Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 23 luglio 2025
Validità: 01.01.2025 - 31.12.2027
Parti: Anica e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Industria cineaudiovisiva
Fonte: fistelveneto.cisl.it
Sommario:
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Premesse |
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Art. 46 Indennità in caso di morte |
Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'industria cineaudiovisiva (Distribuzione - Importazione Film e Telefilm; Doppiaggio; Produzione Cinematografica, Televisiva e Cartoni animati; Sviluppo e stampa; Teatri di posa; Post produzione video e audio; creazione di visual effects)
Addì 23 luglio 2025, tra l’Anica - Associazione nazionale industrie cinematografiche e audiovisive e multimediali […] e Slc Cgil […], Fistel-Cisl […], la Uilcom-Uil, Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione […]
Premesse
Il contratto collettivo per i dipendenti (operai e impiegati) da Case di produzione cineaudiovisiva; per i dipendenti (operai e impiegati) da Case di distribuzione, importazione ed esportazione film; per i dipendenti (operai, intermedi e impiegati) da Stabilimenti di doppiaggio, Post produzione video e audio e creazione di visual effects; per i dipendenti (operai e impiegati) da Aziende esercenti lo sviluppo digitale e/o la stampa di pellicole cinematografiche e per i dipendenti (operai, intermedi e impiegati) da Aziende che gestiscono teatri di posa è scaduto il 31 dicembre 2021 sia per la Parte Economica sia per la Parte Normativa.
Le parti, secondo le norme convenute nei precedenti contratti per la progressiva unificazione della parte normativa in un unico testo contrattuale valevole per tutti i settori, hanno inteso portare avanti l'opera di unificazione contrattuale in tutti i casi in cui ciò fosse possibile ed opportuno mantenendo per i singoli settori la regolamentazione di alcuni istituti con norme specifiche quando necessario.
Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto nazionale, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposti in sede di trattativa, concordano sulla inderogabile esigenza delle Aziende interessate di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto.
In relazione a ciò le parti assumono l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, il presente contratto per il periodo di relativa validità.
Nel quadro di quanto sopra convenuto è stata stipulata la seguente ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti da aziende inquadrate nei settori sopra indicati che andrà sottoposto alla consultazione dei lavoratori ed alla loro approvazione.
L’erogazione economica qui prevista comprensiva dell’anticipo erogato dal mese di luglio 2025 a tutto il personale in forza alla data di sottoscrizione è considerata in acconto dei futuri miglioramenti contrattuali e subordinata allo scioglimento della riserva.
Dopo lo scioglimento della riserva le Parti si incontreranno al fine di procedere e verificare la stesura definitiva del testo del CCNL definitivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene:
1) che il presente contratto è applicabile ai dipendenti, impiegati ed operai, delle aziende di produzione cinematografica, televisiva e cartoni animati (escluso il personale addetto alle troupes delle produzioni cinematografiche); delle Aziende di distribuzione, importazione-esportazione film e telefilm; degli Stabilimenti di sviluppo e stampa; delle Aziende che gestiscono teatri di posa; degli Stabilimenti di doppiaggio, nonché ai lavoratori delle categorie speciali o intermedie dipendenti da Aziende che gestiscono teatri di posa e da Stabilimenti di doppiaggio;
2) che il presente contratto è costituito da una parte normativa generale - già suddivisa nelle regolamentazioni per gli operai, per gli impiegati e nella parte comune, ora testo unificato - e nei seguenti accordi particolari di settore con relative tabelle retributive:
- Aziende di distribuzione, importazione-esportazione film e telefilm;
- Stabilimenti di doppiaggio;
- Aziende di produzione cinematografica, televisiva e di cartoni animati, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- Aziende esercenti lo sviluppo, la digitalizzazione e la stampa;
- Aziende che gestiscono teatri di posa.
Fermo restando quanto sopra, le parti si danno atto della necessità di promuovere - se del caso anche congiuntamente - lo sviluppo e l’impulso innovativo per tutto il settore del cineaudiovisivo sia dal lato della produttività delle imprese sia da quello della tutela e della promozione dell'occupazione.
Inoltre
Le parti stipulanti e titolari del CCNL, in coerenza con quanto previsto dalle norme relative agli assetti contrattuali, come da Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 e relative modifiche o aggiornamenti, condividono l’esigenza di fornire risposte tempestive, flessibili e qualificate all’evoluzione del mercato e della tecnologia in relazione all’elevato livello di competitività ed alla crescente dinamicità dei contesti di riferimento, anche perseguendo modelli di tipo partecipativo nel qualificare i rapporti tra le parti - ai vari livelli - e nel valorizzare la risorsa lavoro, fermi testando i distinti ruoli e le rispettive responsabilità delle parti stesse.
A tal fine individuano quali valori di riferimento per il presente contratto:
- la centralità dell’autonomia collettiva nella gestione delle problematiche e delle linee evolutive del rapporto di lavoro e la strategicità del sistema di relazioni industriali quale strumento di governo dei processi settoriali e aziendali, finalizzato alla creazione di un sistema di regole certe e condivise in grado di assicurare il perseguimento degli obiettivi di competitività delle imprese garantendo, al contempo, la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità ed il coinvolgimento delle risorse umane su obiettivi di qualità, con particolare riguardo alla soddisfazione del cliente;
- l’individuazione di un assetto relazionale che sia fattivamente orientato alla prevenzione ed al superamento dei motivi di conflitto;
- la funzionalità dell’assetto contrattuale ad una dinamica delle relazioni di lavoro che sia improntata al rilancio della crescita economica e all’aumento della produttività ed al perseguimento di una gestione controllata, corretta e programmabile del costo del lavoro, nonché di modelli e strumenti di flessibilità adeguati alle esigenze presenti e future del settore.
Relazioni Industriali - Osservatorio
Le parti con il presente accordo convengono di promuovere un modello avanzato di relazioni industriali ispirato al metodo partecipativo fondato sul reciproco riconoscimento dei ruoli, sul rispetto delle distinte prerogative e sulla sistematicità di rapporti, contribuendo alla costruzione di una cultura industriale per affrontare le sfide di un mercato ampio, in continua evoluzione ed elevata competitività.
Art. 1 Natura dei contratti individuali
I contratti individuali di lavoro possono essere, nei limiti consentiti dalla legge:
a) a tempo indeterminato;
b) a tempo determinato.
Nel contratto a tempo determinato la previsione del termine dovrà risultare da atto scritto.
Art. 5 Visita medica
Il lavoratore all'atto dell'assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente.
Art. 7 Riposo settimanale
Come previsto dalla legge, ogni lavoratore ha diritto nel corso della settimana ad una giornata di riposo che dovrà coincidere di regola con la domenica.
In considerazione di particolari esigenze di lavoro l'azienda può richiedere ai suoi dipendenti il lavoro nella giornata di domenica, spostando il riposo settimanale in un altro giorno non festivo della settimana successiva.
Il lavoro prestato nelle domeniche verrà retribuito secondo la disposizione dell'art. 14 del Testo Unificato e degli articoli sulle percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo di cui ai singoli accordi particolari di settore.
Art. 8 Abiti di lavoro
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, debbono essere forniti dalle aziende, gratuitamente, in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
Art. 14 Orario di lavoro
Si conviene che l'orario di lavoro contrattuale è di 40 ore settimanali, fermo restando che la durata normale dell'orario di lavoro è quella prevista dalle norme di legge e dalle relative deroghe ed eccezioni.
