Tipologia: CCNL
Data firma: 13 dicembre 2000
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2003
Parti: Anica, Unitec, Unpf, Unidim, Unics e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Industria cineaudiovisiva
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Testo unificato
Parte I - Comune

Art. 1 - Natura dei contratti individuali.
Art. 2 - Assunzione.
Art. 3 - Documenti.
Art. 4 - Periodo di prova.
Art. 5 - Visita medica.
Art. 6 - Certificati di lavoro - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 7 - Riposo settimanale.
Art. 8 - Abiti di lavoro.
Art. 9 - Congedo matrimoniale.
Art. 10 - Classificazione del personale.
Art. 10-bis - Commissione sulla classificazione del personale.
Art. 10-ter - Esclusione dall'obbligo di riserva.
Art. 11 - Mutamento di mansioni.
Art. 12 - Passaggio e cumulo di mansioni.
Art. 13 - Orario di lavoro.
Art. 13 bis - Orario multiperiodale.
Art. 13 ter - Banca ore.
Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
• Chiarimento a verbale all'art. 14.
Art. 15 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).
Art. 15-bis - Contratto a tempo determinato.
Art. 15-ter - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Art. 15 quater - Apprendistato.
Art. 15 quinquies - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale).
Art 15 sexties - Contratto di lavoro ripartito.
Art. 16 - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 17 - Elementi della retribuzione.
Art. 18 - Retribuzione oraria.
Art. 19 - Gratifica natalizia o 13a mensilità.
Art. 20 - Quattordicesima mensilità.
Art. 21 - Festività.
Art. 22 - Festività abolite.
Art. 23 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 24 - Ferie.
Art. 25 - Sicurezza del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 26 - Ambiente di lavoro.
Art. 27 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 28 - Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro.
Art. 29 - Gravidanza e puerperio.
Art. 30 - Regolamento interno.
Art. 31 - Disciplina aziendale.
Art. 32 - Assenze.
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34 - Multe e sospensioni.
Art. 35 - Licenziamento per mancanze.
Art. 36 - Visite di controllo.
Art. 37 - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 38 - Indennità in caso di morte.
Art. 39 - Trasferimenti.
Art. 40 - Trasferta.
Art. 41 - Consegna e conservazione utensili e materiale.
Art. 42 - Servizio militare.
Art. 43 - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 44 - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 45 - Accordi Interconfederali.
Art. 46 - Minimi tabellari e indennità di contingenza.
Art. 47 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 48 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 49 - Reclami e controversie.
Art. 50 - Cessione, trapasso e trasformazione d'azienda.
Art. 51 - Mobilità orizzontale.
Art. 52 - Rapporti tra società di distribuzione nazionali e agenzie di zona per l'applicazione del presente contratto.
Art. 53 - Aspettativa.
Art. 54 - Pari opportunità.
Art. 55 - Portatori di handicap.
Art. 56 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali.
Art. 57 - Permessi per cariche sindacali, provinciali e nazionali.
Art. 58 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 59 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Art. 60 - Affissioni.
Art. 61 - Assemblea.
Art. 62 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti.
Art. 62-bis - Formazione.
Art. 63 - Osservatorio relazioni industriali.
• Regolamento dell'attività dell'Osservatorio.
Art. 64 - Stagione cinematografica.
Art. 65 - Innovazioni tecnologiche.
Art. 66 - Appalti.
Art. 67 - Distribuzione del contratto.
Art. 68 - Contrattazione aziendale.
Art. 69 - Decorrenza e durata.
Testo unificato
Parte II - Operai

Art. 1 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla paga.
Art. 2 - Preavviso.
Art. 3 - Indennità di anzianità.
Testo unificato
Parte III - Impiegati

Art. 1 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 2 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 3 - Indennità per maneggio denaro e cauzione.
Art. 4 - Indennità di disagiata sede.
Art. 5 - Preavviso.
Art. 6 - Indennità di anzianità.
Accordo particolare di settore distribuzione film
Parte I - Comune

Art. 1 - Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo
Parte II - Impiegati
Art. 1 - Assicurazione infortuni viaggiatori.
Accordo particolare di settore doppiaggio film
Parte I - Comune

Art. 1 - Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 2 - Orario di lavoro: norma transitoria.
Parte II - Intermedi
Art. 1 - Passaggio dalla categoria operaia alla categoria speciale.
Art. 2 - Pagamento della retribuzione.
Art. 3 - Preavviso.
Art. 4 - Indennità di anzianità.
Art. 5 - Applicabilità alle categorie speciali o intermedi
Parte III - Impiegati
Art. 1 - Passaggio dalla qualifica di intermedio a impiegato.
Accordo particolare di settore produzione cinematografica (lavoratori assunti a tempo indeterminato)
Parte I - Comune

Art. 1 - Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Accordo particolare di settore sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche
Parte I - Comune

Art. 1 - Orario di lavoro.
Art. 2 - Premi di produzione.
Art. 3 - Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Parte II - Operai
Art. 1 - Abiti da lavoro.
Art. 2 - Indennità per lavorazioni nocive, pericolose e svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Accordo particolare di settore teatri di posa
Parte I - Comune

Art. 1 - Orario di lavoro.
Art. 2 - Quattordicesima mensilità.
Art. 3 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Parte II - Operai
Art. 1 - Rapporti di breve durata.
Art. 2 - Vitto.
Art. 3 - Lavoro fuori stabilimento.
Parte III - Intermedi
Art. 1 - Passaggio dalla categoria operaia alla categoria speciale.
Art. 2 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla paga.
Art. 3 - Rapporti di breve durata.
Art. 4 - Vitto.
Art. 5 - Lavoro fuori stabilimento.
Art. 6 - Preavviso.
Art. 7 - Indennità di anzianità.
Art. 8 - Applicabilità alle categorie speciali o intermedi.
Parte IV - Impiegati
Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto.
Art. 2 - Passaggio dalla categoria speciale a quella impiegatizia.
Tabelle retributive CCNL
Tabelle paga (in lire al 31 dicembre 2001)
Tabelle paga (in euro dal 1° gennaio 2002)
Aumenti retributivi.
Una tantum
Appendice
Accordo 18 dicembre 1988 Confindustria-Cgil-Cisl-Uil (Contratti di formazione e lavoro)
Accordo interconfederale 31 gennaio 1995 (Contratti di formazione e lavoro - Organismi paritetici)
Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dell'industria cineaudiovisiva (Distribuzione - Importazione Film e Telefilm; Doppiaggio; Produzione Cinematografica, Televisiva e Cartoni animati "assunti a tempo indeterminato"; Sviluppo e stampa; Teatri di posa)

