Tipologia: CCNL
Data firma: 27 maggio 1998*
Validità: 01.07.1997 - 30.06.2001
Parti: Assolombarda - Gruppo Merceologico delle Aziende Videofonografiche, Afi, Fimi, Univideo e Fistel-Cisl, Slc-Cgil, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Industrie videofonografiche
Fonte: CNEL
Note*: L'accordo di rinnovo è stato siglato il 29 luglio 1997

Sommario:

Parti contraenti
Premessa
Parte Generale
Art. 1 - Applicabilità del contratto.
Sezione I - Rapporti sindacali
Art. 2 - Il sistema delle relazioni sindacali.
• Il Contratto collettivo nazionale di lavoro.
• La contrattazione aziendale.
• Consultazione, informazione, esame congiunto.
Art. 3 - Osservatorio nazionale.
Art. 4 - Sistema di informazione.
• Livello territoriale.
• Livello aziendale e di gruppo.
Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Art. 6 - Pari opportunità.
Art. 7 - Formazione e aggiornamento professionale.
Art. 8 - Lavoro esterno.
Art. 9 - Mobilità interna della manodopera.
Art. 10 - Previdenza complementare.
Sezione II - Diritti sindacali
Art. 11 - Assemblea sindacale.
Art. 12 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Art. 13 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.
Art. 14 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 15 - Affissioni.
Art. 16 - Patronati.
Sezione III - Disciplina comune del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione.
Art. 18 - Documenti, residenza e domicilio.
Art. 19 - Classificazione dei lavoratori.
• Quadri

1) Classificazione.
2) Trattamento economico e normativo.
3) Responsabilità civile legata alla prestazione.
Art. 20 - Sviluppo professionale.
Art. 21 - Cumulo di mansioni.
Art. 22 - Orario di lavoro.
• Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Art. 23 - Riduzione dell'orario di lavoro annuo.
Art. 24 - Riposo settimanale.
Art. 25 - Contratto a tempo determinato.
Art. 25 bis - Contratto di lavoro temporaneo.
Art. 26 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 27 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 28 - Premio di risultato.
Art. 29 - Tredicesima mensilità.
Art. 30 - Indennità per disagiata sede.
Art. 31 - Mense aziendali.
Art. 32 - Minimi di retribuzione base mensile.
Art. 33 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 34 - Trasferimenti.
Art. 35 - Diritto allo studio.
Art. 36 - Facilitazioni per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti.
Art. 37 - Igiene e sicurezza.
Art. 38 - Portatori di handicap.
Art. 39 - Apprendistato.
• Durata.
• Insegnamento complementare.
• Formazione esterna.
• Trattamento economico.
• Tirocinio.
Art. 40 - Aspettativa.
Art. 41 - Trasferimento di azienda - Cessazione di attività.
Art. 42 - Reclami e controversie.
Art. 43 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 44 - Affissione del contratto.
Art. 45 - Distribuzione del contratto.
Art. 46 - Decorrenza e durata.
Parte speciale Operai
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Entrata e uscita.
Art. 3 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 4 - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 5 - Sospensione e riduzioni di lavoro.
Art. 6 - Recuperi.
Art. 7 - Festività.
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 10 - Forme di retribuzione.
Art. 11 - Regolamentazione lavoro a cottimo.
• Norma transitoria.
Art. 12 - Ferie.
Art. 13 - Indumenti di lavoro.
Art. 14 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 15 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 16 - Congedo matrimoniale.
Art. 17 - Tutela della maternità.
Art. 18 - Servizio militare.
Art. 19 - Disciplina aziendale.
Art. 20 - Rilevazione di presenza al lavoro.
Art. 21 - Assenze.
Art. 22 - Permessi di entrata ed uscita.
Art. 23 - Consegna e conservazione utensili e materiale.
Art. 24 - Divieti.
Art. 25 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 26 - Multe e sospensioni.
Art. 27 - Licenziamento per mancanze.
Art. 28 - Preavviso.
Art. 29 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 30 - Indennità in caso di morte.
Art. 31 - Visite di inventario e di controllo.
Art. 32 - Trasferte.
Art. 33 - Modalità di corresponsione della retribuzione agli operai.
Parte speciale Quadri - Impiegati
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Trattamento in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 3 - Festività.
Art. 4 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 5 - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 6 - Indennità maneggio denaro-cauzione.
Art. 7 - Ferie.
Art. 8 - Retribuzione oraria.
Art. 9 - Trattamento in caso di malattia e infortunio.
Art. 10 - Congedo matrimoniale.
Art. 11 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 12 - Servizio militare.
Art. 13 - Trasferta.
Art. 14 - Doveri dell'impiegato.
Art. 15 - Assenze e permessi.
Art. 16 - Disciplina del lavoro.
Art. 17 - Preavviso.
Art. 18 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 19 - Indennità in caso di morte.
Minimi tabellari di retribuzione base
Legge 20.5.70, n. 300: "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale dei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"
Legge 9.12.77 n. 903: "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle industrie videofonografiche Milano, 27 maggio 1998

