Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 luglio 2025, n. 21172 - Esplosione in fabbrica pirotecnica: accolto il ricorso degli eredi del lavoratore deceduto. Necessaria la verifica delle specifiche misure di sicurezza violate ex art. 2087 c.c.



 

Nota a cura di Ferrari Vittorio, in Labor - Contratto di lavoro, 11.11.2025 "Responsabilità datoriale da infortunio sul lavoro e riparto degli oneri probatori"

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere Rel.

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso iscritto al n. 19022/2021 r.g., proposto

da

A.A., B.B. e C.C., nella qualità di eredi di D.D., elett. dom.ti in P.zza del Popolo n. 18, Roma, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Brocchi.

- ricorrenti -

contro

E.E., F.F. e G.G., in proprio e nella qualità di eredi di H.H., elett. dom.ti in Via Tacito n. 64, Roma, presso avv. Nicoletta Di Giovanni, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Di Carlo;

Generali Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.to in Lungotevere della Vittoria n. 5, Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Arieta.

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 85/2021 pubblicata in data 21/01/2021, n.r.g. 338/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/06/2025 dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

 

Fatto


1.- D.D. lavorava alle dipendenze di H.H., titolare della ditta individuale "Pirotecnica I.I.".

In data 25/07/2013 sia il dipendente che il datore di lavoro erano deceduti a causa di un gravissimo evento infortunistico, dovuto all'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio e dispositivi pirotecnici, che aveva cagionato il decesso di cinque persone.

Pertanto gli eredi di D.D. adìvano il Tribunale di Pescara per ottenere la condanna degli eredi di H.H. al risarcimento di tutti i danni patiti sia iure proprio che iure hereditatis, da liquidare nella misura complessiva di Euro 1.000.000,00 ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia.

2.- Costituitosi il contraddittorio, autorizzata la chiamata in garanzia di Generali Italia Spa, con la quale il datore di lavoro aveva stipulato polizza assicurativa in relazione ad eventuali infortuni dei propri dipendenti, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che i ricorrenti non avessero dedotto le specifiche misure di sicurezza omesse dal datore di lavoro, né comunque dimostrato l'inesatta esecuzione dell'obbligo di sicurezza né il nesso causale tra l'evento lesivo e i danni da loro rivendicati.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello rigettava il gravame interposto dagli originari ricorrenti.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) la motivazione spesa dal Tribunale è conforme al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'art. 2087 c.c. ha natura colposa e non oggettiva;

b) dunque grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare l'inadempimento datoriale ex art. 1218 c.c.;

c) il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza del fatto materiale e le regole di condotta che assume essere state violate e quindi gli specifici profili di colpa del datore di lavoro;

d) anche quando sia ritenuta necessaria l'adozione di misure di sicurezza cc.dd. innominate, le stesse devono essere specificamente individuate o individuabili, con particolare riferimento all'evento lesivo concretamente verificatosi;

e) gli appellanti non hanno ottemperato a detto onere di specifica allegazione e dimostrazione delle specifiche misure di sicurezza omesse, nonché del relativo nesso eziologico con l'evento lesivo;

f) inoltre dagli atti risulta che la ditta aveva superato tutti gli specifici controlli pubblicistici, come le ispezioni di cui al D.Lgs. n. 334/1999, finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose e l'adeguatezza della politica di prevenzione deli incidenti, con un rapporto conclusivo del 07/01/2013, di poco precedente il tragico evento;

g) occorre altresì considerare, come già il Tribunale, che i locali dell'azienda erano utilizzati dalla Procura della Repubblica come luogo di custodia del materiale esplosivo oggetto di sequestro giudiziario, il che induce a ritenere che la ditta fosse rispettosa delle necessarie misure di sicurezza;

h) sia dalla perizia disposta dal P.M. in sede penale, sia dalla relazione del 24/02/2014 dell'apposita Commissione ministeriale istituita a seguito del tragico evento, al di là di mere ipotesi ricostruttive, non emergono specifici profili di responsabilità correlati alla violazione di norme di sicurezza da parte del datore di lavoro;

i) anche i testimoni escussi hanno chiaramente dichiarato che il datore di lavoro aveva sempre rispettato ogni misura di sicurezza;

j) resta assorbito l'esame del motivo di gravame relativo al danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale.

4.- Avverso tale sentenza A.A. e gli altri soggetti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

5.- E.E. e gli altri eredi di H.H. hanno resistito con controricorso.

6.- Generali Italia Spa ha depositato breve controricorso finalizzato soprattutto alla partecipazione alla discussione in sede di eventuale pubblica udienza.

7.- I ricorrenti hanno depositato memoria.

8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

 

Diritto


1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamentano "violazione ed erronea applicazione" degli artt. 2087 c.c., 358, 353 e 365 D.P.R. n. 547/1955, 52, co. 1, T.U.L.P.S., nonché dell'allegato B, capitolo VIII, al r.d. n. 635/1940 per avere la Corte territoriale fermato il suo esame alle risultanze istruttorie dell'Autorità giudiziaria penale, senza valutare in alcun modo l'intero quadro normativo delle prescrizioni poste a carico del datore di lavoro che eserciti un'attività pericolosa, utilizzando materiale esplodente.