Addì 13 dicembre 2000 tra l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive (Anica) […], l'Unione Nazionale Industrie Tecniche Cineaudiovisive (Unitec) […], l'Unione Nazionale Produttori Film (Unpf) […], l'Unione Nazionale Distributori Film (Unidim) […], l'Unione Nazionale Industrie Cinetelevisive Specializzate (Unics) […] con la partecipazione di una delegazione […] con l'assistenza […] dell'Anica […], della Confindustria […] e della Uir […] e la Federazione Italiana Lavoratori Informazione Spettacolo (Slc-Cgil) […] assistita da una delegazione composta dalle Segreterie territoriali e dai lavoratori di settore, la Federazione Informazione e Spettacolo (Fistel-Cisl) […] assistita da una delegazione composta dalle Segreterie territoriali e dai lavoratori di settore, l'Unione Italiana Lavoratori Stampa Spettacolo Informazione Cultura (Uilsic-Uil) […]

Premesso
[…]
che in relazione a ciò le parti assumono l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda, il presente contratto per il periodo di relativa validità; nel quadro di quanto sopra convenuto è stato stipulato il seguente CCNL da valere per i dipendenti da aziende inquadrate nei settori sopra indicati.
Tutto ciò premesso e ritenuto si conviene
1) che il presente contratto è applicabile ai dipendenti, impiegati e operai, della produzione cinematografica, televisiva e cartoni animati (per quanto attiene al personale assunto con contratto a tempo indeterminato ed escluso il personale addetto alle troupes delle produzioni cinematografiche); da aziende di distribuzione, importazione-esportazione film e telefilm; da aziende che gestiscono teatri di posa; da stabilimenti di sviluppo e stampa; da stabilimenti di doppiaggio, nonché ai lavoratori delle categorie speciali o intermedie dipendenti da aziende che gestiscono teatri di posa e da stabilimenti di doppiaggio;
2) che il presente contratto sarà costituito da una parte normativa generale suddistinta nelle regolamentazioni per gli operai, per gli impiegati e nella parte comune e nei seguenti accordi particolari di settore con relative tabelle retributive:
- aziende di distribuzione, importazione-esportazione film e telefilm;
- stabilimenti di doppiaggio;
- aziende di produzione cinematografica, televisiva e di cartoni animati, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- aziende esercenti lo sviluppo e la stampa;
- aziende che gestiscono teatri di posa.
Inoltre, agli accordi di settore per le aziende che gestiscono teatri di posa e per gli stabilimenti di doppiaggio film è unita una regolamentazione per le categorie speciali o intermedie, anche tali categorie peraltro essendo regolate dalla parte I Comune della parte normativa generale.
Fermo restando quanto sopra, le parti si danno atto della necessità di interventi nei confronti delle forze politiche e delle Autorità di Governo competenti, allo scopo di promuovere lo sviluppo e un impulso innovativo a tutto il settore del cineaudiovisivo sia dal lato della produttività tecnico-economica delle imprese, sia da quello della tutela dell'occupazione.

Testo unificato
Parte I - Comune
Art. 1 - Natura dei contratti individuali.

I contratti individuali di lavoro possono essere, nei limiti consentiti dalla legge:
(a) a tempo indeterminato;
(b) a tempo determinato.
Nel contratto a tempo determinato la prefissione del termine dovrà risultare da atto scritto.

Art. 2 - Assunzione.
[…]
All'atto dell'assunzione il datore di lavoro rilascerà una lettera di assunzione, copia della quale dovrà essere controfirmata dal lavoratore, dalla quale risulteranno:
[…]
(f) eventuali altre pattuizioni che non potranno peraltro derogare da quanto previsto dal presente contratto di lavoro.

Art. 5 - Visita medica.
Il lavoratore all'atto dell'assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dall'azienda.

Art. 7 - Riposo settimanale.
Come previsto dalla legge, ogni lavoratore ha diritto nel corso della settimana a 1 giornata di riposo che dovrà coincidere di regola con la domenica.
In considerazione di particolari esigenze di lavoro l'azienda può richiedere dai suoi dipendenti il lavoro nella domenica, spostando il riposo settimanale in un altro giorno non festivo della settimana successiva o, in mancanza, indennizzando i lavoratori mediante retribuzione di una paga globale giornaliera a titolo di riposo settimanale compensativo.
Indipendentemente dalla concessione del riposo settimanale nel corso della settimana successiva o dall'indennizzo per il riposo compensativo, il lavoro prestato nelle domeniche verrà retribuito secondo la disposizione dell'art. 14, Testo Unificato, parte I Comune e degli articoli sulle percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo di cui ai singoli accordi particolari di settore.

Art. 8 - Abiti di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente, in uso, gli abiti da lavoro nella misura di 1 o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

Art. 10-bis - Commissione sulla classificazione del personale.
Le parti, nel riconoscere la necessità di sviluppare un coerente sistema d'inquadramento professionale in grado di rappresentare efficacemente i processi di trasformazione in atto, con specifico riferimento all'individuazione di nuove professionalità connesse allo sviluppo tecnologico, convengono di istituire, in via sperimentale, per la durata del presente CCNL, una Commissione nazionale paritetica sulla classificazione del personale.
La Commissione verrà istituita entro il 1° quadrimestre del 2001. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
- esaminare, sulla base dei mutamenti in atto nei settori, la rispondenza dell'assetto classificatorio alle esigenze di professionalità dei lavoratori e di funzionalità/competitività delle imprese;
- formulare, alle parti stipulanti, il vigente CCNL, proposte di modifica e/o di innovazione del sistema d'inquadramento professionale, da esaminare in occasione del rinnovo del CCNL;
- proporre alle parti stipulanti, in relazione all'introduzione di tecnologie innovative, integrazioni ai profili esemplificativi di cui alla presente classificazione del personale. Le proposte verranno sottoposte alle parti stipulanti e, una volta concordemente accolte, integreranno il CCNL vigente esclusivamente per gli effetti della modifica introdotta.
La Commissione potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti nominati di comune accordo.

