Tipologia: Accordo
Data firma: 18 luglio 2025
Parti: Bper Banca e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Bper
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:


Verbale di Accordo

Il giorno 18/07/2025, in Modena, tra l’Azienda Bper Banca spa (di seguito, per brevità, “Bper”) e le Delegazioni Aziendali e di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali: Fabi […], First Cisl […], Fisac Cgil […], Uilca […], Unisin […]

Premesso che:
• il Piano Industriale 2024-2027 “Full Value 2027” tenuto conto dell’accelerazione della digitalizzazione dei processi e dell’utilizzo dei canali self-service da parte dei clienti prevede:
- iniziative volte al miglioramento dei servizi alla clientela e all’intensificazione dell’attività commerciale, in una logica di incremento dell’efficienza e di semplificazione dei processi;
- un significativo incremento dell’attività commerciale nell’ambito della filiale c.d. remota attraverso la realizzazione di specifici interventi, tra i quali una nuova articolazione degli orari di lavoro;
• in data 12 giugno 2024 le Parti hanno sottoscritto un accordo, che qui si richiama integralmente, su specifici trattamenti economici e normativi riferiti al personale operante presso il Servizio Digital Branch (già FOL);
• le OO.SS. dichiarano che l’arricchimento del servizio alla clientela attraverso il canale digitale, seppur innovativo, sia ancora difficilmente praticabile in ampie zone della penisola, stante anche la composizione media anagrafica della clientela verso fasce di età medio/alta. Rilevano inoltre nella implementazione dei canali digitali un elemento di ulteriore criticità rispetto all’abbandono dei territori e alla crescente desertificazione bancaria attraverso ulteriori chiusure di presidi fisici che penalizzano maggiormente le persone più deboli;
• le OO.SS., nel ribadire ancora una volta che l’adeguato e coerente presidio dei territori non può prescindere dal mantenimento della rete fisica, raccomandano all’azienda di gestire i grandi cambiamenti legati all’innovazione tecnologica, in osservanza dei dettami del CCNL in tema banca digitale, investendo contestualmente nella costante formazione delle lavoratrici e dei lavoratori orientata alla evoluzione delle conoscenze, competenze e professionalità delle persone del Gruppo Bper – che ne rappresentano la più importante risorsa – e di cui le Parti condividono la centralità;
• le Parti nel ribadire l’importanza strategica e la centralità delle FOL all’interno del Gruppo BPER, nonché il loro ruolo essenziale di sostegno funzionale e commerciale all’attività della Rete, confermano l’applicazione di tutte le pattuizioni collettive, comprese quelle in materia di strumenti finalizzati a favorire le richieste di miglior gestione dei tempi di vita e di lavoro;
• in data 22 aprile 2025 è stata trasmessa dalla Capogruppo BPER alle delegazioni sindacali di Gruppo l’informativa “Gruppo Bper Banca | Comunicazione ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali (artt. 23 e 25 CCNL). Orari di lavoro.” con la quale l’Azienda ha comunicato alle OO.SS. i nuovi orari di lavoro;
• a partire dal 7/5/2025 si sono svolti incontri tra le parti riferiti alle procedure sindacali in attuazione delle applicabili disposizioni del CCNL di categoria dandosi atto di voler procedere nella trattativa alla ricerca di una soluzione condivisa;
• le Parti si danno atto di aver sviluppato nel corso delle procedure un confronto in ordine alle misure economiche e giuridiche applicabili nei confronti del personale interessato dagli interventi sopra indicati;
si è convenuto quanto segue:

Art. 1 - Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Articolazioni orarie
Fermo restando quanto previsto dall'art.105 (orario giornaliero) e art.106 (turni) del vigente CCNL, le articolazioni orarie, come declinate nell’Allegato 1 dell’informativa del 22 aprile 2025 citata nelle premesse, successivamente aggiornate con formale comunicazione alle OO.SS. del 05/06/2025 e del 10/07/2025, troveranno attuazione nei confronti del personale operante presso le Filiali On Line a decorrere dal 1° ottobre 2025.
Nel caso di successivi cambiamenti delle articolazioni orarie, l’Azienda ne darà comunicazione alle OO.SS e le parti si incontreranno secondo le previsioni del CCNL, per valutare gli impatti da essi derivanti e ricercare le conseguenti soluzioni.

