Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 agosto 2025, n. 23681 - Ustione da piastra difettosa: la Cassazione accoglie parzialmente il ricorso della lavoratrice per incompleta liquidazione del danno differenziale


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. RIVERSO Roberto - Rel. Consigliere

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso 15522-2023 proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELE BERARDI;

- ricorrente principale -

contro

AIREST RETAIL Srl già AIREST Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO VIZZONE;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 120/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/01/2023 R.G.N. 2359/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO.

 

Fatto


La Corte d'Appello di Roma, con la impugnata sentenza, in parziale accoglimento dell'appello proposto da A.A. ha condannato AIREST Spa al pagamento della somma di Euro 37.947,60 valutata all'attualità, oltre accessori e spese processuali, a titolo di risarcimento del danno differenziale - detratto quanto percepito da INAIL - in seguito all'infortunio verificatosi in data (Omissis) ai danni della medesima A.A. che lavorava alle dipendenze della società come addetta al bar presso l'aeroporto di Fiumicino, allorché, intenta a riscaldare i panini, rimaneva improvvisamente ustionata alla mano destra per un malfunzionamento della piastra.

La Corte ha rilevato che "sulla responsabilità datoriale accertata in primo grado non risulta proposto alcun gravame", mentre in relazione al quantum debeatur i danni - già liquidati in primo grado in Euro 6.616,93 a titolo di danno biologico temporaneo sub specie di c.d. differenziale qualitativo o complementare -andavano liquidati nella cifra indicata tenuto conto della c.t.u. espletata in primo grado e delle tabelle di Milano in relazione ai danni biologico e morale avuto riguardo all'età dell'appellante, alla invalidità biologica permanente e temporanea (assoluta e parziale), oltre che di una personalizzazione fino al 40% dei pregiudizi subiti all'uso della mano, fondamentale per le mansioni svolte, come del resto precisato anche dal c.t.u.

Sulla perdita di chances invece nulla era stato allegato e nulla poteva liquidarsi al riguardo, al pari del danno da cenestesi lavorativa perché non richiesti in appello con esplicite censure quando il Tribunale aveva detto che "nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale in assenza di specifica allegazione - e dimostrazione - circa l'effettivo pregiudizio qualificabile come danno da cenestesi lavorativa e perdita di chances, chiesti dalla ricorrente solo in maniera generica e non circostanziata".

Per quanto riguardava le spese legali la Corte d'app rilevato che il Tribunale aveva statuito che dovevano essere compensate quelle di primo grado ""tenuto conto del comportamento delle parti, in particolare considerato il rifiuto di parte ricorrente della proposta conciliativa della resistente (56.172,50, come verbalizzato in ultima udienza)". È vero, risultando dalla documentazione in atti, che all'udienza del 20/12/2018 all'esito della quale è stato pronunciato il dispositivo della sentenza aggravata, "l'avv. Teodori in sostituzione dell'avvocato Vizzone... evidenzia che ai soli fini transattivi è stata offerta alla ricorrente la somma di Euro 56.172,50 che la ricorrente non ha accettato ". Parte ricorrente, odierna parte appellante non ha replicato alle affermazioni di controparte tacendo e nulla contrapponendo. Pertanto, la compensazione effettuata dal giudice di primo grado deve ritenersi corretta anche perché non limitata al detto rifiuto, ma anche in generale, al comportamento tenuto dalle parti".

Avverso detta pronuncia ha proposto di ricorso per cassazione A.A. con tre motivi ai quali ha resistito AIREST Spa con controricorso contenente ricorso incidentale con due motivi.
 

