Tipologia: Accordo
Data firma: 14 dicembre 2023
Parti: Terna e Filctem, Flaei, Uiltec
Settori: Chimici, Elettrici, Terna
Fonte: filctemcgil.it
Sommario:
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Accordo per l'elezione/designazione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ambiente (RLSA) |
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Disposizioni finali e di attuazione |
Verbale di Accordo
Roma, 14 dicembre 2023 Terna spa, anche in nome e per conto della Società Terna Rete Italia spa […] e la Filctem […], la Flaei […], la Uiltec […],
Accordo per l'elezione/designazione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ambiente (RLSA)
Premesso che
- In Terna le RSU sono decadute ed è interesse e volontà delle Parti porre le condizioni di carattere organizzativo/regolamentare affinché si proceda all'elezione di nuove RSU nell'ambito territoriale delle Unità Produttive in cui si articolano le società per le quali il rapporto di lavoro è regolato dal CCNL 18 luglio 2022;
- ciò nell'ottica di confermare il valore delle relazioni sul territorio e, più generale, di consentire un efficace ed equilibrato dispiegarsi del sistema di relazioni industriali in Terna, coerentemente con quanto definito dal Protocollo di Relazioni Industriali del 10 marzo 2022.
Premesso altresì che il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242, così come riformulati dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni sul riassetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, prevedono il raggiungimento di specifiche intese
Tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue
Rappresentanze Sindacali Unitarie
1. Le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono regolamentate dal Testo Unico sulla Rappresentanza siglato tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, del 10 gennaio 2014, che riprende la disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993; con gli adeguamenti alle nuove intese Interconfederali, nonché, in materia di salute e sicurezza, dagli Accordi interconfederali vigenti sulla rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza.
2. Le RSU sono altresì regolamentate dalla Contrattazione collettiva valevole per i lavoratori addetti al settore elettrico e in particolare dal CCNL del 18 luglio 2022 e dal presente Verbale di accordo.
3. Le RSU sono costituite nell'ambito delle Unità produttive individuate - ai fini elettorali - nel documento allegato (All.1), con indicazione del numero dei componenti in relazione all'organico alla data del 30 novembre 2023.
4. L'iniziativa per la costituzione delle RSU può essere assunta congiuntamente o disgiuntamente dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dei sopracitati Accordi Interconfederali.
5. Hanno potere di iniziativa anche:
a. le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;
b. le associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
i. accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti del presente accordo, e dei sopracitati Accordi Interconfederali;
ii. la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto
6. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto con sistema proporzionale tra le liste concorrenti. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri, nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, in relazione alle rispettive consistenze di lavoratrici e di lavoratori presenti in ogni Unità, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
7. I numeri dei componenti delle RSU sono indicati nel documento allegato (All. 1).
8. I componenti le RSU restano in carica 3 anni. L'iniziativa per i successivi rinnovi potrà essere assunta anche dalle RSU - ove validamente esistenti - e, in ogni caso, dovrà essere esercitata non prima del 6° mese e non oltre il 3° mese antecedente la scadenza del mandato.
9. Compiti, funzioni, tutele e diritti delle RSU e dei rispettivi componenti sono stabiliti dagli accordi richiamati dai punti 1 e 2 del presente verbale e dal vigente Protocollo di Relazioni Industriali, nonché dalle specifiche disposizioni di legge in materia.
Le RSU, in funzione di quanto sopra, subentrano alle eventuali RSA nelle funzioni loro espressamente demandate dalla legge n. 300/70. I componenti delle RSU assorbono integralmente i diritti riconosciuti dalla suddetta legge alle RSA.
In caso di mancato rinnovo delle RSU, a seguito di scadenza del mandato o di qualsiasi altro caso di decadenza, nonché nelle more dello svolgimento delle elezioni, le relative funzioni sono assunte dalle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali.
