Cassazione Penale, Sez. 4, 01 agosto 2025, n. 28199 - Delitto di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro



 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. CALAFIORE Daniela - Relatore

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sui ricorsi proposti da:

A.A. nato in B il (Omissis)

B.B. nato a S il (Omissis)

C.C. nato a S il (Omissis)

avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte d'Appello di Torino udita la relazione del Consigliere Daniela Calafiore;

letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

letta la memoria depositata dai difensori degli imputati B.B. e C.C., i quali hanno insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.
 

Fatto


1. Con la decisione impugnata, la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo dell'11 aprile 2022:

-sull'accordo delle parti, ha riconosciuto a D.D. e E.E. le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e ha rideterminato la pena loro inflitta in primo grado in anni uno e mesi undici di reclusione ed Euro 5400 di multa ciascuno, con la concessione dei doppi benefici di legge;

-ha ridotto la pena inflitta in primo grado agli imputati B.B. e C.C. ad anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 10.000 di multa ciascuno e quella inflitta a A.A. ad anni tre di reclusione ed euro 10.500 di multa; ha pure sostituito l'interdizione temporanea dai pubblici uffici a quella perpetua, ridotto la confisca dei beni sequestrati e ha eliminato tutte le statuizioni civili, ad eccezione di quelle disposte a carico di A.A. in favore delle parti civili F.F., CGIL-Camera del lavoro di Cuneo e FLAI Agroindustria.

2. A A.A. era stato contestato il reato di cui all'art. 603-bis comma 1 n. l, comma 2 e comma 3 nn. 1 e 3, cod. pen., perché mediante minaccia, consistita nell'intimare ai lavoratori ai lavoratori che, ove non si fossero adeguati alle condizioni e alle modalità di lavoro imposte, non avrebbero più beneficiato di un impiego nel settore agricolo e avicunicolo, così perdendo i benefici connessi al soggiorno in Italia, reclutava i braccianti (nominativamente indicati e identificati in numero di 25 nell'imputazione), tutti provenienti da Paesi africani, allo scopo di destinarli al lavoro di raccolta della frutta, del pollame e dei conigli destinati alla macellazione sia presso l'azienda dei componenti della famiglia (Omissis) -Omissis), sia in quella dei (Omissis), senza soluzione di continuità e sottoponendoli a ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e igiene sul posto di lavoro e a controlli serrati, per impedire che i lavoratori fruissero di momenti di pausa e di riposo, alloggiandoli presso una struttura destinata a scopi agricoli e non abitativi in condizioni di coabitazione degradante. In Saluzzo, dal 2014 al 28 gennaio 2019.

2.1. A B.B. e C.C. era stato contestato il reato di cui agli artt. 110, 603-bis, comma 1 n. 2, e comma 2 cod. pen., perché in concorso tra di loro, utilizzavano, assumevano e impiegavano manodopera, proveniente prevalentemente da Paesi africani (che nel capo d'imputazione risulta elencata e identificata nominativamente) anche mediante l'attività contestata al loro dipendente A.A., allo scopo di destinarla al lavoro della raccolta di frutta presso la loro azienda, assoggettando i lavoratori a condizioni sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno mediante la corresponsione di retribuzioni inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva sindacale nella provincia, lasciando in nero una parte delle ore lavorate e pretendendo lo svolgimento dell'attività lavorativa senza il rispetto dell'orario di lavoro previsto e dei riposi dovuti, all'obbligo di pagare una somma di Euro 304 qualora il lavoratore chiedesse il rilascio del CUD ai fin dell'ottenimento del permesso di soggiorno; adibizione all'uso di macchine agricole per le quali il lavoratore non aveva titolo di guida, soluzione alloggiativa degradante. In Saluzzo dal 2014 al 18 aprile 2019.

2.2. Ad D.D. e E.E. era stato contestato il medesimo reato di cui agli artt. 110, 603-bis, comma 1 n. 2, e comma 2 cod. pen., perché in concorso tra di loro utilizzavano, assumevano e impiegavano manodopera, di provenienza africana indicata nominativamente, anche mediante l'attività contestata al loro dipendente A.A. , allo scopo di destinarla al lavoro della raccolta di frutta presso la loro azienda, assoggettando i lavoratori a condizioni sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno. In Saluzzo da aprile 2018 al 27 gennaio 2019.

3. L'indagine ha preso le mosse, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, dalle informazioni confidenziali rese nell'estate 2018 dai migranti presenti nella struttura di accoglienza PAS di S, adibita a posto letto per i numerosi lavoratori che durante l'estate si recavano nel saluzzese per svolgere lavori agricoli. Alcuni soggetti ivi ospitati segnalavano ai carabinieri l'attività illecita svolta da A.A., cittadino del B, a propria volta alle dipendenze delle imprese individuali di G.G., C.C. e B.B. (rispettivamente, padre, madre e figlio) operanti nel settore della coltivazione, raccolta e commercio di frutta e della cooperativa Monviso, gestita dai coniugi E.E. Mo .e D.D. e dalla madre di quest'ultimo, H.H., operante nel settore delle carni avicunicole.

4. La Corte territoriale, accolta la proposta di concordato presentata dai difensori degli imputati D.D. e E.E. e considerato il risarcimento alle parti offese effettuato, ha ritenuto giustificato il riconoscimento delle generiche in regime di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante ed ha determinato la pena nella misura complessiva di anni uno e mesi 11 di reclusione.