Art. 13 - Orario di lavoro.
Si conviene che l'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali fermo restando che la durata normale dell'orario di lavoro è quella prevista dalle norme di legge e dalle relative deroghe ed eccezioni.
L'orario contrattuale di 40 ore settimanali verrà distribuito di norma e salvo particolari esigenze produttive su 5 giorni.
È fatto salvo il principio dello scorrimento della 2a giornata non lavorata per il singolo lavoratore limitatamente al lunedì seguente.
Resta peraltro fermo che a tutti gli effetti degli istituti contrattuali il sabato, o comunque la 2a giornata non lavorata per effetto della ripartizione dell'orario su 5 giorni alla settimana, sarà considerato giornata lavorativa.
Nel caso di orario spezzato, la pausa giornaliera non potrà di norma essere superiore alle 2 ore. Particolari esigenze comportanti il superamento di tale limite costituiranno oggetto d'esame a livello aziendale.
Per i turnisti e per coloro che svolgono lavoro continuo, sarà riconosciuta una mezz'ora di pausa retribuita nell'arco della giornata lavorativa, fatta eccezione del sabato, nella quale giornata non si farà luogo all'attribuzione della pausa, salvo che in detta giornata tali lavoratori non prestino orario pieno.
La pausa dovrà essere applicata in modo da non causare detrimento alla produzione e pertanto gli impianti e i macchinari cui il lavoratore è adibito dovranno rimanere in funzione.
In alternativa potrà essere concordata la corresponsione di un'indennità sostitutiva della mezz'ora di pausa.
La distribuzione dell'orario di lavoro sarà effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 3, Accordo interconfederale 18.4.66 sulle Commissioni interne.
[…]
Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme sull'orario di lavoro eventualmente contenute negli accordi particolari di settore.
Per i lavoratori discontinui o svolgenti mansioni di attesa e custodia l'orario contrattuale di lavoro è di 48 ore settimanali.
[…]
Fermo restando l'orario settimanale contrattuale di 40 ore, verrà effettuata su base annua una riduzione di 3 gruppi di 8 ore ciascuna.
A predetto monte ore di riduzione contrattuale su base annua, saranno aggiunte a decorrere dall'1.1.02, ulteriori 10 ore di riduzione d'orario, sempre su base annua.
[…]

Art. 13 bis - Orario multiperiodale.
Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo della capacità produttiva, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato e le conseguenti variazioni d'intensità dell'attività produttiva delle aziende, le parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti, o per singoli reparti o uffici - di un'articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro contrattuale, in base alla quale l'orario, in relazione all'art. 13, legge n. 196/97, viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale in un periodo non superiore a 12 mesi.
A tal fine sarà possibile alternare periodi con settimane a prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale, e periodi con settimane a prestazioni inferiori all'orario contrattuale stesso.
In tali casi i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
I conseguenti assetti e regimi d'orario, anche al fine di tener conto delle esigenze di coinvolgimento dei lavoratori, saranno definiti a livello aziendale previa valutazione congiunta con la RSU.
Semestralmente verranno forniti dalla Direzione aziendale alla RSU dati relativi all'orario multiperiodale e al suo utilizzo.

Art. 13 ter - Banca ore.
Ferma restando la normativa in materia di lavoro straordinario, a livello aziendale, mediante istituzione di un'apposita banca ore, il lavoratore potrà, per adesione volontaria, fruire di riposi compensativi di prestazioni di lavoro straordinario, anche limitatamente a una parte delle prestazioni stesse, con il riconoscimento, per gli aspetti retributivi, della sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
La concessione dei riposi e il loro utilizzo avverrà nel pieno rispetto delle esigenze tecniche, produttive e organizzative delle aziende, di norma entro l'anno di maturazione o nel 1° semestre dell'anno successivo.
Trascorso tale periodo senza fruizione del riposo, si procederà alla liquidazione della quota ordinaria di retribuzione in atto.
L'istituto, che ha carattere sperimentale, entra in vigore da gennaio 2001.

Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
[…]
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Le prestazioni straordinarie saranno contenute per ciascun lavoratore nel limite di 200 ore annue.
Le limitazioni sopra indicate non riguardano i lavoratori discontinui.
Sono altresì escluse dalle limitazioni di cui sopra le prestazioni giustificate da esigenze di riparazioni, manutenzioni e lavaggi. Ferma rimanendo l'esigenza imprenscindibile di effettuare le operazioni sopraindicate e la responsabilità tecnica dell'azienda in materia, la Direzione aziendale d'intesa con le RSU in un apposito incontro stabilirà le modalità con le quali intende attuare dette prestazioni.
Nel caso di personale di produzione impiegato nelle operazioni di manutenzione e lavaggi degli impianti, l'azienda si avvarrà nella richiesta di prestazioni straordinarie del criterio della rotazione.
Sono anche esclusi dalle limitazioni delle prestazioni straordinarie i dipendenti del settore dei teatri di posa che esplicano la propria opera in stretta connessione con gli addetti alle troupes per la produzione di film. L'azienda, sentite le RSU, stabilirà l'elenco delle mansioni interessate a detta deroga.
Con la cadenza bimestrale e a scopo informativo la Direzione aziendale darà comunicazione alle RSU delle ore di lavoro straordinario effettuate.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi d'impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere disposto e autorizzato dall'azienda.

Art. 15-bis - Contratto a tempo determinato.
Ai sensi e agli effetti dell'art. 23, legge n. 56/87, le parti stipulanti concordano che, in aggiunta alle ipotesi di cui alla legge n. 230/62, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro nei seguenti casi:
(a) in concomitanza con i periodi di più intensa attività del settore cineaudiovisivo, coerentemente con l'obiettivo di prolungamento della stagione cinematografica, nonché per far fronte a commesse straordinarie e picchi di produzione non programmabili;
(b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti per ferie, o in aspettativa (ex art. 53), esclusi i casi di chiusura totale dell'unità produttiva;
(c) per l'esecuzione di lavori particolari che per le loro caratteristiche e specificità richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle utilizzate nell'impresa;
(d) per far fronte a carenze di organico dovute a situazioni anomale determinate da assenze per malattia e gravidanza;
(e) in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di cui all'art. 15, per l'assunzione di un altro lavoratore per coprire le ore residue rispetto al regime d'orario a tempo pieno;
(f) esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo.
Qualora si pervenga a una modifica delle vigenti norme di legge sulla materia, anche in attuazione di regolamentazione in sede europea, le parti stesse s'incontreranno tempestivamente per valutare eventuali adeguamenti e/o variazioni che si rendessero necessarie. I lavoratori assunti con il contratto a tempo determinato, relativamente alle fattispecie di cui alle lett. a), c) ed f) e con il contratto di fornitura temporaneo, non potranno contemporaneamente superare, per le predette fattispecie contrattualmente definite, il 30% dei contratti in atto nell'impresa.
A prescindere dal numero di rapporti derivanti dal rapporto percentuale di cui al comma 4, art. 15-quinques (il contratto di fornitura di lavoro temporaneo), è in ogni caso consentita la stipula di 5 contratti di lavoro, purché non venga superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'unità produttiva.
Le frazioni derivanti dall'applicazione della percentuale di cui sopra s'intendono arrotondate all'unità superiore.
Circa le assunzioni con contratto a termine da stipulare nelle ipotesi di cui alle lett. a), b), c), d), e) ed f) del presente articolo, la Direzione aziendale comunicherà tempestivamente alle RSU, ai fini delle relative verifiche, il numero dei lavoratori interessati e la particolare fattispecie utilizzata.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che nel settore dei teatri di posa, considerate le particolari caratteristiche ed esigenze del comparto, la percentualizzazione di cui al comma 2 potrà essere elevata d'intesa con le RSU.