Parti contraenti
Addì 27 maggio 1998, in Milano, presso la sede Assolombarda tra Assolombarda - Gruppo Merceologico delle Aziende Videofonografiche […], Afi […], Fimi […], Univideo […], Fistel-Cisl […], Slc-Cgil […], Uilsic-Uil […] e con la partecipazione di una delegazione di lavoratori si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti delle industrie videofonografiche.

Premessa
Il presente CCNL viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23.7.93.
Per la realizzazione degli obiettivi delineati non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse riconnettono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle rappresentanze aziendali dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le parti s'impegnano a rispettare e a fare rispettare le norme del CCNL e le applicazioni aziendali ad esse coerenti.
Nello specifico, le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le OO.SS. s'impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli e, tutto ciò, nell'ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

Parte Generale
Art. 1 - Applicabilità del contratto.

Il presente contratto si applica alle aziende videofonografiche e in particolare a tutte le aziende che svolgono attività di produzione, distribuzione o commercializzazione dei prodotti videofonografici indipendentemente dal supporto videofonografico e/o fonografico utilizzato.

Sezione I - Rapporti sindacali
Art. 2 - Il sistema delle relazioni sindacali.

Il sistema delle relazioni sindacali è costituito:
- dal CCNL;
- dalla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal CCNL;
- da una coordinata articolazione di relazioni a livello nazionale, territoriale ed aziendale, aventi finalità di consultazione, di informazione e di esame congiunto secondo quanto dettagliatamente previsto nei diversi articoli.

La contrattazione aziendale.
Sono titolari della contrattazione aziendale le RSU e le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL.
Le aziende sono assistite e/o rappresentate dalle Associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
La contrattazione aziendale concerne materie delegate dal CCNL e, pertanto, può riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto stesso.
Modalità, contenuti e limiti della contrattazione aziendale con contenuto economico sono disciplinati dall'art. 28, parte Generale, sezione III.
La contrattazione aziendale di tipo normativo avviene sulle materie demandate a tale livello dal CCNL.

Consultazione, informazione, esame congiunto.
Le motivazioni, le finalità, le modalità e i tempi delle diverse tipologie di rapporti che realizzano l'impostazione partecipativa delle relazioni sindacali, sono disciplinate nei singoli articoli che prevedono le procedure richiamate.

Art. 3 - Osservatorio nazionale.
Le parti, nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle loro esigenze, convengono di costituire un Osservatorio Nazionale presso Assolombarda.
L'Osservatorio sarà costituito pariteticamente da 6 esponenti delle Associazioni stipulanti che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in particolare i seguenti argomenti:
- andamento e prospettive del mercato dei più rilevanti comparti;
- andamento e prospettive degli investimenti;
- evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dei modelli di organizzazione, delle professionalità;
- andamento e prospettive dell'occupazione;
- le problematiche della sicurezza e dell'ecologia, anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni;
- le problematiche della formazione professionale, anche in relazione all'attività degli organismi paritetici di cui all'Accordo interconfederale 20.1.1993.
I lavori dell'Osservatorio avverranno sia sulla base dei dati già in possesso delle Associazioni, sia sulla base di apposite rilevazioni che potranno essere concordate.
Ad esito degli approfondimenti sulle materie elencate ed al fine di promuovere interventi ritenuti utili, le parti potranno anche valutare l'opportunità di effettuare azioni congiunte nei confronti delle Amministrazioni competenti.
Le riunioni dell'Osservatorio si terranno con la periodicità ritenuta opportuna dalle parti che, comunque, dovranno incontrarsi almeno 2 volte l'anno.

