Cassazione Penale, Sez. 4, 04 agosto 2025, n. 28422 - Rigetto della richiesta di messa alla prova dopo la condanna per lesioni colpose a seguito di infortunio sul lavoro


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere

Dott. MARI Attilio - Consigliere

Dott. D'ANDREA Alessandro - Relatore

Dott. SESSA Gennaro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A. nato a C. il (Omissis)

avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI,

che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile

 

Fatto

1. Con sentenza del 21 febbraio 2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Como del 21 marzo 2022, ha ridotto - per quanto di interesse in questa sede - la pena inflitta a A.A. nella misura di mesi uno, giorni quindici di reclusione, sostituita ex art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689, con la multa di Euro 13,500,00, in ordine al reato agli artt. 113, 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen., in relazione all'art. 583, comma 1 n. 1, cod. pen. e all'art. 2087 cod. civ.

1.1. Oltre a tale ultima imputazione, avente ad oggetto lesioni personali colpose aggravate perpetrate cagionando un infortunio sul lavoro, era stato, altresì, contestato al prevenuto, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., nel corso del giudizio di primo grado, il connesso reato di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 113 e 451 cod. pen.

Il A.A., quindi, in esito alle svolte acquisizioni dibattimentali, era stato assolto da tale ultima imputazione suppletiva - e, come detto, condannato per l'originaria imputazione di lesioni personali colpose - perché il fatto non sussiste.

Sempre nel corso del primo giudizio, inoltre, l'imputato, in esito alla contestazione del nuovo delitto ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., aveva avanzato richiesta di sostituzione con messa alla prova per entrambi i reati ascrittigli, che il Tribunale aveva rigettato sulla scorta dell'interpretazione resa sia dalla giurisprudenza di legittimità che da quella costituzionale, per le quali è ammessa l'opzione a riti alternativi, dopo l'apertura del dibattimento, solo con riguardo a fatti per i quali sorge una nuova contestazione e non già con riferimento all'imputazione originaria.

1.2. Il A.A., quindi, aveva appellato la decisione del Tribunale, lamentando, nel primo motivo di doglianza, la mancata concessione in suo favore della sospensione del procedimento con messa alla prova, facendo richiamo all'interpretazione da ultimo resa dalla Corte costituzionale con la sentenza del 27 aprile 2022, n. 146, che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli".

Tale censura non era stata accolta dalla Corte di merito, sul presupposto che la nuova contestazione operata nel corso del primo giudizio, relativa al reato di cui all'art. 451 cod. pen., aveva riguardato un delitto da cui l'imputato era stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste, così facendo venir meno il presupposto legittimante l'eventuale valutazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, rappresentato dalla contestazione di un reato connesso.

D'altro canto, a dire del giudice di appello, la diversa opzione di accordare l'accoglimento dell'invocata istanza avrebbe comportato una situazione meno favorevole per l'imputato, e quindi una violazione del divieto di reformatio in peius, considerato che il prevenuto sarebbe stato messo alla prova per fatti ritenuti non sussistenti, rispetto ai quali era già stato assolto.

In ultima analisi, la mancata produzione del programma di trattamento o, quinto meno, della richiesta di relativa elaborazione all'ufficio di esecuzione penale esterna aveva, comunque, reso inaccoglibile l'istanza formulata da parte del A.A., trattandosi di requisiti di ammissibilità previsti a norma dell'art. 464-bis cod. proc. pen.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo dei suoi difensori, deducendo, con un unico articolato motivo di censura, inosservanza o erronea applicazione di legge per essere stata applicata una norma, e cioè l'art. 517 cod. proc. pen., dichiarata parzialmente incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale del 27 aprile 2022, n. 146 - dunque successiva alla pronuncia di primo grado - nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi, la facoltà dell'imputato di richiedere la sostituzione con messa alla prova con riferimento a tutti i reati contestatigli.

Avrebbe, in particolare, errato la Corte territoriale per avere escluso l'applicazione dell'invocato istituto conferendo decisiva valenza al dato, meramente fattuale, costituito dall'intervenuta sua assoluzione perché il fatto non sussiste dal reato (art. 451 cod. pen.) ascrittogli con imputazione suppletiva, a fronte del principio di rango costituzionale per cui la dichiarazione di incostituzionalità di una norma assume efficacia retroattiva, eliminandola dall'ordinamento fin dalla sua origine, con correlato dovere per i giudici di non applicarla, a meno che i rapporti cui essa si riferisce debbano ritenersi oramai esauriti in modo definitivo e irrevocabile.

