
1.1 IL presente Accordo si applica ai lavoratori delle imprese aventi sede legale e/o operativa in Regione Lombardia dei medesimi settori previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro area Meccanica per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di impianti, Autoriparazione, Orafi, Argentieri, Affini e dalle aziende del settore Odontotecnica, nonché dalle imprese del settore Restauro dei beni culturali, sottoscritto da Confartigianato, Cna , Claai, Casartigiani, Cgil, Cisl, Uil.

2 - Orario ordinario di lavoro
2.1 La durata massima dell'orario ordinario di lavoro è di 40 ore la settimana, distribuite su 5 o 6 giornate lavorative.

3 - Differente modulazione orario di lavoro settimanale
3.1 A livello aziendale è possibile adottare:
- altre distribuzioni dell'orario di lavoro nell'ambito della settimana o di cicli di più settimane;
-un'articolazione plurisettimanale multi periodale dell'orario di lavoro, in base alla quale l'orario è realizzato in regime ordinario alternando periodi con orario diverso come media in un periodo non superiore a sei mesi. Tali regimi di orario potranno essere adottati:
- da parte delle imprese indicate ai punti 3-6-7-8 dell'articolo 1 del CCNL vigente;
- da parte di tutte le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del CCNL vigente per le seguenti ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro:
- esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
- strutturale alternanza di periodi di incremento di ordinativi seguite da periodi di riduzione;
- discontinuità o non programmabilità di ordinativi e commesse;
- attività di manutenzione e/o assistenza ai clienti che richiedano disponibilità continuativa (7 giorni su 7);
- richiesta da parte del lavoratore interessato.
3.2 Di tali modalità di distribuzione e articolazione dell'orario di lavoro è data preventiva informazione alle lavoratrici e ai lavoratori interessati e alla rappresentanza sindacale (RSA/RSU ove costituite o al Rappresentante sindacale di bacino).
3.3 Nell'ipotesi che il calendario di lavoro comportasse, in fase di avvio o in corso di realizzazione, scostamenti rispetto a quanto comunicato, le variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate ai lavoratori e alla rappresentanza sindacale (RSA/RSU ove costituite o al Rappresentante sindacale di bacino).
3.4 Tutti gli istituti retributivi, differiti ed indiretti, saranno calcolati sull'orario medio settimanale contrattuale (40 ore o inferiore) del lavoratore.
3.5 i regimi di orario di cui al punto 3.1 possono essere estesi, previa informativa alla rappresentanza sindacale, anche a giornate domenicali, per un numero massimo di 6 giornate annue, retribuite con maggiorazione del 25%:
3.6 Ulteriori 6 giornate annue, con la medesima maggiorazione del 25%, possono essere definite a seguito di preventivo incontro con la rappresentanza sindacale e conseguente condivisione, espressa sulla base del format di cui in allegato 4 al presente accordo, e comunicata ai lavoratori.
3.8 - Le maggiorazioni di cui ai punti 3.5 e 3.6 del presente articolo non sono cumulabili con quanto previsto dall'articolo 22 del CCNL.
3.9 Fatto salvo il regime previsto dal CCNL per i lavoratori che godono di riposo compensativo in altro giorno della settimana, il riposo compensativo, inderogabile per norma, sarà fruito nella settimana successiva a quella della prestazione domenicale.

4 - Regime di flessibilità
4.1 Per fare fronte a improvvise e/o non preventivabili variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, in alternativa ai regimi previsti dall'articolo 19 del CCNL, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con superamento dell'orario ordinario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali per un periodo massimo di 5 mesi.
4.2 Di tali regimi di orario e della presumibile durata è data preventiva informazione alle lavoratrici e ai lavoratori interessati e alla rappresentanza sindacale (RSA/RSU ove costituite o al Rappresentante sindacale di bacino).
4.3 A fronte del superamento dell'orario contrattuale l'azienda corrisponderà al lavoratore, di norma entro un periodo di 6 mesi di calendario, ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di riposi compensativi.
4.4 I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione.
4.5 Le ore di superamento e quelle di corrispondente riduzione confluiranno in un conto ore individuale.
4.6 Al termine del periodo definito per le eventuali ore in eccedenza rispetto all'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 15%, da liquidarsi entro il mese successivo.
4.7 L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