Art. 4 - Sistema di informazione.
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazioni, nell'intento di favorire il progresso e lo sviluppo del settore.

Livello territoriale.
Annualmente, le Organizzazioni imprenditoriali stipulanti forniranno congiuntamente alle OO.SS. territoriali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, gli elementi conoscitivi globali, riferiti alle aziende videofonografiche associate, circa l'andamento, le prospettive produttive e l'evoluzione tecnologica del settore con riferimento in particolare ai riflessi sulla dinamica della situazione occupazionale.
Inoltre nel corso di tale incontro le Organizzazioni imprenditoriali stipulanti informeranno i Sindacati territoriali di categoria, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nel corso degli incontri di cui sopra, le parti esamineranno i problemi relativi al personale femminile dipendente anche a tutela dei livelli occupazionali e al fine di individuare le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984.
Le parti effettueranno un esame congiunto delle implicazioni di cui al comma precedente nel loro insieme, esprimendo le loro autonome valutazioni.

Livello aziendale e di gruppo.
Annualmente, nel corso di specifici incontri, le aziende o i gruppi del settore (intendendosi per tali i complessi industriali con più unità produttive che applicano il presente contratto, situate nel territorio nazionale) che occupano più di 80 dipendenti, assistite dalle Organizzazioni imprenditoriali, forniranno alle RSU, assistite dalle OO.SS. territoriali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi, all'entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure di introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche all'organizzazione del lavoro o di decentramento di importanti fasi dell'attività produttiva che comportano rilevanti ricadute sui livelli di occupazione od estesi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità esporranno alla RSU preventivamente alla loro adozione, i progetti predisposti, illustrandone motivazioni e finalità ed esamineranno le osservazioni e le proposte eventualmente avanzate.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Terminata la fase consultiva, gli aspetti del piano aziendale riguardante i lavoratori saranno in oggetto di appositi incontri, tra Direzione aziendale e RSU finalizzati a disciplinarne l'attuazione.

Art. 7 - Formazione e aggiornamento professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla formazione ed all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive e degli impianti.
Le parti, pertanto, demandano alle strutture territoriali, per mezzo degli organismi paritetici, l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative formative da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori.
I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo, potranno avvalersi dei permessi previsti dall'art. 35, sezione III, parte Comune del presente contratto, secondo la disciplina prevista dall'articolo stesso.

Art. 8 - Lavoro esterno.
Le parti, nel prendere atto del ricorso nell'ambito del settore videofonografico a lavorazioni presso terzi per effettuazione di produzioni presenti nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti A conferma di quanto sopra e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese videofonografiche svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, queste inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impiego all'osservanza delle norme del contratto collettivo di loro pertinenza e di quelle relative alla tutela del lavoro.

Art. 9 - Mobilità interna della manodopera.
Le Direzioni aziendali informeranno preventivamente le RSU sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni dall'avvenuta informazione.

Sezione II - Diritti sindacali
Art. 11 - Assemblea sindacale.

In tutte le unità produttive i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti il rapporto di lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro.
È ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l'orario di lavoro entro un limite massimo di 10 ore nell'anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno avere luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Art. 12 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Le RSU di cui all'Accordo interconfederale 20.12.93, subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella totalità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
Le RSU, insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente CCNL, costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale delle materie e con le procedure previste dal presente CCNL.
In sede aziendale le RSU sono, altresì, le destinatarie dell'informazione, dell'esame congiunto e della consultazione, secondo le modalità previste dai diversi articoli che, prevedono il ricorso a detti istituti.
[…]
A norma dell'Accordo interconfederale 22.6.95, all'atto delle elezioni per la costituzione della RSU, i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra gli altri candidati proposti.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo e per ciò che attiene al regolamento elettorale, si fa rinvio all'Accordo interconfederale riportato in allegato al CCNL.

Art. 15 - Affissioni.
Le RSU hanno diritto di affiggere in appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all'imprenditore e ai dirigenti dell'azienda.

Sezione III - Disciplina comune del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione.

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica nel rispetto delle leggi vigenti.
[…]

Art. 19 - Classificazione dei lavoratori.
Quadri
2) Trattamento economico e normativo.