Per il ricorrente, inoltre, la Corte costituzionale avrebbe chiaramente specificato, nella sentenza n. 146 del 2022, come nell'istituto della sospensione con messa alla prova convivano sia un'anima processuale che una sostanziale, trattandosi, ad un tempo, di uno strumento di definizione alternativa del procedimento, inquadrabile tra i riti alternativi, e di un percorso rieducativo e

riparativo, alternativo al processo e alla pena, con innegabili connotazioni sanzionatorie che conduce, in caso di esito positivo, all'estinzione del reato. Pur non trattandosi, quindi, di una norma incriminatrice, si configurerebbe, comunque, una disposizione idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio.

Neppure corretta sarebbe, poi, l'argomentazione per cui l'ammissione del ricorrente alla sospensione con messa alla prova avrebbe comportato una violazione del divieto di reformatio in peius - in quanto relativa anche un reato da cui l'imputato era stato assolto - dovendo essere considerata l'inflitta decisione di condanna nel suo intero complesso, per cui l'ammissione all'invocato istituto avrebbe determinato, in caso di esito positivo, il ben più favorevole esito dell'estinzione del reato ex art. 590 cod. pen., per il quale, invece, è stato condannato.

3. Il Procuratore generale aveva rassegnato sue prime conclusioni scritte, con cui aveva chiesto il rigetto del ricorso, alle quali avevano replicato i difensori dell'imputato presentando una memoria scritta, nella quale avevano espresso argomentazioni varie, di supporto all'accoglimento del ricorso.

4. Il Procuratore generale ha, quindi, depositato seconde conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, cui ha fatto seguito il deposito di una seconda memoria difensiva da parte dell'imputato, con cui, con articolate motivazioni, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
 

Diritto


1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Per dare soluzione alla questione giuridica prospettata il Collegio ritiene opportuno fare riferimento al dettato normativo previsto dalla disposizione dell'art. 30, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87 ("Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale") che, nel disciplinare il procedimento e gli effetti conseguenti alla pronuncia di una sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente effetto di legge, ha previsto, in modo espresso, che "quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali".

La disposizione stabilisce, quindi, che l'efficacia retroattiva dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità di una norma avente forza di legge può riguardare il giudicato penale solo limitatamente al trattamento sanzionatorio imposto, considerato che cessa immediatamente l'esecuzione della pena e di tutti gli effetti penali ad essa correlati. Per il resto, rimane immutata l'intangibilità della decisione irrevocabile assunta, restando inalterate le situazioni giuridiche ivi accertate, e quindi tutti i rapporti esauriti differenti dal trattamento sanzionatorio.

Tale esegesi appare aderente al dettato normativo di riferimento, nonché conforme alla costante interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 30, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è circoscritto soltanto alle pene la retroattività degli effetti favorevoli delle sentenze di illegittimità costituzionale oltre il limite dei rapporti esauriti (cosi, a titolo esemplificativo, Sez. 1, n. 1634 del 13/12/2019, dep. 2020, Coppola, Rv. 277911-01). In tema di effetti delle pronunzie di incostituzionalità di norme processuali, cioè, va riconosciuta efficacia retroattiva alle sentenze di accoglimento, comprese quelle di carattere additivo, ma tale efficacia non può riconoscersi per i rapporti processuali nei quali si siano formate, in tutto o in parte, statuizioni irrevocabili e, come tali, insuscettibili di subire l'influenza del giudicato costituzionale (Sez. 1, n. 5305 del 25/09/1997, Buiarelli, Rv. 208629-01).