5 - Altri regimi di orario - Banca ore
5.1 Per fare fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario contrattuale di lavoro settimanale previsto dalla contrattazione nazionale a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto regionale, sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra il datore di lavoro e il dipendente (allegato 1).
Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuitili nel mese le ore eccedenti saranno accantonate nel conto individuale denominato banca ore, comprensivo dei permessi retribuiti, delle ex-festività, delle ore supplementari, dello straordinario, nonché della traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni.
5.2 Su richiesta del datore di lavoro, per situazioni di crisi o riduzioni impreviste di ordini, allo scopo di contenere l'eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali e mantenere i livelli occupazionali si potrà usare sino ad un massimo del 50% delle ore accantonate.
Le restanti ore potranno essere utilizzate, previo accordo, da parte dei lavoratori, individualmente con permessi di mezza o di una giornata, anche con possibilità di allungamento dei periodi feriali o dei permessi straordinari di cui all'art.43 del vigente CCNL.
5.3 Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento a quanto disciplinato dal vigente CCNL.
5.4 Trascorso il periodo fissato dal CCNL al lavoratore sarà liquidato l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo deve essere calcolato sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
5.5 In tal caso l'impresa dovrà comunicare ai lavoratori quanto previsto dall'allegato 2 e dovrà inviare specifica comunicazione (allegato 3) ad Elba. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario è vincolata all'invio di tale comunicazione ad Elba.
La comunicazione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà riportare la ragione sociale dell'impresa, l'attività svolta, il numero di dipendenti complessivi in forza alla data di invio, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario.

6 - Lavoratori immigrati
6.1 Data la significativa presenza della popolazione migrante nel settore dell'Artigianato occorre garantire, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative delle imprese, maggiore attenzione verso i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici straniere per favorire il rientro periodico nel proprio Paese d'origine, l'apprendimento della lingua italiana e l'esercizio della libertà di culto.
6.2 In riferimento a quanto sopra, si concorda la concessione, di un periodo di ferie più lungo accorpando in un unico periodo tutte le opportunità di assenza retribuita (ferie, ex festività, ecc.). Nel caso in cui queste non fossero sufficienti a coprire l'arco di tempo necessario di permanenza nel Paese d'origine, possono essere concordate tra le parti o giorni di permesso non retribuito o eventuali recuperi in corso d'anno.
6.3 Nel corso del 2026 le parti si impegneranno a definire accordi specifici per quanto riguarda l'apprendimento della lingua italiana e l'esercizio della libertà di culto 

9 - Smart working
9.1 Le parti sottoscriveranno un accordo quadro regionale sul lavoro agile a latere della presente intesa per definire l'uso e la gestione del lavoro agile nelle imprese artigiane secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal protocollo interconfederale del 21 dicembre 2021.
9.2 Come definito dalla normativa in oggetto sarà obbligatorio sottoscrivere accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore lavoratrici che intende accedere al lavoro agile

10 - Violenza, molestie e discriminazione di genere
10.1 Le partì si impegnano a promuovere e diffondere, all'interno dei contesti organizzativi e aziendali, il principio dell'inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri quale molestia o violenza nei luoghi di lavoro, come previsto dalla Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro del 2019.
Il luogo di lavoro deve divenire sempre più luogo di solidarietà, di consapevolezza e di avanzamento culturale avverso la discriminazione di genere e ogni violenza sessista, psicologica e fisica.
10.2 Le parti si impegnano a:
-sensibilizzare le aziende affinché anche la materia del contrasto alla violenza, alle discriminazione e molestie sia esaminata come rischio specifico nell'ambito della valutazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. n.81/2008;
-promuovere azioni formative e informative sul tema, anche coinvolgendo gli attori della sicurezza presentì; 
-inserire nel catalogo delle prestazioni degli Enti bilaterali azioni specifiche di supporto a vittime di violenza (aiuto economico e supporto psicologico).

11 - Assemblea
11.1 Fermo restando il diritto all'assemblea sancito dall'articolo 10 del CCNL vigente, le parti convengono che due ore delle 10 annue previste saranno, di norma, prioritariamente dedicate alla promozione del sistema bilaterale Lombardo.

16 - Percorso democratico
16.1 La presente ipotesi di accordo sottoscritta in data odierna sarà sottoposta per consultazione alle lavoratrici e lavoratori.