Categoria: Accordi interistituzionali, protocolli ed intese
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Comando Generale della Guardia di Finanza
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 26/10/2010
Prot. 25 / SEGR / 0018228 / MA008.A001

CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE FRA COMANDI PROVINCIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO NEL CONTRASTO AI FENOMENI DI CRIMINALITÀ CONNESSI ALLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE ILLEGALE DI LAVORATORI

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30 recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" e, in particolare, l'articolo 8;

VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 recante "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003. n. 30";

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza" a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, che, all'articolo 1 individua la citata Istituzione quale Forza di Polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge;

VISTO il decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, all'articolo 36 sancisce, tra l'altro, l'obbligo per i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere ani vita ispettive o di vigilanza di comunicare alla Guardia di finanza i fatti che possono configurare violazioni tributarie di cui vengono a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni;

VISTO il decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 che all'articolo 3, comma 4, attribuisce le funzioni di constatazione della c.d. "maxisanzione per il lavoro nero" agli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTI i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 89 e 29 aprile 2006, n. 159, avente ad oggetto "Codice dell'Amministrazione digitale";

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121. recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed in particolare l'articolo 1, commi primo e secondo, l'articolo 16 e t'articolo 19;

VISTA la direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sui servizi ispettivi e l'attività di vigilanza del 18 settembre 2008;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 28 aprile 2006 recante "Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia";

CONSIDERATO che gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite dalle singole leggi e dai regolamenti sono ufficiali di polizia giudiziaria;

CONSIDERATA la capillarità della presenza della Guardia di Finanza sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree a forte penetrazione criminale,

il Direttore Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Comandante Generale della Guardia di Finanza convengono quanto segue:

Art. 1
(Coordinamento info-operativo)

Le Direzioni Provinciali del Lavoro ed i Comandi Provinciali della Guardia dì Finanza si impegnano a coordinare a livello locale le proprie azioni di contrasto ai fenomeni di criminalità economica collegati allo sfruttamento di lavoratori "irregolari” ed "in nero", ivi compresi lavoratori extracomunitari clandestini, all’occupazione illegale di minori, alle frodi in danno degli enti previdenziali, nonché per la prevenzione dei fenomeni infortunistici.

Per queste finalità il Dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro ed i Comandante Provinciale della Guardia di Finanza terranno incontri con cadenza trimestrale per lo scambio di dati e di informazioni, nonché per la programmazione di eventuali interventi contestuali

Art. 2
(Scambio informativo)

I Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e le Direzioni Provinciali del Lavoro, provvedono ad attivare modalità di segnalazioni reciproche, possibilmente in tempo reale, dei fenomeni di particolare gravità riguardanti l'ambito lavorativo riscontrati a livello locale.

In particolare:

- i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza segnaleranno alle Direzioni Provinciali del Lavoro le situazioni indicative di possibili illeciti rilevate dai Reparti del Corpo nell'ambito dell'ordinaria attività di servizio, ivi compresa l'azione di controllo economico del territorio, con riferimento, tra l’altro, all’esistenza di cantieri o strutture con la presenza di lavoratori “irregolari” od “in nero”, ovvero con visibili e palesi violazioni alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

- le Direzioni Provinciali del lavoro provvederanno a segnalare ai Comandi Provinciali della Guardia di Finanza le situazioni indicative di possibili evasioni fiscali e contributive, fenomeni dì sommerso d'azienda, ingerenze della criminalità organizzata nello sfruttamento di manodopera "irregolare" ed "in nero”, frodi in danno del bilancio dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e degli enti previdenziali, nonché di produzione e commercializzazione di prodotti contraffatti, rilevate nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 3
(Pianificazione ed esecuzione di interventi contestuali)

Nell’ambito delle riunioni trimestrali di cui all’articolo 1 saranno esaminate le risultanze dello scambio informativo di cui all'articolo 2 e sarà valutata la necessità di pianificare, per le situazioni connotate da maggiore complessità e del delicatezza, interventi contestuali tra Reparti del Corpo e Direzioni Provinciali del lavoro secondo modalità di azione preventivamente coordinate e condivise.

In tale contesto, i Reparti del Corpo potranno effettuare accesi, ispezioni e verifiche per finalità di polizia economico - finanziaria contestuali agli interventi svolti dai Servizi Ispezione delle Direzioni Provinciali del Lavoro nei confronti delle imprese di maggior consistenza ed alto volume d’affari, per le quali sussistano elementi d’intelligence, dati e notizie relativi, tendenzialmente, a potenziali evasioni fiscali e contributive di rilevante impatto, impieghi di manodopera "in nero" o "irregolare" da parte di imprese o attività di lavoro autonomo completamente sconosciute al fisco, casi di “caporalato” o intermediazione di manodopera, sfruttamento dell’immigrazione clandestina da parte della criminalità, connessioni con altri illeciti posti in essere da organizzazioni criminali o possibili reinvestimenti di proventi illeciti, attribuendo a tal fine priorità ai settori dell’agricoltura, dell’edilizia e del turismo.

Ai programmi definiti in occasione degli incontri trimestrali è data esecuzione mediante specifiche riunioni operative ristrette tra il Responsabile del Servigio Ispezione del lavoro e gli Ufficiali individuati dal Comandante Provinciale.

Art. 4
(Attività formative)

Nel quadro delle iniziative volte a contrastare il fenomeno dell’economia sommersa e del lavoro nero, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ed il Comando Generale della Guardia di Finanza si impegnano a realizzare specifiche attività formative nei confronti dei militari del Corpo in materia di lavoro e di previdenza sociale.

Art. 5
(Intervento della Forza pubblica)

Qualora nel corso delle attività di servizio emergano situazioni che, a causa delle particolari condizioni ambientali e temporali, possano consigliare l'intervento della Forza pubblica, il personale ispettivo delle Direzioni Provinciali del lavoro, previa prioritaria attivazione degli altri Organi di polizia specificatamente deputati al controllo dell'ordine e sicurezza pubblica, potrà richiedere l'eventuale supporto di pattuglie della Guardia di Finanza, sulla base di specifici accordi definiti a livello territoriale.

Articolo 6
(Ulteriori forme di collaborazione)

Nell'ambito delle riunioni di cui all’articolo 1, le Direzioni Provinciali del Lavoro ed i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza, oltre a quanto specificatamente disciplinato nel presente Protocollo d'intesa, per l’espletamento dei compili istituzionali ad essi assegnati, potranno prevedere ulteriori forme e modalità per un reciproco scambio di dati ed informazioni contenuti nelle rispettive banche dati, senza possibilità di accesso diretto alle stesse.

Roma, 26 Ottobre 2010

Il Direttore Generale per l’Attività Ispettiva
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dr. Paolo Pennesi
Il Comandante Generale
della Guardia di Finanza

Gen. C.A. Nino Di Paolo