Tipologia: Accordo quadro
Data firma: 27 luglio 2023
Validità: 01.09.2023 - 31.08.2024
Parti: Csea e Filctem, Flaei, Uiltec
Settori: Chimici, Energia-Ambiente, Csea
Fonte: filctemcgil.it


Verbale di accordo quadro

Roma, 27 luglio 2023, tra la Cassa per i servizi energetici e ambientali - Csea […], e Filctem […], Flaei […], Uiltec […]

Premesso che:
1. La Csea e le OO.SS. hanno firmato in data 14 dicembre 2021 l'Accordo per la disciplina dello smart working ordinario, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 o da data successiva nel caso di sussistenza o proroga dello stato di emergenza epidemiologica connessa con la diffusione del COVID-19 e di contestuale conferma della possibilità di applicare la modalità di lavoro agile in deroga alle previsioni della Legge n. 81/2017.
2. Il già menzionato accordo, di natura sperimentale, prevede, altresì, che, dopo 12 mesi dall'effettiva entrata in vigore, le Parti si incontrino per una verifica in merito all'applicazione dello stesso, anche al fine di individuare eventuali opportune integrazioni.
3. Per effetto della proroga dello stato di emergenza epidemiologica connessa con la diffusione del COVID-19 e della contestuale conferma della possibilità di applicare la modalità di lavoro agile in deroga alle previsioni della Legge n. 81/2017, l'Accordo è entrato effettivamente in vigore dal 1° settembre del 2022.
4. L'adozione dello smart working si è dimostrato uno strumento efficace mediante il quale si è attribuito ai lavoratori maggiore flessibilità nella prestazione lavorativa in termini di orario e luogo, a fronte di una focalizzazione sugli obiettivi e responsabilizzazione sui risultati.
5. Le Parti concordano circa gli ottimi standard su cui si attesta l'Accordo della Csea nel panorama delle aziende del settore energetico.
Tutto quanto sopra premesso e considerato la Csea e le OO.SS. confermano la vigenza del Verbale di Accordo Quadro per la disciplina dello smart working ordinario del 14 dicembre 2021, per un massimo di 12 mesi a decorrere dal 1° settembre 2023, ferma restando la natura sperimentale dell'Accordo e alle medesime condizioni attualmente vigenti.
Le Parti, si impegnano, altresì, ad incontrarsi prima della scadenza dei suddetti 12 mesi, per una verifica in merito all'applicazione dell'Accordo, anche al fine di individuare eventuali opportune integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto