Legge 18 luglio 2025, n. 107
Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021.
G.U. 29 luglio 2025, n. 174
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione stessa.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di missione derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, e agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 13 della medesima Convenzione, valutati in 133.300 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, nella misura di 151.800 euro per l'anno 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 luglio 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Convention on the International Organization for Marine Aids to Navigation
Preamble
The States Parties to this Convention:
RECALLING that the International Association of Lighthouse Authorities was established on 1st July 1957 and was renamed the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities in 1998;
RECOGNIZING the role of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities in the improvement and continued harmonization of Marine Aids to Navigation for the safe, economic and efficient movement of vessels for the benefit of the maritime community and the protection of the environment;
CONSIDERING the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 and the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended; and
CONSIDERING FURTHER that developing, improving and harmonizing Marine Aids to Navigation for the benefit of the maritime community and the protection of the environment is best coordinated by international organizations;
HAVE AGREED as follows:
Article 1
Establishment
1. The International Organization for Marine Aids to Navigation (hereinafter the “Organization”) is hereby established under international law as an intergovernmental organization.
2. The Organization shall have a consultative and technical nature.
3. The Organization shall have its seat in France, unless otherwise decided by the General Assembly.
4. The functioning of the Organization shall be set forth in detail in the General Regulations, which are subject to the provisions of this Convention but do not form an integral part thereof. In the event of any inconsistency between this Convention and the General Regulations or any other basic documents covering the governance of the Organization, this Convention shall prevail.
Article 2
Definitions
For the purposes of this Convention:
1. Marine Aid to Navigation means a device, system or service, external to a vessel, designed and operated to enhance safe and efficient navigation of individual vessels and vessel traffic. For the purpose of the Organization this definition includes Vessel Traffic Services.
2. Member State means a State that has consented to be bound by this Convention and for which this Convention is in force.
3. Associate Member means a territory or group of territories for which a Member State has responsibility for its international relations and for which it has requested membership which has been approved by the General Assembly, and national members of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities from States that are not Member States, in accordance with paragraph 5 of the Annex.
4. Affiliate Member means a manufacturer or distributor of Marine Aids to Navigation equipment for sale, or an organization providing Marine Aids to Navigation services or technical advice under contract and any other organization or scientific agency concerned with Marine Aids to Navigation which has applied for membership, and which has been approved by the Council.
Article 3
Aim and Objectives
The aim of the Organization is to bring together governments and organizations concerned with the regulation, provision, maintenance or operation of Marine Aids to Navigation in order to further the objectives of:
(a) Fostering the safe and efficient movement of vessels through the improvement and harmonization of Marine Aids to Navigation worldwide for the benefit of the maritime community and the protection of the marine environment;
(b) Promoting access to technical cooperation and capacity building on all matters related to the development and transfer of expertise, science and technology in relation to Marine Aids to Navigation;
(c) Encouraging and facilitating the general adoption of the highest practicable standards in matters concerning Marine Aids to Navigation; and
(d) Providing for the exchange of information on matters under consideration by the Organization.
Article 4
Functions
In order to achieve the aim and objectives set out in Article 3, the functions of the Organization shall be:
(a) To develop and communicate non-mandatory standards, recommendations, guidelines, manuals and other appropriate documents;
(b) To consider and make recommendations on standards, recommendations, guidelines, manuals and other appropriate documents that may be remitted to it by Member States, Associate Members and Affiliate Members, by any organ or specialized agency of the United Nations or by any other intergovernmental organization;
(c) To provide mechanisms for consultation and the exchange of information covering inter alia, recent developments and the activities of Member States, Associate Members and Affiliate Members;
(d) To develop international cooperation by promoting close working relationships and assistance between Member States, Associate Members and Affiliate Members;
(e) To facilitate assistance, whether technical, organizational or training, to governments, services and other organizations requesting help with Marine Aids to Navigation;
(f) To organize conferences, symposia, seminars, workshops and other events; and
(g) To liaise and cooperate with relevant international and other organizations, offering specialized advice, where appropriate.
Article 5
Membership
1. The Organization shall be comprised of Member States, Associate Members and Affiliate Members.
2. Any Member State having responsibility for the international relations of a territory or group of territories may request Associate membership for such territory or group of territories, by notification in writing to the Secretary-General.
3. The Council may require or a Member State may request that aspects of an application for Affiliate membership be reviewed by the Member State or Member States where the applicant carries out its activities or has its principal place of business or registered office. The Council shall take into consideration the views of the requesting and reviewing Member States when deciding on Affiliate membership.
Article 6
Organs
1. The Organization shall have as its organs:
(a) The General Assembly;
(b) The Council;
(c) Committees and subsidiary bodies necessary to support the Organization’s activities; and
(d) The Secretariat.
2. There shall be a President and a Vice President of the Organization. The President, or in case of the President’s absence, the Vice President shall chair the General Assembly and the Council.
3. The General Regulations and Financial Regulations shall detail the Rules of Procedure that shall apply for each organ and govern the day-to-day management of the Organization.
Article 7
The General Assembly
1. The General Assembly is the principal decision-making organ of the Organization and shall have all the powers of the Organization, unless otherwise provided by this Convention.
2. The General Assembly shall consist only of Member States. Attendance shall also be open to Associate Members and Affiliate Members.
