Tipologia: Regolamento Smart Working
Data firma: 20 marzo 2024
Parti: Gruppo Italgas e OO.SS.
Settori: Chimici, Gas-Acqua, Gruppo Italgas
Fonte: filctemcgil.it
Sommario:
Regolamento Smart Working Gruppo Italgas
Con il presente Regolamento si stabiliscono i criteri di svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai dipendenti delle società appartenenti al Gruppo Italgas in regime di Smart Working (di seguito, SW) e le corrette modalità di utilizzo del nuovo strumento organizzativo da parte dei dipendenti.
1. Principi generali
Il presente Regolamento aziendale (di seguito, "Regolamento") definisce le modalità operative di dettaglio della prestazione lavorativa in lavoro agile o Smart Working (SW) e può essere modificato in qualsiasi momento dall'Azienda, previa discussione con le Organizzazioni Sindacali, fermo restando il rispetto della normativa e degli accordi collettivi vigenti in materia.
Per SW si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro.
L'adozione del modello organizzativo SW non altera in alcun modo l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, ed il relativo assoggettamento al potere direttivo, di controllo, di indirizzo e disciplinare esercitato dall'azienda, secondo quanto previsto dalla legge n. 81 del 22 maggio 2017 e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della L. n. 300/1970, nonché nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. n. 196/2003 e al GDPR.
Pertanto, anche in caso di svolgimento della prestazione in modalità SW, il potere di controllo del datore di lavoro verrà esercitato, laddove possibile, con le stesse modalità con cui viene esercitato all'interno dei locali aziendali, ma tenendo conto della particolare modalità con cui viene resa la prestazione di lavoro. Il dipendente è adeguatamente informato sulle modalità di utilizzo degli strumenti informatici di lavoro e di effettuazione dei controlli, descritti nella Policy aziendale relativa alla assegnazione e gestione degli apparati informatici, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali non comporta la variazione della sede di lavoro.
Lo SW, così come definito e disciplinato all'interno del presente Regolamento, non si configura come Telelavoro, né tantomeno ne integra la fattispecie sotto un profilo normativo. Allo stesso modo, lo SW non costituisce in alcun modo svolgimento di lavoro in Trasferta o Servizio fuori sede.
2. Modalità di recesso
La concessione e il mantenimento di tale modalità della prestazione non costituisce un obbligo per l'Azienda, che si riserva, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa di riferimento, la facoltà di revocarla in relazione a ragioni tecnico/organizzative/produttive.
In ogni caso, le Parti potranno recedere dall'Accordo individuale sullo SW con il preavviso non inferiore a 30 giorni; in presenza di un giustificato motivo ciascuna delle Parti può recedere senza preavviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, secondo comma, L. n. 81/2017.
3. Programmazione e autorizzazione
Le giornate di SW sono programmate in accordo con il Responsabile con un preavviso coerente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza. In caso di sopravvenute esigenze produttive aziendali o personali del dipendente, sarà possibile modificare la suddetta programmazione.
La richiesta delle giornate in cui effettuare l'attività lavorativa in regime di SW, coerente con quanto programmato in accordo con il Responsabile, dovrà in ogni caso essere inserita nell'applicativo aziendale di gestione delle presenze e autorizzata dal Responsabile prima della giornata di fruizione.
I dipendenti che aderiranno allo SW potranno usufruire di tale modalità di lavoro con le regole previste a seconda del modello di SW adottato in base all'attività svolta.
In caso di mancato utilizzo di una o più giornate utilizzabili in modalità SW dette giornate non saranno utilizzabili e/o differibili ad altro mese, nel caso in cui il tipo di SW adottato sia quello mensile.
In caso di SW settimanale potrà essere recuperato, all'interno del mese, il giorno di smart working di cui il dipendente non abbia potuto usufruire a causa del servizio di reperibilità, arrivando comunque ad un numero di giorni di smart working complessivi nel mese non superiore a quelli stabiliti dagli accordi sindacali vigenti tempo per tempo.
In caso di fruizione parziale dello SW nel corso di una giornata lavorativa per concomitante richiesta di ferie e/o permessi nella medesima giornata, la giornata si intenderà comunque interamente imputabile come SW ai soli fini del computo del limite settimanale/mensile.
Qualora durante la giornata già autorizzata di SW il dipendente scelga di recarsi presso la sede di lavoro, dovrà comunque timbrare l'ingresso e l'uscita, ai fini di sicurezza, fermo restando il trattamento SW per la giornata stessa. Qualora invece, per sopravvenute esigenze aziendali, il dipendente sia richiamato a svolgere la prestazione presso la sede di lavoro, il giustificativo SW già autorizzato verrà annullato.