Art. 15-ter - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
In ordine all'istituto dei CFL, le parti convengono di incontrarsi a livello nazionale, successivamente alla piena entrata in vigore della legge n. 451/94 e alla definizione dell'Accordo interconfederale attualmente in corso di negoziazione, per effettuare una ricognizione e una valutazione dei relativi contenuti, avuto riguardo ai problemi applicativi per le aziende associate del settore cineaudiovisivo, con l'obiettivo di agevolarne il più ampio utilizzo.
Resta inteso che fino ad allora sarà data piena applicazione all'Accordo interconfederale del 18.12.88, come modificato dall'Accordo interconfederale 31.1.95, allegati in appendice al presente contratto.

Art. 15 quater - Apprendistato.
Le parti, avuto riguardo all'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione anche esterni all'azienda.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2, Regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20.7.93 e successive modificazioni.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:
- 6° livello: 36 mesi ridotti a 30 in caso di possesso di qualifica professionale idonea rispetto al profilo da conseguire;
- 5°S, 5° e 4° livello: 30 mesi ridotti a 24 in caso di possesso di qualifica professionale idonea rispetto al profilo da conseguire;
- 3° e 2° livello: 18 mesi.
[…]
L'impegno formativo dell'apprendista, per il quale le parti si riservano di definire contenuti e modalità per quanto riguarda la formazione esterna all'azienda in attuazione dei provvedimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
[…]
Per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono, in quanto compatibili, le norme del CCNL.

Art. 15 quinquies - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale).
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge n. 196/97 può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle seguenti ulteriori fattispecie:
- tutte le fattispecie nelle quali è ammessa la stipulazione di contratti a tempo determinato in base alle disposizione di legge e contrattuali vigenti;
- aumento temporaneo delle attività;
- sostituzione di una posizione rimasta vacante per un periodo necessario, comunque non superiore a 3 mesi, a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione;
- temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda.
Sono escluse le professionalità di cui al 1° livello del presente CCNL.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto secondo i criteri e per la durata previsti dal CCNL 28.5.98 per i dipendenti delle imprese di fornitura di lavoro temporale.
L'azienda utilizzatrice comunicherà preventivamente alla RSA o, in mancanza, alle OOSSLL territoriali alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo nonché le durate. Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
I lavoratori assunti con i contratti di cui all'art. 15 bis (Contratto a tempo determinato, per le fattispecie di cui alle lett. a), c) ed f) e di cui all'art.__ (Contratto di fornitura di lavoro temporaneo) non potranno contemporaneamente superare, per le fattispecie contrattualmente definite, il 30% dei contratti in atto nell'impresa.
A prescindere dal numero di rapporti derivante dal rapporto percentuale di cui al comma precedente, è in ogni caso consentita la stipula di 5 contratti di lavoro, purché non venga superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'unità produttiva.
Nell'ambito della contrattazione aziendale di cui all'art. 68 del presente CCNL, saranno stabiliti criteri e modalità per l'attribuzione ai lavoratori con il contratto di lavoro temporaneo del premio economico aziendale definito ai sensi dello stesso art. 68.
Nota a verbale.
Anche in considerazione del carattere di novità dell'istituto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, le parti convengono sull'opportunità di monitorare, al fine di valutarne il grado e lo modalità di applicazione, il ricorso ai diversi istituti di accesso al mercato del lavoro (contratto a termine, contratto di fornitura di lavoro temporaneo, apprendistato, CFL, part-time, job-sharing). In questa ottica, in relazione all'individuazione di una percentuale cumulativa d'utilizzo pari al 30% che non prevede specificazione di un riparto riferito a una o ad altra tipologia per i contratti a termine e per i contratti di fornitura di lavoro temporaneo, le parti si riservano di procedere a una verifica complessiva alla scadenza del 31.12.02.

Art 15 sexties - Contratto di lavoro ripartito.
[…]
6) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo s'intendono applicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità del rapporto come sopra definito.
Nota a verbale.
Le parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale, finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell'orario di lavoro.

Art. 16 - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 24 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie, ma in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva in misura corrispondente alla retribuzione per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.
[…]
Nota a verbale.
Nel corso di ciascun anno feriale i lavoratori del settore dello sviluppo e stampa che abbiano prestato continuativamente servizio in camera oscura per oltre 3 mesi, beneficeranno di un giorno di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori; coloro che abbiano prestato continuamente servizio in camera oscura per oltre 6 mesi beneficeranno di 2 giorni di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori.
Ai fini di cui sopra non s'intendono "camere oscure" quei luoghi di lavoro in cui le lavorazioni vengono svolte in condizioni normali di luce.

Art. 25 - Sicurezza del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Le parti, confermando l'importanza delle iniziative volte ad eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività presenti negli ambienti di lavoro, convengono di dare, con il presente contratto, una regolamentazione concreta sul piano applicativo alla legislazione vigente, e in particolare alla normativa di cui al D.lgs n. 626/94 e all'Accordo interconfederale 22.6.95, con l'istituzione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL), così come da allegato in appendice.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli Organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi d'igiene lo esigano, le aziende provvederanno all'istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.
Nella materia della sicurezza del lavoro le parti dichiarano di conformarsi altresì alle indicazioni dell'Accordo interconfederale 22.6.95 riprodotto in allegato.

Art. 26 - Ambiente di lavoro.
Restano ferme, in quanto compatibili, le previgenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché le iniziative previste dai precedenti contratti in materia di rilevazione dei dati ambientali.
Nei casi in cui a seguito delle indagini ambientali vengano individuate situazioni di particolare rischio, le parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
Per i lavoratori soggetti alle visite periodiche di legge per coloro che saranno sottoposti agli accertamenti medici specifici di cui sopra viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale.
L'individuazione dei lavoratori soggetti alle visite periodiche di legge avverrà in sede aziendale tra la Direzione e la RSU.
In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:
(1) visite di assunzione;
(2) visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge o ai sensi di quanto sopra convenuto;
(3) visita d'idoneità compiuta da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3, legge n. 300/70;
(4) gli infortuni e le malattie professionali.
Il libretto sanitario di rischio sarà compilato a cura dell'azienda e potrà essere consultato dal lavoratore interessato.
Le parti convengono sulla necessità di promuovere una politica attiva dell'ambiente di lavoro, e a tal fine potranno tenere incontri a livello nazionale e/o territoriale diretti a sensibilizzare le Autorità competenti anche nel quadro di una più completa attuazione della legge di riforma sanitaria, nonché per la stipulazione, in quanto dovute, di convenzioni con istituti specializzati.