5. Quanto alle posizioni degli altri imputati, la Corte ha ritenuto radicalmente infondati relativi appelli e ha quindi condiviso l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice, rilevando che gli interventi normativi del 2011 e del 2016 che avevano modificato il precedente testo e introdotto il delitto di cui all'articolo 603-bis cod. pen. rappresentavano la necessaria risposta allo specifico fenomeno del caporalato agricolo e l'imputazione era stata formulata in modo rispettoso di tale modifica normativa, che era mossa nel presupposto della non necessaria modalità del reclutamento mediante opera di persuasione.

6. Avverso la decisione della Corte d'Appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, A.A., sulla base dei seguenti motivi, sintetizzati ex art. 173, disp. atto cod. proc. pen.:

-Con il primo motivo, il ricorrente assume che la sentenza impugnata abbia violato la legge penale, con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, in punto di difetto di tipicità della condotta ascrittagli. In particolare, si duole che sia stata considerata punibile la condotta di reclutamento priva di opera di persuasione e convincimento al momento del reperimento della forza lavoro, come segnalato nell'atto d'appello, a fronte di accertamenti riguardanti la diversa condotta di traduttore delle direttive datoriali e di gestione dell'attività lavorativa quotidiana. Dunque, la condotta ritenuta non era mai stata contestata e non risultava più sanzionata dal testo vigente dell'art. 603-bis cod. pen. Difetta, nel caso di specie, l'accertamento della peculiare condotta di reclutamento attraverso il convincimento e l'invito posto in essere dal ricorrente, che costituisce, ad avviso della parte, implicita modalità costitutiva della precedente formulazione del reato contestato,

-Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'elemento oggettivo ex art. 603-bis cod. peno dell'accertamento dello stato di bisogno dei lavoratori assunti in condizione di sfruttamento. Si deduce che i giudici di merito abbiano posto a base del ragionamento il dato che i lavoratori in questione si trovassero in situazioni particolarmente negative, in ragione della barriera linguistica che li isolava, delle difficoltà a reperire un alloggio durante il soggiorno e una retribuzione lavorativa, nonché la precarietà della regolarità del soggiorno in Italia delle persone offese, superabile solo con la dimostrazione di essere occupati in rapporti di lavoro regolari, unitamente alla circostanza dell'ottimo stato fisico dei giovani e abili lavoratori, che costituiva l'unica loro risorsa. Tutte tali condizioni costituivano mera apparenza di motivazione, in quanto in realtà i giudici non avevano appurato la singola posizione individuale di grave difficoltà, affidandosi ad un giudizio generico e insufficientemente determinato. La motivazione non aveva considerato che la normativa consente di ottenere il permesso di soggiorno anche per ragioni diverse da quelle lavorative e che i lavoratori in questione erano in possesso, al momento dell'assunzione, del permesso di soggiorno.

-Con il terzo motivo, si denuncia l'erronea applicazione del disposto dell'art. 603-bis cod. pen., oltre al vizio di motivazione, in ordine alla qualificazione circostanziale dei fatti e al trattamento sanzionatorio. Si imputa alla sentenza impugnata di aver illegittimamente disatteso la richiesta di escludere la circostanza aggravante prevista dal comma 2 dell'art. 603-bis cod. pen. in tema di minaccia. Sostiene il ricorrente che l'interpretazione corretta del testo di legge comporta che l'attività di reclutamento sia stata realizzata mediante minaccia, mentre nel caso di specie, la minaccia è stata ritenuta con riferimento alla condotta successiva al reclutamento. Sotto altro profilo, il trattamento sanzionatorio viene criticato in ragione del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata, essendo invece evidenti gli indici rilevanti del difficile vissuto e delle precarie condizioni di vita del ricorrente, la sua storia di sfruttamento, il disagio esistenziale e la ricerca di stabilità, accertate in giudizio ed emerse anche dal diario sequestratogli; l'incensuratezza e il comportamento processuale collaborativo dell'imputato. Inoltre, si era anche posto in evidenza che il ricorrente aveva per molti aspetti condiviso le tristi condizioni degli altri dipendenti.

6.1. Con ulteriore ricorso, impugnano la sentenza della Corte d'Appello B.B. e C.C., mediante i propri difensori, con i seguenti motivi:

-Con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione, in ordine all'accertamento della sussistenza dello stato di bisogno. In particolare, si deduce la mancanza di analisi delle condizioni personali delle singole persone offese, in assenza della quale~ gli elementi indiziari indicati dalla Corte d'Appello al fine di attestare lo stato di bisogno, certamente rilevanti in astratto, non possono in concreto certificare la sussistenza di uno stato di bisogno nel senso voluto dall'art. 603-bis cod. pen. in capo alle stesse persone offese.

L'esame delle persone offese era stato nel corso del giudizio esclusivamente diretto alla ricostruzione delle condizioni lavorative in essere presso le aziende degli imputati, con particolare riferimento agli aspetti retributivi, all'orario di lavoro, alla situazione alloggiativa. Era stato del tutto omesso ogni accertamento, anche minimo, diretto alla verifica concreta di quegli elementi attraverso i quali accertare la concreta sussistenza di uno stato di bisogno. L'omesso puntuale accertamento delle condizioni economiche e sociali delle persone offese, oltre a rendere sostanzialmente non provato uno degli elementi costitutivi del reato contestato, avrebbe reso impossibile comprendere le ragioni che hanno determinato i giudici di merito a ritenere sussistente lo stato di bisogno in capo a tutte le persone offese coinvolte. Infatti, per nessuna delle persone offese si era di fatto valutato lo stato di bisogno, che è stato, quindi, ritenuto solo in via generalizzata e inammissibilmente presuntiva. L'indagine delle condizioni economiche individuali e sociali dei lavoratori, tenendo conto, quindi, di competenze ed esperienze lavorative, di eventuali altri lavori in agricoltura, di età e capacità fisiche o eventuali situazioni, avrebbe manifestato l'incoerenza del ragionamento sia al tema del giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza.

