Roma, data del protocollo informatico
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
A: Elenco indirizzi allegato …omissis… |
Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione Serie generale n. 176/2025
Argomento: Richieste di rilascio di autorizzazioni, deroghe, esenzioni ed equivalenze riguardanti la sicurezza della navigazione delle navi di bandiera italiana.
1. Scopo
La presente Circolare ha lo scopo di definire procedure armonizzate per la gestione delle richieste relative al rilascio di autorizzazioni, deroghe, esenzioni ed equivalenze concernenti le materie di competenza dello scrivente Reparto, per le navi di bandiera nazionale e consolidare le disposizioni finora impartite, offrendo così uno strumento di consultazione agevole, chiaro e omnicomprensivo, anche in considerazione dell’aggiornamento in corso del sito istituzionale “Guardia Costiera”.
Le procedure contenute nella presente Circolare sono state definite nell’ambito del “Gruppo di lavoro per la sicurezza della navigazione”, operativo presso questo Reparto.
2. Procedimento amministrativo
i. Presentazione delle istanze:
a. La Società di gestione/Armatore deve presentare l’istanza per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, deroghe, esenzioni ed equivalenze a questo Reparto per il tramite dell’Autorità Marittima competente1, come di seguito indicato:
- utilizzare il fac-simile predisposto (allegato 1);
- marca da bollo a corredo, sia digitale o cartacea, nel rispetto delle norme vigenti in materia di bollo;
- specificare chiaramente l’oggetto della richiesta e la norma di riferimento;
- scheda-nave (in allegato 2), debitamente compilata in ogni sua parte.
L’istanza potrà essere integrata dal parere, richiesto dalla Società di gestione/Armatore o dall’Autorità Marittima competente, rilasciato dall’Ufficio centrale di competenza dell’Organismo riconosciuto (in conformità alla Circolare Serie: Istruzioni ad Organismi Affidati n. 24/2021).
b. L’Autorità Marittima, ricevuta l’istanza, procede ad una preliminare valutazione circa l’ammissibilità della stessa e, in caso positivo:
- esprime il parere di competenza, con annotazione sulla scheda- nave cui al punto precedente, al fine di attestare la procedibilità della richiesta, allegando, qualora ritenuto utile ai fini istruttori, ogni utile documentazione a supporto;
- invia l’istanza a questo Reparto, qualora ritenuta completa in ogni sua parte2; in caso contrario, qualora la richiesta fosse ritenuta irricevibile per mancanza di presupposti tecnico-normativi e/o amministrativi, l’Autorità Marittima conclude direttamente l’istruttoria, senza necessità di informare lo scrivente; in tal caso, il provvedimento motivato sarà comunicato alla Società istante, secondo le disposizioni normative di settore3.
Le istanze che perverranno allo scrivente senza il tramite dell’Autorità Marittima competente, saranno archiviate agli atti d’ufficio, senza alcuna comunicazione al soggetto istante.
ii. Termini di conclusione del procedimento amministrativo
Ai sensi dell’allegato A al DPCM 11 novembre 2011, n. 2254, il procedimento amministrativo deve concludersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione dell’istanza, assunta al protocollo dell’Autorità Marittima competente.
A tal fine, l’Autorità Marittima procedente deve inviare a questo Reparto la documentazione di cui al punto 2. i. nel più breve tempo possibile, e comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa, al fine di consentire la definizione del procedimento nei termini di legge.
I termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, con la finalità di acquisire informazioni, dichiarazioni, pareri e/o certificazioni relative all’istanza ritenuti necessari all’istruttoria e non contenuti e/o attestati nella documentazione inviata5.
iii. Rilascio del provvedimento
Questo Reparto provvederà ad inviare il provvedimento finale all’Autorità Marittima che ha istruito il procedimento, per la successiva consegna alla società di gestione/armatore richiedente.
Nel caso in cui sussistano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, questo Reparto provvederà, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/906, a darne formale comunicazione alla Società istante, tenendo in copia l’Autorità Marittima interessata.
3. Abrogazione
La presente Circolare entra in vigore con effetto immediato ed abroga:
- la Lettera circolare prot. n.82/001984/Sic.Nav. del 02 giugno1997;
- la Circolare DP prot. n. 87/II/0954 Uff.II del 10 novembre 1997;
- la Circolare DP prot. n. 86/9092/Uff.II-Sez.II del 14 giugno 2000;
- la Circolare DP prot. n. 06.02/89899/Uff.II-Sez.I del 22 settembre 2010;
- la Circolare DP prot. n. 0048883 del 26 aprile 2016.
La presente viene pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, alla sezione “Sicurezza della Navigazione” e viene considerata pubblicità legale, ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009.
IL CAPO REPARTO
CA (CP) Francesco CIMMINO
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1 Ufficio territorialmente competente per l'area ove l'unità svolgerà relazioni di traffico in misura prevalente o Ufficio territoriale ove ha sede la Company/società armatrice, tenendo in copia l’Ufficio di iscrizione della nave. Se la nave si trova all’estero, all’Ufficio di iscrizione dell’unità. Le istanze con marca da bollo digitale e firmate digitalmente possono essere presentate anche esclusivamente via pec.
2 Cfr. art. 2, comma 7 e art. 6, comma 1, lett. b) della legge 241/90
3 Cfr. art. 2, comma 1 della legge 241/90
4 Regolamento di individuazione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
5 Cfr. art. 2, comma 7 della legge 241/90.
6 art. 10-bis Legge 241/90 - (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.