In particolare lamentano che, pur avendo richiamato specificamente le predette prescrizioni normative nel ricorso d'appello, da pag. 14 a pag. 16, la Corte territoriale non le avrebbe prese in alcuna considerazione.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamentano "violazione ed erronea applicazione" degli artt. 2087, 2050, 2051 e 1218 c.c., nonché 2697 c.c. per avere la Corte territoriale fermato la sua cognizione alla responsabilità contrattuale, laddove essi avevano fatto valere anche il titolo extracontrattuale di responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) e da attività pericolosa (art. 2050 c.c.).

I due motivi - da esaminare congiuntamente per la loro connessione - sono fondati.

In via di principio questa Corte ha già affermato che nel giudizio per il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro, l'onere gravante sul lavoratore non comprende anche l'individuazione delle specifiche norme di cautela violate, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate, essendo invece sufficiente l'allegazione della condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, oltre che del nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto; incombe, per converso, sulla parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Cass. ord. n. 6984/2025). Peraltro, in tema di responsabilità contrattuale - come quella derivante dalla violazione dell'art. 2087 c.c. - il danneggiato (creditore del risarcimento del danno) può limitarsi ad allegare l'inadempimento ed a provare il nesso causale fra quest'ultimo e il danno, spettando al danneggiante (debitore del risarcimento del danno) provare l'adempimento, oppure l'impossibilità di adempiere per causa non imputabile (art. 1218 c.c.). Ne deriva che l'eventuale carattere ignoto della causa dell'evento lesivo resta a carico del datore di lavoro e non del lavoratore (o dei suoi eredi).

Dunque è certamente errata l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui il danneggiato dovrebbe non soltanto allegare, ma altresì dimostrare l'inadempimento.

Sul piano delle allegazioni, nel giudizio di merito gli odierni ricorrenti avevano richiamato specifiche misure tipiche di protezione, mediante l'invocazione di precise fonti normative:

- dell'art. 353 D.P.R. n. 547/1955 (rubricato "Isolamento delle operazioni"), che dispone: "Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo"); questa norma è stata poi trasfusa nell'allegato IV ("Requisiti dei luoghi di lavoro"), punto 2.1.7. al D.Lgs. n. 81/2008 ("2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI... 2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo");

- dell'art. 358 D.P.R. n. 547/1955 (rubricato - Riscaldamenti pericolosi e scintille), che dispone: "Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille"; questa norma è stata poi trasfusa nell'allegato IV ("Requisiti dei luoghi di lavoro"), punto 4.5.1 e nell'allegato VI ("Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro"), punti 1.8.2 e 7.1. al D.Lgs. n. 81/2008 ("Allegato IV- 4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE - 4.5.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.

Allegato VI - 1 DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO - 1.8.2 Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse. Allegato VI - 7 MATERIE E PRODOTTI INFIAMMABILI O ESPLODENTI - 7.1. Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse); - dell'art. 365 D.P.R. n. 547/1955, che dispone:

"Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualità di gas, vapore o polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli di esplosione"; questa norma è stata poi trasfusa nell'allegato IV - punto 4.11. al D.Lgs. n. 81/2008 ("4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE - 4.11. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualità di gas, vapore o polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli di esplosione"). Orbene, a fronte dello specifico motivo di appello fondato sulla violazione da parte del datore di lavoro delle predette prescrizioni normative dettate dal D.P.R. n. 547/1955 (oltre che dall'allegato B, capitolo VIII, al r.d. n. 635/1940), la Corte territoriale si è fermata a valutare elementi indiziari, senza compiere alcun accertamento fattuale circa l'avvenuto rispetto di quelle prescrizioni, che nella prospettazione attorea rappresentavano proprio le specifiche, nominate e quindi tipiche misure di sicurezza violate dal datore di lavoro.

Inoltre - e venendo al secondo motivo - pur prendendo in esame e dando rilievo agli accertamenti compiuti dal perito nominato dal P.M. nel procedimento penale, i Giudici d'appello non hanno dato rilievo a quella parte della relazione, in cui il perito ha accertato la presenza di un notevole quantitativo di materiale esplosivo ed esplodente fuori dall'area del deposito autorizzato (352 kg di esplosivo, 33 detonatori a miccia di origine militare, 200 kg di esplosivo occultato in un casotto esterno alla recinzione, 10.000 accenditori in una stanza), come specificamente riportato dai ricorrenti (v. ricorso per cassazione, p. 9). Trattasi di circostanza che, per come accertata dai Giudici d'appello, è sussumibile nell'ambito dell'art. 2087 c.c. sotto il profilo della violazione del generale dovere di prudenza, dovere tanto più rigoroso e stringente in quanto necessariamente correlato alla spiccata pericolosità del materiale esplodente oggetto dell'attività imprenditoriale.

3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamentano "violazione ed erronea applicazione" degli artt. 99, 112 e 121 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato la domanda da loro proposta.

Il motivo è assorbito.

4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamentano "violazione ed erronea applicazione" degli artt. 1218 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto di conseguenza erroneamente assorbito il motivo di appello concernente il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

Il motivo resta assorbito, fermo restando che la questione dovrà essere esaminata dal giudice di rinvio qualora risulti dimostrata la violazione dell'art. 2087 c.c.

5.- La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per la decisione di merito in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

6.- In caso di diffusione dovrà essere omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti (eccetto Generali Italia Spa), ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo; dichiara assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello de L'Aquila in diversa composizione e in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

In caso di diffusione dispone che sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti (eccetto Generali Italia Spa), ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 17 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2025.