Tipologia: Accordo
Data firma: 6 aprile 2022
Parti: AGCOM e Falbi-Confsal, Sibc-Fisav-Uilca, Cgil-Fisac, First-Cisl
Settori: P.A., AGCOM
Fonte: agcom.portaleamministrazionetrasparente.it
Sommario:
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Premessa |
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5. Revisione convenzione Unisalute |
Accordo sindacale in materia di previdenza integrativa, riconoscimento in funzione perequativa di livelli, progressione meritocratica, lavoro da remoto, copertura delle spese sanitarie, procedura di mobilità straordinaria, ordinamento delle carriere ed incarichi
La Delegazione Trattante dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, l’Autorità), costituita ai sensi e per gli effetti della Delibera n. 113/01/CONS, […] e le OO.SS. Falbi-Confsal, Sibc-Fisav - Uilca e Cgil-Fisac, First-Cisl […]
Visto:
- il mandato conferito dal Consiglio dell’Autorità alla Delegazione Trattante in data 3 marzo 2022 e degli ulteriori specifici indirizzi progressivamente forniti dal Consiglio alla Delegazione Trattante nel corso delle sedute del 10, 17 e, da ultimo, il 24 marzo 2022;
- quanto emerso nelle riunioni del 7, 14, 22, 23 e 28 marzo 2022;
- l’art. 2, comma 28, della legge n. 481 del 1995 che prevede che il trattamento giuridico ed economico del personale è stabilito in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per i dipendenti dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell’Autorità;
- l’Accordo sull’applicazione delle modalità di progressione economica del personale del 26-31 luglio 2007;
- l’Accordo dell’AGCM del 29 aprile 2008 recante “Integrazioni e modifiche all’accordo del 7 marzo 2007 e di successivi accordi attuativi”;
- l’Accordo sindacale del 26 gennaio 2009 sul regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- l’Accordo dell’AGCM del 5 aprile 2016 recante “Accordo sindacale per la modifica di alcuni articoli del regolamento del personale dell’Autorità e per la disciplina della fase transitoria”;
- l’Accordo del novembre 2020 avente ad oggetto “Modifiche all’accordo sindacale del 27 maggio 2020 per la re-indizione della nuova procedura di gara a copertura delle spese sanitarie nonché infortuni professionali ed extra professionali del personale dell'autorità”;
Considerato opportuno, in esito alla trattativa svolta, stipulare un accordo complessivo in relazione alle numerose proposte contenute nelle piattaforme rivendicative delle OO.SS che tenga conto dei vincoli di bilancio;
Ritenuto opportuno procedere all’istituzione di un sistema di pensione integrativa che sia di incentivo per il personale dell’Autorità a lasciare l’attuale sistema dell’IFR nonché volto a rivedere i meccanismi di contribuzione iniziale di cui all’art. 8 del Regolamento sulla pensione integrativa del 2009;
Considerato che il paragrafo 5 dell’Accordo dell’AGCM del 29 aprile 2008 ha introdotto, da tempo, un riallineamento retributivo sistematico per tutto il personale con qualifica non dirigenziale entrato nei ruoli al livello iniziale della qualifica dopo il 2007 e che tale riallineamento non è stato introdotto in Autorità;
Tenuto conto che l’ordinamento giuridico ed economico vigente in AGCM rappresenta per l’Autorità il parametro legale di riferimento;
Considerato che con riferimento all’inquadramento economico del personale non dirigenziale dell’Autorità immesso nei ruoli dopo il 2007 risultano essere stati promossi una serie di contenziosi, ancora pendenti;
Ritenuto necessario introdurre misure per riallineare il trattamento economico del personale non dirigenziale al quale non è stato, parzialmente o integralmente, applicato l’Accordo del 2007, nonché per rimuovere le attuali disomogeneità di inquadramento economico e giuridico del personale entrato nei ruoli ma già in servizio con contratto di Specializzazione (CS), con Contratto a Tempo Determinato (CTD), nella qualifica inferiore o in posizione di comando/distacco;
Considerato che in relazione al contenzioso avente ad oggetto il riconoscimento dei livelli giuridici ed economici in favore dei dipendenti per l’attività da essi svolta con contratto di specializzazione, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) con sentenza n. 05029/2021 ha stabilito che l’Autorità deve rideterminarsi in ordine a tale riconoscimento;
Tenuto conto degli orientamenti emersi negli arresti giurisprudenziali sin qui resi in materia di inquadramento economico del personale dell’Autorità e dell’opportunità di procedere ad un contemperamento delle contrapposte esigenze, escludendo in ogni caso che, in conseguenza dell’esito dei contenziosi stessi, si possa realizzare, per effetto del presente accordo, una duplicazione dei benefici già applicati;
Ritenuto, per l’effetto, di procedere - anche a compensazione e stralcio del mancato recepimento del sopra citato Accordo AGCM del 2008 – con decorrenza da 1° gennaio 2022, al riconoscimento, nei confronti del personale non dirigenziale in servizio assunto dopo il 2007, di un adeguato numero di livelli incrementali;
Ritenuto necessario prevedere la contestuale rideterminazione dell’eventuale “assegno ad personam” riconosciuto al personale in occasione dei passaggi di qualifica proporzionalmente ai livelli riconosciuti con il presente accordo, al fine di evitare la duplicazione di benefici;
Ritenuto necessario adeguare il livello economico della retribuzione del personale in servizio transitato nei ruoli dell'Autorità con la procedura di mobilità di cui alla delibera n. 533/14/CONS mediante il riconoscimento di un numero di livelli congruo in ragione del lasso di tempo intercorso dall’immissione di tali soggetti nei ruoli dell’Autorità al livello stipendiale iniziale;
