Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 agosto 2025, n. 22923 - Infortunio escluso dalla tutela Inail per condotta abnorme del lavoratore: configurato rischio elettivo per guida pericolosa in occasione di viaggio di lavoro


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GARRI Fabrizia - Presidente

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. ORIO Attilio Franco - Consigliere

Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere

Dott. SOLAINI Luca - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso 14721-2021 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO ALOI;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANA ROMEO, EMILIA FAVATA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 851/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/11/2020 R.G.N. 102/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.


 

Fatto


Con sentenza del 19.11.20 n. 851, la Corte d'Appello Data pubblicazione 08/08/2025 Catanzaro respingeva il gravame proposto da A.A. avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto il ricorso di quest'ultimo volto a ottenere la condanna dell'Inail alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo da ITT, ITP e della rendita parametrata al grado di menomazione corrispondente al 32% o in ogni caso al grado di invalidità accertato in corso di causa, per il sinistro automobilistico subito in data 3.1.14, da riconoscersi quale infortunio sul lavoro.

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che la condotta tenuta dal ricorrente nella conduzione del veicolo - attuata pacificamente in violazione delle norme di sicurezza del codice della strada, con particolare riferimento alla velocità di guida superiore ai limiti, forse dovuto a un colpo di sonno - valeva a configurare quel rischio elettivo utile ad escludere l'indennizzabilità.

La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, alla luce, altresì, della condanna in via definitiva del ricorrente, in sede penale per omicidio colposo che aveva attribuito la responsabilità del sinistro in via esclusiva al ricorrente, il quale perdendo il controllo del veicolo aveva causato l'incidente, violando le norme del codice della strada.

Avverso tale sentenza, A.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inail ha resistito con controricorso.

Il Collegio al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

 

Diritto


Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 2087 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte del merito (così come il Tribunale), nell'applicazione della norma di cui alla rubrica che tutela espressamente l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, aveva configurato un rischio elettivo in danno del lavoratore che non aveva invece realizzato una condotta abnorme rispetto alle proprie mansioni, ma aveva posto in essere un'attività (condotta di guida) secondo il fine lavorativo (viaggio di lavoro, per il rifornimento dei beni primari dell'attività a cui era addetto). Sostiene che, altrimenti opinando, ogni infortunio derivante da un rischio che il lavoratore avrebbe potuto e dovuto evitare, verrebbe escluso dalla tutela Inail.

Con il secondo motivo di ricorso è denunciata l'errata valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. e la violazione di legge, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale aveva preso spunto dall'affermazione della penale responsabilità del ricorrente in riferimento al sinistro oggetto di controversia, per ricondurre il caso di specie, nell'ambito del cd. rischio elettivo. Ad avviso del ricorrente la responsabilità penale non presuppone necessariamente una responsabilità in ambito civilistico, nei termini prospettati dai primi giudici del rischio elettivo, trattandosi invece di mera responsabilità colposa.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Sostiene il ricorrente che la Corte del merito non avrebbe tenuto conto del fatto che, dopo gli accadimenti di causa e dopo la definizione del giudizio di primo grado, aveva scoperto di essere affetto dalla "sindrome di Brugada". Rileva che si tratta di una patologia che si caratterizza per l'improvvisa interruzione dell'attività elettrica del cuore che può portare ad imprevedibili brevi blocchi dell'organismo e della memoria e sostiene che l'incidente stradale sarebbe stato causato da una causa di forza maggiore, imprevedibile e non conosciuta, vale a dire dalla predetta sindrome.

Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato, talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa (cfr. in proposito, Cass. n. 3292/15, nel medesimo senso, v. Cass. n. 27633/22).

Nella specie la Corte d'Appello, all'esito di un accertamento di fatto a lei riservato, ha verificato che era stata posta in essere una condotta che violava le norme di prudenza e diligenza fissate dal codice della strada relative ai limiti di velocità. Inoltre era stato accertato che il ricorrente si era messo alla guida in condizioni non idonee. Era stato escluso ogni concorso di colpa a carico del conducente dell'autocarro che precedeva nello stesso senso di marcia il veicolo guidato dal ricorrente e che era stato dal Carrello violentemente tamponato. La Corte ha dato atto del fatto che tale condotta era stata accertata anche in sede penale ed aveva ricevuto una valutazione fortemente negativa. Il ricorrente era stato condannato per omicidio colposo del passeggero, essendo rimasto ucciso nell'incidente anche il trasportato nella stessa auto guidata dal ricorrente.

Correttamente la Corte d'Appello, all'esito della ricostruzione della condotta sopra descritta, ha ravvisato la sussistenza del cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, e sussiste ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso (cfr. Cass. 12/02/2021 n. 3763) ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (cfr. Cass. n. 5814 del 2022) che esclude la copertura assicurativa e l'indennizzabilità degli esiti del sinistro.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell'importo di Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria l'8 agosto 2025.