Ports of Genoa
VADO LIGURE - SAVONA - PRA' - GENOVA
ORDINANZA N. 6
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;
VISTI i decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 161 e n. 162 del 12 giugno 2024 notificati all’Ente il 14 giugno 2024 che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Commissario straordinario pro tempore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Avv. Paolo Piacenza, dispongono rispettivamente la nomina del Contrammiraglio Massimo Seno quale Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nonché la nomina del Prof. Avv. Alberto Maria Benedetti quale Commissario straordinario aggiunto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
VISTO l’art 6 comma 4 lettera a) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (recante la riforma della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni e integrazioni che affida all’Autorità di Sistema Portuale compiti di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti con potere di regolamentazione ed ordinanza , anche per gli aspetti relativi alla sicurezza ed alla igiene del lavoro in attuazione dell’art. 24 della medesima Legge n. 84/94 ;
VISTO il Decreto Legislativo 101/2020 e s.m.i, di attuazione della Direttiva 2006/117/CE Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti;
CONSIDERATO che la già citata Direttiva Euratom sostituisce ed aggiorna le precedenti norme comunitarie in materia di radiazioni, sorgenti radioattive e sorgenti orfane (Direttive 86/618/CE Euratom, 90/641/CE Euratom, 92/3/CE Euratom, 96/29/CE Euratom, 2003/122/CE Euratom e 2006/117/CE Euratom);
VISTO il piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Genova, predisposto in data 10.08.2012, dalla Prefettura –U.T.G. di Genova ai sensi dell’art.14 del D. Lgs.52/07;
CONSIDERATA l’ordinanza 07/2014, dedicata alla sorveglianza radiometrica, adottata dall’allora Autorità Portuale di Genova allo scopo di regolare le modalità di informazione, vigilanza, controllo e gestione di tali fattispecie di merci.
RITENUTO di dover procedere, in considerazione delle evoluzioni normative in materia, all’adeguamento ed aggiornamento, per il tramite di apposita regolamentazione, della già menzionata ordinanza APGE
SENTITI l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Ligure e l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
CONSIDERATO il parere del Comitato di igiene e sicurezza del lavoro – Comparto Operazioni e Servizi Portuali istituito ai sensi dell’art.7 del Dlgs 272/99 che ne delibera l’approvazione ad unanimità nel corso della seduta del 24 ottobre 2024;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento e dirigente del servizio Controllo del Territorio e del Direttore che attestano la regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento;
SENTITO il Segretario Generale;
ORDINA
Art.1
Finalità e ambito di applicazione
1. La presente ordinanza disciplina, nel porto di Genova, la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, associabili all'eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti.
2. La presente ordinanza si applica ai soggetti che, per il tramite del porto di Genova, esercitano attività d'importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta e ai relativi terminal portuali coinvolti nelle operazioni portuali di scarico.
3. Sono soggetti a sorveglianza radiometrica i rottami e altri materiali metallici di risulta o prodotti semilavorati metallici e prodotti finiti in metallo di provenienza extracomunitaria rientranti nell’allegato XIX del D. Lgs.101/20 e s.m.i.
Art. 2
Modalità di attivazione della sorveglianza radiometrica
1. Il disponente della merce, ovvero il soggetto titolare dello sdoganamento della merce oggetto di sorveglianza radiometrica, ha l’obbligo di compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modulo di cui all’Allegato “A” della presente Ordinanza.
2. Il modulo deve essere trasmesso, per opportuna notificazione a Capitaneria di Porto, con un anticipo di almeno 12 ore rispetto all’arrivo del vettore, attraverso la piattaforma informatica merci pericolose (PMIS2). Contestualmente, con egual tempistica, si richiede l’inoltro del medesimo modulo per il tramite di PEO (posta elettronica ordinaria) ad Autorità di Sistema Portuale - e all’impresa portuale esecutrice delle operazioni e concessionaria della banchina di accosto e delle aree di deposito della merce.