L'orario contrattuale di 40 ore settimanali verrà distribuito di norma uniformemente su 5 giorni, salvo particolari esigenze organizzative aziendali o di singole unità produttive, previo incontro informativo con le rappresentanze sindacali. Restano salvaguardate le situazioni in atto.
E fatto salvo il principio dello scorrimento della seconda giornata non lavorativa per il singolo lavoratore limitatamente al lunedì seguente.
Resta peraltro fermo che a tutti gli effetti degli istituti contrattuali il sabato, o comunque la seconda giornata non lavorativa per effetto della ripartizione dell’orario su 5 giorni alla settimana, sarà considerata giornata lavorativa.
Nel caso di orario spezzato, la pausa giornaliera non potrà di norma essere superiore alle due ore e sarà collocata di massima, a metà dell’orario di lavoro giornaliero, cosicché le singole frazioni non siano superiori tendenzialmente al 50% di detto orano giornaliero. Per i turnisti e per coloro che svolgono lavoro continuato, sarà riconosciuta una mezz'ora di pausa retribuita nell'arco della giornata lavorativa, fatta eccezione per il sabato, nella quale giornata non si farà luogo alla attribuzione della pausa, se non superiore alle 6 ore nel rispetto della L. 66/03.
[…]
Fermo restando l’orario ordinario settimanale stabilito dal presente articolo, la media di 48 ore settimanali di cui all’articolo 4, comma 4, del D.lgs. n. 66/2003 potrà essere realizzata in un arco temporale di 9 mesi, al termine del quale sarà effettuata la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro sul superamento delle 48 ore settimanali attraverso prestazioni straordinarie e fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore, per i quali la scadenza del contratto rappresenta il limite entro il quale rispettare tale media.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme sull'orario di lavoro eventualmente contenute negli accordi particolari di settore.
Per i lavoratori discontinui o svolgenti mansioni di attesa e custodia l'orario contrattuale di lavoro è di 48 ore settimanali. Ferma restando per detti lavoratori la retribuzione mensile fino a 40 ore settimanali prevista dal presente CCNL, le ore effettuate oltre le 40 e fino alle 48 verranno compensate come paga ordinaria e senza maggiorazioni.
Per la categoria dei guardiani notturni ci si richiama alle speciali disposizioni e consuetudini.
Fermo restando l'orario settimanale contrattuale di 40 ore, verrà effettuata su base annua, una riduzione di cinque gruppi di 8 ore ciascuna.
Al predetto monte ore di riduzione contrattuale su base annua, sono state aggiunte a decorrere dal 1° gennaio 2002, ulteriori 10 ore di riduzione di orario, sempre su base annua, per un totale di 50 ore annue. Tale riduzione, al pari delle precedenti, non si applica, fino a concorrenza, nelle situazioni in atto aziendalmente per effetto di riduzioni di orario a vario titolo già intervenute, comportanti regimi di orario più favorevoli per i lavoratori.
Restano confermati i criteri già previsti dalla normativa contrattuale relativamente ad attuazione e fruizione della riduzione di orario su base annua: nell'arco dell'anno solare e tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive.
[…]
Nota a verbale 1
Qualora l'orario settimanale dei turnisti venga predeterminato mediante un ciclo plurisettimanale, verranno considerate ore straordinarie e compensate con la relativa maggiorazione, solo le ore eccedenti, nel ciclo stesso, l'orario predeterminato.
Nota a verbale 2
In relazione di quanto disposto dal D.lgs. n. 66/2003 relativamente ad aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro a salvaguardia, in particolare, della prestazione dei lavoratori, le parti si danno atto che l’applicazione della normativa contrattuale in materia di orario di lavoro di cui al presente articolo debba risultare in tutto coerente con la predetta normativa di legge.
Ciò anche al fine di assicurare che alla distribuzione dell’orario contrattuale di lavoro nei diversi giorni della settimana non derivi pregiudizio all’esigenza, da parte dei lavoratori, di poter fruire del riposo giornaliero in termini congrui.
L’Osservatorio nazionale costituisce sede di monitoraggio dell’andamento applicativo della regolamentazione contrattuale in materia di orario di lavoro, sulla base degli elementi concernenti i regimi praticati nelle aziende.
Art. 15 Riposo giornaliero
I turni di lavoro devono essere organizzati in modi da garantire a ciascun lavoratore 11 ore tra la fine di un turno e l’inizio di quello successivo.
In presenza di straordinarie esigenze tecniche-organizzative e produttive relative alle attività dei teatri di posa e di post-produzione, le parti convengono la deroga al suddetto limite di 11 ore assicurando comunque un riposo giornaliero continuativo non inferiore a 9 ore. Ai lavoratori interessati, per le due ore residue, saranno accordate equivalenti ore di riposo con modalità di godimento da definite a livello aziendale.
Art. 16 Orario multiperiodale
Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo della capacità produttiva, per assecondate la variabilità delle richieste del mercato e le conseguenti variazioni di intensità dell'attività produttiva delle aziende, le parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti, o per singoli reparti o uffici - di un'articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro contrattuale, in base alla quale l'orario, in relazione all'art. 13 della legge n. 196/1997, viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale in un periodo non superiore a dodici mesi.
A tal fine sarà possibile alternare periodi con settimane a prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale, e periodi con settimane a prestazioni inferiori all'orario contrattuale stesso.
In tali casi i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
I conseguenti assetti e regimi di orario, anche al fine di tener conto delle esigenze di coinvolgimento dei lavoratori, saranno definiti a livello aziendale previa valutazione congiunta con la rappresentanza sindacale unitaria.
Semestralmente verranno forniti della direzione aziendale alla RSU dati relativi all'orario multiperiodale e al suo utilizzo.
Art. 17 Banca ore
Ferma restando la normativa in materia di lavoro straordinario, a livello aziendale, mediante istituzione di un'apposita banca ore, il lavoratore potrà, per adesione volontaria, fruire di riposi compensativi rii prestazioni di lavoro straordinario, anche limitatamente ad una parte delle prestazioni stesse, con il riconoscimento, per gli aspetti retributivi, della sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. La concessione dei riposi ed il loro utilizzo avverrà nel pieno rispetto delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative delle aziende, di norma entro l'anno di maturazione o nel primo semestre dell'anno successivo. Trascorso tale periodo senza fruizione del riposo, si procederà alla liquidazione della quota ordinaria di retribuzione in atto.
Art. 18 Lavoro straordinario, festivo e notturno
È considerato lavoro straordinario quello compiuto oltre l'orario contrattuale previsto dall'art. 14 del presente CCNL.
[…]
Per lavoro notturno si intende il lavoro ordinario compiuto nelle ore notturne comprese nei limiti disposti dagli accordi particolari per ciascun settore.
[…]
Il ricorso del lavoro straordinario sarà contenuto per ciascun lavoratore nei limiti di 250 ore annue. Previo confronto con le strutture sindacali aziendali o territoriali delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL, è altresì consentito il superamento del limite di cui sopra fino al limite previsto dall’art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 66/2003. Oltre tali termini, qualora si verifichino casi:
a) di eccezionali esigenze tecnico-produttive e nell’impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
b) forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, nonché allestimenti di prototipi modelli o simili predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’att. 2, comma 10, della legge 24/12/1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali; è ammesso il ricorso al lavoro straordinario prevedendo che intese a livello aziendale provvedano a definite le modalità di compensazione, in alternativa alle maggiorazioni, attraverso riposi compensativi. Le limitazioni sopra indicate non riguardano i lavoratori discontinui.