Le Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dei sopracitati Accordi Interconfederali e del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in essi contenuta partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
10. Qualora nello svolgimento delle funzioni proprie, una RSU dovesse valutare la necessità di dare luogo ad iniziative di mobilitazione finalizzate al corretto ed integrale svolgimento del proprio mandato, potrà decidere e proporre alle competenti strutture delle Federazioni di categoria le conseguenti azioni di mobilitazione. Dette strutture, verificato che le motivazioni a sostegno delle iniziative di mobilitazione rientrano tra le competenze delle RSU - restando esse stesse responsabili di quanto prevede la legge n. 146/90 e successive modifiche - proclameranno e comunicheranno alle Controparti le azioni di sciopero.
11. Ai componenti delle RSU verranno complessivamente concessi permessi retribuiti per un ammontare di ore annue così determinate: 2 ore per il numero di lavoratori dipendenti da ogni Unità produttiva alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Per la fruizione dei permessi, sarà utilizzata l'allegata modulistica.
12. Le ore di permesso necessarie per la partecipazione a riunioni convocate su iniziativa dell'Azienda non sono comprese nel monte ore. Per tali ore di permesso dovrà essere utilizzato il modello di richiesta al quale dovrà essere allegata copia della convocazione.
13. Le riunioni, previa condivisione tra le parti, potranno altresì validamente effettuarsi anche a distanza, avvalendosi dei sistemi e dispositivi di videoconferenza normalmente in uso in Azienda.
14. Qualora per trasferimenti occorrenti all'espletamento delle attività di cui al punto precedente, i componenti RSU dovessero sostenere delle spese, l'Azienda riconoscerà un contributo, come precisato al punto successivo, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a. la riunione sia convocata su iniziativa dell'Azienda;
b. la riunione sia effettuata in una sede diversa dalla località in cui il componente RSU ha la propria sede di lavoro.
15. Ricorrendo le condizioni di cui al punto precedente, l'Azienda riconoscerà un "concorso spese di trasporto", determinato sulla base di una percentuale pari al 50% delle spese sostenute per gli spostamenti con mezzi pubblici e debitamente documentate. Qualora il componente RSU si trovi nell'obiettiva impossibilità di raggiungere il luogo di destinazione servendosi dei mezzi pubblici e pertanto impieghi un mezzo di sua proprietà, l'Azienda riconoscerà un "contributo" pari al 50% degli importi, riferiti alle percorrenze di servizio oltre i 12.000 Km, previsti dai vigenti accordi sindacali applicabili nei confronti del personale in questione.
16. È fatto salvo in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL valevole per i lavoratori addetti al settore elettrico il diritto ad indire e gestire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 6 delle 12 ore annue retribuite (di cui all'art. 47 CCL 21 febbraio 1989, richiamato dal verbale 19 aprile 2002); in ogni caso la singola Organizzazione sindacale è titolare di due ore, mentre l'utilizzazione congiunta del pacchetto produce una riduzione pro-quota delle stesse: le restanti sei ore possono essere indette e gestite congiuntamente dalle RSU e dalle Organizzazioni sindacali competenti.
17. I componenti delle RSU restano in carica per tre anni al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni dall'incarico, trasferimento ad altra Unità produttiva, di risoluzione del rapporto di lavoro di un componente, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Oltre che per i casi sopra citati, si perde la titolarità di componente delle RSU anche in qualsiasi caso di revoca dell'iscrizione (es. dimissioni, espulsione) alla Organizzazione di appartenenza presentatrice della lista nella quale è avvenuta l'elezione e quindi anche per iscrizione ad altra Organizzazione sindacale o Associazione.
Come nel caso delle dimissioni, subentra il primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista nell'ambito del collegio di elezione del lavoratore interessato.
Le sostituzioni dei componenti delle RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo secondo le modalità previste dai sopracitati Accordi Interconfederale e dal presente accordo.
18. Fermo restando in capo ai singoli componenti della RSU la titolarità di diritti ad esercizio individuale (es.: permessi), le determinazioni delle RSU per quanto riguarda la gestione dei diritti ad esercizio collettivo (es.: assemblea) e, più in generale, dell'interlocuzione con l'Azienda sono validamente assunte a maggioranza dei componenti in carica.