Tuttavia, l'accertamento dello stato di bisogno, essendo elemento costitutivo del reato di cui all'art. 603-bis cod. pen., doveva essere richiesto per ciascun lavoratore e dedotto dalle sue specifiche condizioni economiche e sociali, non potendosi, di contro, ritenere ammissibile il ricorso ad una presunzione generalizzata relativa ad un gruppo di lavoratori.

In relazione all'approfittamento dello stato di bisogno, i ricorrenti hanno censurato la sentenza perché sarebbe priva di motivazione o sorretta da motivazione solamente apparente. La stessa sarebbe inidonea a manifestare l'iter logico-giuridico seguito al fine di ritenere provato che le condizioni lavorative, che lo stesso Giudice ha ritenuto di sfruttamento, siano state accettate dal lavoratore in forza del proprio stato di bisogno e, al contempo, che i presunti autori del reato abbiano approfittato di tale situazione, essendosi illogicamente desunta tale circostanza dalle condizioni lavorative e dalla sussistenza dello stato di bisogno che, tuttavia, come argomentato, era stato a sua volta ritenuto solo in via presuntiva e generalizzata.

-Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli indici di sfruttamento. In particolare, quanto agli indici retributivi, i ricorrenti rilevano che, inquadrata la vicenda in una ipotesi di cd.' caporalato grigid,l la sentenza si era addentrata in una complicata disamina degli aspetti contributivi connessi alla fattispecie lavoristica che non potevano certo integrare il requisito dell'eclatante pregiudizio richiesto dalla norma.

Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge relativamente alla contestazione agli imputati della fattispecie di cui all'art. 603-bis cod.pen. a far data dall'anno 2014, senza considerare che la fattispecie originaria contenuta in tale disposizione era riferita alla intermediazione e puniva lo sfruttamento che si caratterizzava per il ricorso alla violenza da parte del caporale, mentre il datore di lavoro poteva concorrere nel reato con l'intermediario. A seguito della riforma del 2016, in ragione del tempo di commissione dei fatti come contestato agli imputati (dall'anno 2014 e sino al 18.04.2019), rilevano i ricorrenti che non era stato loro contestato il concorso nel reato di reclutamento contestato sub 1) a A.A., con la conseguenza che aveva errato la sentenza a ritenere che la condotta si fosse prolungata per oltre cinque anni, con evidente incidenza in punto di adeguatezza della pena.

-Con il quarto motivo, si denuncia l'erronea applicazione dell'aggravante prevista al comma 4 n. 1 dell'art. 603-bis cod. pen., in quanto prevista testualmente solo per l'ipotesi del reclutamento, che non era stata contestata, nella forma del concorso, agli imputati ma al solo A.A. Inoltre, i giudici del merito non avevano effettuato alcuna identificazione dei soggetti indicati come parti offese, con la conseguenza che non era stato provato l'effettivo coinvolgimento di almeno tre lavoratori. Il motivo d'appello sul punto non era stato esaminato e difettava, dunque, idonea motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante, dalla quale era derivato un forte aumento del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento della massima estensione delle circostanze attenuanti generiche.

7. La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. I difensori di B.B. e C.C. hanno depositato memoria con la quale hanno insistito nell'accoglimento dei ricorsi.

 

Diritto


1.I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità., in quanto prospettano tesi manifestamente prive di fondamento e già correttamente disattese dai giudici del merito, con motivazione immune da vizi, in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

2.Ciascuno ricorso propone motivi, nel prosieguo singolarmente indicati, attinenti a temi comuni. Per tale ragione, la trattazione esaminerà in modo congiunto le questioni poste relativamente agli elementi costitutivi del reato e ai profili soggettivi, considerato l'ambito temporale delle contestazioni mosse a ciascun ricorrente.

3.A tal fine, come ha correttamente osservato la Procura generale, va rimarcata la peculiare tecnica con la quale sono state formulate le contestazioni, posto che, al A.A., al capo A) è stato contestato di aver agito quale reclutatore di manodopera destinata all'azienda dei (Omissis)-(omissis) (oltre che a quella della cooperativa Monviso), mediante la minaccia che i lavoratori non avrebbero più beneficiato di un impiego se si fossero rifiutati di lavorare a quelle condizioni, mentre a C.C. e C.C., al capo B) è stato imputato, in concorso tra loro, di aver utilizzato e impiegato la manodopera, sfruttandola e approfittando dello stato di bisogno, anche mediante l'attività d'intermediazione di cui al n. 1 dell'art. 603-bis cod. pen. descritta al capo A), svolta dal A.A.

Nella sostanza, per tutto il periodo oggetto di contestazione e cioè dal 2014 al 18 aprile 2019, agli odierni ricorrenti è stata contestata una condotta di reciproca integrazione e collaborazione, mediante la quale si concretizza un modello di concorso nel reato, disciplinato dall'art. 110 cod. pen.