Sono altresì escluse dalle limitazioni di cui sopra le prestazioni giustificate da esigenze di riparazioni, manutenzioni, e lavaggi. Ferma rimanendo l'esigenza imprescindibile di effettuare le operazioni sopraindicate e la responsabilità tecnica dell'azienda in materia, la direzione aziendale d'intesa con le RSU in un apposito incontro stabilirà le modalità con le quali intende attuare dette prestazioni.
Nel caso di personale di produzione impiegato nelle operazioni di manutenzione e lavaggi degli impianti, l'azienda si avvarrà nella richiesta di prestazioni straordinarie del criterio della rotazione.
Sono anche esclusi dalle limitazioni delle prestazioni straordinarie i dipendenti del settore dei Teatri di Posa che esplicano la propria opera in stretta connessione con gli addetti alle troupes per la produzione di film. L'azienda sentite le RSU stabilità l'elenco delle mansioni interessate a detta deroga.
Con la cadenza bimestrale e a scopo informativo la direzione aziendale darà comunicazione alle RSU delle ore di lavoro straordinario effettuate.
[…] Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere disposto e autorizzato dall'azienda.
Art. 19 Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
[…]
Ove non ostino oggettivi impedimenti organizzativi o l'infungibilità delle mansioni svolte, le aziende valuteranno positivamente l'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, nel limite del 5% del personale in forza a tempo indeterminato.
In questo ambito le aziende fermo restando quanto previsto dall’art. 8 co.4 del D.Lgs. 15 Giugno 2015, (patologie oncologiche), tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del ricorrente ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitori, coniuge o convivente, figli o altri similari conviventi senza alcuna possibilità di assistenza gravemente ammalati o che accedano a programmi terapeutici e di abilitazione per tossicodipendenti, ovvero per accudire figli conviventi fino a 13 anni di età, ovvero alla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio.
È consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimane, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
[…]
Fermo testando quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015, l'azienda considererà nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa i lavoratori già in forza che ne abbiano fatta richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.
[…]
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, primo comma, del D.lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.
Art. 20 Contratto a tempo determinato
L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
[…]
I contratti a tempo determinato sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 25% in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.
In situazioni particolari, sempre per le ipotesi sopra indicate, in sede aziendale, con accordo tra direzione e RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, con le Organizzazioni Sindacali territoriali, la percentuale di cui al comma precedente può essere elevata fino al 30%.
Sono comunque in ogni caso consentite 5 assunzioni a termine purché non venga superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’unità produttiva.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.
[…]
Le aziende forniranno annualmente alle RSU/RSA e alle Organizzazioni Sindacali territoriali informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato stipulati.
Le parti convengono che l’assunzione di personale a tempo determinato o temporaneo in sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo di maternità/paternità può avvenire, ai sensi dell’att. 4 del D.lgs. n. 151/2001, con anticipo fino a 2 mesi prima dell’inizio del congedo, nonché per i due mesi successivi al rientro del dipendente sostituito.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che nel settore dei Teatri di posa, considerate le particolari caratteristiche ed esigenze del comparto, i limiti quantitativi di utilizzo percentuale di cui al comma 5 potranno essere elevati di intesa con le RSU/RSA.
Art. 20 Bis. Lavoro agile (c.d. Smart working)
1. L’evoluzione tecnologica rende possibile adottare soluzioni organizzative utili a favorire nuove forme di flessibilità della prestazione lavorativa capaci di realizzare un adeguato equilibrio tra gli obiettivi di efficienza e produttività delle imprese e le esigenze personali e familiari dei dipendenti.
2. Per quei lavoratori per i quali, la propria attività lo consenta, è intendimento delle Parti sostenere il diffondersi di modelli organizzativi che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, determinando altresì favorevoli impatti ambientali e sulla mobilità delle persone.
3. Le Parti, nel richiamare quanto indicato in materia dalla legge n. 81 del 22 maggio 2017 (artt. 18 - 24) e s.m.i., intendono promuovete e regolamentare il lavoro agile.
Definizione
Per lavoro agile si intende una forma innovativa e flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro subordinato, differente dal telelavoro, eseguita in patte in luogo diverso dalla sede di assegnazione attraverso l’utilizzo di appositi strumenti informatici forniti dal datore di lavoro.
Costituzione del rapporto e Modalità di svolgimento
Il ricorso al lavoro agile avviene compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali e ferme le priorità previste dalla legge, tenuto altresì conto delle condizioni personali e familiari delle lavoratrici/lavoratori.
Salvo quanto diversamente stabilito dalla contrattazione aziendale/o individuale, l’attività lavorativa in modalità agile potrà essere prestata presso: - altra sede/hub aziendale che devono essere adeguatamente attrezzate e idonee a tutelare la dignità, la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori; - residenza privata/domicilio della lavoratrice/lavoratore; - altro luogo stabilito dalle parti collettive, o indicato dalla lavoratrice/lavoratore e preventivamente autorizzato dall’azienda. La prestazione lavorativa in modalità agile si effettua entro i limiti di durata dell’orario giornaliero e settimanale previsti dal ceni, nel rispetto delle regole in materia di pause e riposi, di massima in correlazione temporale con l’orario normale applicabile alla struttura di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale della categoria di appartenenza e fermo quanto previsto in tema di disconnessione dal presente ceni. La lavoratrice/lavoratore, nel corso della prestazione in lavoro agile, dovrà essere contattabile durante il proprio orario di lavoro; eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile dovranno essere tempestivamente comunicati all’azienda che indicherà le soluzioni operative da adottare. Gli accordi aziendali/di gruppo e/o individuali stabiliscono la durata (a tempo determinato o indeterminato) del ricorso al lavoro agile, le relative modalità di adesione, revoca e recesso.
Diritti e doveri.
Lo svolgimento del lavoro agile:
a) non muta i diritti e i doveri posti in capo alle imprese e alle lavoratrici/lavoratori dalla normativa tempo per tempo vigente;
b) l’eventuale attribuzione del buono pasto, se previsto, sarà regolata in sede di contratto individuale o aziendale.
c) non costituisce variazione della sede di lavoro ai conseguenti effetti, né dell’orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale, ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere;
d) non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Salute e sicurezza
Nei confronti della lavoratrice/lavoratore agile si applica la disciplina sulla salute e sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. A tal fine da patte aziendale viene consegnata alla lavoratrice/lavoratore, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Per la prestazione resa al di fuori dei locali aziendali, nell’attuazione delle norme di prevenzione, si terrà conto dell’assenza di una postazione fissa di lavoro. La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è disciplinata dall’art. 23 della 1. n. 81/2017, nonché dalle relative istruzioni operative degli enti preposti.
Privacy
Durante lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, la lavoratrice/lavoratore dovrà osservare le vigenti disposizioni normative in materia di trattamento di dati personali. La lavoratrice/lavoratore, a norma di legge e contratto, è tenuta alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale e deve adottare i provvedimenti stabiliti dalle direttive aziendali atti a garantire tale riservatezza. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 115 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il datore di lavoro è tenuto a garantire alla lavoratrice/lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
Formazione
L’adesione al lavoro agile sarà accompagnata ove necessario da specifici interventi formativi rivolti alle lavoratrici/lavoratori direttamente coinvolti e ai loro responsabili, finalizzati a garantire uno svolgimento efficace e in sicurezza della prestazione lavorativa in modalità agile.
