Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 28 maggio 2020
Validità: dal 01.07.2020
Parti: Delegazione di parte datoriale di Arpae e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Anaao-Assomed, Fedirets, RSU
Comparti: P.A., ARPAE
Fonte: arpae.it
Sommario:
Accordo in merito alla disciplina in materia di espletamento delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in Arpae Emilia-Romagna Rep. 335/2020
In data 28/05/2020, la Delegazione di parte datoriale di Arpae e le OO.SS. della Dirigenza e del Comparto e RSU Aziendali in calce specificate, hanno concordato quanto di seguito riportato.
Richiamati:
- il Contratto Collettivo Quadro del 10/07/1996 (in G.U. n. 177 del 30/07/1996) relativo ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- il D. Lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento all’art. 47 “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” ed all’art. 50 “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
- l’Atto di indirizzo in materia di espletamento delle funzioni attribuite ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e del CCNQ 10/07/1996, sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e dalle OO.SS. (PG/2013/186578 del 25/07/2013);
Rilevata:
- la necessità di procedere alla definizione di una disciplina aziendale in materia di espletamento delle funzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che tenga conto:
• delle disposizioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, contenute nel sopra citato D. Lgs. n. 81/2008;
• delle modifiche organizzative che hanno interessato l’Agenzia;
Dato atto:
- che con nota PG/2019/98540, a firma del Direttore Generale di Arpae, è stato istituito un apposito Tavolo tecnico deputato all’elaborazione di una proposta di disciplina aziendale in materia di attività e agibilità degli RLS. Il Tavolo tecnico è composto da componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali (comparto e dirigenza), da componenti designati dall’Agenzia e da alcuni Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Vista:
- la proposta di disciplina in materia di attività e agibilità degli RLS elaborata dal Tavolo tecnico;
Considerato:
- che la cultura della sicurezza e della prevenzione costituisce un elemento indispensabile per garantire la salute e la sicurezza del personale, la vivibilità degli ambienti, la fruibilità dei servizi ed il miglioramento della qualità del lavoro;
- che l’esercizio delle funzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza assume una valenza strategica ai fini della corretta applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 81/2008.
Premesso quanto sopra detto, le parti concordano in merito ai contenuti del documento “Disciplina in materia di espletamento delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in Arpae Emilia-Romagna” (Allegato 1).
Le parti concordano, altresì, di fissare al 01/07/2020 la data di decorrenza della Disciplina in oggetto.
Le parti precisano, infine, che i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in carica al momento dell'entrata in vigore della predetta disciplina continuano a svolgere le relative funzioni sino all'individuazione dei nuovi RLS.
Allegato 1 Disciplina in materia di espletamento delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in Arpae Emilia-Romagna
1. Definizioni
Ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. i) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
Tale compito di rappresentanza è diretto verso tutti i lavoratori presenti all’interno dell’amministrazione così come definiti dall’art. 2, comma 1 lett. a)1, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
2. Numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Presso Arpae Emilia-Romagna viene individuato un RLS per ogni ambito provinciale a cui si aggiungono ulteriori 3 RLS. Pertanto, complessivamente, presso l’Agenzia sono individuati n. 12 RLS.
All’interno del gruppo degli RLS viene individuato un referente per il coordinamento delle relative attività.
3. Modalità di individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
L'esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (art. 50, comma 7, D. Lgs. n. 81/2008).
L’individuazione dei Rappresentanti avviene secondo le modalità di seguito riportate.
a) RLS eletti dai lavoratori
Hanno diritto al voto tutti i dipendenti che prestano servizio presso Arpae, compresi i dipendenti in comando/distacco da altro Ente ed i lavoratori con contratto di somministrazione.
Presso ciascun ambito provinciale i lavoratori che prestano servizio presso le Strutture Arpae ubicate nell’ambito provinciale medesimo, sono chiamati ad eleggere n. 1 RLS da scegliere tra coloro che hanno formalizzato la relativa candidatura (complessivamente i lavoratori eleggono 9 RLS).
Possono essere eletti RLS tutti i dipendenti di Arpae non in prova – della dirigenza e del comparto - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sono, pertanto, esclusi dall’elettorato passivo i dipendenti di altri Enti in posizione di comando/distacco).
L’elezione si svolge, di norma, 30 giorni prima dell’avvio delle elezioni RSU e delle relative risultanze deve essere redatto apposito verbale.
L’espletamento di tali elezioni è coordinato a cura delle Organizzazioni Sindacali.
b) RLS designati dalla RSU al proprio interno
Successivamente all’elezione di cui alla precedente lettera a), la RSU nominata a seguito delle relative elezioni designa al proprio interno gli ulteriori RLS a copertura della quota di cui al paragrafo 2. Tale designazione deve concludersi entro 15 giorni dalla nomina della RSU.