La contestazione sub B) contiene la chiara descrizione di un apporto concorsuale fornito da B.B. e C.C. a A.A. in ordine al reato contestato a quest'ultimo sub A) e la possibilità di ritenere il concorso tra datore di lavoro e reclutatore, nel delitto punito dall'art. 603 bis cod. pen. nella formulazione previgente è stata riconosciuta, oltre che dalla dottrina, anche da questa Corte di legittimità (Sez. 4, Sentenza n. 37223 del 2024, in tema di competenza per territorio).

4. Da tale premessa discende che la modifica normativa operata sull'art. 603-bis cod. pen. dalla legge n. 199 del 2016, non vizia la formulazione della complessiva imputazione -oggetto del terzo motivo dei ricorsi proposti da B.B. e C.C.-e la pronuncia di condanna che l'ha recepita.

5.Ciò, perché la porzione di condotta anteriore alla introduzione della nuova formulazione (in vigore dal 4 novembre 2016) risulta legittimamente contestata ai datori di lavoro nella forma del concorso di persone nel delitto realizzato mediante l'azione diretta del reclutatore.

6. Quanto poi agli effetti della modifica normativa sulla struttura della fattispecie ed alla sua interpretazione, in conformità con le pronunce di questa Corte di legittimità che si sono espresse sul tema (Sez. 4, n. 45615 dell'11/11/2021; Sez. 4, n. 7862 dell'l1/11/2021 (dep. 2022), va ricordato che l'art. 603-bis cod. pen., introdotto dal D.L.. 13 agosto 2011, n. 138, nella sua originaria formulazione, puniva chiunque svolgesse "un'attività organizzata di intermediazione, reclutandoòé manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori".

La condotta tipica era solo quella di intermediazione e non veniva prevista una fattispecie specifica di sfruttamento, inoltre la fattispecie risultava caratterizzata da condotte di violenza, minaccia e intimidazione. Varie ragioni (tipicità articolata, problematica delimitazione con l'ipotesi di riduzione in schiavitù), hanno indotto il legislatore ad intervenire, intendendosi fornire di severa sanzione penale le modalità più diffuse di sfruttamento, realizzate senza ricorrere necessariamente alla violenza, alla minaccia o all'intimidazione.

7. Si tratta di quelle situazioni definite in dottrina di cd. "caporalato grigio", o di "schiavitù contrattualizzata o consensuale", che spesso comportano una lesione del bene giuridico della personalità individuale.

La riformulazione della fattispecie è stata realizzata mediante l'alleggerimento sostanziale della tipicità, con un effetto di ampliamento della sua sfera di operatività, ma anche con l'introduzione di una tecnica di individuazione degli elementi tipici mediante rinvio a parametri oggettivi che ha effetti sul piano processuale dell'onere probatorio.

8. In particolare, la L. 29 ottobre 2016, n. 199, modificando l'art. 603-bis cod. pen., ha distinto l'ipotesi di intermediazione illecita, il cd. "caporalato", configurandolo come delitto di pericolo a dolo specifico, da quella di sfruttamento del lavoro, condotta propria del datore di lavoro, equiparandole sul piano sanzionatorio. La condotta di reclutamento e quella di utilizzo sono strutturate mediante la previsione solo dello sfruttamento e dell'approfittamento dello stato di bisogno, già presenti nella disposizione precedente, mentre la violenza e la minaccia costituiscono ora circostanze aggravanti. La struttura della disposizione penale, dunque, non è mutata perché continua a basarsi sul concetto di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno e perché è stata mantenuta la medesima tecnica di tipizzazione della condotta di sfruttamento.

9.La formulazione previgente, pur trattandosi di reato comune, indicava quale possibile soggetto attivo il solo intermediario dotato di una struttura organizzata, da utilizzare nell'esercizio della sua attività di reclutamento della manodopera o di organizzazione dell'attività lavorativa.

10.In questo contesto, con riferimento al primo motivo del ricorso proposto da A.A., con il quale si duole dell'attribuzione del ruolo di caporale per l'asserita presenza del requisito dell'attività organizzata di intermediazione (espunto dalla fattispecie incriminatrice a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199, art. 1, più sfavorevole, sotto questo profilo, rispetto alla formulazione anteriore), va rilevata la manifesta infondatezza.

11. Lungi dal configurare il reato ex art. 603 bis c.p. come necessariamente a forma associativa, il riferimento normativo all'attività organizzata di intermediazione integra un requisito modale della condotta, la quale deve svolgersi in modo non occasionale, ma attraverso una strutturazione che comporti l'impiego di mezzi (Sez. 5, n. 6788 del 23/11/2016 (dep. 2017, n. 6788). Impiego della cui sussistenza nel caso di specie, come si vedrà, la sentenza impugnata rende congruamente ragione (Si veda pago 26 della decisione impugnata, in relazione alle pagg. 18-19 e 24-25, dalle quali emerge il ruolo fondamentare del ricorrente, quale soggetto attivo nella ricerca del personale in condizioni di oggettivo disagio esistenziale, perché straniero, non in grado di comunicare in lingua italiana ed in cerca di alloggio e lavoro) e il dato che egli, diversamente dai braccianti reclutati, viveva da solo grazie al guadagno dell'intermediazione).

12. Sono state accertate, come si vedrà, le minacce riferibili al ricorrente: prima necessarie per integrare la condotta rilevante del reclutamento e, poi, rilevanti in vista dell'accertamento dell'aggravante per le condotte ridenti nell'ambito della disciplina introdotta nel 2016 (p. 18 ss. della decisione impugnata).