Considerato che il vigente Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale prevede una progressione mediante scatti stipendiali annuali, alla quale è affiancato un sistema di valutazione meritocratica per le varie qualifiche che, allo stato, non risulta ancora attuato;
Ritenuto necessario procedere a compensazione della mancata progressione economica in ragione dell’omessa attuazione del sistema di valutazione meritocratica per il periodo 2016-2021;
Considerato che l’attribuzione di livelli retributivi per la compensazione della mancata applicazione degli scatti aggiuntivi di valutazione meritocratica non potrà riguardare il periodo del blocco delle progressioni di carriera prorogato dall’art. 1, comma 256, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);
Ritenuto necessario procedere a una revisione, mediante progressiva attuazione a partire dal 2024 per le attività svolte dai dipendenti nel 2023, della disciplina del sistema di progressione di carriera meritocratico in linea con il meccanismo in vigore presso l’AGCM;
Ritenuto necessario procedere alla revisione del Regolamento in materia telelavoro a distanza di cui alla delibera n. 354/17/CONS, introducendo un nuovo modello di organizzazione del lavoro in cui la modalità di lavoro a distanza (lavoro da remoto) coesiste e si integra con quella in presenza, nonché confermando l’istituto del telelavoro strutturato, prevendo, al contempo, nelle more dell’adozione delle suddette modifiche regolamentari previo apposito accordo sindacale, l’introduzione di una disciplina transitoria;
Ritenuto necessario procedere alla revisione del contratto in essere con Unisalute, finalizzata all’eliminazione della franchigia per i ricoveri con o senza intervento e per accertamenti diagnostici o visite specialistiche in convenzione diretta;
Considerata l’esigenza di procedere, nell’ambito del complessivo piano di reclutamento finalizzato all’assunzione mediante concorso pubblico di funzionari e operativi altamente specializzati, alla valorizzazione, nell’immediato, delle figure professionali di elevata e consolidata competenza e professionalità già presenti in Autorità, mediante attivazione di un’ultima procedura di mobilità riservata al personale non dirigenziale che, alla data del presente accordo, sia in servizio in posizione di comando/distacco/fuori ruolo da almeno un anno;
Ritenuto opportuno affidare l’espletamento di tale procedura straordinaria di mobilità, dalla fase di ammissione a quella di inquadramento, ad un’apposita Commissione;
Considerato che il dipendente in posizione di comando presso l’Autorità che accede alla procedura di mobilità volontaria matura le ferie spettanti svolgendo il proprio servizio presso Agcom e che il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile garantito anche dall’art. 36 della Costituzione e dalla direttiva 2003/88/CE;
Considerato che ai sensi dell’art 5 comma 8 del DL 95/2012 la mancata fruizione delle ferie non godute presso l’Amministrazione di provenienza, anche nel caso di passaggio in mobilità, così come definita dall’art 30 della D.lgs. 165/2001, non dà luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
Ritenuto pertanto di consentire al personale che accederà alla procedura di mobilità di trasportare all’atto del passaggio nei ruoli dell’Autorità il residuo ferie non godute presso l’Amministrazione di provenienza;
Ritenuto, pertanto, di consentire al personale che accederà alla procedura di mobilità di trasportare all’atto del passaggio nei ruoli dell’Autorità il residuo ferie non godute presso l’amministrazione di provenienza;
Ritenuto opportuno prevedere, in linea con le analoghe previsioni ordinamentali dell’AGCM, la possibilità di attribuire, previo esperimento di una procedura di interpello aperta e trasparente, incarichi di c.d. reggenza di uffici di II° livello al personale che abbia maturato almeno 6 anni di anzianità di ruolo nella qualifica di funzionario;
Ritenuto opportuno altresì inserire, alla luce dell’attuale assetto organizzativo dell’Autorità, la possibilità di attribuire incarichi responsabilità di specifiche aree, individuate nell’ambito delle strutture organizzative di secondo livello, ovvero di specifici incarichi disciplinati dalla normativa nazionale, al personale che abbia maturato almeno 3 anni di anzianità di ruolo nella qualifica di funzionario;
Ritenuto di prevedere, alla luce delle esigenze funzionali dell’Autorità, l’introduzione della possibilità di attribuire incarichi di coordinamento di specifiche competenze operative - previa individuazione degli stessi nell’ambito dell’articolazione di secondo livello - ovvero di specifici incarichi disciplinati dalla normativa nazionale, al personale che abbia maturato almeno 4 anni di anzianità di ruolo nella qualifica di operativo, previo esperimento di una procedura di interpello aperta e trasparente;
Ritenuto opportuno introdurre, tenuto conto dell’incremento delle responsabilità connesse alla programmazione e gestione delle attività nell’attuale contesto organizzativo, un proporzionale incremento dell’indennità dei dirigenti, per la durata dell’incarico, del 20% rispetto alla misura attuale;
Considerata, infine, l’opportunità di istituire, in ragione della complessità dei temi affrontati, una commissione paritetica, composta dai rappresentanti di entrambe le parti, con la funzione di agevolare l’applicazione del presente Accordo e di formulare proposte al Consiglio dell’Autorità;
Concordano quanto segue:
4. Intese sul modello di Lavoro in presenza e a distanza
Le parti concordano sulla revisione del Regolamento in materia telelavoro a distanza di cui alla delibera n. 354/17/CONS, introducendo un modello di organizzazione del lavoro sulla base di quello già vigente, in cui la modalità di lavoro a distanza (lavoro da remoto) coesiste e si integra con quella in presenza, nonché confermando l’istituto del telelavoro strutturato.