3. Each Member State shall designate one of its delegates as its principal delegate at the General Assembly.
4. Regular sessions of the General Assembly shall take place once every three years.
5. Extraordinary sessions of the General Assembly shall be convened whenever one-third of Member States give notice to the Secretary-General that they desire a session to be convened, or at any time if deemed necessary by the Council, after a notice of ninety days.
6. A majority of Member States shall constitute a quorum for the sessions of the General Assembly.
7. The General Assembly shall:
(a) Elect the President and the Vice President from amongst the Member States in accordance with the General Regulations;
(b) Decide the overall policy and the strategic vision of the Organization;
(c) Review and approve the General Regulations and the Financial Regulations of the Organization;
(d) Elect, in accordance with Article 8, the Council from amongst the Member States other than the Member States holding the Presidency or Vice Presidency;
(e) Elect the Secretary-General from amongst nationals of the Member States in accordance with the General Regulations;
(f) Establish and terminate Committees and subsidiary bodies and review and approve their Terms of Reference;
(g) Review and approve the financial arrangements of the Organization, including the outline budget for the following three years and the rate of contributions for Member States and fees for Associate Members and Affiliate Members;
(h) Consider the reports and proposals put to it by any Member State, the Council or the Secretary-General;
(i) Approve standards;
(j) Decide on Associate membership;
(k) Rule on Affiliate membership upon the request of one or more Member States;
(l) Make recommendations to Member States, Associate Members and Affiliate Members on matters within the aim and objectives of the Organization;
(m) Approve agreements with States and international organizations; and
(n) Decide on any other matters within the aim and objectives of the Organization.
Article 8
The Council
1. The Council is the executive organ of the Organization and shall be responsible for directing the activities of the Organization.
2. The Council shall consist of the President and the Vice President and twenty-three other Member States.
3. Council members shall be elected by ballot at each regular session of the General Assembly in accordance with the General Regulations. Council members should, in principle, be drawn from different parts of the world, with a view to achieving a worldwide representation.
4. At the Council, Member States shall preferably be represented by a delegate from a national authority responsible for the regulation, provision, maintenance or operation of Marine Aids to Navigation of that Member State.
5. Seventeen members of the Council, at least one of which must be the President or Vice President, shall constitute a quorum for the sessions of the Council.
6. The Council shall meet at least once a year.
7. Any Member State not represented on the Council may participate in the Council meetings, but will not be entitled to vote.
8. The Council shall:
(a) Exercise such responsibilities as may be delegated to it by the General Assembly;
(b) Coordinate the activities of the Organization within the framework of the overall policy, the strategic vision and the outline budget, as decided by the General Assembly;
(c) Review and approve the financial statements, including the annual budget;
(d) Decide on Affiliate membership;
(e) Convene the General Assembly;
(f) Report to the General Assembly on the work of the Organization;
(g) Review papers submitted to it in accordance with the General Regulations;
(h) Refer to the General Assembly all matters requiring decision by the General Assembly;
(i) Approve recommendations, guidelines, manuals and other appropriate documents;
(j) Approve submissions to other organizations;
(k) Appoint Chairs and Vice Chairs of Committees and subsidiary bodies and review and approve their work programmes;
(l) Decide the venue and the year of the Organization’s conferences and symposia as described in the General Regulations; and
(m) Approve the Staff Rules.
9. Council members may, after having informed the President and the Secretary-General, invite Affiliate Members to participate as technical advisors at Council meetings to provide advice and support on operational and technical matters.
Article 9
Committees and Subsidiary Bodies
1. Committees and subsidiary bodies shall support the aim and objectives of the Organization.
2. The Committees shall:
(a) Prepare and review standards, recommendations, guidelines, manuals and other appropriate documents identified in the work programmes;
(b) Monitor developments in the area of Marine Aids to Navigation;
(c) Facilitate the sharing of expertise and experience amongst Member States, Associate Members and Affiliate Members; and
(d) Conduct any other tasks as decided by the Council.
Article 10
The Secretariat
1. The permanent Secretariat of the Organization shall be comprised of the Secretary-General and such staff as may be required for the work of the Organization within the approved budgetary framework.
2. The term of the Secretary-General shall be three years. The Secretary-General may be re-elected for up to two additional consecutive terms of three years each.
3. The Secretary-General shall be responsible for the day-to-day management of the Organization, subject to any guidance issued by the General Assembly or the Council.
4. The Secretary-General shall be responsible for the conclusion of agreements with States and international organizations subject to the approval of the General Assembly in accordance with Article 7.7 (m).
5. The staff of the Secretariat shall be appointed in accordance with the Staff Rules by the Secretary-General on such terms and to perform such duties as the Secretary-General may determine.
6. The Secretariat shall:
(a) Maintain all such records as may be necessary for the efficient discharge of the work of the Organization and shall prepare, collect, and circulate any documentation that may be required;
(b) Administer the Organization’s finances under the direction of the Council, in accordance with the General Regulations;
(c) Prepare the financial arrangements and the financial statements;
(d) Keep Member States, Associate Members and Affiliate Members and other organizations informed with respect to the activities of the Organization;
(e) Organize and support meetings of the General Assembly, the Council, Committees and subsidiary bodies;
(f) Organize and support conferences and symposia as approved by the Council;
(g) Organize and support seminars, workshops and other events; and
(h) Perform such other functions as may be assigned by this Convention, the General Regulations, the General Assembly or the Council.
