Tipologia: Accordo
Data firma: 13 novembre 2020

Validità: 31.01.2021
Parti: Edison e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Coordinamento RSU
Settori: Chimici, Elettrici, Multiservizi, Edison
Fonte: filctemcgil.it


Sommario:


Verbale di accordo

Il giorno 13 novembre 2020 si sono incontrati in videoconferenza Edison spa (di seguito Edison) […], in nome e per conto delle sue Società controllate in cui sono applicati il CCNL per gli addetti al Settore Elettrico, il CCNL per il settore Gas-Acqua ed il CCNL Energia e Petrolio e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. del settore energia […] Filctem-Cgil, […] Flaei-Cisl, […] Femca-Cisl, […] Uiltec-Uil, presente il Coordinamento Unitario Nazionale delle RSU Edison

Premesso che:
❖ con verbali di accordo del 2 aprile, 30 aprile e 22 luglio, Edison e le Organizzazioni Sindacali hanno condiviso le misure urgenti per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 da applicare in tutte le sedi aziendali Edison, in coerenza con le disposizioni normative pro-tempore vigenti e con i protocolli sottoscritti dalle Parti Sociali la cui validità è continuamente ed esplicitamente reiterata nell’ambito dei provvedimenti adottati dalle Autorità;
❖ tali accordi aziendali hanno introdotto, oltre a misure di prevenzione igienico/sanitarie, anche misure di carattere organizzativo finalizzate a regolare la presenza in sicurezza nei luoghi di lavoro con monitorata gradualità secondo criteri di modulazione (ampiezza/riduzione) finalizzati a contenere specifici e differenziati rischi a livello locale e strettamente connessi all’andamento della situazione epidemiologica e conseguenti disposizioni di legge/ordinanze locali;
❖ una delle principali misure di carattere organizzativo introdotta fin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria è stata l’estensione del ricorso allo smart working per tutte le attività che si possono gestire da remoto, con la finalità di evitare il ricorso agli ammortizzatori sociali, di mantenere inalterato il livello reddituale dei lavoratori e di evitare gli spostamenti non necessitati da motivi di urgenza e indifferibilità;
❖ il ricorso allo smart working - introdotto in Edison con accordo 13 giugno 2017 tra Azienda ed RSU della sede di Milano e successivamente esteso ad altre unità lavorative con ulteriori accordi locali – ha riguardato sia le modalità applicative sia la platea e le aree territoriali dei lavoratori coinvolti;
con il presente accordo le Parti intendono definire una disciplina organica dello smart working utile a fornire una regolamentazione nella presente fase “emergenziale” la cui durata è ad oggi stimabile fino al 31 gennaio 2021 anche in relazione allo stato di emergenza sanitaria nazionale il cui termine è attualmente fissato in pari data;
tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