Soprattutto il principio della intangibilità delle situazioni giuridiche esaurite, diverse dalla sanzione penale, ha trovato la sua più autorevole affermazione nella sentenza Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236535-01, nella quale è stato inequivocabilmente chiarito che la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge ha efficacia "erga omnes" - con l'effetto che il giudice ha l'obbligo di non applicare la norma illegittima dal giorno successivo a quello in cui la decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica - e forza invalidante, con conseguenze simili a quelle dell'annullamento, nel senso che essa incide anche sulle situazioni pregresse verificatesi nel corso del giudizio in cui è consentito sollevare, in via incidentale, la questione di costituzionalità, spiegando, così, effetti non soltanto per il futuro, ma anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, sempre, però, che non si tratti di situazioni giuridiche "esaurite", e cioè non più suscettibili di essere rimosse o modificate, come quelle determinate dalla formazione del giudicato, dall'operatività della decadenza, dalla preclusione processuale (nella specie, la S.C. ha ritenuto che ricorresse una situazione "esaurita" nel caso di appello del P.M. avverso sentenza assolutoria, dichiarato inammissibile per effetto degli artt. 1 e 10, comma secondo, L. n. 46 del 2006, che ne precludevano la esperibilità, pur dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle relative disposizioni -

C. cost. n. 26 del 2007 -, stante l'inerzia della parte pubblica, la quale, non avendo assunto alcuna iniziativa processuale intesa a prevenire il consolidarsi della inammissibilità, mediante la preliminare deduzione di incostituzionalità delle suddette disposizioni o l'esercizio della facoltà, prevista dall'art. 10, comma terzo, L. cit., di proporre ricorso per cassazione entro 45 giorni dalla notifica della ordinanza di inammissibilità dell'appello, aveva di fatto prestato ad essa acquiescenza).

D'altro canto, questa Suprema Corte ha sempre previsto, in termini coerenti, la possibilità dell'applicazione retroattiva di una sentenza della Consulta dichiarativa della illegittimità costituzionale di una norma nel caso di incidenza su situazioni giuridiche non esaurite (cfr., a titolo esemplificativo, Sez. 6, n. 9270 del 16/02/2007, Berlusconi, Rv. 235736-01) invece escludendola in tutte le ipotesi opposte (cfr. Sez. 5, n. 2802 del 09/06/1999, Luca, Rv. 214471-01).

Ed ancora, a conforto del principio per cui la sentenza irrevocabile di condanna può subire modifiche solo relativamente al trattamento sanzionatorio, il Supremo Collegio ha anche precisato, in Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, 260696-01, che l'efficacia del giudicato penale nasce dalla necessità di certezza e stabilità giuridica, propria della funzione tipica del giudizio, ma anche dall'esigenza di porre un limite all'intervento dello Stato nella sfera individuale, sicché si esprime essenzialmente nel divieto di "bis in idem", e non implica l'immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona (Conf. Corte cost. sentenze n. 115 del 1987, n. 267 del 1987, n. 282 del 1989).

2.1. Orbene, applicando gli indicati principi al caso in esame, risulta di tutta evidenza la correttezza giuridica della decisione con cui la Corte di merito ha ritenuto di non accogliere la richiesta del A.A. di essere sottoposto alla sospensione con messa alla prova con riferimento a tutti reati contestatigli.

La doglianza è stata prospettata, infatti, tenendo conto del fatto che, nel caso di specie, vi sarebbe stata l'applicazione della norma dell'art. 517 cod. proc. pen. senza considerarne l'intervenuta declaratoria di parziale incostituzionalità affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza del 27 aprile 2022, n. 146 -successiva alla pronuncia di primo grado - nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi, la facoltà dell'imputato di richiedere la sostituzione con messa alla prova con riferimento a tutti ì reati contestatigli.

Di contro, assume dirimente rilievo osservare che, se è vero, alla stregua di quanto ritenuto dal ricorrente, che la declaratoria di incostituzionalità della norma ha efficacia retroattiva, venendo di fatto espunta dall'ordinamento

giuridico fin dalla sua origine con correlato dovere per i giudici di non applicarla, è anche vero che, per tutte le ragioni sopra diffusamente esposte, essa incontra il limite dei rapporti giuridici oramai esauriti, diversi dagli effetti strettamente penali.

È quanto verificatosi nel caso di specie, atteso che la decisione di assoluzione per insussistenza del fatto emessa da parte del primo giudice nei confronti di A.A.per il reato di cui all'art. 451 cod. pen. ha natura di giudicato sostanziale, essendo stata decisa con sentenza mai impugnata dalla parte pubblica. Relativamente a tale delitto, quindi, si è consolidata una situazione giuridica oramai intangibile, coperta da giudicato e all'evidenza diversa dal trattamento sanzionatorio, per cui rispetto ad essa nessuna efficacia retroattiva può assumere la sentenza della Corte costituzionale dichiarativa della parziale incostituzionalità della norma dell'art. 517 cod. proc. pen.