7. In the performance of their duties, the Secretary-General and the staff shall not seek or receive instructions from any government or from any other source external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the Organization. Each Member State on its part undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.
Article 11
Voting
1. All efforts shall be made for the General Assembly and the Council to adopt decisions by consensus amongst Member States.
2. Where decisions of the General Assembly or Council cannot be adopted by consensus, they shall be adopted by a two-thirds majority of Member States present and voting through a secret ballot.
3. Only Member States shall have voting rights. Each Member State shall have one vote, except as specified in Article 13.4.
4. The election of the President, Vice President and Secretary-General shall be made by secret ballot with a simple majority of Member States present and voting in accordance with the General Regulations.
5. The election of the Council shall be made with the highest number of votes of the Member States present and voting through a secret ballot, in accordance with the General Regulations.
Article 12
Languages
The official languages of the Organization shall be Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.
Article 13
Finance
1. The expenditure for the functioning of the Organization shall be met by the financial resources provided by:
(a) Member State contributions;
(b) Associate Member and Affiliate Member fees; and
(c) Donations, bequests, grants, gifts and other sources approved by the Council upon recommendation by the Secretary-General.
2. Each Member State shall pay a contribution and each Associate Member and Affiliate Member shall
pay a fee to the Organization on an annual basis in the amount determined in accordance with Article 7.7 (g). The contribution shall be set at the same rate for each Member State.
3. Member State contributions and Associate Member and Affiliate Member fees shall be due and payable in accordance with the Financial Regulations.
4. Any Member State which is two years in arrears in making contributions shall, after written notification by the Secretary-General, be denied voting rights and the right to be elected to the Council until such time as the outstanding contributions have been paid, in accordance with the Financial Regulations, unless the General Assembly waives this provision.
5. Following the Council’s approval of the Organization’s audited financial statements, these statements shall be distributed to all Member States, Associate Members and Affiliate Members in the Annual Report.
Article 14
Legal Personality, Privileges and Immunities
1. The Organization has international legal personality and has the capacity to:
(a) Contract and conclude agreements with governments, organizations and other bodies;
(b) Acquire and dispose of immovable and movable property; and
(c) Institute legal proceedings.
2. In the territory of each of its Member States, the Organization shall enjoy, to the extent provided for in an agreement with the Member State concerned, such privileges and immunities as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its aim and objectives.
3. No Member State, Associate Member or Affiliate Member shall be liable, by reason of its status or participation in the Organization, for acts, omissions or obligations of the Organization.
Article 15
Amendments
1. Any Member State may propose an amendment to this Convention, in writing, to the Secretary-General.
2. The Secretary-General shall circulate the proposed amendment in the official languages to all Member States at least six months in advance of its consideration by the General Assembly.
3. The proposed amendment shall be adopted by vote of the General Assembly.
4. Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall be sent by the Secretary-General to the Depositary. The latter shall notify all Member States of the adoption of the amendment.
5. The amendment shall enter into force for all Member States six months after written notifications of acceptance by two-thirds of the Member States have been received by the Depositary, except for a Member State which has notified the Depositary, prior to the entry into force of such amendment, that the amendment shall enter into force for that Member State only after a subsequent notification of its acceptance.
6. Notwithstanding paragraph 5, the General Assembly may decide by consensus that the amendment shall come into force for all Member States six months after written notifications of acceptance by two-thirds of the Member States have been received by the Depositary. If within this period of six months a Member State gives notification of withdrawal from the Organization on account of an amendment, the withdrawal shall, notwithstanding Article 21, take effect on the date on which such amendment comes into force.
7. The Depositary shall inform the Member States and the Secretary-General of the entry into force of the amendment, specifying the date of its entry into force.
Article 16
Reservations
No reservations shall be made to this Convention.
Article 17
Interpretation and Disputes
Member States shall make every effort to prevent disputes on the interpretation or application of this Convention, and shall use their best efforts to resolve any disputes by peaceful means which may include consultation and negotiation with each other and any other means as agreed to by the parties to the dispute.
Article 18
Signature, Ratification, Acceptance, Approval and Accession
1. This Convention shall be open for signature by any State that is a member of the United Nations at Paris from 27 January 2021 and remain open until 26 January 2022.
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States.
3. This Convention shall be open for accession by any State that is a member of the United Nations which has not signed this Convention from the day after the date on which this Convention closes for signature.
4. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary, who shall then notify all States having deposited such instruments with the Depository and the Secretary-General thereof.
Article 19
The Depositary
The French Republic shall serve as the Depositary for this Convention. This Convention shall be registered by the Depositary pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.
Article 20
Entry into force
1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after its entry into force this Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
3. The transitional arrangements that shall apply upon entry into force of this Convention are set out in the Annex.
Article 21
Withdrawal
1. Any Member State may withdraw from this Convention by giving at least twelve months’ written notice to the Depositary, who shall immediately inform all Member States and the Secretary- General of such notification.
2. Notification of withdrawal may be deposited at any time after the expiration of six months from the date on which this Convention has entered into force.
3. The withdrawal shall take effect on 31st December of the year following that during which the notice of withdrawal was deposited.
Article 22
Termination
1. This Convention may be terminated by a vote of the General Assembly following at least six months’ notice of such a vote.
