Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 luglio 2025, n. 21952 - Malattia professionale e uso di videoterminali: la Cassazione nega la rendita per carcinoma tiroideo in assenza di esposizione qualificata a radiazioni


 

Nota a cura di Aiello Maria, in Labor - Contratto di lavoro, 17.10.2025 "Esposizione a campi elettromagnetici da videoterminale e malattia professionale: nessun indennizzo spetta al lavoratore"

 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. GARRI Fabrizia - Presidente

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. ORIO Attilio Franco - Consigliere

Dott. GANDINI Fabrizio - Relatore

Dott. GNANI Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso iscritto al n. 23494/2020 R.G. proposto da

A.A., con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell'avvocato RUTIGLIANO DOMENICO che la rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

I.N.A.I.L., in persona del dirigente con incarico di livello generale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato ROMEO LUCIANA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato OTTOLINI TERESA

-controricorrente-

avverso

SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 579/2020

pubblicata il 03/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI.

 

Fatto


1. La Corte d'Appello di Bari, con la sentenza n. 579/2020 pubblicata il 03/06/2020, ha rigettato il gravame proposto da A.A. nella controversia con INAIL.

2. La controversia ha per oggetto il riconoscimento della rendita per malattia professionale lamentata dalla A.A. (impiegata presso la Banca Popolare di Bari con mansioni di capo ufficio, addetta al servizio crediti ed in via continuativa applicata ai video-terminali), nella misura da accertarsi in relazione al danno biologico patito.

3. Il Tribunale di Bari, dopo avere espletato le prove testimoniali e disposto una CTU medico-legale, rigettava la domanda.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre la A.A., con ricorso affidato a tre motivi. INAIL resiste con controricorso. Al termine della camera di consiglio il collegio riservava il deposito dell'ordinanza nel termine previsto dall'art. 380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
 

Diritto


1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. 27/04/2004 e delle precedenti tabelle, degli artt. 40 e 41 cod. pen., degli artt. 1362 e segg. cod. civ., dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art. 21 della legge n.422/2000, del'art. 2697 cod. civ., con riferimento all'art. 360 comma primo nn.3 e 4 cod. proc. civ.; nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e illogica motivazione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360 comma primo nn.3 e 4 cod. proc. civ.; motivazione in parte omessa in parte illogica, su fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

3. Con il terzo motivo lamenta omesso esame di altro fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché apparente e illogica motivazione su un punto decisivo controverso, con riferimento all'art. 360 comma primo n.5 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 e degli artt. 2727 e segg. cod. civ., con riferimento all'art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.

4. Nel primo e articolato motivo la ricorrente, sotto diversi profili, censura il vizio logico del CTU, a suo dire recepito da entrambi i giudici del merito, consistito nella contraddizione tra il riconoscimento della natura tabellata della malattia (D.M. 27/04/2004, gruppo VI, n.15) e l'esclusione della presunzione legale che ne deriva, presunzione che può essere vinta solo provando che a provocare la malattia sia stata una diversa causa extralavorativa.

5. Con riferimento alla patologia tumorale (carcinoma tiroideo), la corte territoriale ha recepito le valutazioni del CTU e ha ritenuto che "sulla base della lavorazione impiegatizia cui era addetta la A.A., delle caratteristiche dei VDT utilizzati e della modalità di svolgimento delle prestazioni" fosse esclusa l'esposizione in concreto al rischio professionale, "giudicando l'esposizione a radiazioni e campi elettromagnetici irrilevante".

6. In buona sostanza, la corte territoriale ha ritenuto che la lavorazione svolta dalla A.A. non fosse tabellata, mancando la prova di una concreta e rilevante esposizione alle radiazioni ionizzanti giusta le tabelle di cui al D.M. 27/04/2004 e del successivo D.M. 09/04/2008.

7. Sul punto si intende dare continuità all'orientamento di questa Corte, secondo il quale "il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle richiamate all'art. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965 vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore" (Cass. 04/02/2020 n.2523).