Art. 27 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge sia per quanto concerne gli obblighi di assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso d'infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.
Per quanto non previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300.

Art. 29 - Gravidanza e puerperio.
Per la tutela delle lavoratrici madri durante lo stato di gravidanza e puerperio nonché per il relativo trattamento, si fa riferimento alla legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]

Art. 30 - Regolamento interno.
L'eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dal vigente accordo interconfederale sulle Commissioni interne o successivi, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 31 - Disciplina aziendale.
Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dalla Organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i colleghi e i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere in grado i lavoratori di conoscere, oltre i propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nell'esplicazione delle proprie mansioni.

Art. 34 - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore che, in via esemplificativa:
[…]
(b) ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
(c) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
(d) introduca bevande alcoliche nei locali dell'azienda senza l'autorizzazione della Direzione;
(e) costruisca nei locali dell'azienda oggetti per proprio uso, svolga lavoro per proprio conto o per conto di terzi diversi dal datore di lavoro;
(f) rechi offesa ai compagni di lavoro e in genere al personale addetto all'azienda;
(g) sia trovato addormentato;
(h) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperperi non gravi di materiale dell'azienda;
(i) non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
(m) sia sorpreso a fumare nei luoghi ove è vietato;
(n) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni della presente regolamentazione o dei regolamenti interni, o commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.

Art. 35 - Licenziamento per mancanze.
Salvo quanto disposto dai precedenti articoli in materia di sanzioni disciplinari, per le mancanze di particolari gravità il lavoratore incorre nel licenziamento con preavviso ovvero senza preavviso (o, nel caso di contratto a termine, con risoluzione anticipata del contratto senza diritto ai compensi per il periodo mancante allo scadere del termine) ma con TFR (o del cosiddetto premio di fine lavoro ex lege n. 230/62).
Incorre nel licenziamento senza preavviso il lavoratore che commetta mancanze relative a doveri, anche se non richiamati dalla presente regolamentazione, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, che producano all'azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in concomitanza col rapporto di lavoro, come ad esempio:
[…]
(c) abbandono del posto di lavoro, o atti colposi che implichino pregiudizio o all'integrità delle persone e alla sicurezza degli impianti, ivi compresa la stabilità delle opere anche provvisionali o gravi danni agli impianti, alle attrezzature e ai materiali, e pregiudizio all'igiene e alla sicurezza del lavoro;
(d) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, o rissa nei locali dell'azienda che causi grave perturbamento alla vita aziendale o grave offesa ai compagni di lavoro;
(e) mancanza o trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, che costituiscano recidiva in quanto nei 2 anni precedenti siano stati già applicati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
(f) inosservanza del divieto di fumare quando questo sia apposto ai fini di evitare l'incendio di materie infiammabili e danni al materiale in lavorazione;
(g) guasto o danneggiamento volontario di materiale dell'azienda;
[…]
(i) insubordinazione verso i superiori;
(l) abbandono ingiustificato del posto da parte dei guardiani, custodi, portinai e personale di vigilanza.

Art. 41 - Consegna e conservazione utensili e materiale.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve far richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili e dell'abito di lavoro che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza […]
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Art. 44 - Sospensione e interruzione del lavoro.
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 45 - Accordi Interconfederali.
Gli accordi interconfederali vigenti fra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nell'ambito delle rispettive rappresentanze e le Confederazioni dei lavoratori interessate, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 49 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità d'intervento delle Commissioni interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali per il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno di competenza delle OOSS che hanno stipulato il presente contratto.

Art. 51 - Mobilità orizzontale.
L'azienda con più di 35 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro le RSU e il sindacato territoriale di categoria convocato tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza degli spostamenti non temporanei nell'ambito aziendale che interessino significative aliquote di lavoratori.
Gli incontri si svolgeranno in sede associativa con la partecipazione delle parti direttamente interessate.

Art. 52 - Rapporti tra società di distribuzione nazionali e agenzie di zona per l'applicazione del presente contratto.
Le società di distribuzione nazionale che si servono di agenti di zona inseriranno tra le clausole del loro contratto di agenzia una clausola risolutiva del contratto stesso che obblighi gli agenti ad adottare, nei riguardi del personale dipendente dai detti agenti, il presente contratto di lavoro.
In occasione degli incontri organizzati nell'ambito dell'Osservatorio, l'Unione Nazionale Distributori Film fornirà alle OOSS nazionali di categoria notizie circa lo stato di applicazione di quanto riportato nel precedente comma.

Art. 55 - Portatori di handicap.
Le aziende si adopereranno, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico- organizzative, per dare idonea soluzione al problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap avviati obbligatoriamente ai sensi della legge n. 482/68.

Art. 59 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Le parti si danno atto che le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle RSU nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal Protocollo 23.7.93 e dall'Accordo interconfederale 20.12.93.
Viene pertanto recepito l'Accordo interconfederale 20.12.93 per la costituzione delle RSU.
[…]

Art. 60 - Affissioni.
Le RSA e le Organizzazioni provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto hanno diritto di affiggere su appositi spazi che il datore di lavoro ha obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'azienda, pubblicazioni, testi e comunicati in materia d'interesse sindacale e del lavoro.
Le comunicazioni dovranno essere firmate dai rappresentanti sindacali aziendali o dai segretari responsabili delle OOSS.
Le copie delle comunicazioni da affiggere dovranno essere tempestivamente comunicate alle Direzioni aziendali.
Il contenuto della comunicazione affissa non dovrà risultare lesivo del rispetto e della onorabilità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa.