2. The date of termination shall be twelve months after the date of the above decision, and in the intervening period the Council shall be responsible for the winding up of the Organization, in accordance with the General Regulations.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have signed the present Convention.
DONE at Paris on 27 January 2021 in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic, an original of which shall be deposited in the archives of the Depositary. The Depositary shall transmit certified copies thereof to all the signatory and acceding governments and to the Secretary-General of the Organization.
Annex
Transitional Arrangements
At the XIIth General Assembly held in A Coruña from 25th to 31st May 2014, the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities adopted a Resolution affirming that the status of an International Organization would best serve its objectives and determining that such status should be achieved as soon as possible by the means of the adoption of an international convention.
As a consequence, Article 13 of the Constitution of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities was amended to facilitate the winding up of the association and the transition of its assets to the Organization.
The purpose of the transitional arrangements is to ensure the uninterrupted international efforts to develop, improve and harmonize Marine Aids to Navigation and to facilitate the transition from the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities to the Organization.
1. Upon the entry into force of this Convention, the President, Vice President and the Council of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities shall be invited to become the President, Vice President and Council of the Organization and will operate as such until the first General Assembly convened under this Convention has elected a President, Vice President and Council, which must be within a period not exceeding six months.
2. The Committees of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities shall operate until Committees are established under this Convention.
3. Until such time as the Secretariat of the Organization has been established, the Secretariat of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities shall be invited to serve as, and perform the functions of, the Secretariat. The Secretary-General of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities shall serve as the Secretary-General of the Organization until the General Assembly elects the Secretary-General in accordance with this Convention.
4. Until such time as the Organization has adopted General Regulations, it shall function in accordance with the General Regulations of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities mutatis mutandis.
5. All national members of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities from States that are not Member States shall, subject to their formal request, become Associate Members of the Organization for a duration of up to ten years from the date of entry into force of this Convention, unless the General Assembly decides to extend that period.
6. In the event that a State which has a former national member with Associate membership in accordance with paragraph 5 becomes a Member State, the Associate membership shall cease on the date on which this Convention enters into force for that State.
7. All Associate and Industrial Members of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities up to date with their fees shall, subject to their formal request, become Affiliate Members of the Organization.
8. The transfer of rights, interests, assets and liabilities from the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities to the Organization will take place pursuant to French law.
Traduzione di cortesia
Convenzione che istituisce l'Organizzazione Internazionale per gli ausili alla navigazione marittima
Preambolo
Gli Stati parte della presente convenzione:
Ricordando che l'Associazione Internazionale delle Autorità dei Fari è stata fondata il 1° luglio 1957 ed è stata rinominata Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi nel 1998;
Riconoscendo il ruolo svolto dall'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi nel continuo miglioramento e nell'armonizzazione degli ausili alla navigazione marittima al fine di garantire una circolazione sicura, economica ed efficiente delle navi a beneficio della comunità marittima e della protezione dell'ambiente;
Considerando le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, e successive modifiche; e
Considerando inoltre che il coordinamento nello sviluppo, miglioramento e armonizzazione degli ausili alla navigazione marittima a beneficio della comunità marittima e della protezione dell'ambiente è più efficacemente realizzata dalle organizzazioni internazionali;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Istituzione
1. L'Organizzazione Internazionale per gli Ausili alla Navigazione Marina (in seguito denominata «L'Organizzazione») è costituita come organizzazione intergovernativa di diritto internazionale.
2. L'Organizzazione un carattere consultivo e tecnico.
3. La sede dell'Organizzazione è in Francia, salvo diversa decisione dell'Assemblea generale.
4. Il funzionamento dell'Organizzazione è esposto in dettaglio nel suo Regolamento generale, che è soggetto alle disposizioni della presente Convenzione ma non ne costituisce parte integrante. In caso di discrepanza tra la presente Convenzione e il Regolamento Generale, o qualsiasi altro documento di base che disciplini il governo dell'Organizzazione, prevale la presente Convenzione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente convenzione:
1. Per «ausilio alla navigazione marittima» si intende un dispositivo, un sistema o un servizio esterno alla nave, progettato e utilizzato per migliorare la sicurezza e l'efficienza della navigazione delle singole navi e del traffico navale. Ai fini dell'Organizzazione, questa definizione include i servizi di traffico marittimo.
2. Per «Stato membro» si intende uno Stato che ha accettato di essere vincolato dalla presente Convenzione e per il quale la presente Convenzione è in vigore.
3. L'espressione «Membro associato» designa, da una parte, un territorio o un gruppo di territori per le cui relazioni internazionali uno Stato membro è responsabile e per il quale quest'ultimo ha presentato una domanda di adesione che è stata approvata dall'Assemblea Generale, dall'altra i membri nazionali dell'Associazione Internazionale dei segnalamenti marittimi i cui Stati non sono Stati membri in conformità al paragrafo 5 dell'allegato.
4. L'espressione «Membro affiliato» designa un produttore o un distributore di equipaggiamenti di ausilio alla navigazione marittima destinati alla vendita, un'organizzazione che fornisce servizi di ausilio alla navigazione marittima o consulenza tecnica sugli ausili alla navigazione marittima, e qualsiasi altra organizzazione o qualsiasi altro organismo scientifico interessato agli ausili alla navigazione marittima, che abbia formulato domanda di adesione e la cui domanda sia stata approvata dal Consiglio.
