Tipologia: Accodo Body Cam
Data firma: 9 novembre 2020
Parti: A2A e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel
Settori: Chimici, Elettrici, A2A
Fonte: filctemcgil.it
Verbale di accordo
In data 9 novembre 2020, si sono incontrate, tra A2A spa in nome e per conto di tutte le Società del Gruppo […] e le OO. SS. Nazionali e Territoriali Filctem Cgil, Flaei Cisl, Femca Cisl, Uiltec Uil […], le OO. SS. Nazionali e Territoriali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel […], (di seguito congiuntamente Le Parti)
Premesso che:
• Durante le prime fasi dell’emergenza epidemiologica, con il fine di accrescere il livello di sicurezza dei lavoratori impegnati nelle procedure di auditing interno, il Gruppo A2A ha intrapreso iniziative di remotizzazione di tali attività (essenzialmente svolte mediante acquisizione di rilievi fotografici in loco), addivenendo a soluzioni eccezionali che hanno tuttavia diminuito il grado di dettaglio delle informazioni rilevate;
• Al fine di massimizzare la qualità e completezza di tali informazioni, preservando ed anzi incrementando la sicurezza dei soggetti incaricati delle procedure di auditing oltreché dei lavoratori assegnati alle sedi sottoposte a verifica, si rende ora necessario procedere ad una sistematizzazione e perfezionamento delle modalità di sopralluogo da remoto, a tal fine avvalendosi delle più moderne tecnologie a disposizione;
• L’evoluzione tecnologica in corso ha favorito la diffusione dell’utilizzo delle c.d. “Body Camera” (anche “Body Cam”) nell’acquisizione di riprese audio e video in condizioni di massima sicurezza per i soggetti impegnati nell’attività di auditing; questi strumenti consentono di comunicare dati in tempo reale tramite la rete mobile e di inviare i filmati e l’audio bidirezionale al team di audit mediante apposito trasmettitore;
• L’impiego delle soprarichiamate Body Cam è stato individuato quale modalità idonea a garantire il massimo livello di sicurezza dell’operatore che durante il sopralluogo della sede – in collegamento telefonico con il team di audit – fornirà l’inquadratura richiesta dai soggetti collegati da remoto per le specifiche parti di impianto, secondo modalità ispirate ai tradizionali sopralluoghi in loco; tale strumento potrà altresì consentire un innalzamento del livello di sicurezza per il personale assegnato alla medesima sede, meno esposto ad occasioni di contatto con personale proveniente da altre località del Paese, nonché per il personale impiegato nelle attività di auditing interno che potrà svolgere tali attività per l’appunto da remoto;
Considerato che:
• le Parti hanno in data odierna analizzato i vantaggi (di seguito riportati) che deriveranno dall’adozione dei sistemi soprarichiamati anche in epoca successiva all’attuale emergenza epidemiologica, mediante affiancamento delle nuove tecnologie in via complementare alla modalità tradizionale:
o Incremento della sicurezza, evitando gli spostamenti non strettamente necessari e riducendo i rischi connessi con la presenza sul luogo di personale non già operante presso la sede;
o Miglioramento degli audit, attraverso l’adozione di strumenti idonei a potenziarne l’efficacia (in termini di ampiezza del campionamento) e l’efficienza.
• Il sistema nel suo complesso, non è un DPI ma un apparecchio di comunicazione e di sicurezza, non ha finalità di tipo disciplinare e può prevedere l’eventuale effettuazione di riprese dei lavoratori solo se direttamente coinvolti nel perimetro previsto dalla specifica procedura di audit;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa;
2. con decorrenza 10 novembre 2020 presso le sedi del Gruppo delle Società in epigrafe prenderà avvio l’esecuzione di audit mediante impiego di Body Cam in grado di effettuare riprese real-time con una risoluzione di 2K e di rilevare, tramite sistema GPS, la posizione dell’operatore che indossa la Body Camera, inviando tali dati al team di audit che opera da remoto;
3. l’impiego del sistema di cui al precedente punto 2, per l’esecuzione di sopralluoghi da remoto durante il normale funzionamento degli impianti/sedi, avverrà nel pieno rispetto dei principi di tutela della dignità e riservatezza dei dipendenti, risultando garantito il principio di proporzionalità nella scelta delle modalità tecniche di implementazione; verranno parimenti assicurati i principi di pertinenza e non eccedenza nella raccolta dei dati personali, così come quello di correttezza nel trattamento dei medesimi; l’implementazione del sistema verrà ad ispirarsi alle vigenti normative in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sul lavoro, e a quelle in materia di trattamento dei dati personali. Le immagini (che verranno conservate unicamente per la durata dell’audit) non saranno diffuse né comunicate a terzi non autorizzati, salvo richieste preventive provenienti da Pubbliche Autorità e/o dagli Enti competenti che impongano alle Società di procedere in tal senso, in riferimento alle quali verrà fornita informativa alle rappresentanze sindacali;
4. resta altresì inteso che i video ottenuti mediante la tecnologia di cui alla presente intesa non verranno registrati né, conseguentemente, in alcun modo conservati;
5. titolari del trattamento dei dati sono le Società di cui in epigrafe. La visualizzazione delle immagini e dei dati raccolti così come l’analisi degli stessi potranno avvenire esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dichiarate, da parte del personale adibito alle attività di auditing interno ed appositamente incaricato tramite formale lettera di autorizzazione al trattamento dei dati sulla base delle mansioni affidate;
6. nel caso in cui l’evoluzione tecnologica dovesse rendere disponibili informazioni differenti da quelle contemplate nella presente intesa, verranno condotti specifici incontri con le Organizzazioni Sindacali ovvero con le sole Rappresentanze Sindacali (in caso di impatto localizzato), nelle forme ed alle condizioni previste dall’articolo 4 della Legge 300/70;
7. Le Parti si incontreranno entro il 30 giugno 2021 per verificare la funzionalità della presente intesa nonché in caso di evoluzione tecnologica delle strumentazioni in essa disciplinate, restando sin d’ora inteso che l’azienda dedicherà particolare attenzione al tema della Safety in coerenza con quanto previsto all’interno delle specifiche policy di gruppo.
Con la sottoscrizione della presente intesa le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente adempiuto a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, della legge 300/1970.
Letto, confermato e sottoscritto da remoto.