Art. 61 - Assemblea.
Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le riunioni avranno luogo in locali messi a disposizione di volta in volta dall'azienda nell'unità produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]

Art. 62-bis - Formazione.
Le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, nonché nella legge 24.6.97 n. 196 e nei relativi decreti di attuazione in merito alla formazione dei lavoratori apprendisti, ritengono che nell'attuale fase di riassetto e riorganizzazione industriale, caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dall'esigenza di valorizzare le risorse umane e da un'evoluzione del sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto scuola-industria e la formazione assumano un ruolo di particolare rilevanza per assecondare la crescita e lo sviluppo delle professionalità utilizzabili sul mercato del lavoro.
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti da norme di legge, di accordi interconfederali e del CCNL, le parti convengono che la formazione debba perseguire gli scopi di:
- contribuire a un più proficuo inserimento nel mondo del lavoro attraverso opportuni raccordi tra fasi di addestramento e concrete esperienze lavorative;
- favorire l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentendo ai lavoratori di acquisire nuove e diverse professionalità, indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche e organizzative, nonché per accedere a nuovi sblocchi occupazionali.
Per consentire il raggiungimento di tali finalità, le parti convengono sull'utilità di:
- promuovere presso i Ministeri competenti le iniziative atte a sostenere le esigenze del settore dell'industria cineaudiovisiva;
- individuare specifiche proposte da portare all'attenzione delle istituzioni e degli Organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli interventi formativi e di riqualificazione professionale ritenuti necessari, nonché la messa a disposizione delle risorse conseguenti, a livello nazionale e comunitario, per consentire al sistema produttivo del settore di rispondere tempestivamente e con flessibilità ai cambiamenti.
L'utilizzazione delle risorse esterne per il finanziamento delle iniziative formative deve sostenere in maniera significativa i costi della formazione professionale.
- prevedere la possibile predisposizione di progetti di formazione, anche sulla base di esperienze già realizzate a livello nazionale e territoriale, nonché di studi e ricerche per:
* approfondire il rapporto intercorrente tra innovazione tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive, da un lato ed esigenze formative, dall'altro;
* valorizzare le potenzialità occupazionali per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentire una migliore funzionalità nell'impiego dei lavoratori;
* elaborare linee guida per progetti formativi, che le parti potranno presentare agli Organismi pubblici competenti per l'adozione di adeguate iniziative in materia di formazione professionale che interessino il settore;
* valutare possibili interventi sul versante della formazione con riferimento alle problematiche correlate all'ambiente di lavoro, all'igiene e alla sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs 19.9.94 n. 626;
* per le azioni positive per le pari opportunità, le parti convengono sull'opportunità di predisporre programmi di studio e di ricerca finalizzati alla promozione di azioni positive in favore del personale femminile, mediante la costituzione di un'apposita sezione nell'ambito dell'Osservatorio nazionale.
Tali approfondimenti serviranno per predisporre e mettere a punto, anche in relazione alle Raccomandazioni UE e alla legislazione nazionale, schemi di progetti di azioni positive e di formazione professionale i quali, ove concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati "progetti convenuti con le OOSS". L'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le parti promuoveranno presso le proprie strutture associative la conoscenza dei progetti di formazione concordati e verificheranno l'efficacia dei programmi applicati;
- approfondire le problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici e organizzativi. A tal fine si verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
* migliorare l'integrazione tra scuola e lavoro per favorire l'inserimento dei giovani attraverso strumenti appropriati, quali il contratto a tempo determinato, il contratto di lavoro temporaneo, il lavoro a tempo parziale, i tirocini formativi, per i quali andranno ricercate soluzioni che ne favoriscano la realizzazione anche nel corso dell'anno scolastico;
* recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli, attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o riqualificazione professionale;
* verificare le iniziative formative rivolte ai giovani con CFL;
- studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap, allo scopo di favorirne le utili collocazioni in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle aziende.
A livello nazionale, le Direzioni delle imprese segnaleranno alle RSU le eventuali esigenze formative indotte dall'inserimento di giovani, nonché dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico e organizzativo e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative. Sulle tematiche suindicate, le parti interessate procederanno a una valutazione congiunta.
Inoltre, le Direzioni aziendali informeranno le RSU circa il numero dei corsi di formazione realizzati nell'anno precedente, il numero dei partecipanti e la tipologia dei corsi.
Le aziende consulteranno i RLS per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
In merito alla formazione esterna degli apprendisti, verrà fatto riferimento ai programmi e ai percorsi didattici che saranno convenuti a livello nazionale.
In occasione di avviamenti di lavoratori portatori di handicap o invalidi effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, Direzione aziendale e RSU verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati dalle Regioni.

Art. 63 - Osservatorio relazioni industriali.
Le parti, nell'assumere come proprio lo spirito del Protocollo 23.7.93 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, e del Patto per lo sviluppo dell'occupazione 22.12.98, dichiarano di voler promuovere un assetto di relazioni industriali conforme agli indirizzi e alle finalità del protocollo stesso.
A tal fine le parti attribuiscono all'autonomia della contrattazione collettiva funzione essenziale per la gestione delle relazioni di lavoro mediante il metodo partecipativo, funzionale al consolidamento e allo sviluppo delle potenzialità del settore, sia sotto l'aspetto economico e produttivo sia con riferimento all'occupazione, anche per il tramite di possibili interventi, nei confronti degli Organi governativi, diretti all'adozione di misure in grado di corrispondere adeguatamente alle esigenze di valorizzazione del settore.
Ciò premesso le parti, nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza dell'andamento e delle linee di evoluzione del settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle sue esigenze, convengono di costituire un Osservatorio nazionale, composto pariteticamente da esponenti delle Unioni aderenti all'Anica, nonché delle OOSS nazionali di categoria.
L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento più idoneo per consentire alle parti di disporre di un quadro aggiornato della situazione economica e produttiva del settore e delle sue prospettive di sviluppo, con specifico riferimento alle problematiche di relazioni industriali più significative.
Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in particolare, con la periodicità ritenuta opportuna in relazione alle specifiche esigenze, i seguenti argomenti:
- andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei singoli comparti e dell'intero settore;
- andamento e prospettive degli investimenti, anche in rapporto a nuovi insediamenti e relative localizzazioni;
- evoluzione delle tecnologie, della struttura produttiva, dei processi produttivi, dei modelli di organizzazione e delle professionalità;
- andamento e prospettive dell'occupazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, in rapporto alle caratteristiche del mercato del lavoro e ad una sua gestione diretta a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Particolare attenzione verrà riservata alle problematiche dell'occupazione giovanile e di quella femminile, con l'impegno a fornire, anche tramite le iniziative dell'apposito gruppo di lavoro paritetico nazionale, idonei orientamenti per favorire la migliore realizzazione delle pari opportunità;
- problematiche e iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, nell'intento di valorizzare la qualificazione e lo sviluppo delle risorse umane;
- problematiche dell'ambiente di lavoro e della sicurezza, anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni.
Per consentire l'approfondimento delle problematiche suindicate verranno utilizzati anche elementi elaborati dalla Banca Dati dell'Anica, elementi che, non rivestendo carattere di riservatezza, possano risultare utili agli effetti dell'arricchimento del quadro informativo complessivo riguardante situazioni e prospettive produttive, investimenti, innovazione, mercato e occupazione.
Le parti possono congiuntamente richiedere alla Banca Dati dell'Anica ulteriori elementi d'informazione, finalizzati ad ulteriori analisi e approfondimenti.
L'attività dell'Osservatorio nazionale potrà anche prevedere fasi di informazione/consultazione a livello territoriale, strutturate nei termini seguenti.
Di norma annualmente, a livello territoriale, ciascuna delle Unioni aderenti e l'Intersind per le aziende ad essa associate, forniranno alle OOSS territoriali di categoria dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite alle imprese associate, riguardanti le prospettive produttive e le previsioni degli investimenti complessivi.
Le predette Associazioni imprenditoriali porteranno a conoscenza delle Organizzazioni territoriali nazionali di categoria dei lavoratori la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi d'età.
In tale sede potranno anche essere esaminati programmi che comportano nuovi insediamenti industriali con riferimento alle prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulla mobilità nel territorio.
Nel corso dell'incontro le parti potranno esaminare congiuntamente gli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Potranno costituire altresì oggetto d'esame le problematiche concernenti formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, quelle relative all'ambiente e alla sicurezza.
Inoltre gli incontri di cui sopra potranno essere richiesti da una delle parti anche in caso di notevole alterazione dei livelli occupazionali di un settore.
L'Osservatorio è costituito pariteticamente da 6 componenti per ciascuna delle 2 parti; per la propria attività si avvale di una segreteria tecnica istituita presso l'Anica.