Al Quadro si applicano il trattamento economico del livello Q e la normativa contrattuale prevista per gli impiegati.

Art. 20 - Sviluppo professionale.
Le parti concordano sull'importanza del riconoscimento e della valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori.
A tal fine le aziende dichiarano la loro disponibilità a favorire, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di efficienza e di produttività, il miglioramento del livello di professionalità dei lavoratori, anche attraverso l'intercambiabilità dei compiti e/o delle mansioni ed opportune forme di mobilità, tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche, dell'organizzazione e delle attitudini dei lavoratori interessati.
[…]

Art. 22 - Orario di lavoro.
Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa della durata massima dell'orario di lavoro, la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è di 40 ore settimanali e di 6 ore e 40 minuti giornaliere.
La realizzazione della distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni potrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il 6° giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Diversi regimi di orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con la RSU, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Nel caso che il lavoro venga distribuito normalmente su più turni giornalieri di 8 ore consecutive, verrà concessa ai lavoratori mezz'ora di sosta retribuita per ciascun turno.
[…]

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa (reparti, uffici, ecc.) l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore all'anno.
L'azienda rappresenterà dettagliatamente e preventivamente alle RSU nel corso di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda.
Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari settimanali con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, e le settimane con prestazioni lavorative inferiori, saranno definite congiuntamente in sede di esame tra Direzione e RSU in tempi utili rispetto alle esigenze prospettate.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale, le ore di pari entità di riduzione potranno essere programmate anche per singoli lavoratori.
[…]
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori in modo da consentire l'effettuazione delle prestazioni lavorative previste.

Art. 23 - Riduzione dell'orario di lavoro annuo.
Fermo restando l'orario contrattuale di 40 ore settimanali, in applicazione del protocollo di intesa 22.1.83, l'orario di lavoro viene ridotto di 40 ore su base annua. Inoltre, per i lavoratori giornalieri e su 2 turni, l'orario di lavoro viene ulteriormente ridotto, sempre su base annua, di 32 ore.
Per i lavoratori turnisti su 3 turni avvicendati verrà riconosciuta una ulteriore riduzione, sempre su base annua, di 4 ore dall'1.1.98, di altre 4 ore dall'1.1.99 e di altre 4 ore dall'1.1.00.
La riduzione di cui sopra potrà essere realizzata o attraverso il godimento di riposi individuali su richiesta del lavoratore previo preavviso di 48 ore e compatibilmente con le esigenze aziendali o attraverso una diversa utilizzazione che si realizzerà previo esame congiunto tra la Direzione aziendale e la RSU tenendo conto e fatte salve le esigenze tecnico-produttive aziendali.
[…]

Art. 24 - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale, coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per i lavoratori turnisti e affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita negli artt. 8, parte speciale I e 4 parte speciale II, per il lavoro festivo.

Art. 25 - Contratto a tempo determinato.
Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalla legge 18.4.62 n. 230 e dall'art. 8 bis, legge 25.3.83 n. 79.
Ferma restando la possibilità di ricorso ai contratti a temine ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, è consentita l'applicazione di un termine alla durata del contratto di lavoro nelle seguenti ulteriori ipotesi, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 1, legge 29.2.87 n. 56:
- per sostituzione di lavoratori in aspettativa o in ferie;
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel temo non aventi carattere straordinario od occasionale;
- per le lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate;
- aumento temporaneo dell'attività produttiva indotto da particolari esigenze del mercato.
Il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente occupati con contratto a temine, nelle ipotesi sopra indicate è pari al 15% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva.
Le frazioni derivanti dall'applicazione della percentuale di cui sopra saranno arrotondate all'unità superiore. Sono comunque consentite, alle aziende con meno di 20 dipendenti, fino a 3 assunzioni a termine.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le OO.SS. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Le aziende informeranno, su loro richiesta, le RSU sul personale assunto con contratto a temine e sulle ipotesi utilizzate tra quelle sopra elencate.