Articolo 3
Scopo e obiettivi
Lo scopo dell'Organizzazione è quello di riunire i governi e le organizzazioni che si occupano della regolamentazione, fornitura, manutenzione o sfruttamento degli ausili alla navigazione marittima per promuovere i seguenti obiettivi:
a) rafforzare la circolazione sicuro ed efficiente delle navi migliorando e armonizzando gli ausili alla navigazione marittima in tutto il mondo al servizio della comunità marittima e della protezione dell'ambiente marino;
b) favorire l'accesso alla cooperazione tecnica e al rafforzamento delle capacità per tutte le questioni di sviluppo e di trasferimento di competenze, conoscenze scientifiche e di tecnologia in relazione agli ausili alla navigazione marittima;
c) incoraggiare e facilitare l'adozione diffusa di norme più rigorose possibile in materia di ausili alla navigazione marina; e
d) permettere uno scambio di informazioni sulle questioni all'esame dell'Organizzazione.
Articolo 4
Funzioni
Per raggiungere lo scopo e gli obiettivi di cui all'articolo 3, le funzioni dell'Organizzazione sono le seguenti:
a) sviluppare e diffondere norme, raccomandazioni, linee guida, manuali e altri documenti pertinenti a carattere non vincolante;
b) esaminare le norme, le raccomandazioni, le linee guida, i manuali e altri documenti pertinenti che possono essergli trasmessi dagli Stati membri, dai membri associati e dai membri affiliati, da qualsiasi organismo o agenzia specializzata delle Nazioni Unite o da qualsiasi altra organizzazione intergovernativa, e formulare raccomandazioni al loro riguardo;
c) stabilire meccanismi di consultazione e di scambio di informazioni riguardanti, tra l'altro, i recenti sviluppi e le attività degli Stati membri e dei membri associati e affiliati;
d) rafforzare la cooperazione internazionale incoraggiando gli Stati membri, i membri associati e i membri affiliati a mantenere strette relazioni di lavoro e a fornire assistenza reciproca;
e) facilitare la fornitura di assistenza, sia tecnica che organizzativa o di formazione, ai governi, ai servizi e alle altre organizzazioni che la richiedono nel campo degli ausili alla navigazione marittima;
f) organizzare conferenze, simposi, seminari, workshop e altri eventi; e
g) attivare i contatti e cooperare con le organizzazioni internazionali pertinenti ed altre organizzazioni internazionali interessate, proponendo consulenze specialistiche, se del caso.
Articolo 5
Membri
1. L'Organizzazione è composta da Stati membri, membri associati e membri affiliati.
2. Ogni Stato membro responsabile delle relazioni internazionali di un territorio o di un gruppo di territori può sollecitare il riconoscimento dello status di membro associato per questo territorio o gruppo di territori mediante notifica scritta al Segretario Generale.
3. Il Consiglio può esigere, o uno Stato membro può chiedere, che le modalità di una candidatura allo status di membro affiliato siano esaminati dallo Stato membro o dagli Stati membri nel quale (nei quali) il candidato svolge le sue attività, ha la sua sede principale o la sua sede sociale. Il Consiglio prende in considerazione il parere dello Stato membro richiedente e degli Stati membri che esaminano la domanda nel prendere una decisione su una candidatura al riconoscimento dello status di membro affiliato.
Articolo 6
Organi
1. Gli organi dell'Organizzazione sono i seguenti:
a) Assemblea Generale;
b) il Consiglio;
c) i comitati e gli organi sussidiari necessari a sostenere le attività dell'Organizzazione; e
d) il Segretariato.
2. L'organizzazione ha un presidente e un vicepresidente. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio.
3. Il Regolamento generale e il Regolamento finanziario stabiliscono le regole di procedura applicabili a ciascun organo e disciplinano il funzionamento quotidiano dell'Organizzazione.
Articolo 7
Assemblea Generale
1. L'Assemblea generale è il principale organo decisionale dell'Organizzazione e ha tutti i poteri dell'Organizzazione, salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione.
2. L'Assemblea Generale è composta esclusivamente dagli Stati membri. Anche i membri associati e affiliati possono partecipare alle sue sessioni.
3. Ogni Stato membro nomina uno dei suoi delegati come delegato principale all'Assemblea generale.
4. Le sessioni regolari dell'Assemblea Generale si svolgono ogni tre anni.
5. Le sessioni straordinarie dell'Assemblea generale sono convocate quando un terzo degli Stati membri informa il Segretario generale dell'auspicio dell'organizzazione di una sessione, o in qualsiasi momento se il Consiglio lo ritiene necessario, con un preavviso di novanta giorni.