Conseguentemente, non può che concludersi per la correttezza della decisione con cui la Corte di appello ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di sospensione con messa alla prova in ordine a tutti i reati contestati all'imputato per essere intervenuta assoluzione per insussistenza del fatto in relazione al delitto di cui all'art. 451 cod. pen., oggetto della nuova contestazione, e dunque per la mancanza delle condizioni richieste per l'ammissione all'invocato istituto.

2.2. D'altro canto, ad analoga soluzione si perviene anche laddove si intenda evidenziare come, alla stregua di quanto precisato da questa Suprema Corte, la sospensione del procedimento con messa alla prova, sebbene produca anche effetti sostanziali, abbia una prevalente natura processuale (cfr., sul punto, Sez. 6, n. 33660 del 13/10/2020, Ibnelaziz, Rv. 279926-01), per cui rispetto ad essa non può applicarsi il principio di retroattività della ex mitior, in ossequio a quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza del 26 novembre 2015, n. 240, che ha espressamente affermato l'impossibilità di applicare retroattivamente tale istituto, collocandolo nell'ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio.

2.3. L'interpretazione espressa da parte di questo Collegio appare, d'altro canto, conforme ai principi resi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione del novum normativo in campo processuale - per tale intendendosi anche quello introdotto dalle sentenze della Corte costituzionale - e cioè in un settore dominato dalla generale vigenza del principio tempus regit actum.

Per come diffusamente esplicato nella sentenza Sez. 1, n. 33080 del 01/04/2016, Arifaj, Rv. 267396-01, nel caso in cui rilevi una modifica normativa apportata con legge, "è stato più volte osservato che la disposizione contenuta nell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile (la legge non dispone che

per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo) pur non avendo valore di principio costituzionale - se non per le norme incriminatrici - ha tuttavia valore di principio generale dell'ordinamento giuridico e quindi opera come fondamentale criterio di interpretazione delle norme, in mancanza di un intervento di disciplina transitoria posta con atto di pari rango (tra le molte, Sez. U. n. 49783 del 24.9.2009). Si suole affermare in proposito che ciascuno "fatto" va tendenzialmente assoggettato alla normativa del tempo in cui esso si verifica (tempus regit actum) e che in campo processuale - attività caratterizzata per sua natura da una serie concatenata di atti - le nuove norme tendono a divenire applicabili nei limiti in cui l'attività da realizzarsi possa ritenersi "regolata" dalla disciplina innovativa. Ciò in rapporto al risvolto "conservativo" insito in detto principio, tale da conferire stabilità di effetti agli "atti" compiuti in conformità alle norme anteriormente vigenti (al momento della loro venuta in essere) il cui modello legale di riferimento resta rappresentato dalla legge oggetto di successiva modifica".

La stessa pronuncia, quindi, ha pure correttamente esplicato che, laddove ricorra una decisione della Corte costituzionale avente portata innovativa in campo processuale, si determina l'introduzione di una regola giuridica derivante dalla considerata contrarietà a principi costituzionali del precedente assetto regolativo, per cui essa presenta "una maggior forza espansiva rispetto ad una semplice modifica legislativa (trattandosi di efficacia invalidante e non abrogativa), sicché il decisum può trovare immediata applicazione - ai sensi dell'art. 136 Cost. - nei procedimenti in corso, ma con il limite delle "situazioni esaurite" come ritenuto in via generale dallo stesso giudice delle leggi in sede di interpretazione degli effetti delle proprie pronunzie (per tutte, Corte Cost. n. 139 del 3.5.1984, ove si precisa che vanno considerati esauriti anche i rapporti rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio dei diritti ad essi relativi) e, costantemente, da questa Corte di legittimità (tra le molte, Sez. U n. 7232 del 7.7.1984, Rv. 165563; Sez. I n. 3304 del 20.9.1991, Rv. 188428; Sez. V n. 8419 del 15.6.1992, Rv. 191492). Il tema, pertanto, è rappresentato - in tal caso - dalla concreta identificazione di una situazione "esaurita" in campo processuale - anche prima della formazione del giudicato (fatto che di per sé determina l'intangibilità della pronunzia, salva l'ipotesi di declaratoria di illegittimità costituzionale avente ad oggetto norme incriminatrici o norme di diritto penale sostanziale direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio in virtù di quanto previsto dall'art. 30 legge n. 87 del 1953 per come interpretato da Sez. U, n. 42858 del 2014, Gatto) - posto che li dove un determinato segmento dell'iter processuale sia da ritenersi tale, il nuovo assetto regolativo dei poteri o delle facoltà processuali, derivante