Il nuovo regime del lavoro da remoto è attivato su base volontaria e comporta lo svolgimento della prestazione lavorativa, per le attività compatibili, al di fuori dei locali di lavoro dove è abitualmente svolta, avvalendosi delle dotazioni informatiche standard fornite dall’Autorità.
È comunque assicurata la prestazione in presenza, senza soluzione di continuità, delle attività il cui svolgimento, per la specifica natura delle stesse, non rende possibile uno svolgimento a distanza.
La prestazione può essere resa da remoto, previa programmazione mensile e definizione delle attività e obiettivi da conseguire con il responsabile dell’Unità organizzativa, nel limite ordinario di 100 giorni l’anno; tale tetto può essere incrementato a 130 giorni l’anno in presenza di specifiche esigenze e compatibilmente con le esigenze di servizio dell’unità organizzativa in cui opera il dipendente.
Il nuovo Regolamento dovrà altresì prevedere:
1. Fruibilità del lavoro da remoto da parte di tutto il personale dell’Autorità, previa validazione da parte del Responsabile di U.O. nel quadro della programmazione mensile e definizione delle attività e obiettivi da parte dei responsabili di U.O;
2. Introduzione della flessibilità oraria nelle giornate di lavoro da remoto implementando un sistema di rilevazione dell’orario di servizio integrato con il sistema di rilevazione presenze;
3. Revisione dell’istituto del telelavoro strutturato prevedendo una sola giornata di rientro mensile anziché di una giornata a settimana;
4. Attribuzione del Buono Pasto per le giornate di lavoro da remoto;
5. L’attivazione di postazioni condivise per il personale che supera, stabilmente, la soglia di due giornate settimanali di lavoro da remoto con conseguente riduzione degli spazi;
6. L’eventuale innalzamento dei predetti limiti, dopo il primo anno di applicazione, all’esito di una verifica dei risultati conseguiti.
Le parti concordano di attuare la presente intesa mediante la predisposizione di un Regolamento entro 60 gg dalla data del presente accordo. Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento le parti concordano che, fatto salvo il telelavoro “strutturato”, in luogo del telelavoro “diffuso” di cui alla delibera n. 354/17/CONS sarà data applicazione al lavoro da “remoto” di cui sopra, nei limiti stabiliti nel presente paragrafo, previa programmazione con il Responsabile della U.O. di appartenenza.
8. Testo Unico della normativa relativa al trattamento giuridico ed economico del personale
La delegazione trattante ha inviato alle OO.SS il Testo Unico concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’AGCOM, documento che consiste principalmente nella raccolta delle diverse modifiche/integrazioni adottate corso degli anni dall’Autorità attraverso la contrattazione collettiva ed integrato con le delibere attuative. Le parti concordano che il predetto Testo Unico costituisce la raccolta completa degli accordi e della normativa in materia di trattamento giuridico ed economico del personale.
9. Commissione paritetica
L’Autorità istituisce una Commissione paritetica con la funzione di agevolare l’applicazione del presente Accordo con riferimento alle clausole ivi contenute.
Ciascuna parte del presente accordo qualora rilevi problematiche interpretative invia una richiesta argomentata alla Commissione che si dovrà esprimere entro 30 giorni dalla prima convocazione.
Le determinazioni della Commissione paritetica sono assunte a maggioranza, con la precisazione che il 50% dei voti è ripartito in parti uguali tra i rappresentanti dell’Autorità, ed il restante 50% è ripartito tra i rappresentanti delle OO.SS. sulla base della rispettiva rappresentatività e sono proposte al Consiglio dell’Autorità per la ratifica
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Il presente accordo, corredato da ogni opportuna verifica giuridica e finanziaria, verrà sottoposto alla Commissione di Garanzia per l’esame dei profili di legittimità amministrativa e contabile prima della ratifica da parte del Consiglio dell’Autorità.