Informativa alle Organizzazioni sindacali
Nell’ambito dell’incontro annuale (art. 33 CCNL), l’impresa fornisce un’informativa sul numero delle lavoratrici/lavora tori coinvolti e sulle diverse modalità di svolgimento.
Diritti sindacali
Alle lavoratrici/lavoratori in modalità agile vanno garantiti tutti i diritti sindacali regolati dall’accordo sulle libertà sindacali previsti dalla normativa vigente.
Art. 21 Apprendistato
Le parti dichiarano che, in tema di apprendistato, verrà applicato il D.lgs. n. 81 del 2015 così come modificato dal successivo D.lgs. n. 202 del 2017
Le parti convengono che la durata potrà essere quella massima prevista dalle leggi di cui sopra e che di norma l’inquadramento iniziale potrà essere di due livelli inferiori a quello di destinazione finale.
Cumulo dei periodi di apprendistato
I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto- dovere di istruzione e formazione presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime previste dalla legge purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro è tenuto a registrate l’esperienza di apprendistato nel libretto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Tale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre aziende riferiti alla stessa qualifica professionale.
Per formazione deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
L’erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l’efficacia dell’intervento formativo medesimo.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto di apprendistato e al profilo professionale.
Le ore di formazione di base e trasversali e quelle professionalizzanti sono comprese nel normale orario di lavoro.
La formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali è relativa ad un monte complessivo di 120 ore per il triennio, articolata in 40 ore per ciascun anno, ferma restando la possibilità di anticipare nel corso dell'anno precedente un massimo di 20 ore.
Tale formazione è disciplinata dalla Regione e, ai fini dell’applicazione della disciplina, per le Aziende plurilocalizzate, si potrà fare riferimento alla Regione nella quale l'Azienda ha la sede legale.
Le parti hanno condiviso la seguente articolazione della formazione di base:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza e igiene sul lavoro;
Inoltre le parti convengono che la formazione professionalizzante dovrà fornire per ogni singolo profilo professionale le seguenti competenze:
dei prodotti e servizi di settore e del contesto aziendale;
dell’organizzazione del lavoro in impresa e ruolo dell’apprendista nell’impresa;
ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;
ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;
ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;
delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
In ordine all’articolazione della formazione di base o trasversale e professionalizzante si rinvia a quanto previsto dal paragrafo successivo “Periodo Transitorio e Commissione Paritetica”.
L’Azienda, con cadenza annuale, dovrà fornire all’apprendista un certificato di valutazione individuale sull’andamento dell’iter formativo.
Di norma annualmente l'azienda farà pervenire alla Commissione paritetica territoriale un rapporto completo, che sarà consegnato, in apposito incontro, alle RSU laddove esistenti, riferito al numero di apprendisti assunti ed alla formazione effettuata.
Tutor o Referente aziendale
È necessaria la presenza di un tutor interno, ovvero del referente aziendale, per l’apprendistato, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa e avrà il compito di seguire l’attuazione del Piano Formativo Individuale oggetto del contratto di apprendistato, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente CCNL.
Il tutor per l’apprendistato, ovvero il referente aziendale, sarà necessariamente un soggetto che ricopre la qualifica professionale individuata nel piano formativo e che possieda competenze adeguate e un livello di inquadramento superiore a quello di destinazione dell’apprendista.
Il tutor o il referente aziendale può essere lo stesso imprenditore.
Piano Formativo Individuale (PFI)
Il PFI definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo relativo alla qualifica professionale da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor, ovvero il referente aziendale.
Registrazione della formazione
La formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire a cura del datore di lavoro anche attraverso supporti informatici tracciabili e fogli firma. In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo. In ogni caso il datore di lavoro dovrà conservare tutta la documentazione a dimostrazione dell’avvenuta formazione dell’apprendista.
I limiti quantitativi alle assunzioni di apprendisti sono quelli previsti nel D.lgs. n. 81 del 2015 così come modificato dal successivo D.lgs. n. 202 del 2017.
Fatte salve specifiche previsioni di legge i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi, così come previsto dall’art. 7, comma 3, del D.lgs. 167/11, dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.
Assunzione
Nella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui all’articolo 2 del CCNL, saranno precisate la qualifica professionale oggetto del contratto di apprendistato, la progressione secondo quanto previsto dal presente contratto e la categoria di destinazione.
Alla lettera di assunzione verrà allegato il Piano Formativo Individuale (PFI).
Inquadramento e retribuzione […]
Trattamento di malattia ed infortunio […]
Art. 22 Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Il contratto di somministrazione a tempo determinato è regolato dal D. Lgs 81/2015 come riformato dal decreto legge n.87/2018 convertito in Legge n.96/2018 e dalla Legge 13 dicembre 2024 n.203.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere definito, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nelle seguenti fattispecie:
a) aumento temporaneo delle attività;
b) sostituzione temporanea, non superiore a tre mesi, per il reperimento di un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione lavorativa resasi vacante;
c) temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda.
Resta inteso che nei casi definiti dalle fattispecie a) b) di somministrazione di lavoro il periodo iniziale della missione potrà essere prorogato fino all’esaurirsi delle causali che lo hanno posto in essere.
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato per le fattispecie sopraindicate non potranno superare in media annua l’8% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
In sede aziendale sulle fattispecie suindicate, con accordo tra la direzione e le RSU o in mancanza di quest’ultima con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, la percentuale di cui al comma ' precedente può essere elevata fino al 12%.
Sono comunque consentiti, ai titoli di cui sopra, 5 contratti di somministrazione a tempo determinato.
Non rientrano nei limiti quantitativi sopra esposti i lavoratori utilizzabili:
nella fase di avvio di nuove attività;
da imprese start-up innovative di cui all’art. 25 DL 179/2012 per il periodo di quattro anni dalla A costituzione;
per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;
per sostituzione di lavoratori assenti;
qualora si tratti di lavoratori di età superiore a 50 anni.
Art. 23 Lavoro dei minori
Per il lavoro dei minori si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.
Art. 31 Ferie
[…]
In caso di eccezionali esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
[…]
Nota a verbale
Nel corso di ciascun anno feriale i lavoratori del settore dello sviluppo e stampa che abbiano prestato continuativamente servizio in camera oscura per oltre tre mesi, beneficeranno di un giorno di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori; coloro che abbiano prestato continuamente servizio in camera oscura per oltre sei mesi beneficeranno di due giorni di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori.
Ai fini di cui sopra non si intendono “camere oscure” quei luoghi di lavoro in cui le lavorazioni vengono svolte in condizioni normali di luce.
Art. 32 Sicurezza del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Le parti, confermando l'importanza delle iniziative volte ad eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività presenti negli ambienti di lavoro, convengono di dare, con il presente contratto, una regolamentazione concreta sul piano applicativo alla legislazione vigente, e in particolare alla normativa di cui al Testo Unico sulla sicurezza 81 del 2008 che ha modificato e innovato al D.lgs. 626/94 e all'Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018 con l'istituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), così come da allegato in appendice.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfettazione.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.
Nella materia della sicurezza del lavoro le patti dichiarano di conformarsi altresì alla disciplina del D.lgs. 81/08 già richiamato in coerenza con i concetti espressi nella direttiva UE in essa recepita.