Anche di tale designazione deve essere redatto verbale.
I verbali di cui sopra sono trasmessi al datore di lavoro.
I nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono essere comunicati dal datore di lavoro, in via telematica, all'INAIL secondo quanto previsto nell’art. 18, comma 1 lett. aa), del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Inoltre i nominativi degli RLS sono resi noti attraverso pubblicazione nella intranet aziendale.
È onere dell’Agenzia provvedere alla formazione specifica di cui al successivo paragrafo 7 per gli RLS che all’atto della elezione/designazione ne risultassero privi.
4. Durata in carica
La durata dell’incarico di RLS è di tre anni e decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di conclusione delle operazioni di elezione e designazione di cui al paragrafo 3.
Il Rappresentante, al termine dell’incarico, può essere rieletto o ridesignato.
Nel caso in cui un Rappresentante (o più Rappresentanti) per sopravvenuti e comprovati impedimenti o per risoluzione del rapporto di lavoro non possa esercitare la funzione, questo è sostituito con le modalità di seguito indicate.
Se il Rappresentante uscente è stato eletto dai lavoratori (paragrafo 3 lett. a) è sostituito dal candidato collocatosi, con riferimento al medesimo ambito provinciale, nella posizione immediatamente successiva; se, relativamente all’ambito provinciale in questione, non vi sono altri candidati, si procederà ad individuare il sostituto attraverso una nuova elezione da effettuarsi entro 60 giorni.
Se il Rappresentante uscente è stato designato dalla RSU al proprio interno (paragrafo 3 lett. b), la sostituzione avviene a cura della RSU medesima che designa il sostituto al proprio interno.
L’RLS che subentra al Rappresentante uscente ha a disposizione un numero di ore di agibilità (di cui al successivo paragrafo 6) proporzionato al periodo residuo dell’anno di riferimento.
L’Agenzia prende atto del nominativo del nuovo RLS e tale nominativo viene comunicato all’INAIL secondo quanto previsto nel paragrafo 3.
5. Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono attribuite le seguenti funzioni:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del citato D. Lgs. n. 81/2008;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 81/2008;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
5.1. Accesso ai luoghi di lavoro
In materia di accesso ai luoghi di lavoro da parte dei Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza (art. 50, comma 1 lett. a), D. Lgs. n. 81/2008), si richiamano le disposizioni di seguito riportate:
- art. 9 Legge n. 300/1970: “I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”;
- art. 18, comma 1 lett. n), D. Lgs. n. 81/2008: il datore di lavoro deve “consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute”;
- CCNQ 10/07/1996: dispone che il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato “nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il Rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al Responsabile del servizio prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato”.
Gli accessi ai luoghi di lavoro, da parte degli RLS, devono essere, di norma, programmati e comunicati preventivamente al Responsabile della struttura interessata. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione per Responsabile di struttura si intendono: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Tecnico, Responsabili Aree Prevenzione Ambientale, Responsabili Aree Autorizzazioni e Concessioni, Responsabili Struttura Idro-Meteo-Clima e Struttura Oceanografica Daphne, Responsabile Laboratorio Multisito.
Del sopralluogo deve essere, altresì, data preventiva informazione al Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
L’accesso alle diverse strutture dell’Agenzia deve essere effettuato in modo da non costituire ostacolo al regolare svolgimento dell’attività lavorativa.
Ai sensi di quanto previsto nell'art. 48 del D. Lgs. n. 81/2008 il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave.
5.2. Consultazione
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono consultati dal datore di lavoro al ricorrere delle ipotesi previste dal sopra citato art. 50 lett. b), c) e d) del D. Lgs. n. 81/2008.
In particolare gli RLS sono consultati:
- preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’amministrazione;
- sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- in merito all'organizzazione della formazione di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008.
La consultazione è attivata dal datore di lavoro tramite il Servizio Prevenzione e Protezione.
I Rappresentanti, in occasione della consultazione, hanno facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.
5.3. Riunione periodica
I Rappresentanti partecipano alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 81/20082.
La riunione periodica è convocata dal datore di lavoro, direttamente o tramite il Servizio di prevenzione e protezione, di norma con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi e su uno specifico ordine del giorno.
I Rappresentati possono, altresì, richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nell’amministrazione.
Della riunione deve essere redatto verbale a cura del datore di lavoro o suo delegato; il verbale è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
5.4. Informazione e documentazione aziendale
I Rappresentanti ricevono le informazioni di cui al sopra citato art. 50, comma 1, lett. e) ed f) del D. Lgs. n. 81/2008.
