Cassazione Penale, Sez. 4, 12 agosto 2025, n. 29441 - Sfruttamento di braccianti agricoli: arresti domiciliari con braccialetto elettronico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. SERRAO Eugenia - Presidente
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere
Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere
Dott. ARENA Maria Teresa - Relatore
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a L il (Omissis)
avverso l'ordinanza del 10/02/2025 del TRIB. LIBERTA' di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
sentito il PG, in persona del sostituto ALDO ESPOSITO, che si è riportato alle conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l'avv. MARIO ANTINUCCI del foro di ROMA in difesa di A.A. che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
Fatto
1. Con provvedimento ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso proposto da A.A. avverso l'ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Latina gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui all'art. 603 bis, co. 1 e 4 e nn. 1 e 3 cod. pen., ha sostituito l'originaria misura con quella degli arresti domiciliari con l'ausilio del c.d. braccialetto elettronico.
Era contestato a A.A. di avere, in concorso con B.B., quest'ultimo nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale, impiegato manodopera costituita da braccianti agricoli, prevalentemente di nazionalità indiana, privi di permesso di soggiorno, in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.
2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso nell'interesse del A.A., articolato in quattro motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e travisamento della prova avendo il Tribunale omesso di valutare specifiche doglianze che avrebbero disarticolato l'apparato motivazionale dell'ordinanza genetica, limitandosi a motivare per relationem a fronte degli elementi forniti dalla difesa, con riferimento all'omesso interrogatorio ai sensi dell'art. 191, co. 1 quater, alla mancanza di esigenze cautelari stante la vicinanza tra l'abitazione del A.A. e la Stazione dei Carabinieri oltre che le gravi condizioni di salute dello stesso, affetto da diabete e cardiopatia. La difesa adduce a sostegno della mancanza di qualsivoglia motivazione la circostanza che il Tribunale ha applicato la misura del controllo giudiziario dell'azienda agricola, ditta individuale, B.B. A.A., P.I: 02882280593 cessata a far data dal 27.8.2024 su richiesta del Pubblico Ministero, che il giudice ha recepito e il Tribunale confermato.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione tanto con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari quanto all'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 3, L. n. 100/2016. Rileva la difesa che già in sede di interrogatorio di garanzia era stata depositata la visura della camera di commercio di Latina dalla quale si evince la cessazione della ditta individuale (Omissis); che in data 27.1.2025 il Gip ha depositato una nota indirizzata alla P.G. volta a verificare se la stessa azienda, pur in altra forma, "sia ancora attiva"; che il sig. A.A. è dipendente dell'Azienda Agricola C.C., Soc. coop. (Omissis); che detta azienda è condotta in locazione dall'imprenditore agricolo D.D. di Latina, fatto questo acquisito dal P.M. e non contestato dal Tribunale del riesame di Roma. Nessuno dei detti elementi è stato adeguatamente valorizzato dal Tribunale di Roma che in contrasto con la regola di cui all'art. 292, co. 2 lett. c) bis, ha irragionevolmente determinato una "perimetrazione della attuale pericolosità" di A.A., limitatamente all'azienda cessata del figlio B.B. ma non anche alle due aziende agricole confinanti, legate da contratti tutt'ora in essere". Anche sotto tale profilo, a fronte del massiccio utilizzo del c.d. copia incolla, secondo la difesa non si riscontrano passaggi motivazionali che consentano di ritenere eseguita una effettiva disamina da parte del giudice, degli elementi provatori sottoposti alla sua attenzione e del valore indiziario ad essi attribuibili.
2.3. Con il terzo motivo la difesa si duole della motivazione apparente e del travisamento della prova quanto alla "arbitraria espunzione dal ragionamento probatorio" delle dichiarazioni rese dal teste E.E. nel corso dell'incidente probatorio del 26 luglio 2024 oltre che dell'omesso interrogatorio ex art. 291 co, 1 quater cod. proc. pen.