6. Il quorum per le sessioni dell'Assemblea generale è rappresentato dalla maggioranza degli Stati membri.
7. L'Assemblea Generale:
a) elegge il Presidente e il Vicepresidente tra gli Stati membri in conformità con il Regolamento generale;
b) decide la politica generale e la visione strategica dell'Organizzazione;
c) esamina e approva il Regolamento Generale e il Regolamento Finanziario dell'Organizzazione;
d) elegge, conformemente all'articolo 8, il Consiglio tra gli Stati membri che non esercitano la Presidenza o la Vicepresidenza;
e) elegge il Segretario Generale tra i cittadini degli Stati membri in conformità con il Regolamento Generale;
f) istituisce e scioglie i comitati e gli organi sussidiari, ed esamina e approva i loro termini di riferimento;
g) esamina e approva le disposizioni finanziarie dell'Organizzazione, compreso lo schema di bilancio per i tre anni successivi, i tassi di contribuzione per gli Stati membri e i contributi dei membri associati e affiliati;
h) studia i rapporti e le proposte trasmessi da qualsiasi Stato membro, dal Consiglio o dal Segretario Generale;
i) approva le norme;
j) decide sull'accessione allo status di membro associato;
k) decide sulla concessione dell'affiliazione su richiesta di uno o più Stati membri;
l) fa raccomandazioni agli Stati membri, ai membri associati e ai membri affiliati su questioni che rientrano negli scopi e negli obiettivi dell'Organizzazione;
m) approva gli accordi con gli stati e le organizzazioni internazionali; e
n) prende decisioni su qualsiasi altra questione pertinente allo scopo e agli obiettivi dell'Organizzazione.
Articolo 8
Consiglio
1. Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Organizzazione ed è responsabile della direzione delle sue attività.
2. Il Consiglio è composto dal presidente, dal vicepresidente e dai rappresentanti di ventitrè altri Stati membri.
3. I membri del Consiglio sono eletti in occasione di uno scrutinio organizzato in occasione di ogni sessione regolare dell'Assemblea Generale, in conformità con il Regolamento Generale. In linea di principio, i membri del Consiglio dovrebbero provenire da diverse parti del mondo per garantire che tutte le aree geografiche siano rappresentate.
4. Gli Stati membri sono preferibilmente rappresentati in seno al Consiglio da un delegato dell'autorità nazionale responsabile della regolamentazione, della fornitura, della manutenzione o del funzionamento degli ausili alla navigazione marittima per tale Stato membro.
5. Il quorum per le sessioni del Consiglio è di diciassette membri, di cui almeno uno deve essere il presidente o il vicepresidente.
6. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno.
7. Ogni Stato membro non rappresentato nel Consiglio può partecipare alle sue riunioni ma non potrà votare.
8. Il Consiglio:
a) Esercita le responsabilità che possono essergli delegate dall'Assemblea Generale;
b) coordina le attività dell'Organizzazione nel quadro della politica generale, della visione strategica e dello schema di bilancio deciso dall'Assemblea Generale;
c) esamina e approva i rendiconti finanziari, compreso il bilancio annuale;
d) decide sull'accessione allo status di membro affiliato;
e) convoca l'Assemblea Generale;
f) riferisce all'Assemblea generale sul lavoro dell'Organizzazione;
g) esamina i documenti che gli vengono presentati in conformità con il Regolamento Generale;
h) trasmette all'Assemblea Generale tutte le questioni sulle quali deve assumere una decisione;
i) approva le raccomandazioni, le linee guida, i manuali e gli altri documenti pertinenti;
j) approva le comunicazioni destinate ad altre organizzazioni;
k) nomina i presidenti e i vicepresidenti dei comitati e degli organi sussidiari, ed esamina e approva i loro programmi di lavoro;
l) decidere il luogo e l'anno delle conferenze e dei simposi dell'Organizzazione, come descritto nel Regolamento Generale; e
m) approva il regolamento del personale.
9. I membri del Consiglio possono, dopo averne informato il Presidente e il Segretario Generale, invitare membri affiliati a partecipare alle riunioni del Consiglio in qualità di consulenti tecnici, per fornire consigli e supporto su questioni operative e tecniche.
Articolo 9
Comitati e organi sussidiari
1. I comitati e gli organi sussidiari contribuiscono al raggiungimento dello scopo e degli obiettivi dell'Organizzazione.
2. I comitati:
a) preparano ed esaminano le norme, le raccomandazioni, le linee guida, i manuali e altri documenti pertinenti identificati nei programmi di lavoro;
b) seguono gli sviluppi nel campo degli ausili alla navigazione marittima;
c) facilitano la condivisione di competenze e di esperienze tra gli Stati membri, i membri associati e i membri affiliati; e
d) svolgono ogni altro compito che è loro assegnato dal Consiglio.
Articolo 10
Segretariato
1. Il Segretariato permanente dell'Organizzazione è composto dal Segretario generale e dal personale necessario ai lavori dell'Organizzazione, nei limiti del bilancio approvato.
2. Il Segretario Generale ha un mandato di tre anni. Il segretario generale può essere rieletto, al massimo, per altri due mandati consecutivi di tre anni ciascuno.
3. Il Segretario Generale è responsabile della gestione quotidiana dell'Organizzazione, nel rispetto degli orientamenti forniti dall'Assemblea Generale o dal Consiglio.
4. Il Segretario Generale è responsabile della conclusione di accordi con Stati od organizzazioni internazionali che devono essere approvati dall'Assemblea Generale in conformità con l'articolo 7.7m).
5. Il personale del Segretariato è nominato in conformità con lo Statuto del personale dal Segretario generale, alle condizioni e per svolgere le funzioni che il Segretario generale può decidere.