19. In tema di locali per le RSU vale quanto previsto dal CCNL vigente (art.8 lett. e) e quanto stabilito dall’art. 27 della legge 300/70.
20. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo, valgono le disposizioni di cui alla Parte seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in Azienda) del più volte citato Testo Unico sulla Rappresentanza siglato tra Confindustria e Cgil Cisl Uil del 10 gennaio 2014.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e Ambiente (RLSA)
21. In tutte le Unità produttive individuate dall'Azienda ai fini elettivi nel documento allegato (All. 1), contestualmente e nell'ambito dei componenti la RSU, sono eletti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e Ambiente, in attuazione a quanto previsto dal Dlgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni, e dai relativi Accordi Interconfederali secondo quanto previsto dall'art. 11, commi 9 e segg. del CCNL 18 luglio 2022 e dal presente Verbale.
22. Il numero dei RLSA da eleggere in ciascuna Unità Produttiva, individuata dall'Azienda ai fini elettivi, è riportato nel documento allegato (All.1).
23. All'atto della presentazione delle liste RSU/RLSA i candidati saranno proposti sia per il ruolo RSU che RLSA.
24. I RLSA saranno indicati tra i lavoratori in forza all'Unità produttiva interessata, che abbiano specifica competenza in materia e restano in carica per 3 anni. Nel caso in cui si verifichi una delle cause di decadenza indicate al precedente punto 17, il sostituto sarà designato nell'ambito della RSU appartenente alla medesima lista.
In caso di mancato rinnovo dei RLSA, a seguito di scadenza del mandato o di qualsiasi altro caso di decadenza, nonché nelle more dello svolgimento delle elezioni, le specifiche funzioni di RLSA sono assunte dalle competenti Organizzazioni sindacali, salvo diversa designazione da parte delle stesse Organizzazioni nell'ambito dei dipendenti dell'Azienda.
25. I permessi retribuiti che ciascun RLSA potrà utilizzare per le attività indicate dall'art. 50, D. Lgs. n. 81/08 sono, per ciascun rappresentante, pari a 72 ore annue e dovranno, salvo casi eccezionali da definirsi con la competente Direzione aziendale, essere armonicamente distribuite nel corso dell'anno.
Sono esclusi dal monte ore totale, i permessi retribuiti necessari per la partecipazione a riunioni convocate dalla Direzione per le attività previste ai punti b, c, d, I, del collima 1 art. 50 D. Lgs n. 81/08.
Per la fruizione dei permessi sarà utilizzata l'allegata modulistica.
26. Qualora per i trasferimenti occorrenti all'espletamento delle attività previste dall'art. 50 D. Lgs. n. 81/08, il rappresentante per la sicurezza e ambiente dovesse sostenere delle spese, esse verranno rimborsate secondo le modalità in atto per la generalità del personale.
27. In relazione a quanto previsto dall'art. 37 D. Lgs. 81/08, la formazione dei RLSA sarà articolata secondo uno specifico progetto condiviso nell’ambito dell’Organismo Bilaterale Salute, Sicurezza e Ambiente, da erogare appena possibile successivamente all’elezione. Nel tempo intercorrente i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e Ambiente svolgeranno regolarmente il proprio ruolo.
28. Su formale richiesta scritta anche del singolo RLSA, che sottoscrive apposita ricevuta, l'Azienda è tenuta a consegnare una copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), assolvendo in tal modo all'obbligo di consegna di cui al comma 4 dell'art. 50 D. Lgs. n. 81/08. I RLSA, come previsto dall'art. 50, comma 6, D. Lgs. 81/08, sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
29. In occasione della consultazione periodica i RLSA hanno la facoltà di esprimere opinioni e formulare proposte. Della consultazione è redatto apposito verbale che sarà conservato in Azienda nella documentazione inerente la salute e sicurezza.
30. La riunione periodica può essere effettuata, confermando le prassi in atto, anche avvalendosi dei sistemi di videoconferenza in uso in Azienda.
31. Le elezioni dei RLSA nell'ambito dei componenti della RSU avverranno secondo le modalità indicate nel Regolamento per la elezione della RSU allegato al presente Verbale (cfr. in particolare punto 21).