Art. 33 Ambiente di lavoro
Restano ferme, in quanto compatibili, le previgenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché le iniziative previste dai precedenti contratti in materia di rilevazione dei dati ambientali.
Nei casi in cui a seguito delle indagini ambientali vengano individuate situazioni di particolare rischio, le parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
Per i lavoratori soggetti alle visite periodiche di legge per coloro che saranno sottoposti agli accertamenti medici specifici di cui sopra viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale.
L'individuazione dei lavoratori soggetti alle visite periodiche di legge avverrà in sede aziendale tra la direzione e la RSU.
In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:
1) visite di assunzione;
2) visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge o ai sensi di quanto sopra convenuto;
3) visita di idoneità compiuta da Enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge 300/1970;
4) gli infortuni e le malattie professionali.
Il libretto sanitario di rischio sarà compilato a cura dell'azienda e potrà essere consultato dal lavoratore interessato.
Le parti convengono sulla necessità di promuovere una politica attiva dell'ambiente di lavoro, e a tal fine potranno tenere incontri a livello nazionale e/o territoriale diretti a sensibilizzare le Autorità competenti anche nel quadro di una più completa attuazione della legge di riforma sanitaria, nonché per la stipulazione, in quanto dovute, di convenzioni con istituti specializzati.
Art. 34 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
In materia si richiamano le disposizioni di legge sia per quanto concerne gli obblighi di assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento. Per quanto non previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 36 Tutela della maternità e della paternità
Le parti dichiarano che in tema di tutela della maternità e paternità verrà applicata la normativa vigenti.
Art. 37 Tutela a favore dei soggetti portatori di handicap
Le parti concordano che riguardo alla “Tutela a favore dei soggetti portatori di handicap” verrà applicata la normativa vigente.
Art. 42 Provvedimenti disciplinari
Il lavoratore è tenuto a mantenere in servizio un contegno rispondente ai doveri inerenti alla mansione affidatagli.
Le infrazioni disciplinati potranno essere punite, a seconda della qualità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa fino all'importo di 4 ore di paga;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento disciplinate.
[...]
Multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore che, in via esemplificativa:
a) non si presenti al lavoro senza giustificare l'assenza nei modi o nelle forme previste dalla presente regolamentazione;
b) ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) introduca bevande alcoliche nei locali dell'azienda senza l'autorizzazione della direzione;
e) costruisca nei locali dell'azienda oggetti per proprio uso, svolga lavoro per proprio conto o per conto di terzi diversi dal datore di lavoro;
f) rechi offesa ai compagni di lavoro e in genere al personale addetto all'azienda;
g) sia trovato addormentato;
h) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperperi non gravi di materiale dell'azienda;
i) non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
m) sia sorpreso a fumare nei luoghi ove è vietato;
n) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni della presente regolamentazione o dei regolamenti interni, o commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
Licenziamento disciplinate
Salva ogni altra azione legale, nel caso in cui il lavoratore assuma comportamenti di particolare gravità incorre nel licenziamento con preavviso ovvero senza preavviso (o, nel caso di contratto a termine, con risoluzione anticipata del contratto senza diritto ai compensi per il periodo mancante allo scadere del termine) ma con trattamento di fine rapporto (o del cosiddetto premio di fine lavoro ex lege 230/1962). Incorre nel licenziamento senza preavviso il lavoratore che venga meno ai suoi doveri, anche se non richiamati dalla presente regolamentazione, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, che producano all'azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in concomitanza col rapporto di lavoro, come ad esempio:
[…]
c) abbandono del posto di lavoro, o atti colposi che implichino pregiudizio o alla integrità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, ivi compresa la stabilità delle opere anche provvisionali o gravi danni agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali, e pregiudizio all'igiene ed alla sicurezza del lavoro;
d) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, o rissa nei locati della azienda che causi grave perturbamento alla vita aziendale o grave offesa ai compagni di lavoro;
e) inadempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, che costituiscano recidiva in quanto nei due anni precedenti siano stati già applicati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
f) inosservanza del divieto di fumare quando questo sia apposto ai fini di evitare l'incendio di materie infiammabili e danni al materiale in lavorazione;
g) guasto o danneggiamento volontario di materiale dell'azienda;
[…]
i) insubordinazione verso i superiori;
1) abbandono ingiustificato del posto da parte dei guardiani, custodi, portinai e personale di vigilanza.
Art. 43 Molestie sessuali e stalking
Le Parti riconosco quanto previsto dall'accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil 25 gennaio 2016 nonché al Protocollo antimolestie del Cineaudiovisivo intervenuto tra le medesime OO.SS., Anica, Apa e Ape del 2 Maggio 2019 e si impegnano a darne piena attuazione. Con il presente contratto viene recepita la disciplina relativa a "Molestie e molestie sessuali" presente nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna come modificato dalla Legge di Bilancio (L. 205/2017 art. 1, c. 218) riconoscendo più ampie tutele alle lavoratrici ed ai lavoratori che denunciano discriminazioni per molestia o molestia sessuale.
Pertanto la suddetta disciplina si considera richiamata integralmente nel presente contratto anche relativamente al profilo sanzionatorio.
Le parti condannano altresì qualsiasi comportamento persecutorio e vessatorio sul luogo di lavoro che comprenda molestie e minacce tali da cagionare gravi stati di ansia e di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o altrui ovvero da costringere il soggetto ad alterare le proprie abitudini di vita.
Salvo eventuali profili penali, la sanzione minima prevista per tali comportamenti è la sospensione.
Art. 49 Mezzi e strumenti
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve far richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili e dell'abito di lavoro che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
[…]
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli asportare.
Art. 50 Permessi di entrata e uscita
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non autorizzato dalla Direzione. Durante le ore di lavoro nessun lavoratore può lasciare lo stabilimento se non abbia avuta apposita autorizzazione, che deve richiedete al suo capo immediato nella prima mezz'ora di lavoro […]
Al dipendente che ne faccia domanda l'azienda può accordare brevi permessi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione.
[…]
Art. 51 Sospensione ed interruzione del lavoro
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 52 Accordi Interconfederali
Gli accordi interconfederali vigenti fra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, e le Confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.
Art. 61 Pari opportunità
Le parti convengono di istituire una Commissione nazionale paritetica costituita da 6 componenti, 3 indicati dall’Anica e 3 nominati da Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil che per i propri studi si avvarrà anche dei dati conoscitivi prodotti dall’Osservatorio Nazionale.
La Commissione avrà i seguenti compiti: promuovere ed incentivare azioni di prevenzione ed informazione contro la discriminazione di genere e di persone LGBTQIA+; analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore; promuovere interventi per facilitate il rientro in servizio delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e salvaguardarne la professionalità; promuovere iniziative di tutela della dignità delle donne nell’ambiente di lavoro in coerenza con i principi comunitari e promuoverne i percorsi di carriera.
La Commissione si riunirà di norma con cadenza semestrale, o su richiesta congiunta delle parti. In tale occasione si prenderà atto degù sviluppi delle azioni/studi effettuati.
Art. 62 Lavoratori disabili
Le aziende si adopereranno, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, per dare idonea soluzione al problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei lavoratori disabili avviati obbligatoriamente ai sensi della legge n. 482/1968 e n. 68/1999.
