Tipologia: Ipotesi di accordo sul lavoro agile
Data firma: 28 luglio 2022
Validità: 01.09.2022 - 31.12.2025
Parti: Valentino Factor Shoes  e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, RSU
Settori: Tessili, Calzaturifici, Valentino Factor Shoes
Fonte: filctemcgil.it


Ipotesi di accordo sul lavoro agile
 

Tra Valentino Factor Shoes srl, con sede legale in Milano, via Turati n. 16/18, […] (la "Società") […], e Filctem - Cgil […], Femca - Cisl […] e Uiltec-Uil […], (le “OOSS”), unitamente alla RSU della Società, […] (la "RSU" e, unitamente alle Società e alle OOSS: le "Parti")

Premesso
a) che le Parti, consapevoli della importanza del lavoro agile per il raggiungimento di elevati risultati di work lite balance, nell’ambito degli accordi raggiunti con la firma in data odierna del Contratto Integrativo Aziendale (“CIA”), hanno convenuto di sottoscrivere il presente accordo che disciplina il ricorso al lavoro agile presso la Società (l’Accordo)
le Parti convengono quanto segue
1. la Società, al fine di consolidare il senso di appartenenza dei propri Dipendenti alla organizzazione aziendale, di incrementare la produttività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, offrirà, ai propri Dipendenti (i “Dipendenti”) la possibilità di accedere, su base volontaria, alla modalità di lavoro definita lavoro agile (di seguito il “Lavoro Agile”), in coerenza con le previsioni della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 e del Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato sottoscritto dalle Parti Sociali e dal Ministero del Lavoro il 7 dicembre 2021; l’accettazione delle richieste di accesso al Lavoro Agile da parte della Società avverrà in base alle esigenze tecnico produttive e organizzative, in coerenza con l’esigenza di garantire la corretta operatività delle varie funzioni.
2. Il presente Accordo contiene le regole che si applicheranno ai Dipendenti che accederanno al Lavoro Agile.
3. I Dipendenti che svolgono la propria prestazione anche mediante il ricorso al Lavoro Agile, svolgono le proprie mansioni presso la normale sede di lavoro, alle condizioni retributive e normative in essere e nei rispetto di tutte le policy e dei regolamenti aziendali, fatta eccezione unicamente per quanto esposto nei punti che seguono in relazione alle prestazioni svolte in Lavoro Agile.
4. I Dipendenti possono svolgere le proprie mansioni in luoghi diversi dalla propria normale sede di lavoro fino a un massimo di giorni 10 giorni per ciascun mese da concordare nelle modalità di cui al punto 5, salva la facoltà per la Società, tramite i propri manager, di concordare con i Dipendenti una fruizione maggiore ove ritenuta utile e funzionale alle esigenze tecnico produttive e organizzative. Sempre tenute in considerazione per le esigenze di cui sopra, la Società si impegna in tal senso a tenere in maggiore considerazione le richieste effettuate da parte di Dipendenti che siano anche genitori, fino al ventiquattresimo mese di età del figlio.
5. La scelta e il numero delle giornate di accesso al Lavoro Agile di cui al precedente punto 4. deve avvenire in accordo tra i Dipendenti e il loro diretto superiore gerarchico in base alle esigenze tecnico produttive e organizzative nonché, ove possibile, tenuto anche conto delle esigenze personali dei Dipendenti. Le richieste formulate dai Dipendenti che si trovino in particolari condizioni di fragilità saranno valutate con maggior attenzione ai fini della concessione del Lavoro Agile da parte della Società.
6. Il luogo, diverso dalla normale sede di lavoro, scelto dai Dipendenti per svolgere le proprie mansioni ricorrendo al Lavoro Agile (di seguito la “Sede di Lavoro Agile”) deve soddisfare esigenze connesse alle attività da svolgere o la necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e deve essere fondata su criteri di ragionevolezza.
7. Per Sede di Lavoro Agile che sia coerente con i sopra citati criteri di ragionevolezza si intende qualunque postazione che (i) si trovi in un ambiente rispettoso del decoro, della onorabilità e dell’immagine della Società e dei suoi Dipendenti, dove vengano rispettate tutte le norme di sicurezza e che sia sufficientemente protetta dagli agenti atmosferici, (ii) si trovi in un ambito ove sia comunque garantita la tutela dei beni aziendali e un giusto livello di privacy e riservatezza, (iii) non si trovi in luoghi dove è vietata la sosta o la permanenza, che siano privi di protezione dalla circolazione di veicoli o natanti e che siano privi, più in generale, dei livelli di sicurezza che devono essere garantiti in qualunque ufficio o abitazione civile nei quali tutte le norme in materia di sicurezza siano rispettate.
8. Nello scegliere la Sede di Lavoro Agile i Dipendenti devono accertarsi della presenza di una connessione internet che consenta l’espletamento di tutte le attività lavorative. Se il luogo individuato non risponde ai requisiti tecnici sopra descritti, i Dipendenti devono recarsi presso altro luogo che rispetti detti requisiti entro e non oltre l’inizio del proprio orario di lavoro. Nel caso in cui ciò non sia possibile i Dipendenti devono presentarsi presso la propria normale sede di lavoro entro l’inizio del proprio normale orario di lavoro.