Organizzazione aziendale
Smart working
Le Parti, considerato che le misure in essere - così come indicate dalle “Linee guida per la graduale ripresa delle attività lavorative” emesse da Edison a partire dal 30 aprile u.s. comprese successive modificazioni ed integrazioni - consentono un equilibrato utilizzo delle sedi aziendali, tuttora in condizioni di sicurezza nel rispetto delle normative in materia di distanziamento interpersonale, confermano la centralità del ricorso allo smart working quale istituto utile, nella presente fase emergenziale, a contemperare le esigenze di riduzione della circolazione delle persone e di svolgimento delle proprie attività lavorative in condizioni di sicurezza. Con il presente accordo le parti convengono in merito alla possibilità di ricorrere allo smart working anche in assenza di accordo individuale come previsto dalla vigente normativa e pertanto con assolvimento degli obblighi di informativa sulla sicurezza in via telematica per tutte le attività compatibili con il lavoro a distanza e  per tutte le unità aziendali comprese quelle in cui in cui non era ancora stato disciplinato.
Modalità
Fermo restando l’obiettivo del lavoro in sicurezza e della necessaria alternanza tra attività in presenza ed attività in remoto, pertanto sarà possibile prestare la propria attività in modalità smart anche fino ad un massimo 5 giorni su 5 la settimana nel rispetto delle decisioni/valutazioni che le singole direzioni/funzioni possono adottare in funzione del quadro complessivo – peraltro in continua evoluzione e strettamente connesso a disposizioni anche locali - definito in premessa ed in particolare dei criteri di affollamento previsto delle sedi. Sarà cura di ogni Responsabile di team organizzare le attività così da garantire il lavoro in sicurezza di tutti i collaboratori favorendo la rotazione delle loro presenze in sede anche con criteri di alternanza su base settimanale (ad esempio: 1 settimana o parte di settimana in presenza /1 settimana in remoto).
Limitatamente al periodo emergenziale, ed in deroga a quanto previsto dall’accordo 13 giugno 2017, anche al personale per il quale nella normale sede di lavoro è attivo il servizio mensa – diretto o attraverso locali convenzionati - nelle giornate di intera prestazione lavorativa in smart working, sarà prevista l’erogazione di un ticket pranzo sostitutivo “elettronico” nella misura di 8,00 €. Il riconoscimento del ticket pranzo è alternativo alla fruizione del servizio mensa, sostitutivo nel valore dei ticket in essere laddove presenti e non sarà erogato in caso di trasferta. Anche per consentire la realizzazione di quanto sopra attraverso la sottoscrizione degli accordi con le società erogatrici laddove non ancora attivi, la decorrenza è fissata al 16 novembre 2020. Come previsto dall’art 6 del D.L. 333/1992 convertito con Legge 359/1992 il valore del ticket non fa parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto del lavoro, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto e beneficerà del trattamento fiscale e contributivo previsto dall’art. 51, secondo comma lettera c) del T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n. 917).

Lavoratori Fragili / Quarantene / Situazioni particolari
Come previsto dalle vigenti disposizioni di legge (Art. 21-bis del D.L. 14/08/2020 convertito con Legge 13/10/2020 n. 126, e D.L. 28/10/2020 n. 137), la prestazione lavorativa potrà in ogni caso essere svolta in modalità agile – a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione – nelle situazioni collegate alla gestione dell’emergenza sanitaria nell’ambito personale e/o del proprio nucleo familiare, in particolare per:
- i genitori lavoratori che hanno almeno un figlio minore di 16 anni che si trovi in condizione di quarantena/isolamento domiciliare come previsto dalle vigenti disposizioni sanitarie, oppure in conseguenza della sospensione dell’attività didattica in presenza;
- i lavoratori con situazioni di “fragilità” individuate in stretto raccordo con il Medico Competente;
Nelle ipotesi sopra considerate, ove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed il lavoratore fruisca del congedo previsto dall’art 21-bis comma 3 del Decreto Legge 14/08/2020 convertito con Legge 13/10/2020 n. 126, la Società integrerà l’indennità riconosciuta dall’INPS (pari al 50%) fino a raggiungere il 100% del normale trattamento retributivo del periodo di congedo.
Nei casi di situazioni individuali che presentano oggettive difficoltà per motivi correlati alla gestione familiare a seguito della riapertura delle scuole o dell’affollamento dei mezzi pubblici di trasporto, si conferma la disponibilità da parte delle Aziende di cui al presente verbale a individuare soluzioni temporanee idonee a conciliare tali esigenze con la ripresa delle attività in presenza, quali ad esempio ulteriori forme di flessibilità nella gestione degli orari giornalieri/settimanali da concordare con gli HR Business Partner di riferimento.
Per il personale adibito ad attività non remotizzabili, qualora, per effetto di ordinanze locali, dovesse essere impedito il raggiungimento del posto di lavoro, le eventuali assenze, una volta esaurite le normali spettanze di rol ed ex festività, potranno essere giustificate attraverso il monte ore “ferie solidali” in essere e non ancora esaurito.
Regole di comportamento
Nel periodo richiamato in premessa, vale a dire fino al 31 gennaio 2021, le Parti concordano sulla necessità di osservare le seguenti regole di comportamento - già presenti nelle precedenti intese - nel ricorso allo smart working nell’attuale eccezionale situazione e per tutte le attività che si possono gestire da remoto:
- la scelta del luogo dove rendere la prestazione dovrà essere rispettosa dei requisiti di salute e sicurezza, delle policy in tema di security e riservatezza oltre che delle indicazioni - anche locali - vigenti in relazione all’emergenza epidemiologica;
- la prestazione lavorativa farà riferimento al normale orario di lavoro delle sedi appartenenza ivi compresa la pausa giornaliera e pertanto non è previsto il ricorso a prestazioni straordinarie, notturne e/o festive;
- particolare attenzione andrà posta al rispetto dei confini tra ore lavorative e non lavorative organizzando conseguentemente le attività (videoconference, call, invio mail…) in modo da assicurare – al di fuori delle normali fasce lavorative - la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Qualora dovessero verificarsi situazioni particolari che determinino il prolungamento dell’attività lavorativa, sarà possibile effettuare compensazioni nelle giornate successive, in accordo con il proprio responsabile;
- la pianificazione delle attività all’interno di ogni team consentirà l’individuazione delle giornate in cui è più opportuna la presenza in sede anche attraverso modalità di rotazione su base settimanale, assicurando altresì lo scambio di informazioni/aggiornamento e strumenti d’incontro tra tutti i colleghi anche per prevenire eventuali forme di isolamento/esclusione.