Art. 66 Rappresentanze sindacali unitarie
Le parti si danno atto che le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle RSU nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal Testo unico sulla rappresentanza del 10 Gennaio 2014 e relative modifiche ed integrazioni.
Viene pertanto recepito l'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nonché gli accordi interconfederali del 10 gennaio 2014 e del 28 febbraio 2018 che, in attuazione ai contenuti dell’Accordo del 28/6/2011, del Protocollo del 31/5/2013, hanno aggiornato i contenuti dell'Accordo sulle RSU del 20/12/1993 e che costituiscono i testi di riferimento in tema di rappresentanza sindacale e che regolano: la misurazione della rappresentanza sindacale a livello nazionale e aziendale; la titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale; le modalità volte a garantire l'effettiva applicazione degli accordi sottoscritti nel rispetto delle regole concordate.
Resta fermo, relativamente alla costituzione delle RSA, il disposto dell’art. 19 della L. 300/70, come modificato dal referendum abrogativo dell’11/6/1995.
Art. 67 Affissioni
Le rappresentanze sindacali aziendali e le Organizzazioni provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto hanno diritto di affiggere su appositi spazi che il datore di lavoro ha obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratoti all'interno dell'azienda, pubblicazioni, testi e comunicati in materia di interesse sindacale e del lavoro.
Le comunicazioni dovranno essere firmate dai rappresentanti sindacali aziendali o dai segretari responsabili delle Organizzazioni sindacali.
Le copie delle comunicazioni da affiggere dovranno essere tempestivamente comunicate alle Direzioni aziendali.
Il contenuto della comunicazione affissa non dovrà risultare lesivo del rispetto e dell'onorabilità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa.
Art. 68 Assemblea
Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di cui all'art. 66 che precede.
La richiesta di convocazione sarà inoltrata alla Direzione aziendale e alla competente Associazione dei datori di lavoro con un preavviso di almeno 3 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, la assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le riunioni avranno luogo in locali messi a disposizione di volta in volta dall'azienda nell'unità produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito le Rappresentanze Sindacali Aziendali o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda.
Art. 69 Formazione e aggiornamento professionale
[…] le parti convengono che la formazione debba perseguire in particolare le finalità di:
* contribuire ad un più proficuo inserimento nel mondo del lavoro attraverso opportuni raccordi tra fasi di addestramento e concrete esperienze lavorative;
* favorite l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentendo ai lavoratori di acquisire nuove e diverse professionalità, indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche ed organizzative, nonché per accedere a nuovi sbocchi occupazionali.
Per consentite il raggiungimento di tali finalità, le patti convengono sulla utilità di:
[…]
* prevedere la possibile predisposizione di progetti di formazione, anche sulla base di esperienze già realizzate a livello nazionale e territoriale, nonché di studi e ricerche per:
[…]
* valutate possibili interventi sul versante della formazione con riferimento alle problematiche correlate all'ambiente di lavoro, all'igiene e alla sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni;
* per le azioni positive per le pari opportunità, le parti convengono sull'opportunità di predisporre programmi di studio e di ricerca finalizzati alla promozione di azioni positive in favore del personale femminile, mediante la costituzione di un'apposita sezione nell'ambito dell'Osservatorio nazionale.
[…]
Le parti promuoveranno presso le proprie strutture associative la conoscenza dei progetti di formazione concordati e verificheranno l'efficacia dei programmi applicati;
* approfondire le problematiche della formazione professionale per fornite ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi. A tal fine si verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
* migliorare l'integrazione tra scuola e lavoro per favorire l'inserimento dei giovani attraverso strumenti appropriati, quali il contratto a tempo determinato, il contratto di lavoro temporaneo, il lavoro a tempo parziale, i tirocini formativi, per i quali andranno ricercate soluzioni che ne favoriscano la realizzazione anche nel corso dell'anno scolastico;
[…]
* studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap, allo scopo di favorirne le utili collocazioni in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle aziende.
[…]
A livello aziendale, le direzioni delle imprese segnaleranno alle RSU le eventuali esigenze formative indotte dall'inserimento di giovani, nonché dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative. Sulle tematiche suindicate, le parti interessate procederanno ad una valutazione congiunta.
Inoltre, le direzioni aziendali informeranno le RSU circa il numero dei corsi di formazione realizzati nell'anno precedente il numero dei partecipanti e la tipologia dei corsi.
Le aziende consulteranno i rappresentanti per la sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
In merito alla formazione esterna degli apprendisti, verrà fatto riferimento ai programmi ed ai percorsi didattici che saranno convenuti a livello nazionale.
In occasione di avviamenti di lavoratori disabili o invalidi effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, direzione aziendale e RSU verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati dalle Regioni.
Art. 71 Osservatorio
Le parti ritengono che l’approfondita conoscenza del settore e il confronto delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il dialogo tra le parti sociali stesse e rafforzare relazioni industriali partecipative.
La politica della comunicazione e condivisione delle informazioni ha lo scopo, attraverso la ricerca di convergenze nell’analisi dei problemi e l’individuazione di possibili soluzioni, di valorizzare le opportunità di crescita del settore, migliorando la competitività delle aziende, difendendo l’occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore essenziale di sviluppo.
A tal fine le parti si danno atto della necessità di assicurare piena operatività all’Osservatorio nazionale. Le parti convengono circa la necessità di ridefinire la materia delle relazioni industriali ai fini di una loro sistemazione e attualizzazione, in coerenza con l’obiettivo di promuovere un efficace coinvolgimento partecipativo dei lavoratori.
A tal fine verrà istituita una commissione di lavoro paritetica, che opererà per produrre una proposta che le parti valuteranno con lo scopo di integrarla nel CCNL. Le parti attribuiscono all'autonomia della contrattazione collettiva funzione essenziale per la gestione delle relazioni di lavoro mediante il metodo partecipativo, funzionale al consolidamento e allo sviluppo delle potenzialità del settore, sia sotto l'aspetto economico e produttivo sia con riferimento all'occupazione, anche per il tramite di possibili interventi, nei confronti degli organi governativi, diretti all'adozione di misure in grado di corrispondere adeguatamente alle esigenze di valorizzazione del settore;
Ciò premesso, le parti, nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza dell'andamento e delle linee di evoluzione del settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle sue esigenze, convengono di costituire un Osservatorio nazionale, composto pariteticamente da esponenti all'Anica, nonché delle Organizzazioni Sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente contratto.
L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento più idoneo per consentire alle parti di disporre di un quadro aggiornato della situazione economica e produttiva del settore e delle sue prospettive di sviluppo, con specifico riferimento alle problematiche di relazioni industriali più significative.
Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in particolare, con la periodicità ritenuta opportuna in relazione alle specifiche esigenze, i seguenti argomenti:
- andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei singoli comparti e dell'intero settore;
- andamento e prospettive degù investimenti, anche in rapporto a nuovi insediamenti e relative localizzazioni;
- evoluzione delle tecnologie, della struttura produttiva, dei processi produttivi, dei modelli di organizzazione e delle professionalità;
- andamento e prospettive dell'occupazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, in rapporto alle caratteristiche del mercato del lavoro e ad una sua gestione diretta a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Particolare attenzione verrà riservata alle problematiche dell'occupazione giovanile e di quella femminile, con l'impegno a fornire, anche tramite le iniziative dell'apposito Gruppo di lavoro paritetico nazionale, idonei orientamenti per favorire la migliore realizzazione delle pari opportunità;
- problematiche ed iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, nell'intento di valorizzate la qualificazione e lo sviluppo delle risorse umane;
- problematiche dell'ambiente di lavoro e della sicurezza, anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni. Per consentite l'approfondimento delle problematiche suindicate, verranno utilizzati anche elementi elaborati dalla Banca Dati dell'Anica, elementi che, non rivestendo carattere di riservatezza, possano risultare utili agli effetti dell'arricchimento del quadro informativo complessivo riguardante situazioni e prospettive produttive, investimenti, innovazione, mercato e occupazione.
