Tipologia: Accordo
Data firma: 17 novembre 2020
Parti: Terna e Filctem, Flaei, Uiltec
Settori: Chimici, Settore elettrico, Terna
Fonte: filctemcgil.it


Verbale di Accordo

Roma, 17 novembre 2020, tra Terna spa, anche in nome e per conto della Società Terna Rete Italia spa […] e la Filctem […], la Flaei […], la Uiltec […]

Premesso che
> Il servizio elettrico è un servizio pubblico essenziale ed è elemento abilitante fondamentale anche per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
> Terna si è prontamente attivata per adottare iniziative ed azioni a tutela delle proprie persone in coerenza con le misure di contenimento del contagio via via introdotte dalle pubbliche autorità in relazione al diffondersi del virus COVID-19 e dal “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalle Parti sociali con la mediazione del Governo;
> stante l’importanza strategica delle sale controllo e conduzione del Dispacciamento per garantire la continuità del servizio elettrico, l’Azienda ha già attuato misure di emergenza che, tra le altre, prevedono:
> il ricorso all’alternanza nell’utilizzo delle sale turno principali con quelle di backup;
> la rotazione tra sedi di lavoro differenti per limitare le interazioni tra gli operatori anche nei momenti di cambio turno e per poter rendere possibile una accurata sanificazione degli ambienti di lavoro;
> la modifica nell’ambito dei CCT delle linee di semiturno h16 in linee di turno h24 per limitare le occasioni di contatto tra operatori;
> l’incremento dei turni del personale esterno per la pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti di lavoro, effettuata ad ogni cambio turno;
> l’avvio dello smart working nelle giornate di disponibilità, a meno di necessità che richiedano la sostituzione del collega in turno;
> la fruizione del pasto meridiano servito direttamente nelle sale controllo;
> la misurazione a distanza della temperatura prima dell’avvio di ciascun turno tramite l'utilizzo di un Termoscanner professionale;
> in data 17 marzo 2020 e 2 aprile 2020 sono stati sottoscritti con le Segreterie sindacali nazionali due verbali di accordo che regolano la gestione dell’emergenza e le soluzioni di confinamento nell’eventualità in cui si verifichino casi di positività al Covid-19 tra i turnisti in servizio rispettivamente presso le sale del Centro Nazionale di Controllo (CNC) e dell’Esercizio Mercati Elettrici (EME) e presso i Centri di Controllo e Teleconduzione (CCT).
Considerato che
> in data 17 novembre 2020 l’Azienda ha illustrato alle Segreterie sindacali nazionali ulteriori misure di contenimento da adottare nel caso in cui si verifichino casi di positività al Covid-19 che riguardino operatori in servizio presso le sale CNC, EME, CCT, Service Control Room (SCR) e Security Operations Center (SOC).
> In particolare, nel caso in cui il primo operatore (di qualunque sala operativa) risulti positivo al Covid 19, tutti gli Operatori della medesima squadra saranno posti in quarantena presso le loro abitazioni ed invitati a contattare il proprio medico di base o la ASL. Gli Operatori in quarantena non svolgeranno attività in presenza e pertanto l’attività in turno sarà svolta con le restanti squadre. Gli Operatori appartenenti alla squadra del collega risultato positivo potranno rientrare in servizio solo quando saranno trascorsi 14 giorni senza avvertire alcun sintomo dall’ultimo giorno in cui hanno lavorato in turno con lo stesso, oppure quando saranno trascorsi 10 giorni sempre in assenza di sintomi ed in presenza di un tampone eseguito al decimo giorno con esito negativo. Gli operatori coinvolti saranno sostituiti secondo il normale piano sostituzioni, avendo cura di minimizzare i contatti tra componenti di squadre diverse anche utilizzando le sale mono-operatore o le sale cosiddette «di transizione» appositamente dedicate.
Tutto quanto sopra premesso e considerato con il presente accordo si conviene quanto segue
1. In caso di emergenza ovvero in presenza di un numero elevato di turnisti positivi al Covid 19 o in quarantena, l’Azienda valuterà il confinamento delle risorse necessarie ad attivare il Presidio permanente di cui ai successivi punti presso strutture alberghiere che rispettino determinati requisiti di sicurezza e che si trovino nelle immediate vicinanze delle sedi delle linee di turno in servizio;
2. la soluzione logistica sopra descritta dovrà essere atta a consentire la presenza continuativa (h 24) per un periodo di 15 giorni di un Presidio permanente composto da un numero di persone variabile a seconda del modello operativo di ciascuna sala;
3. l’Azienda darà priorità all’adesione su base volontaria non escludendo la chiamata diretta ove necessario;
4. individuate le risorse facenti parte del Presidio permanente, queste, prima dell’avvio del ciclo di 15 giorni e al termine dello stesso, saranno sottoposte a visita medica e al tampone da parte delle strutture sanitarie abilitate. Tutti i dati raccolti verranno trattati in conformità alle normative sulla privacy;
5. le modalità di espletamento della prestazione lavorativa riportate nei punti che seguono costituiscono una condizione lavorativa del tutto eccezionale in risposta alla situazione di emergenza in atto;
6. i turnisti opereranno in base a linee di turno secondo lo (gli) schema (schemi) riportato/i nel documento allegato, con orari che verranno stabiliti per ciascuna sala;
7. al termine del primo ciclo della durata di 15 giorni, le risorse facenti parte del primo Presidio permanente si porranno in autoquarantena nelle proprie abitazioni, mentre inizierà un nuovo Presidio permanente composto dai turnisti che non avevano fatto parte del primo Presidio, postisi a loro volta in autoquarantena nei 15 giorni precedenti;
8. fatto salvo quanto descritto ai punti precedenti, che costituisce la strategia generale auspicabile, I provvedimenti da mettere in atto verranno calibrati in base alla specifica situazione emergenziale da gestire;
9. prima dell’avvio del nuovo ciclo verranno effettuate le visite mediche come descritto al precedente punto 4; relativamente ai trattamenti economici da riconoscere ai turnisti facenti parte di ciascun Presidio permanente, questi, oltre alle indennità previste dall’art. 11 del verbale di accordo turnisti 7 marzo 1995 o dall’art. 5 del verbale di accordo semiturnisti del 4 aprile 1995, percepiranno, per ogni ciclo di 30 giorni, un importo lordo pari a 4.500 € a compensazione di ogni tipo di disagio connesso con il confinamento presso la sede e al periodo di autoquarantena;
10. inoltre, i turnisti Quadri, per tenere conto del maggior numero di ore di prestazione in turno per ciascun ciclo di 15 giorni rispetto a quanto normalmente previsto da un piano di turno, percepiranno, per ogni ciclo di 15 giorni con confinamento preso la sede, un importo lordo pari al 3% della retribuzione annua lorda (RAL) a titolo di una tantum;
11. durante il periodo in cui sarà posto in autoquarantena il personale turnista percepirà la normale retribuzione;
12. l’Azienda coinvolgerà le Organizzazioni sindacali e gli RLSA nel caso in cui si renda necessario attivare il confinamento del personale turnista come più sopra individuato, e dei successivi sviluppi.
Letto, confermato e sottoscritto

Allegato 1 al verbale di accordo 17 novembre 2020