Diritti sindacali
L’attività in smart working, prestata anche in maniera continuativa come in questa fase, non pregiudica l’esercizio dei diritti e le libertà sindacali vigenti per norme di legge e/o di contratti collettivi di ogni livello. La convocazione e la partecipazione ad assemblee continua ad essere possibile, come già sperimentato, attraverso la messa a disposizione e l’utilizzo della piattaforma aziendale nel rispetto delle disposizioni contrattuali.
Formazione
Le attività in smart working non impediscono l’accesso alle iniziative di formazione in essere e che continuano ad essere proposte nell’ambito dei piani annuali definiti e con le modalità consentite dalle misure di restrizione in essere. La piattaforma on line per le attività di e-learning consente inoltre di accedere con facilità alle proposte peraltro ancor più sviluppate in questo periodo in cui la modalità a distanza è prevalente.

Trasferte
Si conferma che, a titolo precauzionale, le trasferte continueranno ad essere contenute in numero e frequenza e strettamente correlate a criteri di indifferibilità per garantire la gestione degli impianti, dei cantieri e delle attività necessarie ad assicurare la continuità dei servizi ai clienti. Le trasferte internazionali in ogni caso dovranno essere autorizzate preventivamente dal proprio responsabile in coordinamento con il proprio HR Business Partner.

Altri provvedimenti
Nell’ambito delle misure preventive poste in atto per evitare la propagazione del contagio, le Aziende confermano l’introduzione – a partire dal mese di novembre - della sperimentazione dei cosiddetti “test rapidi” da sottoporre – su base volontaria e in relazione ai differenziati rischi a livello locale e strettamente connessi all’andamento della situazione epidemiologica - a tutto il personale che svolge la propria attività in presenza o in alternanza sede aziendale / da remoto al fine di tracciare con tempestività ed efficacia le situazioni potenzialmente sintomatiche.
In stretta correlazione con i provvedimenti delle Autorità finalizzati a contenere l’utilizzo dei mezzi pubblici nei grandi centri urbani, nel caso di utilizzo dell’auto privata, a fronte di indisponibilità di posti nel parcheggio esistente, potranno essere riattivate convenzioni con parcheggi nelle zone limitrofe della sede di Milano con costi, nel periodo che sarà definito, a carico dell’Azienda.
Le Parti confermano inoltre l’impegno ad incontrarsi tempestivamente per valutare e adottare – per quanto di specifica e rispettiva competenza – ogni ulteriore misura si rendesse necessaria in relazione all’evoluzione del complessivo quadro normativo, ivi comprese eventuali modifiche necessarie a garantire la continuità delle attività lavorative in modalità smart working.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi per definire la disciplina dello smart working una volta terminata l’attuale fase emergenziale.
Oltre a richiamare il più rigoroso rispetto dei protocolli nei luoghi di lavoro, le Parti condividono la necessità di farsi portatrici nei confronti di tutti i lavoratori di messaggi e azioni per far crescere una cultura della prevenzione e della sicurezza sanitaria, cultura che richiede l’osservanza di comportamenti socialmente responsabili a partire dalla vita privata e sociale di tutti i giorni.
Il presente verbale di accordo è considerato approvato e sottoscritto in remoto attraverso accettazione del suo contenuto via e-mail.