9. Nelle giornate di Lavoro Agile i Dipendenti mantengono la disponibilità dei propri usuali strumenti di lavoro, che sono affidati alla loro piena responsabilità e che possono essere utilizzati esclusivamente dai Dipendenti.
10. Tutte le spese sostenute a causa del ricorso al Lavoro Agile (a titolo esemplificativo: utenze telefoniche, utenze dati, costi di elettricità, affitto locali, pasti, etc..) sono a totale carico dei Dipendenti. Durante le giornate di Lavoro Agile i Dipendenti maturano il diritto al buono pasto (nel valore tempo per tempo riconosciuto a tutti i Dipendenti in relazione alla sede di lavoro di appartenenza) alle medesime condizioni applicate nelle giornate di lavoro svolte presso la normale sede di lavoro.
11. Nelle giornate di Lavoro Agile i Dipendenti lavorano nelle medesime fasce orarie durante le quali avrebbero lavorato nella normale sede e si rendono disponibili e raggiungibili attraverso i sistemi aziendali in uso; la Società può quindi effettuare i medesimi controlli che può effettuare presso la sede durante l’orario di lavoro.
12. Durante le giornate di Lavoro Agile i Dipendenti non sono autorizzati a lavorare oltre il proprio normale orario di lavoro e non possono effettuare ore di lavoro straordinario, salvo casi di assoluta eccezionalità nei quali in ogni caso è vietato effettuare straordinari in assenza di espressa e preventiva autorizzazione scritta da parte del diretto superiore gerarchico.
13. Nelle giornate di Lavoro Agile i Dipendenti, al termine della giornata lavorativa, sono tenuti a spegnere il personal computer, disattivare i sistemi in uso in azienda e a non accedere per qualunque ragione, in remoto o attraverso smartphone, tablet o qualunque altro strumento, alla rete e ai sistemi aziendali e devono interrompere la prestazione. La Società può eseguire i controlli necessari ad accertare la disconnessione dei Dipendenti dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro attraverso gli usuali sistemi di controllo che può utilizzare presso la sede e/o che vengono utilizzati per difendersi da indebiti accessi ai sistemi da remoto da parte di terzi.
14. In caso di problemi tecnici relativi alla strumentazione tecnologica assegnata, che incidano sul regolare svolgimento della attività lavorativa, i Dipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al proprio diretto superiore e ad attivarsi con i servizi di “help desk” in uso presso la Società. Nel caso in cui il problema non sia rapidamente risolvibile, il Dipendente è tenuto a informare il proprio diretto superiore per trovare una eventuale soluzione e, laddove non sia possibile svolgere l’attività in maniera adeguata, a raggiungere in tempi brevi la normale sede di lavoro per lo svolgimento del proprio lavoro.
15. I Dipendenti sono responsabili della riservatezza e protezione delle informazioni e dei dati aziendali e sono tenuti a tutelare la privacy dei clienti e dei dipendenti, in coerenza con le direttive aziendali e con le istruzioni ricevute. I Dipendenti devono sempre, anche in caso di spostamenti e di soste durante tali spostamenti, custodire il laptop con cura, trasportandolo nelle apposite borse e non lasciandolo mai incustodito per evitare il rischio di perdita di informazioni confidenziali. Qualora si verifichi un evento che possa pregiudicare o mettere in pericolo la sicurezza dei dati (inclusa l’ipotesi di smarrimento del laptop) i Dipendenti devono informare il proprio diretto superiore e l’IT della Società immediatamente e comunque entro e non oltre 30 minuti dal verificarsi dell’evento.
16. Per la corretta gestione delle presenze mensili i Dipendenti, durante le giornate di Lavoro Agile, inseriscono nel sistema la causale “Smart Working” sul proprio profilo personale per le giornate autorizzate.
17. I Dipendenti, all’atto dell’accesso al Lavoro Agile, vengono compiutamente informati dei rischi alla salute e sicurezza connessi allo svolgimento della propria attività lavorativa nelle giornate di Lavoro Agile. A tal fine, la Società allega al presente Accordo nella sua versione aggiornata annualmente, un apposito documento recante l’informativa scritta con l’individuazione dei rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
18. Nell’eventualità di un infortunio occorso durante la prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali della Società, i Dipendenti si impegnano a seguire le procedure in vigore informando tempestivamente il proprio diretto responsabile e l’HR di riferimento e l’ufficio amministrazione del personale.
19. I Dipendenti, con la firma dell’accordo individuale di Lavoro Agile, dichiarano di aver preso visione delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro disponibili nella rete Intranet della Società. In generale, e ferme tali direttive, i Dipendenti si impegnano a svolgere le mansioni, durante le giornate di Lavoro Agile, utilizzando tavoli e sedie ergonomici e rispettando le raccomandazioni in materia di salute e sicurezza di cui alla informativa sulla salute e sicurezza che viene allegata al presente Accordo.