Diritto


Motivi di ricorso principale

1.- Con il primo motivo di ricorso ex art. 360 n. 3 si deduce la violazione degli articoli 112 c.p.c. e 2043 ss. , 1226 e ss. c.c. per avere la Corte d'Appello omesso la liquidazione dell'integrale danno differenziale subito dalla lavoratrice; ed in particolare omesso la liquidazione dell'accertato adeguamento per personalizzazione del danno biologico, nonostante la statuizione della fondatezza - pagina nove della sentenza fino al 40% - ma completamente dimenticato nella somma del calcolo definitivo; (pagina 10, campo lasciato in bianco Euro...); così da inficiare ulteriormente le pronunce sulle spese e compensi di lite gradi di giudizio, comportandone ulteriormente ex art. 360 n. 4 cpc la nullità per evidente e non sanabile contraddittorietà.

1.1. Il motivo, nella sua complessa articolazione, deve ritenersi fondato.

Ed invero la Corte d'Appello, dopo aver operato la liquidazione del danno a titolo di danno biologico e morale nelle somme indicate di Euro 68.413 per danno biologico permanente (tenuto conto dell'età di 33 anni e del 19% indicato dalla ctu) ed inoltre nella somma di Euro 5940 per la inabilità temporanea assoluta (60 gg.x Euro 99) e di Euro 2670 (60 gg x Euro 44,5) per l'inabilità temporanea parziale, ha affermato: "va effettuata poi una personalizzazione fino al 40% dei pregiudizi subiti all'uso della mano fondamentale per le mansioni svolte all'appellante come del resto precisata anche dalla c.t.u."; in seguito tuttavia la sentenza omette la liquidazione dello stesso specifico pregiudizio (da personalizzazione) in sede di sommatoria delle varie voci di danno, dalle quali ha invece detratto quanto la lavoratrice aveva percepito dall'Inail.

Va da sé, pertanto, che così facendo la pronuncia impugnata ha violato le norme di legge indicate nel motivo: sia quelle di natura sostanziale, sia quelle di natura processuale, non avendo proceduto ad una corretta ed integrale liquidazione del danno in conformità alle premesse svolte; e con ovvi riflessi anche sulla corretta liquidazione delle spese processuali.

2.- Con il secondo motivo ex art. 360 n. 3 cpc si deduce la violazione degli articoli 112 cpc e 2043 seguenti, 1226 seguenti c.c. per avere la Corte d'Appello omesso qualsivoglia pronuncia in merito alla domanda di ristoro del pregiudizio fisiognomico svolta sia in primo grado che, in censura, in secondo grado, limitandosi unicamente alla statuizione dell'adeguamento e personalizzazione - concessa teoricamente, ma non materialmente nel calcolo finale - e rigetto della cenestesi lavorativa e perdita di chance nonostante l'accertamento oggettivo non contestato dal c.t.u.

Il motivo deve considerarsi fondato in relazione al pregiudizio relativo alla personalizzazione, di cui si è discusso anche nel primo motivo; mentre per il resto è in parte inammissibile per difetto di specificità perché non trascrive gli atti; ed in parte è infondato posto che la Corte ha in realtà rigettato testualmente le domande sulla perdita di chances e di danno da cenestesi lavorativa perché non ritualmente richiesti in appello con esplicite censure quando il Tribunale aveva detto che "nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale in assenza di specifiche allegazione - e dimostrazione- circa l'effettivo pregiudizio qualificabile come danno da cenestesi lavorativa e perdita di chances, chiesti dalla ricorrente solo in maniera generica e non circostanziata".

Tali affermazioni si sottraggono pertanto pienamente alle censure sollevate col motivo di ricorso non avendo la Corte omesso alcuna pronuncia.

3 .- Con il terzo motivo ex art. 360, numero 3 e 4 c.p.c. si deduce la violazione degli articoli 91, 92, 112 e 132 comma 2, numero 4 c.p.c., e 1208 c.c. per avere la Corte d'Appello nel dichiarare compensate le spese di lite di primo grado, omesso di statuire in ordine a precise censure svolte nel grado d'appello - validità dell'indicazione a verbale di una presunta precedente "offerta reale" riferita oralmente in udienza, valenza della "non contestazione sul punto", ininfluenza ai fini dell'integrale compensazione delle spese qualora effettuata al termine in giudizio che ha visto una copiosa ed intensa istruttoria sia orale che di accertamento mediante c.t.u. - nonché, simultaneamente, concesso una motivazione di affidata a pseudo motivazioni dotate di apparenza ed esistente esclusivamente da un punto di vista grafico, testualmente:"... ma anche in generale, il comportamento tenuto dalle parti...".