6. Il Segretariato:
a) È responsabile della tenuta degli archivi necessari all'efficace svolgimento del lavoro dell'Organizzazione e prepara, raccoglie e diffonde tutta la documentazione richiesta;
b) gestisce le finanze dell'Organizzazione sotto la direzione del Consiglio in conformità con il Regolamento Generale;
c) prepara le disposizioni finanziarie e i rendiconti finanziari;
d) tiene informati delle attività dell'Organizzazione gli Stati membri, i membri associati e affiliati e le altre organizzazioni;
e) organizza le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio, dei comitati e degli organi sussidiari e fornisce loro sostegno;
f) organizza le conferenze e i simposi approvati dal Consiglio e fornisce loro sostegno;
g) organizzare i seminari, i workshop e altri eventi e fornisce loro sostegno; e
h) svolge gli altri compiti che possono essergli assegnati ai sensi della presente Convenzione o del Regolamento generale dall'Assemblea generale o dal Consiglio.
7. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Segretario generale e il personale non chiedono nè ricevono istruzioni da alcun governo o altra fonte esterna all'Organizzazione. Si astengono da qualsiasi azione che possa avere ripercussioni sul loro status di funzionari internazionali responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Ogni Stato membro si impegna, per parte sua, a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilità. Ogni Stato membro si impegna, da parte sua, a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilità.
Articolo 11
Voto
1. Ogni sforzo è fatto per assicurare che l'Assemblea Generale e il Consiglio adottino le decisioni per consenso tra gli Stati membri.
2. Quando le decisioni dell'Assemblea generale o del Consiglio non possono essere adottate per consenso, sono adottate a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti in occasione di uno scrutinio a carattere segreto.
3. Solo gli Stati membri hanno diritto di voto. Ogni Stato membro dispone di un voto, tranne nelle circostanze di cui all'articolo 13.4.
4. L'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario generale avverrà a scrutinio segreto e saranno eletti a maggioranza semplice degli Stati membri presenti e votanti, conformemente con il Regolamento generale.
5. L'elezione del Consiglio si svolge a scrutinio segreto e i seggi sono assegnati ai candidati che ottengono il maggior numero di voti espressi dagli Stati membri presenti e votanti, conformemente con il Regolamento generale.
Articolo 12
Lingue
Le lingue ufficiali dell'Organizzazione sono l'arabo, il cinese, l'inglese, il francese, il russo e lo spagnolo.
Articolo 13
Finanziamento
1. Le spese necessarie al funzionamento dell'Organizzazione sono coperte dalle seguenti risorse finanziarie
a) Contributi degli Stati membri;
b) Contribuzioni dei membri associati e dei membri affiliati; e
c) donazioni, lasciti, sovvenzioni, doni e altre fonti di entrata approvate dal Consiglio su raccomandazione del Segretario Generale.
2. Ogni Stato membro versa un contributo all'Organizzazione e ogni membro associato e membro affiliato versa una quota su base annua, il cui importo è deciso conformemente all'articolo 7.7 (g). L'aliquota contributiva è la stessa per ogni Stato membro.
3. I contributi degli Stati membri e le quote dei membri associati e affiliati sono dovuti e pagabili conformemente a quanto stabilito dal Regolamento finanziario.
4. Ogni Stato membro che sia in ritardo di due anni nel pagamento dei suoi contributi vedrà i suoi diritti di voto e l'eleggibilità al Consiglio revocati, previa notifica scritta del Segretario Generale, fino a quando i contributi arretrati non siano stati pagati in conformità con il Regolamento finanziario, a meno che l'Assemblea Generale rinunci a questa disposizione.
5. Una volta che il Consiglio ha approvato i rendiconti finanziari verificati dell'Organizzazione, questi vengono distribuiti a tutti gli Stati membri, ai membri associati e ai membri affiliati come parte del rapporto annuale.
Articolo 14
Personalità giuridica, privilegi e immunità
1. L'Organizzazione ha personalità giuridica internazionale e ha potere:
a) Di stipulare contratti e accordi con governi, organizzazioni e altre entità;
b) Di acquisire e alienare beni immobili e mobili e personali; e
c) Di intraprendere un'azione legale.
2. L'Organizzazione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Stati membri, dei privilegi e delle immunità necessari all'esercizio delle sue funzioni e alla realizzazione del suo scopo e dei suoi obiettivi, nei limiti previsti da un accordo concluso con lo Stato membro interessato.
3. Nessuno Stato membro, membro associato o membro affiliato è responsabile, a motivo del suo status o della sua appartenenza all'Organizzazione, degli atti, omissioni o obblighi dell'Organizzazione.
Articolo 15
Modifiche
1. Ogni Stato membro può proporre un emendamento alla presente Convenzione per iscritto al Segretario Generale.
2. Il Segretario generale trasmette l'emendamento proposto a tutti gli Stati membri nelle lingue ufficiali almeno sei mesi prima del suo esame da parte dell'Assemblea generale.
3. L'emendamento proposto è adottato con un voto dell'Assemblea Generale.
4. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 è inviato dal Segretario generale al depositario. Quest'ultimo notifica a tutti gli Stati membri l'adozione dell'emendamento.
5. Un emendamento entra in vigore per tutti gli Stati membri sei mesi dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche scritte con le quali i due terzi degli Stati membri esprimono la loro accettazione, ad eccezione degli Stati membri che, prima dell'entrata in vigore della modifica, hanno notificato al depositario che l'emendamento entra in vigore per tale Stato membro solo dopo la successiva notifica con la quale esprimono la loro accettazione.