3. In caso di indisponibilità del servizio del sistema PMIS2, fermo restando il rispetto dei termini dei tempi di inoltro, la trasmissione del suddetto modulo andrà garantita per via telematica/web.
Art. 3
Esperto di Radioprotezione
1. Il disponente della merce, ovvero il soggetto titolare dello sdoganamento della merce, con un anticipo di almeno 12 ore rispetto all’arrivo della nave, provvede ad incaricare per l’esecuzione della sorveglianza radiometrica, un Esperto di Radioprotezione di 2° o 3° grado compreso nell’elenco istituito ai sensi dell’art. 129 del D.lgs. 101/2020.
2. La norma vigente prevede la facoltà che le sole attività di mera misura radiometrica possano essere effettuate da personale che non abbia l’abilitazione di esperto di radioprotezione. In tale fattispecie il soggetto dovrà essere identificato dal disponente della merce - secondo quanto previsto dall’ art.8 dell’allegato XIX del d.lgs. 101/2020 – o all’ interno dei dipendenti della propria ditta d’intesa con l’esperto di radioprotezione incaricato o tra i collaboratori diretti dell’esperto di radioprotezione medesimo;
3. Il delegato identificato dovrà:
a. operare sotto l’esclusiva responsabilità dell’Esperto di Radioprotezione che è tenuto ad assicurare pronta reperibilità per il caso di richiesta di pronto intervento;
b. Attenersi alle procedure scritte definite dall’esperto di radioprotezione e, in caso di sospetta presenza di sorgenti orfane o materiale contaminato, alle norme interne al terminal, eventualmente predisposte dal datore di lavoro;
c. Essere preventivamente sottoposto ad un programma di formazione così come previsto dall’articolo 9 dell’allegato XIX del Dlg. 101/2020;
4. I nominativi dell’Esperto di Radioprotezione e del suo eventuale delegato ai fini delle misure radiometriche devono essere indicati nel modulo di cui all’allegato “A” della presente Ordinanza.
Art. 4
Gestione della merce e attivazione verifiche radiometriche
1. L’impresa portuale, sulla base della documentazione ricevuta, provvede a depositare, all’atto dello sbarco, la merce presso apposita area all’uopo delimitata con segnaletica orizzontale e verticale.
2. Le verifiche radiometriche, da effettuarsi a spese del disponente della merce, ovvero del soggetto titolare dello sdoganamento della merce, dovranno essere eseguite nei giorni feriali entro il termine delle 24 ore successive allo sbarco mentre, nel caso la merce venga sbarcata nei giorni prefestivi e festivi, entro le ore 12 del primo giorno lavorativo successivo.
3. Terminate le verifiche radiometriche, l’esperto di radioprotezione rilascerà opportuna attestazione dei controlli radiometrici effettuati conforme a quanto previsto all’ art. 7 comma 1 dell’allegato XIX del Dlg. 101/2020 (IRME90).
4. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, l’Esperto di radioprotezione ritenga che i valori radiometrici misurati indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, si attiverà secondo quanto previsto dal “Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia di Genova” predisposto, in data 10.08.2012, dalla Prefettura UTG di Genova ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 52/07.
5. In conformità a quanto previsto dall’articolo 10 dell’allegato XIX del Dlg. 101/2020, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, per la merce proveniente da Paesi terzi, per i quali esistono equivalenti livelli di protezione tali che i controlli radiometrici effettuati dagli Stati terzi assicurino livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom, in luogo dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al comma 3 del presente articolo può essere accettata, in regime di reciprocità, la dichiarazione rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali.
6. È data facoltà, al fine dell’adempimento delle verifiche radiometriche previste dal presente articolo, di utilizzare strumenti alternativi a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, purché rispondenti alle medesime funzioni e tempistiche. Tali strumenti andranno autorizzati, previa consultazione degli enti competenti, da Autorità di Sistema Portuale.