4.- Con ulteriore terzo motivo ai sensi dell'articolo 360, numero 5 c.p.c. si deduce, in subordine, la violazione degli articoli 112, 115, 116, 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d'Appello omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio/statuizione di integrale compensazione delle spese e compensi di lite di primo grado - che non solo era stato oggetto di discussione tra le parti, ma veniva riportato nella medesima pronuncia a pag. 4 testualmente che lei - non l'appellata - aveva formulato una proposta conciliativa allora (n.d.r. in prima udienza del giudizio primo grado e l'importo di Euro 70.000).

Il terzo motivo, nelle sue due declinazioni, deve ritenersi assorbito alla luce dell'accoglimento del primo ed in parte del secondo motivo, nei limiti di cui in motivazione, posto che a seguito della cassazione della sentenza per la scorretta liquidazione del quantum del danno subito dalla lavoratrice il giudice di rinvio dovrà operare una nuova ed autonoma riliquidazione delle spese processuali, venendo in ogni caso meno la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata.

Motivi di ricorso incidentale

5.- Col primo motivo di ricorso incidentale si deduce l'omessa pronuncia da parte del giudice di appello in ordine alla eccezione di giudicato sul capo della sentenza con la quale il primo giudice aveva ritenuto l'esonero della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 10, t.u. n. 1124/1965. Violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

6.- Col secondo motivo di ricorso incidentale si deduce l'esistenza di una motivazione perplessa, obiettivamente incomprensibile per affermazioni inconciliabili sul punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione art. 360 n. 5 c.p.c. atteso che il primo giudice dopo aver ritenuto operante l'esonero del datore della responsabilità civile ai sensi dell'art. 10 del t.u. 1124/1965, contraddicendosi aveva liquidato la somma di Euro 6616,93 a titolo di danno biologico non indennizzato dall'Inail (differenziale qualitativo), erroneamente facendo riferimento alla ricorrenza dei presupposti previsti dall'articolo 2087 c.c., e senza rispettare il t.u. 1124/65 e la legge di bilancio n. 145 del 2018 in materia di liquidazione del danno differenziale.

La Corte d'Appello indotta in errore dall'appellante aveva omesso di pronunciarsi sulla responsabilità datoriale, ritenendola accertata in primo grado senza accorgersi che invece tale responsabilità ai fini che qui interessano era stata negata e la resistente non aveva formulato appello sul punto, ed ha liquidato un danno differenziale non dovuto in mancanza di presupposti, perché la liquidazione dell'Inail era superiore al danno civilistico.

7.- I due motivi di ricorso, da esaminare unitariamente per connessione, devono essere nel loro complesso rigettati.

Va in primo luogo osservato che, secondo quanto risulta dalla sentenza di appello, il primo giudice aveva in effetti negato da una parte i presupposti per la responsabilità penale, affermando conseguentemente l'esonero del datore dalla responsabilità civile e liquidato, nel contempo, il "danno differenziale qualitativo o complementare " per Euro 6.616,93 a titolo di danno biologico temporaneo. Nel contempo il medesimo giudice, ha ritenuto provata la violazione degli obblighi di sicurezza dedotta dalla lavoratrice ed ha affermato che la datrice di convenuta non aveva assolto all'onere di dimostrare di aver posto in essere tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno; lo stesso giudice rilevava inoltre che nel caso in esame la parte ricorrente non aveva formulato alcuna specifica allegazione circa la riconducibilità della condotta datoriale a fattispecie di rilievo penale procedibili di ufficio.