13. A.A. è stato considerato uno degli ingranaggi fondamentali del sistema di sfruttamento in essere all'interno della ditta Gastandi e della Cooperativa Monviso, che non sarebbero state in grado di reperire e gestire i lavoratori necessari per le attività agricole senza il contributo del primo" (così a p. 18 ss.. È stata anche, in fatto, affrontata la questione dell'assenza di persuasione dei lavoratori, in quanto costretti dal proprio stato di bisogno a rivolgersi al soggetto noto per la sua posizione di padroncino per ottenere l'impiego.

14. La condotta del A.A. -nel corso di "ben cinque anni e ai danni di un gran numero di lavoratori, secondo un consolidato meccanismo di reclutamento e di impiego in condizioni di sfruttamento" (pag. 26, per le implicazioni in punto di trattamento sanzionatorio) non si è limitata alla condotta di reclutamento come delitto di pericolo a dolo specifico, ma si è tradotta in apporto decisivo a quella di sfruttamento del lavoro, condotta propria del datore di lavoro. E ciò, alla luce della analitica descrizione della articolata e protratta condotta -oggetto del capo a)­rispetto alla quale il A.A. ha avuto modo di difendersi, anche indipendentemente dall'espressa indicazione nel detto capo dell'art. 110 c.p. (cfr. l'inciso, poi seguito dall'indicazione degli indici di sfruttamento dello stato di bisogno, analiticamente descritti nel capo a cit., "in particolare sottoponeva i suddetti braccianti").

15. Il legislatore del 2016 ha ampliato il novero dei soggetti attivi del reato a tutti coloro i quali si avvalgano di manodopera di lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento, con approfittamento del loro stato di bisogno. Il datore di lavoro, quindi, non è più punibile solo a titolo di concorso, ex art. 110 c.p., con il caporale, ma anche autonomamente, per il solo fatto di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento. Il delitto può essere realizzato da "chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno".

16. Dunque, la nuovà stesura dell'art. 603-bis c.p. sanziona anche l'utilizzatore finale della manodopera (art. 603-bis, comma 1, n. 2, c.p.) ­indipendentemente dal fatto che si avvalga, o meno, dell'attività di intermediazione di un caporale -qualora realizzi una delle condotte tipizzate (utilizzazione, assunzione o impiego di manodopera), "sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno".

17. Quanto alla struttura della fattispecie, va ribadito che la nozione di "sfruttamento "va desunta dagli indicici indicati dall'art. 603-bis cod. pen., comma 3, dalla cui violazione è possibile risalire alla sussistenza delle condizioni di sfruttamento.

Si tratta: 1) della reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) della reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) della sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) della sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Si tratta, non di parti del fatto tipico, ma di indici con funzione di orientamento probatorio, utili per riconoscere in concreto le forme di manifestazione del fenomeno dello sfruttamento.

18. Va quindi esclusa la fondatezza dei rilievi contenuti nei primi due motivi articolati da B.B. e C.C., che, presupponendo la tipizzazione dei singoli aspetti degli indici di orientamento probatorio, confondono il piano della adeguatezza del giudizio sul piano probatorio, che nel caso di specie è inattaccabile in sede di legittimità per la completezza della motivazione resa dalle due sentenze doppie conformi, con quello della integrazione della fattispecie tipica.

19.Quanto poi alle modalità di accertamento dell'elemento costitutivo della fattispecie relativo alla condizione di sfruttamento, si è affermato, in modo condivisibile, che è sufficiente accertare la ricorrenza anche di un solo indice sintomatico per individuare la condotta tipica (Sez. 5, n. 17936 del 12/1/2018, Svolazzo). In particolare, in relazione alla violazione dei contratti collettivi in tema di salario e delle disposizioni relative all'orario (siano esse di natura pattizia o normativa) è necessaria la reiterazione della condotta, mentre il mero ed isolato inadempimento di tale normativa non potrebbe integrare la fattispecie, fermo restando che la condotta tipica può essere realizzata anche nei confronti di un solo lavoratore.

Lo dimostra la previsione dell'aggravante di cui all'art. 603-bis, comma 4 n. 1, cod. pen., relativa all'aver commesso il fatto nei confronti di più di tre lavoratori, contestata mediante esplicita indicazione in fine al capo B) dell'imputazione, pur se non indicata nominativamente in rubrica, ai ricorrenti B.B. e C.C.

Gli stessi, in maniera manifestamente infondata, con il loro quarto motivo deducono vizio di legittimità e vizio di motivazione, per l'omessa indicazione nella rubrica dell'aggravante, senza in alcun modo confrontarsi con la palese descrizione dei contenuti dell'art. 603-bis, comma 4, n. 1, cod. pen., che integra la rituale contestazione. Inoltre, gli stessi ricorrenti non considerano che la contestazione che li riguarda, come si è spiegato in precedenza, ha ad oggetto anche il concorso nel delitto di cui al capo A), relativo a A.A., collocato nel tempo a far data dal 2014, ragion per cui, data la natura di illecito ad effetti permanenti del delitto in questione (Sez. 4, n. 24387 del 10/3/2022) la pronuncia sul punto è immune dalle censure che le vengono mosse.