dalla decisione additiva, non può ritenersi incidente nel giudizio, pur se lo stesso è - nel suo complesso - ancora pendente".

Trattasi di principi costantemente applicati da parte di questa Corte di legittimità, sovente tenuta a confrontarsi con le varie decisioni assunte dal giudice delle leggi in materia processuale, potendosi esemplificativamente evidenziare, "nel senso della riconoscibilità in concreto della situazione esaurita con salvezza degli effetti processuali ricollegabili alla norma dichiarata incostituzionale: Sez. V n. 2802 del 9.6.1999 in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale di norma relativa alla efficacia delle notifiche a mezzo posta (sent. Corte Cost. n. 346 del 1998) con salvezza del giudicato prodottosi prima della pubblicazione della decisione; i numerosi arresti relativi alle ricadute della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 294 cod. proc. pen. (sent. n. 77 del 1997) in tema di interrogatorio di garanzia e dovere del giudice di procedervi sino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento (tra cui v. Sez. I n. 3899 del 30.6.1998, Rv. 211026) con mantenimento dell'efficacia delle misure cautelari lì dove all'epoca di pubblicazione della decisione il dibattimento era già in corso; le decisioni relative ai reiterati interventi della Corte costituzionale sul testo dell'art. 34 cod. proc. pen., tese ad evidenziare la impossibilità di applicazione retroattiva degli effetti di tali pronunzie lì dove si sia esaurito - medio tempore - il grado di giudizio durante il quale è stata emessa la decisione secondo la norma regolatrice dell'epoca e non sia stata attivata la procedura incidentale di ricusazione (Sez. I n. 4521 del 16.3.1998, Rv. 210471; Sez. VI n. 313 del 29.9.1999, Rv. 216403; Sez. VI n. 10790 del 24.5.2000, Rv. 218336; Sez. V n. 44 del 12.1.1999, Rv 213077) con possibilità di estensione degli effetti della pronunzia di incostituzionalità, nonostante la definizione del grado di giudizio, solo lì dove la parte abbia rivolto istanza di astensione - respinta - e riproposto nel grado successivo la questione come motivo di appello (Sez. I n. 1997 del 15.1.1998, Rv. 209840); ed ancora, di recente, le decisioni derivanti dalla ritenuta illegittimità costituzionale (sent. n. 93 del 2010) delle norme tese ad escludere la possibile celebrazione in pubblica udienza del giudizio di merito in prevenzione, tra cui Sez. V sent. n. 88 del 5.10.2011. Di particolare rilievo e chiarezza è, in tale contesto, la decisione emessa dalle Sezioni Unite in data 29.3.2007 (n. 27614, Rv. 236535) in tema di effetti della decisione Corte Cost. n. 26 del 2007 (con cui è stato rimosso il limite alla appellabilità delle decisioni di assoluzione da parte del Pubblico Ministero) posto che in tale arresto, nel ribadire la natura "invalidante" delle decisioni emesse dalla Corte costituzionale, si è ribadito che in campo processuale l'effetto retroattivo trova il suo limite nelle "situazioni giuridiche esaurite" evidenziando che per tali vanno ritenute quelle non più suscettibili di essere rimosse o modificate, come quelle determinate dalla formazione del giudicato, dall'operatività della decadenza, dalla preclusione processuale (in tal senso anche Sez. I n. 21323 del 13.5.2008, Rv. 240082)".

3. Ne deriva, in conclusione, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deve essere disposto, inoltre, l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi riportati in sentenza, stante la ricorrenza del reato di lesioni personali colpose e, quindi, di dati sanitari in relazione ai quali va assicurato il rispetto della riservatezza in caso di diffusione del presente provvedimento.

 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oscuramento dati sensibili.

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2025

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2025