8. Il CTU ha spiegato in modo dettagliato le ragioni che lo hanno portato a ritenere che l'esposizione ai raggi X generati dai videoterminali a tubo catodico in concreto utilizzati dalla A.A. non potesse qualificarsi quale esposizione a radiazione ionizzante, prendendo in considerazione "i principali studi disponibili sui rischi per la salute pubblica legati ai campi elettromagnetici", ivi compresi uno studio dell'OMS del 2007 e una monografia IARC del 2002.

9. Il motivo di ricorso, in parte qua, si limita ad esprimere un dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice rispetto alle conclusioni del CTU, senza addurre alcuna devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o omissioni di accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non avrebbe potuto prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.

10. È quindi da escludersi la violazione della presunzione legale in materia di malattia professionale tabellata, nei termini dedotti.

11. Il motivo è infondato anche con riferimento alla violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., con riguardo alla asserita genesi multifattoriale della neoplasia. Sul punto la corte territoriale ha recepito le conclusioni del CTU, laddove ha ritenuto che "gli agenti patogeni lavorativi erano privi di efficacia causale, riscontrandosi, invece, fattori extralavorativi autonomamente dotati di tale efficacia.

12. Sul punto si intende dare continuità all'orientamento di questa Corte, secondo il quale poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (Cass. 2523/2020 cit.).

13. Nel caso che ci occupa la corte territoriale, oltre ad aver accertato in fatto la mancata adibizione ad una lavorazione tabellata (vedi sopra), ha inoltre accertato la esclusione di qualsiasi efficacia causale degli "agenti patogeni lavorativi" nella causazione delle patologie lamentate dalla A.A., essendo queste imputabile esclusivamente ai "fattori extralavorativi". Anche in questo caso il motivo di ricorso si confronta a malapena con la ratio decidendi, risolvendosi in un mero dissenso diagnostico. Avuto riguardo ai principi di diritto richiamati, il motivo è comunque infondato.

14. Nella parte restante (art. 360 comma primo n.5 cod. proc. civ. e motivazione illogica il motivo è inammissibile per una pluralità di motivi ex art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ., perché la corte territoriale ha confermato sul punto la pronuncia del Tribunale; perché non viene in ogni caso prospettato l'omesso esame di un fatto della natura, ma una diversa valutazione diagnostica dei medesimi elementi di fatto; perché la censura di illogicità della motivazione non appartiene più al motivo di critica vincolata in esame.

15. Il secondo motivo è inammissibile. Per quanto riguarda le censure proposte sub art. 360 comma primo nn.3 e 4 cod. proc. civ., il motivo si risolve in una diversa valutazione delle prove testimoniali espletate, inammissibile in questa sede, oltre che nel dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni del CTU, recepite dalla corte territoriale, in ordine alle quali valgono le considerazioni sopra esposte.

16. Nella parte restante (art. 360 comma primo n.5 cod. proc. civ. e motivazione omessa e illogica il motivo è inammissibile per una pluralità di motivi ex art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ., perché la corte territoriale ha confermato sul punto la pronuncia del Tribunale; perché non viene in ogni caso prospettato l'omesso esame di un fatto della natura, ma una diversa valutazione diagnostica dei medesimi elementi di fatto; perché la censura di mancanza o illogicità della motivazione non appartiene più al motivo di critica vincolata in esame.

17. Le medesime considerazioni svolte con riferimento ai motivi precedenti valgono anche con riferimento al terzo motivo di ricorso, afferente alle patologie diverse da quella tumorale.

18. Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

19. In caso di diffusione della presente pronuncia vanno oscurati i nomi della parte ricorrente, venendo in rilievo dai sensibili per la natura della patologia dalla quale il coniuge della ricorrente è risultato affetto.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del D.Lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente.

Così deciso in Roma il 10 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2025.