Le parti possono congiuntamente richiedere alla Banca Dati dell'Anica ulteriori elementi di informazione, finalizzati ad ulteriori analisi ed approfondimenti.
L'attività dell'Osservatorio nazionale potrà anche prevedere fasi di informazione/consultazione a livello territoriale, strutturate nei termini seguenti.
Di norma annualmente, a livello territoriale, ciascuna delle Unioni aderenti all’Anica per le aziende ad essa associate, forniranno alle Organizzazioni Sindacati territoriali di categoria dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite alle imprese associate, riguardanti le prospettive produttive le previsioni degli investimenti complessivi.
Le predette Associazioni imprenditoriali porteranno a conoscenza delle Organizzazioni territoriali nazionali di categoria dei lavoratori la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età.
In tale sede potranno anche esser esaminati programmi che comportino nuovi insediamenti industriali con riferimento alle prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulla mobilità nel territorio.
Nel corso dell'incontro le parti potranno esaminare congiuntamente gli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Potranno costituire altresì oggetto di esame le problematiche concernenti formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, quelle relative all'ambiente e alla sicurezza.
Inoltre gli incontri di cui sopra potranno essere richiesti da una delle parti anche in caso di notevole alterazione dei livelli di occupazione di un settore.
L'Osservatorio è costituito pariteticamente da 6 componenti per ciascuna delle due parti; per la propria attività si avvale di una segreteria tecnica istituita presso l’Anica.
Regolamento dell'attività dell'Osservatorio
Le Unioni aderenti ad Anica e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, convenendo di operare per una gestione dell'Osservatorio ispirata a criteri di praticità ed efficienza, concordano sulle seguenti modalità di attuazione degli adempimenti relativi all'osservatorio stesso.
- L'Osservatorio è costituito dalle due Organizzazioni rispettive e rappresenta la sede di loro confronti sui tempi previsti.
- L'Osservatorio si concretizzerà in incontri con cadenza funzionale all'efficace trattazione dei vari argomenti. Si conviene comunque di realizzare almeno due incontri per anno.
- Onde rendere possibile l'effettuazione di studi e contatti preparatori, l'ordine del giorno specifico degli incontri sarà previsto d'intesa tra le due Organizzazione con anticipo.
- Considerato che gli incontri potranno condurre a valutazioni convergenti o meno, ma anche a decisioni di iniziative comuni o parallele, gli incontri ufficiali potranno dar luogo alla redazione di un verbale di riunione, da utilizzare come riferimento per la pubblicizzazione delle posizioni rispettive delle due Organizzazioni.
Le parti confermano le finalità degli incontri di cui alla normativa contrattuale.
In tale senso gli aspetti informativo-statistici assumono il significato di una base conoscitiva su cui realizzare i necessari approfondimenti e le opportune valutazioni per quanto riguarda i dati aziendali, questi saranno fomiti da parte imprenditoriale seguendo criteri obiettivi di elaborazione concordati con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, assicurando la necessaria riservatezza nel rispetto della normativa di legge.
Resta altresì confermato il possibile ricorso agli elementi informativi elaborati dalla Banca dati dell'Anica.
Anica, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, nell'individuare quale obiettivo comune la realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività delle aziende del settore cineaudiovisivo, manifestano il proprio interesse in favore del prolungamento della stagione cinematografica nell'arco dell'anno.
A tal fine verranno valutate, per la successiva adozione, le iniziative più idonee al perseguimento degli obiettivi sopra enunciati, coinvolgendo le Istituzioni e le Associazioni di categoria competenti, nel rispetto degli specifici moli e competenze.
Nel caso di attuazione di nuovi procedimenti meccanici o di sistemi di produzione o di riorganizzazione del lavoro che facciano sorgere nell'ambito aziendale problemi relativi ai livelli di occupazione e alla qualificazione professionale, le aziende prima dell'entrata in servizio di tali procedimenti e sistemi tramite l’Anica, ne daranno tempestiva notizia alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria dei lavoratori al fine di esaminare le situazioni derivanti dalle suddette innovazioni.
Gli incontri si svolgeranno in sede associativa con la partecipazione delle parti direttamente interessate. Le direzioni aziendali e le RSU assistite dalle rispettive Organizzazioni territoriali, esamineranno i programmi che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie o la riorganizzazione del lavoro, che facciano sorgere nell'ambito aziendale problemi significativi riguardanti gli organici, la riqualificazione del personale, la modifica dei processi produttivi.
Art. 72 Appalti
Le parti stipulanti convengono sulla esigenza di ottimizzare le capacità produttive interne, nella logica della migliore utilizzazione delle risorse con specifico riferimento alla qualità e alla quantità della produzione cinematografica.
Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le Parti considerano prioritario definite un sistema che consenta di contrastare l’insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare.
Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in materia, le aziende committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere e servizi clausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici nonché di tutte le disposizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche. A tal fine, i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell’appalto, attraverso le certificazioni Inps e Inail, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell’appaltante.
La possibilità di ricorrere al subappalto da parte delle aziende appaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilità dell’appaltatore in materia di appalto - dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo le attività indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte dei subappaltatori.
Nell’ambito dell’Osservatorio nazionale costituirà oggetto di esame l’andamento del ricorso agli appalti e di altre forme di decentramento produttivo che interessino un consistente numero di lavoratori, sulle base di dati raccolti nelle sedi aziendali.
Le parti firmatarie del presente CCNL considerano prioritario definire un sistema che consenta di contrastare l’insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare, con particolare attenzione e salvaguardia delle attività cd. “core” e, a tal fine, concordano di costituire la Commissione Paritetica di Garanzia (CPG), composta da 6 componenti di parte sindacale e 6 componenti di parte datoriale, con il seguente ambito di attività:
- garantire l’applicazione del CCNL, fornendo a tutti i soggetti operanti nel settore le informazioni utili per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme;
- stilate un elenco aperto a tutti i soggetti che adempiono agli obblighi derivanti dalle norme contrattuali;
- monitorare ogni forma di alterazione dei rapporti economici al fine di evitare che i soggetti rispettosi delle norme contrattuali risultino, rispetto ad un mercato non regolamentato, non competitivi e, in quanto tali, a rischio di esclusione;
- svolgete attività di Osservatorio con particolare attenzione ai dati macroeconomici di tendenza del settore;
- esperite tentativi di conciliazione in caso di contenzioso tra le parti;
- assumere tutte le determinazioni necessarie nel caso di accertato lavoro non dichiarato o irregolare.
Le parti si impegnano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a comunicare i nominativi dei componenti della Commissione Paritetica di Garanzia (CPG).