Art. 5
Modalità di rilevazione e gestione delle sorgenti orfane
1. Al fine di tutelare la salute dei lavoratori derivante dalla eventuale presenza di sorgenti orfane durante le operazioni di sbarco, all’interno del porto di Genova, delle navi che trasportano merci soggette a controlli radiometrici in base alla normativa vigente, l’impresa portuale è tenuta a:
a. prevedere l’utilizzo di uno specifico strumento (rilevatore) conforme alle caratteristiche tecniche della UNI 10897 e tarato con cadenza almeno triennale, atto a segnalare la presenza di sorgenti orfane.
b. tale strumento sarà fornito in dotazione, secondo le modalità operative stabilite da ciascun terminal, al preposto/caposquadra del personale che effettua il primo accesso a bordo nave ed andrà impostato secondo i seguenti valori soglia:
i. primo livello di allarme fissato in 5 microSievert/ora;
ii. secondo livello di allarme fissato in 100 microSievert/ora
2. Le segnalazioni del rilevatore non hanno rilevanza ai fini della sorveglianza radiometrica ma sono finalizzate esclusivamente a rilevare eventuali situazioni di emergenza per i lavoratori;
3. Tutti i lavoratori che saranno dotati di rilevatore dovranno essere adeguatamente formati ed informati dai datori di lavoro rispetto al corretto utilizzo dello stesso;
4. Qualora in esito all'effettuazione delle preliminari rilevazioni radiometriche di cui al presente articolo, vengano riscontrati valori superiori a quelli definiti di primo livello di allarme, l’impresa portuale provvederà, in applicazione delle proprie procedure attuative della presente disposizione, a:
a. disporre il temporaneo allontanamento dei Lavoratori. In caso di superamento della soglia di primo livello e fino al raggiungimento della seconda soglia l’allontanamento dovrà essere di almeno 20 metri di distanza dall’area di rilevazione, estesi ad almeno 100 metri in caso di superamento della soglia di secondo livello. Le misure di temporaneo allontanamento dovranno permanere in vigore fino all’indicazione di eventuali disposizioni alternative da parte dell’esperto di Radioprotezione;
b. dare immediata comunicazione di quanto rilevato al disponente della merce, ovvero al soggetto titolare dello sdoganamento della merce ed al Comando Nave;
c. richiedere l'intervento dell'Esperto di radioprotezione indicato dal disponente della merce ovvero, in caso di indisponibilità dello stesso, di un altro Esperto di Radioprotezione con costi a carico del succitato disponente.
d. sarà cura dell'Esperto di Radioprotezione intervenuto, provvedere ad indicare le eventuali misure di radioprotezione da adottare e, eventualmente, attivare le notifiche informative a favore di Prefettura e restanti organi competenti come disposto dalla normativa vigente ovvero attivando il già citato “Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia di Genova;
5. Per quanto attiene allo sbarco di rottami alla rinfusa, l’impresa portuale si impegnerà a prevedere nelle proprie procedure attuative della presente disposizione, la misurazione di cui al presente articolo attraverso la discesa all’interno della stiva – per il tramite di una gru e relativo gancio - di un rilevatore di misurazione tarato come indicato al comma 1 lettera b del presente articolo;
6. Per quanto attiene, infine, al traffico RO-RO, è data facoltà di installare alle rampe di accesso delle navi opportuni rilevatori (tarati secondo i valori di al comma 1 lettera b del presente articolo) per accertare già al momento dell’imbarco presso il porto di origine l’eventuale presenza di sorgenti orfane producendo in tal caso, da parte del comando nave, certificazione dell’avvenuto controllo; Per quanto concerne il materiale eventualmente imbarcato in verticale (e quindi non attraverso rampa) si procederà secondo le modalità definite al comma 1;
Art. 6
Regime Sanzionatorio
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I contravventori sono puniti, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, con sanzione amministrativa di cui all’art. 1174 del Codice della Navigazione.
Art. 7
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore a partire dalle ore 00:01 del giorno successivo a quello della sua emanazione e contestualmente abroga ogni disposizione precedentemente emanata in materia.
Commissario straordinario
Contrammiraglio (CP) Massimo Seno
MASSIMO SENO