Art. 25 bis - Contratto di lavoro temporaneo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24.6.97 n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle seguenti fattispecie:
- esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo;
- aumento temporaneo delle attività;
- sostituzione di una posizione rimasta vacante per il periodo necessario, comunque non superiore a 3 mesi, a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione;
- temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui al 1° e 2° livello Operai.
In sede aziendale tra direzione e RSU verranno individuati modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai lavoratori temporanei.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto per una durata non superiore a quella inizialmente concordata.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. Territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo nonché le durate e i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, 1 volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica di lavoratori interessati.
I lavoratori assunti con il contratto di cui sopra non potranno contemporaneamente superare il 10% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'impresa. In situazioni particolari ed eccezionali, in sede aziendale, con accordo tra Direzione e RSU e, in mancanza di queste ultime con le OO.SS. territoriali, la percentuale del 10% può essere elevata.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 5 resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 5 contratti, purché il numero dei contratti non superi il numero dei dipendenti a tempo indeterminato.
Nota a verbale.
La durata dei contratti di cui al presente articolo stipulati per sostituire lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento eventualmente necessari.

Art. 37 - Igiene e sicurezza.
Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'aerazione, la pulizia, l'illuminazione e, possibilmente, il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione dei dipendenti i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua, il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prestazioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda, in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando, altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori su luoghi di lavoro, si richiamano le norme del D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni e le disposizioni di attuazione pattuite con l'Accordo interconfederale 22.6.95.
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) s'impegnano ad adire l'organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
Ai sensi dell'accordo interconfederale citato i rappresentanti per la sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito delle RSU nei numeri previsti dall'Accordo stesso.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione dei RLS, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le formazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'Accordo interconfederale, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto.

Art. 38 - Portatori di handicap.
Le parti convengono sull'obiettivo di ricercare tutte le opportunità per un attivo inserimento dei lavoratori portatori di handicap riconosciuti tali e operanti nelle aziende. Pertanto le aziende attiveranno adeguati strumenti, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative, anche mediante la partecipazione di detti lavoratori a corsi di formazione e riqualificazione professionale per agevolarne la migliore integrazione.
[…]

Art. 39 - Apprendistato.
L'apprendistato è disciplinato dalla legge 19.1.55 n. 25, dal relativo regolamento aggiornato con DPR 30.12.56 n. 16, dall'art. 16, legge 29.6.97 e dalle disposizioni:

Durata.
Il contratto di apprendistato ha la durata di seguito prevista in relazione alle diverse professionalità e specializzazioni indicate:
- lavoratore inserito nel processo produttivo 4 anni
- impiegato amministrativo e tecnico 3 anni
L'apprendista che abbia effettuato almeno 2 anni di addestramento in aziende del settore nell'ambito della specializzazione potrà richiedere di essere sottoposto ad una prova di esame teorico-pratico per il passaggio anticipato nel rispettivo livello di acquisizione.

Insegnamento complementare.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, legge 19.1.55 n. 25 il numero delle ore destinate all'insegnamento complementare degli apprendisti è fissato in 4 ore settimanali, che sono considerate a tutti gli effetti lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Formazione esterna.
Le parti stipulanti definiscono i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda di 120 ore medie annue in attuazione delle vigenti norme in materia.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo rispetto all'attività da svolgere sarà previsto un impegno formativo ridotto.

Tirocinio.
La qualificazione professionale, limitatamente ai casi in cui non sia possibile per legge o per contratto effettuare l'apprendistato, si acquisisce anche mediante tirocinio aziendale della durata di 3 anni, con retribuzione rapportata al livello parametrale del livello 1 della classificazione professionale, al termine del quale il tirocinante viene inserito, come l'apprendista, nell'iter professionale previsto per la sua specializzazione.

Art. 42 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto le controversie individuali e collettive fra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la RSU e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti OO.SS. Le controversie collettive, sull'applicazione del presente contratto, saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Parte speciale Operai
Art. 3 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.
Comunque per tali mansioni o per quelle di semplice attesa o custodia si da riferimento alla tabella indicata dalla legge 15.3.23 n. 692.
La durata settimanale dell'orario normale contrattuale viene fissata in 50 ore.
[…]
Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di cui all'art. 22, parte Generale, sezione III, del presente contratto.
Resta inteso che le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari.
[…]