Disposizioni finali e di attuazione
I. Le Parti convengono che le elezioni per il rinnovo delle RSU e dei RLSA nelle Unità produttive indicate nei documenti allegati si svolgeranno entro il 30 giugno 2024. Le Parti entro il 31 marzo 2024 definiranno puntualmente la data delle elezioni.
II. Le competenti strutture aziendali provvederanno, entro la fine del mese precedente a quello di effettuazione delle elezioni/designazioni, a fornire alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali gli elenchi del personale in forza aventi diritto al voto.
III. In relazione alla possibile costituzione dei Comitati dei Garanti competenti pronunciarsi sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni elettorali, le competenti strutture aziendali effettueranno una preventiva comunicazione di carattere informativo agli Ispettorati Territoriali del Lavoro.
IV. La Commissione Elettorale costituita per le elezioni delle RSU/RLSA provvederà alla designazione dei Presidenti di seggio tra gli elettori non candidati alle elezioni ed all'individuazione dei seggi in ciascuna Unità produttiva; provvederà anche all'individuazione dell'orario delle votazioni nonché alla pubblicazione del termine (otto giorni prima della data di inizio delle votazioni), entro il quale data ed orario delle elezioni dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori
V. I lavoratori che, per esigenze di servizio, si trovino in trasferta prolungata (almeno una settimana continuativa) programmata almeno 10 gg. prima della data delle elezioni/designazioni, voteranno nel luogo di trasferta. A tal fine, sarà cura dell’Azienda effettuare una preventiva comunicazione alla Commissione Elettorale competente per la località di trasferta ed a quella del luogo di provenienza dei lavoratori stessi.
VI. Per i lavoratori in regime di distacco/trasferta concordata all'estero, è ammesso il voto per corrispondenza. Sarà cura della Commissione elettorale competente, sulla base di elenchi forniti dalle Società di appartenenza, fornire ai lavoratori interessati la scheda elettorale, corredata di relativa busta per il successivo invio alla Commissione elettorale stessa, in tempo utile rispetto alla data delle elezioni.
VII. Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle Parti stipulanti con preavviso di almeno 6 mesi. Le RSU/RLSA restano comunque in carica fino al termine del loro mandato.
VIII. Le Parti concordano che, qualora intervenga una disciplina legislativa volta a regolamentare la materia oggetto del presente accordo, si procederà al riesame dello stesso per la relativa armonizzazione.
Letto confermato e sottoscritto
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UNITA’ |
Personale in forza al 30 novembre '23 |
Numero componenti RSU |
di cui RLSA |
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Polo Galbani |
1168 |
10 |
3 |
|
Via Palmiano |
342 |
8 |
3 |
|
|
|||
|
Lazio* |
298 |
6 |
3 |
|
Abruzzo - Molise |
73 |
4 |
2 |
|
Basilicata |
53 |
3 |
1 |
|
Calabria |
62 |
4 |
2 |
|
Campania |
337 |
9 |
3 |
|
Emilia Romagna |
134 |
6 |
3 |
|
Friuli-Venezia Giulia |
47 |
3 |
1 |
|
Liguria |
63 |
4 |
2 |
|
Lombardia |
424 |
9 |
3 |
|
Marche |
44 |
3 |
1 |
|
Piemonte - Valle d'Aosta |
339 |
9 |
3 |
|
Puglia |
152 |
6 |
3 |
|
Sardegna |
228 |
6 |
3 |
|
Sicilia |
264 |
6 |
3 |
|
Toscana |
230 |
6 |
3 |
|
Trentino-Alto Adige |
67 |
4 |
2 |
|
Umbria |
49 |
3 |
1 |
|
Veneto |
367 |
9 |
3 |
|
Totale complessivo |
4741 |
|
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*Compreso il personale delle direzioni centrali dislocato in via della Marcigliana - Roma
Allegato 2 RICHIESTA DI PERMESSO RSU
Unità produttiva ..................................................
.... sottoscritt...................... (matr. N................................. ), in servizio presso ............................................................. chiede, in qualità di componente RSU, un permesso nel giorno ..................... dalle ore .................. alle ore ....................
Data .............................
Firma del richiedente
.............................
Visto del responsabile
.............................
Allegato 3 RICHIESTA DI PERMESSO - RLSA
Unità produttiva ..................................................
.... sottoscritt...................... (matr. N................................. ), in servizio presso ............................................................. chiede, in qualità di rappresentante per la sicurezza, un permesso
nel giorno ..................... dalle ore .................. alle ore ....................
Data .............................
Firma del richiedente
.............................
Visto del responsabile
.............................
Allegato 4
Regolamento per la elezione della RSU
1. Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), le Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2. Quorum perla validità delle elezioni
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le Organizzazioni sindacali operanti all'interno dell'azienda prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'Unità produttiva.
3. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all'Unità produttiva alla data delle elezioni. Hanno altresì diritto al voto i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto.
Hanno diritto all'elettorato passivo i lavoratori non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forza all'Unità produttiva alla data delle elezioni. Sono inoltre fatte salve le eccezioni previste al successivo punto 4.
4. Presentazione delle liste
All’elezione della RSO possono concorre liste elettorali presentate dalle:
a) Organizzazioni sindacali di categoria aderenti a confederazioni firmatarie del presente accordo oppure dalle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’Unità produttiva;
b) Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente, formalmente ed integralmente la presente regolamentazione, oltre che i contenuti dell'Accodo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale, nonché gli scrutatori.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista, sottoscrivendola per accettazione. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.
5. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole Unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato, entro il 15° giorno precedente la data di inizio delle elezioni. I nominativi dei lavoratori designati dovranno essere comunicati, sempre entro il suddetto termine, alla competente Direzione aziendale.
La Commissione elettorale si intende costituita subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste.
6. Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha, tra l'altro, il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente regolamento.
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
d) dare comunicazione alle Associazioni sindacali che hanno presentato le liste del numero e dell'ubicazione dei seggi, almeno 5 giorni prima della data di inizio;
e) nominare i Presidenti di seggio fra gli elettori non candidati, non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni, dandone contestuale comunicazione alla direzione aziendale;
f) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
g) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente regolamento;
h) redigere il verbale conclusivo delle operazioni elettorali, fornendone contestualmente copia alla Direzione aziendale;
i) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi ai candidati eletti, alle Direzioni competenti, alle Associazioni sindacali presentatrici di liste e a tutti i lavoratori, mediante affissione all'albo di cui al punto 1, entro 48 ore dalla chiusura dei seggi. La Commissione, in caso di votazione, assume le sue decisioni a maggioranza semplice.
7. Pubblicazione delle liste
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data di inizio delle elezioni.
8. Scrutatori
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni, dandone comunicazione scritta alla competente Direzione aziendale e alla Commissione elettorale.
9. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso né per lettera, né per interposta persona.
10. Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11. Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
12. Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni a cura della Commissione elettorale.
13. Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8 del presente regolamento e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
14. Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, che sarà fornito alla Commissione elettorale dalla competente Direzione aziendale.
15. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
16. Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente punto 14, la firma accanto al suo nominativo.
17. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura - ovvero il giorno dopo - delle operazioni elettorali di tutti i seggi della stessa Unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
18. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.
19. Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
ovvero a mezzo posta elettronica certificata, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Direzione dell'Unità produttiva competente. La Commissione elettorale curerà, inoltre, la pubblicazione nell'albo di cui al punto 1 della composizione della RSU eventualmente mutata a seguito dei ricorsi.
20. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato dei garanti.
Tale Comitato è composto, a livello regionale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante aziendale, ed è presieduto dal Direttore della DTL o da un suo delegato in cui insiste l'Unità produttiva interessata dal ricorso.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
La nomina dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti entro il 10° giorno successivo alla data di proclamazione degli eletti effettuata dalla Commissione elettorale, ovvero entro il 10° giorno successivo alla data di definizione di eventuali ricorsi.
22. Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola Unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Infine porterà a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicato da affiggere all'albo aziendale, l'integrale composizione della RSU.