Regolamento dell'attività dell'Osservatorio.
Le Unioni aderenti ad Anica e le OOSS dei lavoratori, convenendo di operare per una gestione dell'Osservatorio ispirata a criteri di praticità ed efficienza, concordano sulle seguenti modalità di attuazione degli adempimenti relativi all'Osservatorio stesso.
- L'Osservatorio è costituito dalle 2 Organizzazioni rispettive e rappresenta la sede di loro confronti sui tempi previsti.
- L'Osservatorio si concretizzerà in incontri con cadenza funzionale all'efficace trattazione dei vari argomenti. Si conviene comunque di realizzare almeno 2 incontri per anno.
- Onde rendere possibile l'effettuazione di studi e contatti preparatori, l'ordine del giorno specifico degli incontri sarà previsto d'intesa tra le 2 Organizzazioni con anticipo.
- Considerato che gli incontri potranno condurre a valutazioni convergenti o meno, ma anche a decisioni di iniziative comuni o parallele, gli incontri ufficiali potranno dar luogo alla redazione di un verbale di riunione, da utilizzare come riferimento per la pubblicizzazione delle posizioni rispettive delle 2 Organizzazioni.
Le parti confermano le finalità degli incontri di cui alla normativa contrattuale.
In tal senso gli aspetti informativo-statistici assumono il significato di una base conoscitiva su cui realizzare i necessari approfondimenti e le opportune valutazioni. per quanto riguarda i dati aziendali, questi saranno forniti da parte imprenditoriale seguendo criteri obiettivi di elaborazione concordati con le OOSS dei lavoratori, assicurando la necessaria riservatezza nel rispetto della normativa di legge.
Resta altresì confermato il possibile ricorso agli elementi informativi elaborati dalla Banca dati dell'Anica.

Art. 65 - Innovazioni tecnologiche.
Nel caso di attuazione di nuovi procedimenti meccanici o di sistemi di produzione o di riorganizzazione del lavoro che facciano sorgere nell'ambito aziendale problemi relativi ai livelli di occupazione e alla qualificazione professionale, le aziende prima dell'entrata in servizio di tali procedimenti e sistemi tramite l'Anica e l'Intersind, ne daranno tempestiva notizia alle OOSS territoriali di categoria dei lavoratori al fine di esaminare le situazioni derivanti dalle suddette innovazioni.
Gli incontri si svolgeranno in sede associativa con la partecipazione delle parti direttamente interessate.
Le Direzioni aziendali e le RSU assistite dalle rispettive Organizzazioni territoriali esamineranno i programmi che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie o la riorganizzazione del lavoro, che facciano sorgere nell'ambito aziendale problemi significativi riguardanti gli organici, la riqualificazione del personale, la modifica dei processi produttivi.

Art. 66 - Appalti.
In tema di appalti le parti fanno riferimento alla legge 23.10.60 n. 1369, relativa al divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi.
Le parti stipulanti convengono sull'esigenza di ottimizzare le capacità produttive interne nella logica della migliore utilizzazione delle risorse con specifico riferimento alla qualità e alla quantità della produzione cinematografica.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, le aziende provvederanno ad inserire nei contratti di appalto un'apposita clausola che preveda l'osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse.

Art. 68 - Contrattazione aziendale.
In materia di contrattazione aziendale, le parti riconfermano e fanno propri i principi fissati al punto 3, capitolo 2, Assetti contrattuali del Protocollo 23.7.93.
In proposito si precisa quanto segue:
- la contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL;
- la contrattazione aziendale è prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal presente CCNL, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese;
[…]

Accordo particolare di settore distribuzione film
Parte II - Impiegati
Art. 1 - Assicurazione infortuni viaggiatori.

Le aziende provvederanno ad assicurare i propri viaggiatori contro gli infortuni da incidenti di viaggio, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 4, TU delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (Inail), con una Compagnia di assicurazioni di loro scelta e con i massimali di 8 mensilità di retribuzione per il caso di morte e di 10 mensilità di retribuzione per il caso d'invalidità permanente.

Accordo particolare di settore doppiaggio film
Parte I - Comune
Art. 2 - Orario di lavoro: norma transitoria.

Le parti nel prendere atto che il normale orario di lavoro degli stabilimenti di sincronizzazione sarà di norma distribuito in parti egualmente ripartite, ravvisano l'esigenza di armonizzare all'interno di tale orario i vari aspetti dell'attività produttiva in una logica di contenimento dei costi di produzione.
Pertanto procederanno, in occasione del rinnovo dell'accordo per la regolamentazione degli attori-doppiatori a ricercare la convergenza tra l'orario di 8 ore degli stabilimenti di sincronizzazione e quello dei turni dei doppiatori.

Parte II - Intermedi
Art. 5 - Applicabilità alle categorie speciali o intermedi.