6. In deroga al paragrafo 5, l'Assemblea generale può decidere per consenso che un emendamento entri in vigore per tutti gli Stati membri sei mesi dopo il ricevimento da parte del depositario delle notifiche scritte con cui i due terzi degli Stati membri esprimono la loro accettazione. Se uno Stato membro, durante questo periodo di sei mesi, notifica il suo recesso dall'Organizzazione in ragione di un emendamento, il suo recesso ha effetto dalla data di entrata in vigore di tale emendamento, in deroga quanto previsto dall'articolo 21.
7. Il depositario informa gli Stati membri e il Segretario generale dell'entrata in vigore dell'emendamento in questione, specificando la data della sua entrata in vigore.
Articolo 16
Riserve
Questa convenzione non ammette riserve.
Articolo 17
Interpretazione e controversie
Gli Stati membri compiono ogni sforzo per prevenire le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione e compiono ogni sforzo per risolvere qualsiasi controversia con mezzi pacifici, ad esempio mediante consultazioni e negoziati tra loro o con qualsiasi altro mezzo concordato dalle parti in causa.
Articolo 18
Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite a Parigi il 27 gennaio 2021 e resterà aperta alla firma fino al 26 gennaio 2022.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.
3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato membro delle Nazioni Unite che non l'abbia firmata a partire dal giorno successivo alla data in cui la presente Convenzione è chiusa alla firma.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario, che informerà successivamente tutti gli Stati che abbiano depositato tali strumenti presso il Depositario e il Segretario Generale.
Articolo 19
Depositario
La Repubblica francese è il depositario di questa convenzione.
La presente convenzione sarà registrata dal depositario conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo 20
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
3. Le disposizioni transitorie che si applicano a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione figurano nell'Allegato.
Articolo 21
Recesso
1. Ogni Stato membro può recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno dodici mesi indirizzato al depositario, che ne informa immediatamente tutti gli Stati membri e il Segretario generale.
2. La notifica di recesso può essere depositata in qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.
3. Il recesso ha effetto il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la notifica di recesso.
Articolo 22
Fine
1. La presente Convenzione può essere sciolta con un voto dell'Assemblea Generale annunciato con almeno sei mesi di anticipo.
2. La presente convenzione termina dodici mesi dopo la data della suddetta decisione, e nel frattempo il Consiglio è incaricato di sciogliere l'Organizzazione conformemente con il Regolamento generale.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Parigi il 27 gennaio 2021 in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede, di cui un originale è depositato negli archivi del depositario. Il depositario trasmette copie autenticate del testo a tutti i Governi firmatari e aderenti e al Segretario generale dell'Organizzazione.
Disposizioni transitorie
Nel corso della XIIe Assemblea Generale tenutasi a La Coruña dal 25 al 31 maggio 2014, l'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi ha adottato una risoluzione in cui si afferma che lo status di organizzazione internazionale le consentirebbe di raggiungere più efficacemente i suoi obiettivi e si decide che questo status dovrebbe essere raggiunto il più presto possibile attraverso l'adozione di una convenzione internazionale.
Di conseguenza, l'articolo 13 della Costituzione dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi è stato modificato per facilitare lo scioglimento dell'Associazione e il trasferimento dei suoi beni all'Organizzazione.
Le disposizioni transitorie sono destinate a garantire la continuità degli sforzi internazionali per elaborare, migliorare e armonizzare gli ausili alla navigazione marittima e a facilitare la transizione dall'Associazione internazionale degli ausili alla navigazione marina all'Organizzazione.
1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi sono invitati a diventare il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio dell'Organizzazione e funzioneranno come tali fino all'elezione di un Presidente, di un Vicepresidente e di un Consiglio da parte della prima Assemblea Generale convocata in virtù della presente Convenzione, che avrà luogo entro un periodo non superiore a sei mesi.
2. I comitati dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi opereranno fino a quando non saranno istituiti dei Comitati ai sensi della presente Convenzione.
3. Fino a quando il Segretariato dell'Organizzazione non sarà istituito, il Segretariato dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi sarà invitato a fungere da Segretariato e a svolgere le sue funzioni. Il Segretario Generale dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi fungerà da Segretario Generale dell'Organizzazione fino all'elezione del Segretario Generale da parte dell'Assemblea Generale in conformità alla presente Convenzione.
4. Fino all'adozione del Regolamento Generale da parte dell'Organizzazione, l'Organizzazione opererà, mutatis mutandis, in conformità con il Regolamento Generale dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi
5. Tutti i membri nazionali dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi provenienti da Stati che non sono Stati membri diventano, su richiesta formale, membri associati dell'Organizzazione per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, a meno che l'Assemblea generale non decida di estendere questo periodo.
6. Nel caso in cui uno Stato, di cui un ex membro nazionale ha lo status di Membro associato conformemente al paragrafo 5, acquisisca lo status di Stato membro, tale Membro associato cessa di esserlo alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore per tale Stato.
7. Tutti i Membri associati e industriali dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi che sono in regola con le loro quote associative diventano, se ne faranno richiesta formale, Membri affiliati dell'Organizzazione.
8. Il trasferimento dei diritti, degli interessi, delle attività e delle passività dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi all'Organizzazione è regolato dal diritto francese.