I Rappresentanti, su loro richiesta scritta e per l’espletamento delle relative funzioni, ricevono copia dei seguenti documenti:
a. documento relativo alla valutazione dei rischi (art. 50, comma 4 - art. 17, comma 1 lett. a), D. Lgs. n. 81/2008);
b. documento di valutazione dei rischi da interferenza (art. 50, comma 5 – art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008).
Il datore di lavoro ha, inoltre, l’obbligo di consentire ai Rappresentanti l’accesso ai dati di cui all’art. 18, comma 1 lett. r) del D. Lgs. n. 81/2008 relativi agli infortuni sul lavoro di almeno un giorno3.
I Rappresentanti, ricevute le informazioni e la documentazione, sono tenuti a farne un uso strettamente connesso alle relative funzioni nel rispetto degli obblighi di segretezza di cui al successivo paragrafo 9.
6. Permessi fruibili dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono riconosciuti i seguenti permessi:
a) n. 150 ore annue di permessi retribuiti a disposizione di ciascun RLS per l’espletamento delle funzioni di cui al paragrafo n. 5;
b) n. 300 ore annue di permessi retribuiti a disposizione, complessivamente, di tutti gli RLS per promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori (tale monte ore non è attribuito pro capite).
I permessi di cui sopra (lett. A e B) costituiscono a tutti gli effetti orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori. In occasione della fruizione dei permessi in questione viene corrisposto l’intero trattamento retributivo spettante.
Il Rappresentante deve comunicare preventivamente, ed in forma scritta, al proprio Responsabile l’assenza dal servizio per l’espletamento delle relative funzioni.
I Responsabili di afferenza dei singoli RLS sono tenuti a consentire l’attività di questi ultimi, favorendo la fruizione dei permessi necessari, salvo che non ostino eccezionali esigenze di servizio che devono essere dettagliatamente motivate. L’eventuale diniego deve essere motivato e trasmesso in forma scritta al datore di lavoro.
Trimestralmente il Servizio Organizzazione e Risorse Umane provvede a comunicare al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i permessi dagli stessi fruiti nel trimestre di riferimento.
I permessi fruiti dagli RLS sono registrati nel programma delle presenze attraverso specifici codici. Nell’anno di individuazione e nomina degli RLS i permessi di cui sopra sono assegnati in misura proporzionale ai mesi dell’anno rimanenti al momento della data di inizio di espletamento del mandato.
7. Formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dalla normativa vigente (art. 37 commi 10, 11 e 12 del D. Lgs. n. 81/20084).
In particolare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
La durata minima dei corsi di formazione è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
È previsto un obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 8 ore annue.
La formazione non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori e rientra nelle 150 ore di cui al sopra citato paragrafo n. 6.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un’integrazione della formazione.
8. Strumenti per l’esercizio delle funzioni
Al fine di consentire l’espletamento delle proprie funzioni i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possono utilizzare locali opportunamente messi a disposizione dall’amministrazione.
Per le riunioni dei Rappresentanti ed eventuali gruppi di lavoratori l’amministrazione consente l’uso delle sale riunioni previa prenotazione.
Per l’espletamento delle relative funzioni gli RLS possono utilizzare gli automezzi aziendali. L’uso del mezzo proprio è consentito nei limiti e nel rispetto delle disposizioni normative ed aziendali vigenti in materia.
9. Obblighi
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” - e ss.mm.ii. (art. 50, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008).
È tenuto, altresì, al rispetto del segreto relativamente a:
- informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 (documento di valutazione dei rischi da interferenze);
- processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
Resta fermo, altresì, l’obbligo per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di dare adempimento a quanto previsto nei vigenti Codici di comportamento e disciplinari.
10. Tutela
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali (art. 50, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008).
11. Disciplina transitoria
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in carica al momento dell'entrata in vigore della presente disciplina continuano a svolgere le relative funzioni sino all'individuazione dei nuovi RLS.
Le disposizioni contenute nella presente disciplina, a fare data dalla sua entrata in vigore, si applicano anche agli RLS attualmente in carica ed i permessi di cui al paragrafo 6 sono assegnati in misura proporzionale alla durata residua del relativo mandato.
12. Norma finale e di rinvio
Per quanto non previsto nella presente disciplina si rinvia a quanto disposto, in materia, dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
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1 Ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008 per lavoratore si intende: la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”.
2 Si riporta, per completezza, il testo dell’art. 35 “Riunione periodica” del D. Lgs. n. 81/2008:
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
3 L’art. 18, comma 1 lett. r), del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro deve:
“comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.
4 Si riporta l’art. 37 commi 10, 11 e 12 del D. Lgs. n. 81/2008:
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