Art. 6 - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le OO.SS. o tra la Direzione e le RSU o anche per i casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario, salvo le deroghe e le eccezioni di legge, è quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattuale di lavoro o quello giornaliero predeterminato.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda potrà far ricorso al lavoro straordinario nei casi di necessità obiettive, urgenti ed occasionali anche riferite alla peculiarità del settore e nei casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di legge (manutenzione, ecc.). rientrano, ad esempio in tali ipotesi, la necessità di far fronte a:
- esigenze eccezionali di mercato o legate a ordini con vincolanti termini di consegna;
- adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze.
Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e la RSU.
Su richiesta della RSU l'azienda fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuato.
Si considera lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 6 del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di 1 ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.
Si richiamano le disposizioni di legge sul lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
[…]

Art. 10 - Forme di retribuzione.
Gli operai sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di retribuzione:
a) a cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di incentivo determinate in relazione alle possibilità tecniche e all'incremento della produzione.

Art. 11 - Regolamentazione lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale.
[…]
L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai sindacati territoriali di categoria dei lavoratori i criteri dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
In caso d'introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra la O.S. che rappresenta l'azienda e i Sindacati territoriali di categoria dei lavoratori.
Eventuali contestazioni circa l'applicazione delle norme del presente articolo, saranno esaminate secondo la procedura per la risoluzione delle controversie.

Art. 12 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[…]

Art. 13 - Indumenti di lavoro.
A tutti gli operai, trascorso il periodo di prova, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro.
L'azienda rinnoverà di anno in anno agli operai gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di chiedere la restituzione dell'abito usato.

Art. 14 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
[…] ove per postumi invalidanti l'operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]

Art. 17 - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di 1 anno d'età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (e ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre il diritto a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al comma 2 del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte Inps un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.

Art. 19 - Disciplina aziendale.
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare i rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori.
In armonia con la dignità personale dell'operaio i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

Art. 22 - Permessi di entrata ed uscita.
Durante le ore di lavoro l'operaio non può lasciare lo stabilimento senza regolare autorizzazione della Direzione.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto dall'operaio entro la prima mezz'ora di lavoro salvo casi eccezionali.
[…]
A meno che non vi sia un esplicito permesso non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.

Art. 23 - Consegna e conservazione utensili e materiale.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.

Art. 26 - Multe e sospensioni.
Potrà essere inflitto il provvedimento di multa o sospensione all'operaio che:
a) […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
e) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
[…]
g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello;
h) lavori per conto proprio o per terzi nello stabilimento;
i) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento;
l) insubordinazione lieve.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 27 - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita della indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) contravvenzione al divieto di fumare, dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
b) risse all'interno dello stabilimento,
[…]
d) recidiva in qualunque delle mancanze che abbiano dato luogo a 2 provvedimenti di sospensione;
[…]
f) insubordinazione grave;
[…]
h) atti dolosi e implicanti colpa grave che possano arrecare danno all'azienda;
i) danneggiamenti volontari, rivelazioni di procedimenti o sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni; lavorazioni in stabilimento per conto proprio o di terzi con grave danno per l'azienda.

Parte speciale Quadri - Impiegati
Art. 4 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
È considerato lavoro straordinario, salvo le deroghe e le eccezioni di legge, quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattuale di lavoro o quello giornaliero predeterminato.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro, straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 6 del mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 3 (Festività).
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda potrà far ricorso al lavoro straordinario nei casi di necessità obiettive, urgenti ed occasionali anche riferite alla peculiarità del settore e nei casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di legge.
Rientrano ad esempio in tali ipotesi, la necessità di far fronte a:
- esigenze eccezionali di mercato o legate a ordini con vincolanti termini di consegna;
- adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze.
Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e la RSU.
Su richiesta della RSU l'azienda fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuato.
[…]

Art. 7 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e in caso di giustificato impedimento il mancante godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.
[…]

Art. 11 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, all'impiegata assente, nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi ad esso successivi, sarà corrisposta la normale retribuzione netta, con deduzione di quanto posto a carico degli Istituti assicurativi e previdenziali.
[…]

Art. 14 - Doveri dell'impiegato.
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) osservare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto di impiego e in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio. A sua volta l'azienda non può esigere che l'impiegato venga a restrizioni della sua attività professionale successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui al presente comma e comunque quelli dell'art. 2125 C.C.;
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.

Art. 16 - Disciplina del lavoro.
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'azienda;
[…]
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati;
[…]
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lett. d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.