Le direzioni delle imprese che occupano almeno 50 lavoratori, in conformità alla direttiva 2002/14/CE, forniranno annualmente in apposito incontro alle RSU o alle RSA aziendali ed alle organizzazioni sindacati territoriali dei sindacati stipulanti, tramite l’associazione territoriale di competenza, informazioni su:
a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione economica; b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.
Su richiesta scritta dalle RSU/RSA o, in mancanza, dai sindacati stipulanti presentata nei 5 giorni dal ricevimento delle informazioni, l’azienda è tenuta ad avviare un esame congiunto, nel livello di pertinenza di direzione e rappresentanza, in funzione dell’argomento trattato.
I rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale il datore di lavoro darà risposta motivata.
Eventuali contestazioni sulla riservatezza delle informazioni sono deferite ad una Commissione di conciliazione composta da 6 membri di cui tre designati dalle organizzazioni sindacali e tre da Artica. La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso.
Le patti si danno atto che le procedure previste dalla legge n. 223/91 e dalla legge n. 428/90 nonché del DPR n. 218/2000, assorbono e sostituiscono le procedure di informazione e consultazione in materia.
Informazione in sede nazionale
L’Anica, nel corso di apposito incontro con cadenza annuale fornirà anche con riferimento agli elementi e valutazioni provenienti dall’Osservatorio, alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti i dati aggregati riferiti alle seguenti tematiche:
a) linee essenziali delle strategie e piani di investimento del settore;
b) andamento dei livelli occupazionali disaggregati per sesso, tipologie, fasce d’età e relative dinamiche;
c) prospettive dei singoli comparti del settore;
d) tipologie delle attività conferite in appalto, localizzazione, entità dei lavoratori interessati.
Informazioni a livello territoriale
Le associazioni imprenditoriali territoriali competenti forniranno alle corrispondenti organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni di cui ai punti da a) a d) del precedente paragrafo riferite al contesto territoriale considerato.
Art. 74 Assetti contrattuali e contrattazione aziendale
Il sistema contrattuale è articolato su due livelli:
contratto collettivo nazionale di categoria con durata triennale sia per la parte economica che per la parte normativa; contrattazione aziendale con vigenza triennale.
[...]
Contratto nazionale
[…]
Il presente CCNL garantisce la certezza e l'uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Il contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale. Definisce, inoltre, forme di bilateralità e le tematiche relative alle pari opportunità ed alla previdenza complementare.
[…]
Secondo livello di contrattazione
La contrattazione a livello aziendale, con principi uniformi per tutte le realtà produttive dell'azienda, riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e che non siano stati già negoziati al primo livello.
[…]
Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale congiuntamente le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e le RSU costituite ai sensi del Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL e le RSU/RSA. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
[…]
CAE
Le parti fanno riferimento all’Accordo Interconfederale 26.11.1996 di recepimento della direttiva dell’Unione Europea 45/1994 ed al D.lgs. 2/4/2002 n. 74 e alla Direttiva dell'Unione Europea 38/2009, riguardo l’informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensione comunitaria.
Testo unificato
Accordo particolare di settore sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche
Orario di lavoro
In caso di orario spezzato l'orario giornaliero sarà interrotto da una pausa di almeno un'ora che non sarà retribuita e che normalmente cadrà dopo la quarta ora di lavoro, salvo diverse esigenze delle aziende.
Tra una giornata lavorativa e l'altra dovrà intercorrere una pausa intermedia di almeno 8 ore.
[...]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri, e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dalla azienda.
Nei turni regolari periodici, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma testando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall'art. 18 della Parte Comune della presente regolamentazione di settore.
Per l'impiegato la cui prestazione è connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la disposizione stabilita dal normale orario di fabbrica.
Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
L'effettuazione di lavoro straordinario o festivo dovrà essere preavvisato dall'azienda nella giornata lavorativa precedente a quella in cui sarà effettuato, salvo caso di esigenze impreviste o casi eccezionali. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla Legge n. 653 del 26 aprile 1934 per la tutela del lavoro delle donne e dei minori dovrà essere retribuita.
[…]
Abiti da lavoro
I lavoratori di cui all'art. 8 del Testo Unificato sono i seguenti: addetti alla riparazione delle macchine sviluppatrici, alle batterie, alle caldaie, alla pulizia delle sviluppatrici, ai bagni.
È fatto obbligo a tutte le operaie addette alle lavorazioni o alla pulizia di portare una cuffia che sarà fornita a cura dell’azienda.
Le parti dichiarano di conformarsi altresì alla disciplina del D.lgs. 81 /08 in coerenza con i concetti espressi nella direttiva UE in essa recepita.
Indennità per lavorazioni nocive, pericolose e svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Nel caso in cui ci fossero lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, il relativo speciale trattamento economico sarà stabilito da apposito accordo aggiuntivo.
Le parti dichiarano di conformarsi altresì alla disciplina del D.lgs. 81 /08 in coerenza con i concetti espressi nella direttiva UE in essa recepita.
Accordo particolare di settore teatri di posa
Orario di lavoro
L'orario di lavoro giornaliero è diviso di regola in due turni di 4 ore ciascuno: dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.
L'azienda concederà al lavoratore un'ora di riposo intermedio, di regola tra le 12 e le 13 senza retribuzione. Nessuna pausa sarà concessa il sabato nel caso che il lavoro svolto sia solo di 3 ore.
In caso di giustificate esigenze l'azienda potrà modificate il suddetto orario purché lo stesso rientri di norma nei limiti tra le ore 7 antimeridiane e le 19 pomeridiane.
Lavoro straordinario, notturno e festivo
Le parti dichiarano che verranno applicate le disposizioni contenute nel D.lgs. 66/03 e successive modifiche.
[…]
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva al lavoratore spetta un riposo continuativo non inferiore a otto ore.
[…]
Vitto
Per la colazione dovrà essere concessa un'ora di pausa non prima delle ore 11 antimeridiane e non oltre le ore 14. Se il lavoro si protrae oltre le ore 21, dovrà essere concessa una ulteriore pausa per il pasto; qualora non venisse concessa la pausa, al lavoratore spetterà il cestino.
Negli stabilimenti sprovvisti di mensa aziendale e in quelli in cui la mensa stessa non funziona durante la pausa, al lavoratore spetterà il cestino.
Lavoro fuori stabilimento
Per la lavorazione in esterni fuori stabilimento, l'orario avrà inizio e termine al momento dell'arrivo e della partenza sul luogo di lavorazione.
Fermo testando l'orario di lavoro complessivo di otto ore e un'ora di pausa per tutte le località accessibili con i normali mezzi di trasporto pubblici e privati, sarà corrisposto al lavoratore un ulteriore compenso pari ad un'ora lavorativa a titolo di indennizzo per il tempo stabilito per recarsi sul posto di lavorazione, sempre che questo sia fuori dal Comune.
Nel caso in cui il luogo di lavorazione non fosse accessibile con i mezzi suddetti, l'orario avrà inizio al momento della partenza e terminerà al rientro in sede.
Al dipendente che lavori fuori dello stabilimento e non possa usufruire della mensa aziendale, dovrà essere attribuito il cestino.
Qualora il lavoro si svolgesse in zone nelle quali è prevista una speciale indennità determinata dalle locali autorità sanitarie, sarà corrisposta al lavoratore una maggiorazione del 100 per cento della normale paga giornaliera.
Ambito di applicazione del contratto
Il presente accordo si applica agli impiegati delle aziende la cui attività esclusiva o prevalente è quella di esercizio di teatri di posa.
