Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 agosto 2025, n. 23684 - Caduta dalla scala non fissata: confermata in Cassazione la condanna del legale rappresentante al risarcimento danni



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Rel. Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso 7466-2023 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA CALDERONI;

contro

B.B., rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA PEZONE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 859/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/12/2022 R.G.N. 381/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO.

 

Fatto


1. Con sentenza n. 84/2021 il Tribunale di Forlì aveva rigettato il ricorso proposto da B.B. nei confronti della Dental Discount Etic Group Srl e di A.A. ad ottenere il risarcimento del danno riportato in occasione di un infortunio sul lavoro occorsogli il (Omissis).

2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'Appello di Bologna, nella dichiarata contumacia di A.A., in accoglimento dell'appello proposto dal B.B. contro la suddetta sentenza e in riforma della stessa, dichiarava la responsabilità del A.A. per l'infortunio occorso al lavoratore il (Omissis) e lo condannava al risarcimento del danno, liquidato per i titoli specificati in motivazione, nella complessiva somma di Euro 49.959,76, oltre interessi legali dalla stessa pronuncia al saldo.

3. Per quanto qui interessa, la Corte premetteva: a) che il 26.9.2014 il lavoratore, alle dipendenze della Dental Discount Etic Group Srl, era presente presso la sede operativa dello studio dentistico di F alla Via (Omissis), in compagnia del A.A., e si era recato al piano terra dei locali in quanto il titolare doveva effettuare degli interventi tecnici sul compressore che alimentava un tornio, utilizzato per fresare il metallo per la realizzazione dei denti; b) che detto compressore era posizionato sopra un soppalco all'altezza di circa tre metri dal suolo, sul quale sia il lavoratore che il titolare erano saliti servendosi di una scala a pioli in metallo estesa per tutta la sua lunghezza, rappresentata anche nelle foto depositate dal lavoratore; c) che, terminato il lavoro, sia il B.B. che il A.A. erano scesi utilizzando la suddetta scala, che, non essendo trattenuta a terra, complice il pavimento scivoloso, si era mossa provocando la caduta del B.B.; d) che il Tribunale, dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuto fallimento della suddetta società e disposta la prosecuzione dopo l'istanza di riassunzione nei confronti del solo A.A., aveva ritenuto che l'azione fosse riferita sola società e non anche al suo legale rappresentante personalmente, non potendosi far coincidere le distinte soggettività giuridiche e non risultando mosso nei confronti della persona fisica alcun addebito specifico, di cui aveva escluso dunque la legittimazione passiva.

4. Tanto premesso, la Corte d'Appello: I) anzitutto condivideva l'assunto dell'appellante circa la legittimazione passiva del A.A.; II) nel merito riteneva, poi, indubbia la responsabilità di quest'ultimo per l'occorso sinistro; III) a seguito di CTU medico-legale eseguita in secondo grado, quantificava in complessivi Euro 49.959,76 (per danno biologico "differenziale" e spese vive) i danni risentiti dal lavoratore infortunato.

5. Avverso tale decisione A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

6. L'intimato ha resistito con controricorso e successiva memoria.
 

Diritto


1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia "Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, dell'art. 2087 c.c., 2043 c.c. ed art. 414 c.p.c.". Secondo il ricorrente per cassazione, il lavoratore "nel proprio ricorso introduttivo nel procedimento di I grado radicato avanti al Tribunale di Forlì Giudice del lavoro, ha preteso fondare la propria richiesta risarcitoria dell'infortunio occorso, esclusivamente su un presunto inadempimento degli obblighi ex art. 2087 c.c.", e "solo successivamente, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, il ricorrente ha introdotto, nelle proprie note difensive del 22 marzo 2021, un'ulteriore e diversa responsabilità ex art. 2043 c.c.".

Lamenta, allora, che: "La Corte di Appello di Bologna nel dare ingresso e seguire l'assunto dell'appellante ha completamente disatteso il principio dell'inderogabilità dell'operatività delle decadenze e preclusioni proprie del rito del lavoro di cui agli artt. 414 c.p.c., di fatto escludendo la correttezza e la logicità della sentenza del giudice di prime cure"; e deduce che "La successiva "trasformazione" del rapporto da contrattuale ad extracontrattuale per richiamare - ma solo nelle note conclusive del processo, dunque tardivamente - una ulteriore responsabilità a detto titolo del A.A., non poteva essere accolta dalla Corte di Appello di Bologna".

2. Con il secondo motivo denuncia "Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 414 c.p.c.". Lamenta che la Corte territoriale, "in relazione alle domande di risarcimento del danno proposte dall'appellante nei confronti del Sig. A.A. per il pregiudizio patito per l'asserito infortunio occorso, ha ritenuto fondata la pretesa ex art. 2043 c.c. nonostante la precedente prospettazione, in primo grado, del titolo di responsabilità ex art. 2087 c.c. e le argomentazioni avanzate da parte convenuta sulla carenza di legittimazione passiva in capo al Sig. A.A. e sulla tardività della domanda per responsabilità extracontrattuale, quest'ultima poi assunta dal giudice di prime cure a fondamento del rigetto del ricorso".

3. Con il terzo motivo denuncia "Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 - Motivazione insussistente o solo apparente su un punto decisivo della decisione". Deduce che "Dalla semplice lettura del contenuto dei motivi si evince come la Corte di Appello di Bologna abbia, in realtà, semplicemente fatto proprie le argomentazioni dell'appellante, copiando pedissequamente le considerazioni dallo stesso offerte, che, si insiste, restano esclusivamente valutazioni di parte peraltro prive di qualsivoglia riscontro probatorio come già affermato".

4. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili.

5. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020). Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020).

6. Ebbene, sia il primo che il secondo motivo fanno cumulativamente riferimento alle diverse ipotesi di cui al n. 3) e al n. 4) dell'art. 360, comma primo, c.p.c. senza che risulti possibile distinguere le parti delle due censure riferibili al primo mezzo della violazione di norme di diritto e quelle in cui sono dedotti errores in procedendo.

7. Inoltre, entrambe le censure non appaiono comunque aderenti all'articolazione del ragionamento decisorio della Corte territoriale.

Come già accennato in narrativa, in una prima parte della propria motivazione la Corte distrettuale ha spiegato perché ha ritenuto la legittimazione passiva del A.A., quale legale rappresentante della società (poi fallita), e quindi responsabile della sicurezza, anche sul piano civile, rilevando che su tali basi "il lavoratore ha introdotto la domanda nei confronti anche del sig. A.A." (cfr. pag. 2 dell'impugnata sentenza).

Una seconda e distinta parte della motivazione (quella che si apre dopo l'inciso "Così ritenuta la legittimazione passiva del A.A."), è stata invece dedicata ad argomentare nel merito perché sussistesse la responsabilità dello stesso A.A. in proprio per il sinistro occorso, ritenendosi che della rispondenza al vero di quanto dedotto dall'allora appellante vi fosse riscontro nella "documentazione agli atti" (cfr. in extenso pagg. 2-4 della sua sentenza).

7.1. E in questa seconda parte motivazionale la Corte d'Appello non ha fatto il benché minimo cenno all'art. 2043 c.c., né, più in generale, ad una responsabilità di natura extracontrattuale del A.A., come invece sostenuto dal ricorrente in entrambi i primi due motivi.

Va peraltro rilevato che le condotte poste a sostegno dell'azione risarcitoria, astrattamente compatibili fattispecie di cui all'art. 2087 c.c., possono essere ricondotte - anche in sede di appello - entro il paradigma dell'art. 2043 c.c., purché tale diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti, non potendo l'esercizio di qualificazione giuridica comportare la modifica officiosa della domanda, soprattutto nel caso di diritti eterodeterminati (Cass. 21333 del 12/08/2019).

E non vi è dubbio che i fatti posti a base della decisione sono quelli già introdotti in ricorso e accertati dalla Corte, che ha concluso la sua valutazione del caso nel senso che: "L'utilizzo della scala a pioli per l'esecuzione di un lavoro in quota senza alcun accorgimento di tutela dell'operatore è violazione delle prescrizioni dell'art. 113 D.Lgs. 81/08 (ed in particolare del suo comma V, come contestato nel capo di imputazione - cfr. sentenza penale doc. 10 cit.)", vale a dire, di specifiche prescrizioni in tema di "sicurezza dei lavoratori" con riferimento alle "Scale". La Corte in nota 1 (tra le pag. 4 e la pag. 5 della sua motivazione) ha riportato l'intero testo dell'art. 113 D.Lgs. cit., evidenziandone in grassetto il comma 5; disposizione che, stando alla copia del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che lo stesso ricorrente ha prodotto in questa sede, era la precipua norma prevenzionale della quale l'attore sin dall'inizio del giudizio deduceva la violazione da parte del "A.A., nella qualità di legale rappresentante" della società in seguito fallita (cfr. pag. 8 di tale atto).

8. Parimenti inammissibile è il terzo motivo.

9. Secondo un ormai consolidato indirizzo di questa Corte, più volte espresso anche a Sezioni unite, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto si riferisce all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (così, ex plurimis, più di recente Cass., sez. un., 21.12.2022, n. 37406).

10. Ebbene, il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente non è dedotto negli stretti limiti in cui l'anomalia motivazionale può essere fatta valere in sede di legittimità.

10.1. Oggetto della censura è solo la prima parte della motivazione in cui la Corte, come già evidenziato, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in proprio del A.A.

10.2. Il ricorrente, tuttavia, in primo luogo trascura di considerare i passaggi conclusivi di questa parte di motivazione, in cui la Corte di merito ha ritenuto che il lavoratore avesse allegato che il A.A., in quanto legale rappresentante della società, era responsabile della sicurezza dei lavoratori, a livello civile (oltre che penale).

In secondo luogo, oltre a quanto si è già su preci ordine alla qualificazione della domanda, il ricorrente - quando sostiene che la Corte d'Appello "avrebbe dovuto prendere posizione in primis sulla questione della tardività della domanda per responsabilità ex art. 2043 c.c., avanzata da parte ricorrente, trasfusa poi in gravame dalla stessa in fase di appello, contestata da parte convenuta ed assunta poi dal Giudice di prime cure a fondamento del rigetto del ricorso in primo grado" - fa riferimento ad aspetti e questioni che non trovano il benché minimo riscontro nel testo della sentenza impugnata.

11. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore dell'Erario (in quanto il controricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato), delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

12. Siccome considerati nella motivazione dati relativi alla salute del controricorrente, va adottata a riguardo la statuizione specificata in dispositivo.

 

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri elementi identificativi del controricorrente a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 17 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 22 agosto 2025.