4. Strumentazione informatica
L'Azienda metterà a disposizione del dipendente un PC portatile dotato di tutte le componenti (software e hardware) necessarie a svolgere le attività lavorative, nonché delle cuffie con microfono e l'ordinaria dotazione informatica prevista per gli specifici profili.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare in modo proprio e a custodire con diligenza le dotazioni aziendali assegnate al fine di tutelare sia il patrimonio aziendale che la riservatezza e sicurezza delle informazioni. In particolare, smartphone, tablet e pc non devono mai essere lasciati incustoditi in luoghi non adeguatamente protetti, come ad esempio all'interno di automezzi in sosta.
In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e in ogni caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere l'attività lavorativa, il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio Responsabile.
Laddove venga accertato un comportamento negligente da parte del lavoratore cui conseguano danni alle attrezzature fornite, quest'ultimo ne risponde.
Qualora persista l'impossibilità a riprendere l'attività lavorativa in modalità agile in tempi ragionevoli, il dipendente e il Responsabile devono concordare le modalità di completamento della prestazione lavorativa, ivi compreso il rientro presso i locali aziendali.
Il dipendente esonera l'Azienda da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali danni a cose e/o persone in prossimità dello spazio lavorativo scelto, procurati da un uso improprio delle apparecchiature informatiche assegnate.
In SW il dipendente assicurerà la connessione Internet, che dovrà risultare adeguata con l'ordinato e continuativo svolgimento della prestazione. Non è consentito l'utilizzo dell’hot-spot tramite smartphone aziendale, se non per casi di estrema urgenza e avvisando il proprio Responsabile. Non saranno riconosciuti rimborsi o indennizzi per i costi di connessione o consumi energetici.
5. Orario e luogo di lavoro e modalità di svolgimento della prestazione
La giornata di lavoro in SW è equiparata, a tutti gli, effetti di legge e di contratto, ad una giornata ad "orario normale" di lavoro.
Nella modalità SW, in ragione della peculiarità della modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dei presupposti su cui tale modalità si fonda, è espressamente escluso il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario e non è previsto lo svolgimento di lavoro notturno, né festivo, né i trattamenti previsti per il mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa.
In caso di malattia coincidente con il giorno in SW, il dipendente è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione previsti dalla normativa applicabile.
Nelle giornate di svolgimento di attività in modalità SW le ferie o ex festività potranno essere concesse per mezza giornata.
È altresì consentita la fruizione dei permessi orari previsti dal CCNL o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedi parentali, permessi per visite mediche.
I permessi orari dovranno essere richiesti necessariamente in ogni caso in cui il dipendente abbia delle esigenze personali che non gli consentono di essere connesso e contattabile all'interno della fascia di contattabilità stabilita - come previsto dagli accordi sindacali tempo per tempo vigenti - e dovranno coprire tutto il periodo di disconnessione.
Eventuali assenze temporanee per necessità legate alla conciliazione dei tempi vita-lavoro che si collocano nelle fasce di contattabilità e che non pregiudicano la possibilità di essere contattato, dovranno comunque essere previamente concordate tra Responsabile e Collaboratore, in ossequio a comportamenti caratterizzati dal senso di responsabilità.
Nello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di SW, il dipendente si assume la responsabilità di scegliere un luogo dal quale prestare la propria attività lavorativa che - tenuto conto delle mansioni svolte e secondo un criterio di ragionevolezza - risponda ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza e quindi, sia idoneo all'uso abituale di supporti informatici, non metta a rischio la sua incolumità psichica o fisica, né la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati dal dipendente nell'espletamento delle proprie mansioni e risponda ai parametri di sicurezza sul lavoro come indicati dall'Azienda e riepilogati nell'informativa consegnata al dipendente.
Nel caso in cui il dipendente decida di svolgere l'attività lavorativa in SW in luogo diverso dalla propria abitazione, deve darne preventiva comunicazione al proprio Responsabile per avere contezza (in caso di eventuale infortunio in itinere) del tragitto tra abitazione e luogo scelto per svolgere la prestazione di lavoro.
Il dipendente deve svolgere le ordinarie mansioni e - fatti salvi i periodi di pausa, di riposo e di disconnessione di cui al successivo punto 6 - deve essere disponibile e contattabile dai colleghi e Responsabili - secondo le modalità descritte nell'Accordo sindacale - tramite gli strumenti messi a disposizione dall'Azienda, per la partecipazione alle attività lavorative.
In caso di problemi tecnici della connessione o della dotazione in uso per lo SW, il lavoratore deve prontamente avvisare il Responsabile e comunque attivare la richiesta di assistenza secondo i normali canali aziendali. In tale situazione, il dipendente potrà essere chiamato dal Responsabile ad essere presente in ufficio.