20. A questo proposito, va pure condiviso il giudizio espresso dai giudici del merito sulla rilevanza da accordare alla reiterata violazione degli obblighi contributivi, mediante pratiche elusive relative alla mancata denuncia di ore lavorate, soprattutto se eccedenti l'orario normale di lavoro.

I ricorrenti B.B. e C.C., nel formulare il loro secondo motivo,

contestano la rilevanza dell'indice contributivo richiamato ampiamente dalla sentenza, ritenendo che la violazione reiterata degli obblighi contributivi, ammessa sin dalla fase delle indagini preliminari, non potrebbe essere utilizzata per sorreggere la motivazione in punto di sussistenza dell'indice dell'eclatante pregiudizio relativo all'indice di cui all'art. 603-bis n. 1 cod. pen.

La critica è del tutto priva di fondamento. In primo luogo, è evidente la frustrazione del diritto del lavoratore alla regolarità della propria posizione previdenziale, in vista della fruizione dei trattamenti alla stessa connessi, che costituisce di per sé pregiudizio, incrementato dalla sistematica evasione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro. Inoltre, non va sottaciuto che la contribuzione dovuta all'lNPS dal datore di lavoro, che si compone anche dell'aliquota a carico del lavoratore, qualora il pagamento della contribuzione stessa non sia avvenuto (come nel caso di specie, ove è stata evasa), non si scinde dal credito retributivo maturato dal lavoratore. Ciò, in applicazione dell'art. 23 della I. n. 218 del 1952, per cui, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore (Sez. L, n. 25956 del 31/10/2017 (Rv. 646494 -01).

In definitiva, anche la contribuzione evasa va considerata ai fini della valutazione dell'indice dell'eclatante pregiudizio subito.

21. Sono manifestamente infondati, inoltre, anche i motivi dei ricorsi che riguardano l'elemento costitutivo della fattispecie relativo all'approfittamento dello stato di bisogno.

La giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 45615 dell'11/11/2021; Sez. 4, n. 7862 deIl'11/11/2021 (dep. 2022)) ha precisato la rilevanza, ai fini della tipizzazione della fattispecie, dell'approfittamento dello stato di bisogno. Si tratta di elemento che non è descritto dalla legge, ma che, nella stessa portata terminologica, implica la necessità di distinguerne la nozione dalla condizione di vulnerabilità, menzionata dall'art. 600 cod. pen.

Dunque, non è necessario che ricorra lo stato di necessità tale da annientare qualunque libertà di scelta e non sarà necessario indagare sull'assenza di un'altra effettiva ed accettabile scelta, diversa dall'accettazione dell'abuso, ma sarà sufficiente riscontrare una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. (Sez. 4, Sentenza n. 24441 del 16/03/2021, Sanitrasport soc. coop. Soc., Rv. 281405).

Si tratta di una valutazione necessariamente di contesto, derivante dalla indagine su parametri socio retributivi di tipo categoriale che elabora dati oggettivi riscontrabili in sede di giudizio, inevitabile per rispettare i canoni di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice. Pertanto, sono decisamente errate le deduzioni difensive articolate da tutti i ricorrenti, che evocano errori applicativi nella mancata ricostruzione del vissuto di ciascun lavoratore coinvolto.

22.Lo stato di bisogno, inoltre, deve essere necessariamente distinto dallo sfruttamento. Tale condizione ulteriore deve essere nota al reclutatore o all'utilizzatore, che se ne devono servire per imporre condizioni lavorative che integrano lo sfruttamento. Il legislatore ha scelto di punire non lo sfruttamento in sé, ma solo l'approfittamento di una situazione di grave inferiorità del lavoratore, sia essa economica o di altro genere, che lo induca a svilire la sua volontà contrattuale sino ad accettare condizioni proposte dal reclutatore o dall'utilizzatore, cui altrimenti non avrebbe acconsentito. Della presenza di tali condizioni, come si vedrà nel riportare il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata, la stessa si è fatta pienamente carico.

23.Raggiunta, dunque, la prova, mediante il ricorso agli indici del comma 3, delle condizioni di sfruttamento, va accertato un abuso della condizione di ciascun bracciante assunto, che non coincide solo con la mera conoscenza, ma proprio con il vantaggio che da quella situazione volontariamente si trae.

24. All'interno di tale complessivo quadro interpretativo si è mossa la sentenza impugnata, confermando per tali aspetti quella di primo grado, con motivazione accurata e logica. La Corte d'Appello ha infatti motivato la decisione confermativa della responsabilità penale dei ricorrenti, sulla base delle seguenti considerazioni.

Le intercettazioni telefoniche, l'identificazione e l'assunzione di sommarie informazioni da parte dei lavoratori e la successiva istruttoria dibattimentale, consentivano di accertare l'illecita attività di reclutamento e intermediazione svolta dal A.A. nei confronti di tutte le persone offese identificate (nominativamente indicate nel capo d'imputazione) ad eccezione di due lavoratori, nonchè l'impiego di manodopera contestato, a B.B. e C.C., da un lato, e D.D. e E.E. dall'altro.

Secondo gli accertamenti dei giudici di merito, A.A. aveva affiancato alla propria attività di lavoratore agricolo quella di reclutamento e intermediazione di manodopera straniera per il lavoro stagionale.