Va inoltre rilevato che la sentenza di appello ha messo in rilievo che nessuna censura era stata sollevata sul punto della responsabilità datoriale accertata in primo grado.

Ciò posto, va anzitutto chiarito che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso incidentale, non si può essere formato alcun giudicato sull'esonero del datore da responsabilità civile - pur affermato contraddittoriamente in primo grado - posto che, in ogni caso, essendo stata richiesta nell'atto di appello la liquidazione dell'ulteriore danno differenziale, era stato pure devoluto al giudice del gravame l'accertamento del relativo presupposto, costituito dall'esistenza di una responsabilità penale procedibile d'ufficio ex art. 10 D.P.R. n. 1124/65 che, cessato qualsiasi vincolo di natura pregiudiziale, il giudice civile deve sempre valutare in via incidentale, ma anche, secondo l'evoluzione giurisprudenziale impressa da questa Corte di legittimità, su base oggettiva: facendo cioè esclusivo riferimento (anche implicito) all'esistenza degli elementi oggettivi della fattispecie di un reato procedibile d'ufficio (lesioni colpose aggravate) non essendo il lavoratore gravato di provare la responsabilità penale sul piano soggettivo (id est la colpa del datore), secondo lo schema ordinario della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. applicabile alla liquidazione del danno anche differenziale (come all'azione di regresso dell'Inail che pure agisce ex artt. 10 e 11 cit. sulla base dello stesso schema normativo).

Tanto si evince dalla più evoluta e meditata giurisprudenza di questa Corte intervenuta sul complesso dettato degli artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124/65 (v. Cass n. 26497/2018 e n. 12041/2020) che il Collegio fa propria ed intende qui consolidare.

Pertanto, fermo restando il potere-dovere del giudice civile (anche di appello) di accertare incidentalmente la sussistenza dell'illiceità penale del fatto, oggettivamente intesa, applicando la ripartizione dell'onere della prova secondo il regime contrattuale degli artt. 1218 e 2087 c.c., va confermato che una volta provato che l'infortunio è avvenuto nel corso del lavoro e nell'ambiente di lavoro, sul lavoratore che agisce per danno differenziale incombe soltanto la prova del nesso causale tra infortunio e fatto, secondo lo schema della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.

Per il resto deve ribadirsi la piena legittimità dell'accertamento e dalla liquidazione del danno differenziale operata dal giudice di appello sul punto, anche in relazione al computo del danno differenziale la cui liquidazione secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte va effettuata per poste di tipo omogeneo, anche perché le modifiche dell'art. 10 del d. P.R. n. 1124 del 1965, introdotte dalla legge di bilancio n. 145 del 2018 (richiamata nel secondo motivo di ricorso incidentale), di natura innovativa e non meramente interpretativa, non si applicano agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate prima del primo gennaio 2019 (Cass. 8580/2019). Va fatto salvo, ovviamente, quanto osservato, accogliendo il primo motivo di ricorso principale, sull'omessa liquidazione da parte della Corte di appello del danno da personalizzazione; da intendersi più correttamente, ai fini della liquidazione civilistica integrale del danno, sub specie di danno c.d. complementare di cui perciò il giudice di rinvio dovrà assicurare l'integrale autonomo risarcimento, senza effettuare alcun conguaglio, neppure di tipo omogeneo, con le poste erogate a diverso titolo dall'INAIL ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 trattandosi di voce esclusa in apicibus dalla copertura assicurativa INAIL.

8.- In base alle argomentazioni svolte i primi due motivi di ricorso vanno accolti nei limiti di cui in motivazione, va rigettato in parte il secondo, mentre il terzo motivo va dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale deve essere complessivamente rigettato. La sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto nei limiti indicati con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa in osservanza dei prefati principi e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

9.- Sussistono le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'articolo 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002.

 

P.Q.M.


La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso principale nei limiti di cui in motivazione; rigetta per il resto il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo; rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod., in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente principale.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 17 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 22 agosto 2025.