Rileva la difesa che sono state addotte a sostegno del ritenuto pericolo di inquinamento probatorio le dichiarazioni rese da E.E. ai Carabinieri il 20 giugno 2024 allorquando costui avrebbe riferito di avere timore, dopo avere fatto i nomi dei proprietari dell'azienda e di Gora, che qualcuno "possa chiamarmi e minacciarmi". Il Tribunale non ha, tuttavia, tenuto conto delle dichiarazioni rese nel corso dell'incidente probatorio laddove E.E. ha negato di avere reso quelle dichiarazioni, essendogli stato chiesto non se avesse paura di eventuali minacce ma soltanto "se avevo qualche problema oppure mi preoccupavo di qualcosa". Se, dunque, da un lato manca lo strumento giuridico di reiterazione del reato, ossia la ditta individuale B.B. A.A. dall'altra manca l'attualità del rischio effettivo di reiterazione dell'illecito. In tale contesto, secondo la difesa, ove vi fosse proceduto all'interrogatorio c.d. preventivo ai sensi dell'art. 191 cod. 1, quater, cod. proc. pen. si sarebbe evitato l'apodittico e immotivato provvedimento di applicazione dell'amministrazione giudiziaria della ditta B.B.
2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari che potevano ben essere soddisfatte con misura meno afflittiva, stante le gravi condizioni di salute in cui versa il A.A. oltre che della circostanza che lo stesso risiede accanto alla Stazione dei Carabinieri di Latina.
3. All'udienza le parti hanno concluso come in epigrafe.
Diritto
1. Il primo motivo è inammissibile perché non si confronta con l'ampia ricostruzione operata dal Tribunale in merito alla ritenuta gravità indiziaria del reato oggetto dell'imputazione provvisoria e deduce in maniera alquanto generica alcuni aspetti a suo dire non esaminati a fronte di una compiuta disamina degli elementi posti a fondamento del giudizio espresso.
Ha premesso il Tribunale che il procedimento ha preso le mosse dalle risultanze dell'attività di indagine svolta a seguito delle gravissime lesioni riportate il 17 giugno 2024 da F.F., dalle quali era derivata la morte, riportate durante l'attività di lavoro di bracciante agricolo svolte dal cittadino indiano presso l'azienda "B.B."
Secondo quanto evidenziato dal Tribunale, richiamando anche l'ordinanza genetica, era emerso che B.B., titolare dell'omonima azienda agricola unitamente al padre A.A., gestore di fatto, impiegavano lavoratori agricoli per lo più indiani, irregolari sul territorio nazionale e approfittando del loro stato di bisogno, della loro "irregolarità" e delle condizioni economiche precarie in cui versavano, li sottoponevano a condizioni lavorative di sfruttamento. I braccianti venivano impiegati in nero, con retribuzioni pari a Euro 5,50 l'ora, in contrasto con i contratti collettivi di categoria e sottoposti a condizioni di lavoro non solo degradanti ma anche in violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene e, dunque, esposti a gravi pericoli per la loro incolumità. Il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni rese da G.G., moglie del defunto H.H. nonché quelle di altri lavoratori che confermavano le condizioni in cui prestavano la loro attività, il mancato pagamento delle ore di straordinario o festivo, in specie, dalla primavera a inizio autunno, periodo di maggior lavoro allorquando anche la domenica venivano erogate le prestazioni senza neppure fare pausa. Sono stati richiamati nel provvedimento impugnato anche gli esiti dell'attività svolta dall'Ispettorato del lavoro di Latina da cui è emerso che il datore di lavoro non aveva ottemperato agli obblighi di vigilanza e formazione essendo stata accertata l'insufficienza del documento di valutazione del rischio, l'impiego di macchinari non a norma, la reiterata violazione delle norme di igiene nei luoghi di lavoro, mancando anche bagni destinati ai lavoratori come pure luoghi in cui lavarsi e cambiarsi gli abiti. Detti elementi sono stati ritenuti indici di una condizione dì sfruttamento dei lavoratori e di esposizione a grave pericolo come dimostrato dall'evento occorso a F.F.
Il Tribunale ha evidenziato che dalle dichiarazioni dei lavoratori è emerso che tutti hanno riconosciuto come loro capo "A.A. il quale organizzava il lavoro e dava ordini e disposizioni quotidiane sul lavoro da svolgere".
2. Quanto al secondo motivo, si tratta di censura manifestamente infondata. Il Tribunale ha ritenuto sussistente tanto il pericolo di reiterazione di reato quanto quello di inquinamento probatorio, con motivazione esente da vizi.