Le persone offese riferivano di essere state avvicinate dall'imputato, conosciuto con il soprannome di (omissis) e appellato come "padroncino", "capo" o "capo nero", che proponeva loro di lavorare presso le ditte sopraindicate e spiegava le modalità di lavoro e di retribuzione. Durante il vero e proprio svolgimento dell'attività lavorativa era spesso l'imputato a dare direttive pratiche agli altri braccianti. A riscontro del compimento di attività di reclutamento e intermediazione venivano acquisiti i messaggi estrapolati dalle chat whatsapp presenti sui cellulari sequestrati agli imputati, dai quali emergeva che A.A. si occupava della formazione delle squadre di lavoratori impiegati nel carico del pollame sui camion; venivano inoltre sequestrati plurimi bigliettini trovati in possesso dell'imputato al momento dell'arresto/indicanti il numero di ore di giornate lavorate da ciascun lavoratore, elenchi di lavoratori, lettere di assunzione e domande di disoccupazione.

Dalle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche tra A.A. e i datori di lavoro emergeva altresì che lo stesso si ingeriva nella scelta di chi assumere e chi licenziare.

Alla luce di tali elementi, veniva ritenuta inverosimile la ricostruzione dei fatti operata dall'imputato, secondo la quale egli si sarebbe limitato a mettere in comunicazione i datori di lavoro in cerca di lavoratori e i suoi connazionali in cerca di lavoro, aiutando questi ultimi nella comunicazione grazie alla propria piena conoscenza della lingua italiana. Quanto alle imprese individuali della famiglia B.B. C.C., non si riteneva provato il ruolo attivo nella gestione da parte di G.G., alla luce delle dichiarazioni univoche dei lavoratori e di A.A., nonché delle dichiarazioni auto accusatorie dei coimputati B.B. e C.C., (omissis) contrario, emergeva la prova dell'impiego delle persone offese da parte di questi ultimi, titolari delle omonime imprese individuali e di fatto incaricati rispettivamente della gestione burocratica e della gestione operativa di tutte le imprese di famiglia, come ammesso dagli stessi.

Veniva altresì accertato che madre e figlio si affidavano a A.A. per il reclutamento dei lavoratori e per la comunicazione con gli stessi.

Le gravi condizioni di vita dei lavoratori -per come emerse dall'istruttoria dibattimentale -consentivano di ritenere provato il requisito dello stato di bisogno delle persone offese, inteso come impellente e grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendolo ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.

In particolare, le vittime del reato, reclutate da A.A. tra le centinaia di altri soggetti giunti a S in cerca di occupazione, erano braccianti extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno e senza fissa dimora, tanto da essere costretti a dormire presso la stessa cascina dalla famiglia B.B., in condizioni degradanti, e a spostarsi in gruppo a bordo degli automezzi dei datori di lavoro, che si presentavano in pessime condizioni. Quanto alle condizioni di sfruttamento, i giudici le ritenevano presenti, essendo eclatante il pregiudizio per le persone offese derivante dalla modalità di svolgimento del lavoro, riconducibile al fenomeno del "caporalato grigio", caratterizzato dalla presenza di un contratto regolare, associato a condizioni di sfruttamento retributivo e trattamentale. Lo sfruttamento era dimostrato da plurimi indici, in ordine ai quali si riteneva raggiunta la prova.

Quanto alle condizioni di lavoro presso le imprese degli imputati B.B. e C.C., in primo luogo, giudici ritenevano accertata la reiterata corresponsione di retribuzioi difformi da quanto previsto dai contratti collettivi stipulati in sede provinciale cuneese da parte delle imprese riconducibili alla famiglia B.B. In particolare, i lavoratori accettavano la paga minima di 5 Euro all'ora, a differenza di quella di Euro 7,47, prevista e il pagamento in nero di circa 20 giornate mensili sulle 28 giornate lavorate, rinunciando così alla maturazione dei relativi contributi. La prassi riferita dalle persone offese consisteva nel pagamento in contanti dalla parte dell'attività lavorativa svolta, ma non dichiarata, accompagnata da un bigliettino contenente l'indicazione delle sole ore lavorate risultanti dalla busta paga (circa 7 ore giornaliere a fronte delle 9, 10 o 11 realmente lavorate), da memorizzare e mostrare in caso di eventuale controllo da parte della Guardia di finanza. Ai lavoratori veniva altresì intimato di fingere di non conoscere la lingua italiana in caso di ispezione, in modo da consentire a A.A. di essere il solo a interfacciarsi con le Forze dell'ordine e a rappresentare la piena corrispondenza fra le ore lavorate e quelle risultanti dalle buste paga. Lo stesso imputato B.B. confermava di aver pagato fuori busta almeno il 20% dell'attività lavorativa, di aver predisposto i bigliettini come resoconto per i lavoratori di quanto indicato sulla busta paga. Peraltro, plurimi bigliettini venivano rinvenuti presso l'abitazione di A.A., il quale, a sua volta, confermava la prassi descritta dalle persone offese.