20. Nelle giornate di Lavoro Agile i Dipendenti avranno i medesimi diritti sindacali previsti nelle giornate di lavoro in sede.
21. Anche durante le giornate di Lavoro Agile i Dipendenti potranno partecipare agli eventi formativi previsti per i dipendenti che lavorino in sede, ove compatibili e coerenti con il Lavoro Agile.
22. Ogni accordo individuale di Lavoro Agile è a tempo indeterminato, con facoltà per ciascuna delle parti di recedere con un preavviso di 30 giorni di calendario (90 giorni per i dipendenti disabili di cui all'art.1 della L. 68/1999), ferma la facoltà di recesso con effetto immediato in caso di giustificato motivo.
23. Configura giustificato motivo di recesso dall’accordo di Lavoro Agile, in via esemplificativa e non esaustiva, qualunque violazione al presente Accordo, qualunque comportamento che abbia rilevanza disciplinare (anche se non conduce alla irrogazione di una sanzione disciplinare) e più in generale qualunque comportamento che possa far venir meno, o anche solo ledere o diminuire, il rapporto fiduciario.
24. Il presente Accordo entra in vigore dal 1 settembre 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025, ferma la facoltà per ciascuna delle Parti di recedere unilateralmente al 31 dicembre di ogni anno dal 2024 in poi, comunicandolo anche via email entro il 30 giugno antecedente la data di efficacia del recesso. In caso di mancata tempestiva comunicazione di recesso entro il 30 giugno 2024 il presente Accordo si rinnova di anno in anno, ferma sempre la facoltà per ciascuna parte di comunicare il proprio recesso entro il 30 giugno di ciascun anno. Le Parti si impegnano a incontrarsi per discutere di un nuovo Accordo in merito al Lavoro Agile dal 1 luglio dell’anno di scadenza o di recesso e concordano sul fatto che in caso di mancata sottoscrizione di un nuovo accordo il presente Accordo rimane in vigore fino al 30 giugno dell’anno successivo o fino alla data antecedente nella quale venga sottoscritto un nuovo contratto integrativo.
25. Qualora dovessero essere introdotte disposizioni di legge o previsioni dal CCNL o provvedimenti amministrativi che introducano regole in contrasto con quelle previste nel presente Accordo, tali regole prevarranno su quelle ivi previste e le Parti si incontreranno per adeguare l'accordo a tali nuove regole.

 

Roma, 28 luglio 2022

 

 

Roma, 28 luglio 2022

Allegato 1.1- CIA 28.07.2022

ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE
Tra

Valentino Factor Shoes S.r.l. (di seguito “la Società”), ****, in persona di [•]

e

La sig.ra / Il sig. __________________ (di seguito la/il “Dipendente” e congiuntamente alla Società “le Parti”)
 

Premesso che

- la/il Dipendente ha manifestato la volontà di svolgere la propria prestazione anche mediante il ricorso al lavoro agile (di seguito “Lavoro Agile”)
- la Società ha accolto tale richiesta condizionandola alla sottoscrizione del presente accordo individuale (di seguito “Accordo”) e dell’allegato Regolamento per il Lavoro Agile (di seguito il “Regolamento”), redatto riportando le medesime condizioni previste nell’accordo sindacale sul Lavoro Agile sottoscritto con le organizzazioni sindacali sociali in data 28 luglio 2022

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

1. Con effetto dal [•] la/il Dipendente svolge le proprie mansioni anche ricorrendo al Lavoro Agile.
2. L’Accordo è a tempo indeterminato e può essere risolto nelle modalità e nei termini previsti nel Regolamento.
3. La disciplina e le modalità di svolgimento del Lavoro Agile sono solo ed esclusivamente quelle dettagliatamente indicate nel Regolamento che si allega all’Accordo e che ne forma parte integrante e sostanziale.
[•], [•]

_____________________________
Valentino Factor Shoes S.r.l.
[•]


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data
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Firma - [•]