6. Pause e diritto alla disconnessione
Il dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi e sulle pause previste dalla legge e dal contratto collettivo nonché nell'ambito della regolamentazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con riferimento alla disconnessione, si precisa che non è richiesto al dipendente di rendere la propria prestazione lavorativa al di fuori dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge nonché dal CCNL Gas Acqua e fuori dalle fasce orarie di connessione e contattabilità come descritte nell’Accordo Sindacale.
A tal fine, sono individuate le allegate indicazioni di buona condotta (di cui al “Galateo", Allegato B) che ogni dipendente dovrebbe adottare per promuovere un corretto utilizzo dello SW orientato ad una maggiore flessibilità e, al contempo, ad un più elevato grado di collaborazione con i colleghi.
Di conseguenza, è fortemente raccomandata da parte di tutti i dipendenti l'adozione di quanto previsto dal "Galateo" aziendale (Allegato B).
7. Salute e sicurezza
Il dipendente è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa anche all'esterno dei locali aziendali e, pertanto, è tenuto a adottare un comportamento che non lo esponga a rischi connessi alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa come da informativa ricevuta.
L'Azienda si impegna a fornire al dipendente apparecchiature tecnologiche conformi alla normativa in vigore.
Con riferimento all'Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali (art. 23 L. n. 81/2017) resta pienamente confermato che qualora un dipendente in SW subisca un infortunio di qualsiasi genere al di fuori dei locali aziendali, dovrà dare tempestiva informazione al proprio Responsabile e HSE e HRBP, nonché seguire scrupolosamente quanto previsto dalle vigenti procedure aziendali.
In caso di infortunio occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, il lavoratore avrà diritto alla tutela assicurativa nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. n. 1124/1965, quando, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, del D.Lgs. n. 81/2017, la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
8. Regole generali di condotta e riservatezza
Nello svolgimento della prestazione lavorativa anche in modalità SW il comportamento del dipendente dovrà essere improntato a principi di correttezza e buona fede, disciplina, dignità e moralità, così come previsto dalla legge, dal vigente CCNL, dal Codice Etico Italgas, dalla Procedure e dai Regolamenti aziendali applicabili.
Il dipendente assicura il mantenimento di un livello di performance adeguato rispetto alla mansione svolta, all'inquadramento contrattuale e agli obiettivi assegnati.
Eventuali inadempienze alle obbligazioni di cui al presente Regolamento, saranno valutate sotto il profilo disciplinare secondo le disposizioni indicate nel Codice Disciplinare vigente in azienda.
Tutto il personale coinvolto nel progetto SW è tenuto ad osservare le misure di sicurezza comportamentale e tecnologica oggetto della normativa aziendale, a tutela del patrimonio informativo e del business.
Il lavoratore è consapevole che lo SW comporta lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro e, pertanto, in condizioni che sono potenzialmente più esposte al rischio correlato alla compromissione della confidenzialità e della riservatezza delle informazioni aziendali.
Anche in considerazione di quanto sopra, il lavoratore che svolga la sua attività lavorativa in regime di SW è tenuto a custodire con diligenza e massima riservatezza tutti gli apparati messi a disposizione dall'Azienda, nonché tutte le informazioni aziendali ricevute anche per il tramite degli strumenti informatici e/o telematici eventualmente utilizzati ed è tenuto a comportarsi in maniera tale che la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni aziendali venga preservata.
In caso di furto delle apparecchiature informatiche in dotazione, il dipendente dovrà fornire tempestiva informativa al proprio Responsabile e attenersi alle vigenti policy aziendali e, se del casto,
attivare la procedura aziendale per la gestione del data breach (cioè una violazione di sicurezza che comporta - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati).
9. Diritti sindacali
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Smart Working non modifica in alcun modo i diritti e le libertà sindacali individuali e collettivi.
Al fine di agevolare la conoscenza delle iniziative di carattere sindacale, degli accordi sottoscritti, nonché per garantire un'efficacie comunicazione tra OO.SS. e dipendenti, è favorito l'utilizzo della Bacheca Sindacale Elettronica.
I dipendenti e i membri delle OO.SS. avranno infine la possibilità di partecipare alle assemblee sindacali anche da remoto tramite l'applicativo aziendale Microsoft Teams.
10. Disposizioni finali
Per tutto quanto non regolato dal presente Regolamento, si rimanda alle norme in materia contenute nella Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (artt. da 18 a 24), al "Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile" del 7 dicembre 2021, nonché agli accordi sindacali in materia tempo per tempo vigenti.