Per la regolamentazione delle categorie speciali o intermedi, si fa riferimento, per quanto da essa non disciplinato, alle norme del Testo Unificato, parte I, Comune.

Accordo particolare di settore sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche
Parte I - Comune
Art. 1 - Orario di lavoro.

In caso d'orario spezzato l'orario giornaliero sarà interrotto da una pausa di almeno 1 ora che non sarà retribuita e che normalmente cadrà dopo la 4a ora di lavoro, salvo diverse esigenze delle aziende.
Tra una giornata lavorativa e l'altra dovrà intercorrere una pausa intermedia di almeno 8 ore.
[…]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri, e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall'art. 3, parte I, Comune, della presente regolamentazione di settore.
Per l'impiegato la cui prestazione è connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la disposizione stabilita dal normale orario di fabbrica.

Art. 3 - Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo.
[…]
L'effettuazione di lavoro straordinario o festivo dovrà essere preavvisato dall'azienda nella giornata lavorativa precedente a quella in cui sarà effettuato, salvo caso di esigenze impreviste o casi eccezionali.
Alle donne e ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26.4.34 per la tutela del lavoro delle donne e dei minori dovrà essere retribuita.
Sono esclusi dalla maggiorazione per il lavoro notturno i guardiani notturni.

Parte II - Operai
Art. 1 - Abiti da lavoro.

I lavoratori di cui all'art. 8, Testo Unificato, parte I, Comune, sono i seguenti: addetti alla riparazione delle macchine sviluppatrici, alle batterie, alle caldaie, alla pulizia delle sviluppatrici, ai bagni.
È fatto obbligo a tutte le operaie addette alle lavorazioni o alla pulizia di portare una cuffia che sarà fornita a cura dell'azienda.

Art. 2 - Indennità per lavorazioni nocive, pericolose e svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Nel caso in cui ci fossero lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, il relativo speciale trattamento economico sarà stabilito da apposito accordo aggiuntivo.

Accordo particolare di settore teatri di posa
Parte I - Comune
Art. 1 - Orario di lavoro.

L'orario di lavoro giornaliero è diviso di regola in 2 turni di 4 ore ciascuno: dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.
L'azienda concederà al lavoratore 1 ora di riposo intermedio, di regola tra le 12 e le 13 senza retribuzione. Nessuna pausa sarà concessa il sabato nel caso che il lavoro svolto sia solo di 3 ore.
In caso di giustificate esigenze l'azienda potrà modificare il suddetto orario purché lo stesso rientri nei limiti tra le ore 7 antimeridiane e le 19 pomeridiane.

Art. 3 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
[…]
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva al lavoratore spetta un riposo continuativo non inferiore a 8 ore.
Se tale disposizione non viene osservata, al lavoratore spetta una maggiorazione del 100% sulla paga oraria globale per le ore di lavoro che mancano al compimento delle 8 ore di riposo.
[…]
Per le ore straordinarie il lavoratore non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore a 2 giornaliere o 12 settimanali.
[…]

Parte II - Operai
Art. 2 - Vitto.

Per la colazione dovrà essere concessa 1 ora di pausa non prima delle ore 11 antimeridiane e non oltre le ore 14. Se il lavoro si protrae oltre le ore 21, dovrà essere concessa un'ulteriore pausa per il pasto; qualora non venisse concessa la pausa, al lavoratore spetterà il cestino.
Negli stabilimenti sprovvisti di mensa aziendale e in quelli in cui la mensa stessa non funziona durante la pausa, al lavoratore spetterà il cestino.

Art. 3 - Lavoro fuori stabilimento.
Per la lavorazione in esterni fuori stabilimento, l'orario avrà inizio e termine al momento dell'arrivo e della partenza sul luogo di lavorazione.
Fermo restando l'orario di lavoro complessivo di 8 ore e 1 ora di pausa per tutte le località accessibili con i normali mezzi di trasporto pubblici e privati, sarà corrisposto al lavoratore un ulteriore compenso pari a 1 ora lavorativa a titolo d'indennizzo per il tempo stabilito per recarsi sul posto di lavorazione, sempre che questo sia fuori della cinta daziaria.
Nel caso in cui il luogo di lavorazione non fosse accessibile con i mezzi suddetti, l'orario avrà inizio al momento della partenza e avrà fine al rientro in sede.
Al dipendente che lavori fuori dello stabilimento e non possa usufruire della mensa aziendale dovrà essere attribuito il cestino.
Qualora il lavoro si svolgesse in zone nelle quali è prevista una speciale indennità determinata dalle locali autorità sanitarie, sarà corrisposta al lavoratore una maggiorazione del 100% della normale paga giornaliera.

Parte III - Intermedi
Art. 4 - Vitto.

Per la colazione dovrà essere concessa 1 ora di pausa non prima delle ore 11 antimeridiane e non oltre le 14. Se il lavoro si protrae oltre le 21, dovrà essere concessa un'ulteriore pausa per il pasto; qualora non venisse concessa la pausa, al lavoratore spetterà il cestino, a meno che non sia stata concordata un'indennità sostitutiva di mensa.
Negli stabilimenti sprovvisti di mensa aziendale e in quelli in cui la mensa stessa non funziona durante la pausa, al lavoratore spetterà il cestino.

Art. 5 - Lavoro fuori stabilimento.
Per la lavorazione in esterni fuori stabilimento l'orario avrà inizio e termine al momento dell'arrivo e della partenza sul luogo di lavorazione.
Fermo restando l'orario di lavoro complessivo di 8 ore e di 1 ora di pausa per tutte le località accessibili con i normali mezzi di trasporto pubblici o privati, sarà corrisposto al lavoratore un ulteriore compenso pari a 1 ora lavorativa a titolo d'indennizzo per il tempo stabilito per recarsi sul posto di lavorazione, sempre che questo sia fuori della cinta daziaria. Nel caso in cui il luogo di lavorazione non fosse accessibile con i mezzi suddetti, l'orario avrà inizio al momento della partenza e avrà fine al rientro in sede.
Al dipendente che lavori fuori dello stabilimento e non possa usufruire della mensa aziendale, dovrà essere attribuito il cestino, sempreché non sia stata concordata un'indennità sostitutiva di mensa.
Qualora il lavoro si svolgesse in zone nelle quali è prevista una speciale indennità determinata dalle locali autorità sanitarie, sarà corrisposta al lavoratore una maggiorazione del 100% della normale paga giornaliera.

Art. 8 - Applicabilità alle categorie speciali o intermedi.
Per la regolamentazione delle categorie speciali o intermedi si fa riferimento, per quanto da essa non disciplinato, alle nome del Testo Unificato, parte I, Comune.