Ad avviso dei giudici, tale sistema non poteva ricondursi alla sola esigenza di risparmio dei costi di impresa senza conseguenze dannose per i lavoratori, ma rappresentava uno svilimento costante della dignità degli stessi, considerando altresì che i lavoratori che dimoravano presso la cascina della famiglia B.B. subivano l'automatico trattenimento dalla retribuzione delle spese di alloggio e delle utenze, spese non documentate. A riprova di ciò emergeva un'ulteriore pratica illecita: qualora i lavoratori avessero avuto la necessità di fare risultare dal modello CUD il numero di giornate necessario a dimostrare di aver raggiunto il limite minimo di reddito chiesto per ottenere la carta di soggiorno (pari a Euro 6.000), la predisposizione di buste paga con tali caratteristiche era subordinata al pagamento di Euro 304 a A.A., il quale anche in sede di esame davanti al Tribunale giustificava tale pretesa, riferendo che era il lavoratore a doversi far carico del maggiore onere fiscale che sarebbe gravato tutto sull'impresa. La negazione dell'addebito da parte di B.B.era smentita dal contenuto di un file audio registrato dalla persona offesa F.F., dal quale emergeva che, direttamente dallo stipendio di quest'ultimo, fossero stati trattenuti Euro 630. Veniva infine acclarato che i lavoratori siglavano accordi transattivi con i datori di lavoro nei quali rinunciavano a qualsiasi diritto e azione relativi al rapporto intercorso a fronte del pagamento della cifra di Euro 50, somma irrisoria che veniva persino trattenuta sistematicamente dalla parte di paga versata in contanti. In secondo luogo, B.B. e C.C. sottoponevano i lavoratori a ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza, con particolare riferimento al ripetuto ricorso per la guida dei mezzi agricoli indistintamente a tutti i lavoratori, ancorché privi di attestato di abilitazione alla guida. Le risultanze delle intercettazioni smentivano la tesi difensiva, secondo la quale la guida da parte di soggetti privi di attestato sarebbe stata frutto di isolate iniziative dei lavoratori, in quanto emergeva che C.C. fosse pienamente consapevole di tale pratica e non sollevasse sul punto alcuna lamentela. Solo dopo un controllo da parte della polizia giudiziaria B.B. chiese a A.A. di dire di non guidare a gente priva della patente, richiesta interpretata dal Tribunale come mero tentativo di evitare sanzioni in caso di successivi controlli. Ancora, gli imputati costringevano le persone offese ad accettare una situazione alloggiativa degradante: circa 30 braccianti dimoravano presso la cascina dell'impresa, in un contesto di scarsa pulizia, ruggine, scrostature, muffa; l'ambiente era riscaldato unicamente da piccole stufe elettriche e tutto ciò a fronte del pagamento mensile di una somma fino a 80 Euro per lavoratore per le sole spese.

Anche le condizioni di lavoro presso la cooperativa Monviso si erano caratterizzate per condizioni analoghe, e cioè retribuzioni difformi dalla disciplina dei contratti collettivi; attribuzione a A.A. della completa gestione del reclutamento; frenetica attività di regolarizzazione retrodatata delle posizioni dei lavoratori in prova a seguito del controllo ispettivo del 12 ottobre 2018; condizione di sfruttamento inerente alla violazione ripetuta delle norme in materia di sicurezza e igiene, perché i lavoratori erano adibiti a prelevare e incassettare polli e conigli in orario notturno, senza formazione, né dispositivi di protezione; presenza di pidocchi sul corpo delle persone offese e sul mezzo di trasporto usato per condurre i lavoratori nell'azienda a seguito della notte di lavoro.

Il compendio probatorio consentiva di ritenere provato che A.A. reclutava i lavoratori per impiegarli presso la ditta della famiglia B.B. nelle ore diurne e presso la cooperativa Monviso nelle ore notturne, per un totale di 15 ore complessive di lavoro al giorno in violazione della disciplina del riposo giornaliero. I lavoratori erano minacciati di perdere l'occupazione in caso di rifiuto a recarsi di notte a lavorare presso la cooperativa in condizioni così svantaggiose e risultava difficile reclutare operai senza ricorrere alla minaccia.

Si è dunque ritenuta provata la condotta relativa al reato previsto e punito dall'articolo 603-bis cod. pen., quanto all'approfittamento dello stato di bisogno, nonché il dolo specifico di destinare la manodopera al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, quanto all'autore della condotta di reclutamento, e il dolo generico della sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento per l'autore della condotta di impiego.

25. In definitiva, la Corte territoriale ha, con congrua motivazione, correttamente applicato i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema sia di individuazione della condotta integrante il delitto di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, sia di accertamento dello stato di bisogno.

26. Manifestamente infondato è poi il terzo motivo proposto da A.A., riferito al tema della minaccia, nella prospettiva della condotta allo stesso contestata. Il ricorrente lamenta l'assenza delle concrete circostanze che giustificano la contestazione di cui al comma 2 dell'art. 603-bis cod. pen., ma non viene evidenziata alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà nel ragionamento indiziario svolto dalla Corte territoriale, conforme a quella di primo grado. Quanto poi al giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza (che la sentenza impugnata ha motivato in ragione del ruolo fondamentale svolto dal ricorrente e perché, diversamente dai braccianti reclutati, traeva vantaggio personale dal guadagno dell'intermediazione), il motivo non indica ragioni tali da risultare dirimenti, rispetto alle quali sia ipotizzabile un'arbitraria omessa valutazione. Non allega elementi in grado di evidenziare eventuali travisamenti in cui sarebbero incorsi entrambi i giudici del merito relativamente all'affermazione di aver (omissis) vissuto nella cascina sino alla fine del 2016 o all'inizio del 2017. Peraltro, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione; ciò vale, certamente, nel caso in cui il giudizio di bilanciamento sia formulato in equivalenza dal giudice di merito" (così, tra le altre, Sez. 4, n. 19570 del 16/03/2021).

27. In definitiva, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero circa la causa della inammissibilità (Corte costo n. 186/2000).

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso in Roma, il 2 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria l'1 agosto 2025.