Le modalità della condotta, la gravità del reato, la continuità della condotta illecita, l'avere posto in pericolo oltre che in condizione di sfruttamento i lavoratori hanno fatto sì che il Tribunale ritenesse altamente probabile che l'indagato, in assenza di presidio cautelare, potesse ripetere azioni similari e ciò a prescindere dalla operatività dell'azienda agricola, rilevando che se pure l'azienda individuale è cessata, l'indagato, proprio in virtù delle sue capacità e risorse personali potrebbe, in qualunque momento, intraprendere analoga attività presso altra azienda e quindi ripetere le condotte delittuose.
È stato, altresì, ritenuto il pericolo di inquinamento probatorio sulla scorta delle dichiarazioni rese da E.E. circa il timore di minacce nei suoi confronti laddove proprio la reticenza in sede di incidente probatorio dimostrava il concreto pericolo di incidenza sulla genuina acquisizione della prova.
Il Tribunale non mancava di esaminare la questione relativa al rapporto tra l'azienda agricola di (Omissis) e l'azienda A.A. e come rilevato nell'ordinanza genetica, a seguito di accesso in data 8 luglio 2024 dei Carabinieri di Latina e dei miliari del NAS presso la prima azienda, è stato verificato che tra le due aziende era stato stipulato un contratto di locazione e che l'azienda Strada del Passo dava accesso ai terreni agricoli condotti da A.A., in forza di un contratto di locazione. Per tale motivo si concludeva che l'azione dove venivano impiegati i lavoratori e dove si era verificato il grave incidente corrispondeva a quella del A.A.
È stato, inoltre, evidenziato che, subito dopo la notifica dell'avviso di conclusione indagini, l'indagato si è attivato per dismettere l'azienda.
Relativamente alla vicenda dell'azienda individuale "B.B. A.A.", non può non rilevarsi che A.A., che afferma di essere solo dipendente della azienda agricola "C.C. società cooperativa (Omissis), attiva dal 24.1.2024" non è legittimato, per carenza di interesse, a contestare il mantenimento della misura cautelare reale sulla stessa.
3. Il terzo motivo, che attiene alle dichiarazioni di E.E., è manifestamente infondato. Il Tribunale non ha affatto obliterato le dichiarazioni rese da costui in sede di incidente probatorio. Ha piuttosto valorizzato le dichiarazioni rese nell'immediatezza nel contrasto con quelle rese dinanzi al Giudice rimarcando proprio il pericolo per la genuina acquisizione probatoria determinato dalla condizione di vulnerabilità dei lavoratori. L'argomento si lega al rischio di reiterazione di reati anche sotto altre forme a prescindere dalla cessazione della ditta individuale B.B. A.A.
Sotto altro profilo si deduce che ove si fosse proceduto all'interrogatorio preventivo ai sensi dell'art. 191, co. 1, quater cod. proc. pen. si sarebbe evitato "l'apodittico e immotivato provvedimento di applicazione dell'amministrazione giudiziaria della ditta B.B."
L'argomento non coglie nel segno atteso che l'art. 291, co. 1 -quater, cod. proc. pen. esclude il suddetto obbligo qualora sussista "taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, co. 1, lett. a) e b)" dal che discende che la manifesta infondatezza della censura mossa contro l'esigenza cautelare di cui alla lett. a) dell'art. 274, co. 1, cod. proc. pen. rende ultroneo l'esame della dedotta eccezione di nullità per l'omesso interrogatorio preventivo.
4. È del pari manifestamente infondato il quarto motivo. Il Tribunale, a fronte della richiesta di sostituzione della misura di massimo rigore, l'ha accolta argomentando in maniera non manifestamente illogica né contraddittoria la sostituzione della la misura intramuraria con gli arresti domiciliari con il "braccialetto elettronico" e con divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano, ritenendo detta misura adeguata a contenere le esigenze cautelari, evitando il pericolo di ripetizione di condotte analoghe, nonché eventuali contatti con le vittime.
A fronte della motivazione posta dal Tribunale, con argomenti generici la difesa si limita ad affermare, senza spiegarne le ragioni, che la misura posta osterebbe, all'espletamento di eventuali visite mediche cui il A.A. dovesse essere sottoposto.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi elementi da cui ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l'11 giugno 2025.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2025.