Art. 3 - Pausa per la consumazione del pasto
A decorrere dal 1° ottobre 2025, limitatamente agli orari di lavoro di 37 ore settimanali (7 ore e 30 dal lunedì al giovedì e 7 ore il venerdì) la durata dell’intervallo per il pranzo è fissata in 30 minuti.
L’Azienda prenderà in considerazione le richieste delle lavoratrici e dei lavoratori per l’estensione, strutturale e non occasionale, della pausa pranzo da 30 minuti ad un’ora, a fronte di esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
L’approvazione delle richieste è subordinata alla sostenibilità tecnica organizzativa e produttiva.

Art. 4 - Turnazione e programmazione
La programmazione dei turni deve essere regolamentata con criteri oggettivi, trasparenti ed uguali per tutte le risorse destinate allo svolgimento di una data mansione ovvero abilitate allo svolgimento della medesima. Restano ferme le previsioni e le tutele inserite nell’art. 6 Accordo Fol del 12/06/2024.
Sempre con riferimento alla pianificazione dei turni, si conferma quanto previsto all’art. 2 comma 3 dell’Accordo FOL 12.6.24. A parziale attuazione l’Azienda, a far data dal 1° ottobre 2025, fornirà, con un anticipo di almeno 30 gg, la pianificazione dei turni con vista quadrimestrale. Nel caso di particolari esigenze organizzative di variazione, le modifiche dovranno essere comunicate entro il 1° di ogni mese con riferimento al mese successivo fermo restando il rispetto dei piani ferie approvati secondo le disposizioni di CCNL e della relativa circolare aziendale.
L'Azienda inoltre, in linea con i principi espressi nel citato Articolo dell'Accordo del 12/06/24, valuterà con particolare favore le domande presentate dalle Lavoratrici e dai Lavoratori che richiedono il cambio del proprio orario di lavoro secondo le articolazioni di orario settimanale 6x6 dandone riscontro entro 60 giorni dalla richiesta.
Per quanto concerne la ripetitività dei turni che verranno osservati dai dipendenti in servizio presso le FOL, si ribadisce quanto indicato nel documento del 10/7/2025 consegnato alle OOSS in pari data (di cui all’art. 2 comma 1 del presente Accordo) con le integrazioni apportate alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Per i turni con orario di conclusione oltre le ore 18:00 e i turni organizzati secondo la modalità 6x6 sarà favorito, su richiesta del singolo, il ricorso al lavoro agile secondo le previsioni tempo per tempo vigenti.
Raccomandazione delle OO.SS.:
Nella definizione dei turni delle giornate di sabato e serali, le OO.SS. raccomandano all’Azienda di favorire il principio della volontarietà, attraverso la preventiva raccolta delle adesioni spontanee, da considerare poi in via prioritaria nell’assegnazione dei turni stessi. Raccomandano altresì di escludere dalla programmazione dei turni le giornate di c.d. “ponti”. Inoltre, anche al fine di favorire la conciliazione fra tempi di vita e lavoro, le OO.SS. raccomandano che gli organici vengano adeguati anche facendo ricorso a nuove assunzioni e stabilizzazioni, ivi incluse quelle già concordate.
Per la definizione dei turni di ferie relativi alla modalità oraria 6x6 resta confermato quanto definito all’art.6 comma 3 dell’Accordo FOL 12.6.24.
Si conferma altresì quanto concordato all’art.6 comma 2 del citato Accordo Fol in materia di variazione di turni, ovvero che in caso di mutate esigenze personali e familiari, i dipendenti appartenenti a categorie protette, destinatari di legge 104 art.3 comma 3 per sé stessi o per i familiari, part time, genitori titolari di assegno aziendale per figli portatori di handicap o comunque con certificazione di invalidità superiore al 70%, potranno richiedere l’adibizione a turni differenti. L’Azienda si impegnerà a valutare in via prioritaria dette richieste compatibilmente con le proprie esigenze organizzative.

Art. 7 - Tempo minimo post interazione
Le parti convengono di stabilire che al termine di ogni singola interazione (per ciò intendendosi il tempo intercorrente tra il termine di un’interazione e quella successiva) si garantirà al personale destinatario del presente accordo un tempo congruo, prima dell’inizio dell’interazione successiva.
Dichiarazione e raccomandazione delle OO.SS.:
Le OO.SS. reputano che la garanzia di un tempo congruo tra le diverse interazioni, debba essere coerente con le necessità previste dalle norme in tema di salute e sicurezza al fine di preservare la salute psico fisica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati e di prevenire insorgenza di fenomeni di “stress lavoro correlato”.