Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 agosto 2025, n. 22929 - Infortunio sul lavoro o incidente stradale?



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria - Presidente

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Rel. Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso 10541-2022 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA A.A., B.B., rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO GRASSO;

- ricorrenti principali -

contro

C.C. nella qualità di procuratore generale di D.D., rappresentato e difeso dagli avvocati BENEDETTO GUGLIELMO, MARCO PAGGI;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

nonché contro

ALLIANZ Spa in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE CLEMENTE;

- controricorrente al ricorso incidentale -

nonché contro

E.E., rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FEVOLA;

- controricorrente - ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 4505/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/01/2022 R.G.N. 5044/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO.

 

Fatto


1. Con ricorso depositato il 19.11.2008 e notificato il 22.1.2009, D.D. aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, l'azienda agricola A.A., B.B., la ditta Latina Foraggi di E.E. e la RAS Ass.ni Spa (poi ALLIANZ Spa) al fine di sentirne accertare la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro da lui subito in data 7.1.2002, per violazione tanto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro quanto di quelle sulla disciplina della circolazione stradale, con conseguente condanna dei medesimi in solido tra loro, al risarcimento della totalità dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

2. Costituitisi tutti i convenuti, e all'esito della sospensione del giudizio (in attesa della definizione del procedimento penale a carico della A.A. e del B.B.), poi riassunto dall'attore, il Tribunale, istruita la causa mediante l'espletamento di prova testimoniale e C.T.U. medico-legale, nonché mediante l'acquisizione di documentazione da parte dell'INAIL, con una prima sentenza non definitiva n 1187/2016, così provvedeva: 1) dichiarava che tra A.A. e D.D. era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal settembre 2001 al 7.1.2002; 2) dichiarava la responsabilità concorrente di A.A., B.B. e E.E. per l'infortunio sul lavoro occorso a D.D. in data 7.1.2002 in Roccasecca dei Volsci; 3) respingeva la domanda attorea nei confronti di ALLIANZ Spa; 4) liquidava il danno differenziale risarcibile in complessivi Euro 542.667,09, oltre rivalutazione dal luglio 2014, ed interessi legali dal 7.1.2002 (data dell'illecito), calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ISTAT, e fino alla data del deposito della stessa sentenza; 5) respingeva ogni altra domanda; 6) rimetteva la causa sul ruolo come da separata ordinanza in pari data; 7) compensava le spese di lite tra il Omissis ed ALLIANZ Spa; 8) riservava di regolare le spese tra le parti e di C.T.U. con la sentenza definitiva.

3. Con ulteriore sentenza, questa volta definitiva, n. 318/2017 lo stesso Tribunale di Latina, all'esito di ulteriore C.T.U., così provvedeva: 1) dichiarava che la responsabilità del sinistro occorso in data 7.1.2002 e dei danni conseguentemente riportati dal Omissis era ascrivibile, in ragione del 50%, a A.A. e B.B. in solido tra loro e per il residuo a E.E.; 2) condannava, per l'effetto, A.A. e B.B. in solido tra loro al pagamento di Euro 246.333,54, oltre rivalutazione dal luglio 2014, ed interessi legali dal 7.1.2002, calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ISTAT, e fino alla data del deposito della precedente sentenza n. 1187/2016; 3) condannava altresì, per l'effetto, E.E. al pagamento di Euro 271.333,54, oltre rivalutazione dal luglio 2014, ed interessi legali dal 7.1.2002, calcolata sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ISTAT, e fin al deposito della suddetta sentenza n. 1187/2016; condannava A.A., B.B. e E.E., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, come liquidate, e poneva altresì a carico degli stessi, sempre in solido, le spese di C.T.U.

4. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'Appello di Roma così provvedeva: a) in parziale accoglimento dell'appello proposto da A.A. e B.B. e in parziale riforma della sentenza (definitiva) n. 318/2017, confermata nel resto, dichiarava che la responsabilità del sinistro occorso in data 7.1.2002 e dei danni conseguentemente riportati dal Omissis era ascrivibile, in ragione del 30%, alla A.A. e al B.B. in solido tra loro, e per il residuo a E.E., e, per l'effetto condannava A.A. e B.B. in solido tra loro al pagamento di Euro 137.800,12, oltre rivalutazione dal luglio 2014, ed interessi legali dal 7.1.2002, calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ISTAT, e fino alla data del deposito della sentenza (non definitiva) n. 1187/2016, nonché condannava E.E. al pagamento di Euro 379.866,96, oltre rivalutazione dal luglio 2014, ed interessi legali dal 7.1.2002, calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ISTAT, e fino alla data del deposito della sentenza n. 1187/2016; b) rigettava tutti gli altri appelli principale e incidentali; c) compensava interamente le spese del secondo grado fra tutte le parti in causa.

5. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale giudicava anzitutto infondato l'appello principale di D.D., ritenendo che il Tribunale aveva correttamente applicato la prescrizione e, conseguentemente, aveva respinto le doman risarcitorie avanzate dal lavoratore nei confronti di ALLIANZ Spa

6. La Corte riteneva infondato anche l'appello incidentale di E.E. avverso la sentenza non definitiva del Tribunale, con il quale appello questi: - censurava la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal primo giudice e, in particolare, la ritenuta attendibilità del teste F.F., autista del veicolo coinvolto nell'incidente, in quanto soggetto interessato all'esito della causa per esimersi da responsabilità circa l'infortunio occorso e addebitare la stessa al E.E.; - affermava, inoltre, che non era idonea a provare la sua asserita responsabilità la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., emessa nei suoi confronti, e che tutt'al più la sua responsabilità avrebbe dovuto accertarsi in funzione della sola violazione delle norme sulla circolazione stradale. Secondo la Corte, infine, l'appello incidentale proposto dal E.E. non meritava accoglimento neppure con riferimento alla censura relativa alla determinazione dell'indennizzo del danno differenziale.

7. Passando all'esame dell'appello incidentale proposto dalla A.A. e dal B.B., la Corte lo giudicava fondato soltanto con riferimento all'individuazione della quota di loro responsabilità nell'infortunio occorso al Omissis e per la conseguente misura del loro obbligo al risarcimento dei danni, mentre lo disattendeva nel resto.

8. Avverso tale decisione A.A. e B.B. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

9. Resiste C.C., quale procuratore general

dell'intimato D.D., con controricorso contenente anche ricorso incidentale, a mezzo di unico motivo.

10. ALLIANZ Spa ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale di C.C.

11. L'intimato E.E. resiste con controricorso, recante anche ricorso incidentale, con due motivi.

12. I ricorrenti principali e il ricorrente incidentale C.C. hanno depositato memoria.
 

Diritto


1. Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono "Erronea qualificazione del sinistro come infortunio sul lavoro. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. comma 2 n. 4 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Grave travisamento della prova. Violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4"

2. Con il secondo motivo deducono "Pretesa attività lavorativa del D.D. al momento del sinistro. Vizio di motivazione. Violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Motivazione apparente".

3. Con un terzo motivo deducono "Insussistenza di responsabilità dei datori di lavoro per difetto di colpa. Violazione di legge e/o falsa applicazione. Violazione dell'art. 43 c.p., violazione dell'art. 169 D.P.R. 547/1955, Violazione dell'art. 2087 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc".

4. Con un quarto motivo deducono "Totale estraneità dei coniugi B.B. al sinistro de quo - Configurabilità del sinistro come incidente stradale. Insussistenza del concorso di azioni colpose a carico del B.B. e della A.A. Responsabilità esclusiva del F.F. e della ditta E.E. nella causazione d fatto. Violazione degli artt. 40 e 41 c.p. in relazione all'art. 360 n. 3".

5. Con l'unico motivo del suo ricorso incidentale C.C., nella qualità di procuratore generale dell'intimato D.D., denuncia "Violazione degli artt. 1310, 2055, 2943, comma 2, 2945, comma 2, e 2947, comma 3, c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

6. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale E.E. deduce "Insussistenza di responsabilità di E.E. qualificabile come responsabilità per incidente sul lavoro. Qualificabilità della responsabilità di E.E. esclusivamente come responsabilità per danni causati da violazione della normativa sull'autocircolazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. Incapacità del teste sulla cui deposizione si fonda l'accertamento della responsabilità di E.E. come responsabilità per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro".

6.1. Con il secondo motivo del suo ricorso incidentale il E.E. deduce violazione dell'articolo 651 c.p.p. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".

7. I quattro motivi del ricorso principale di A.A. e B.B. sono tutti inammissibili per più ragioni.

8. Occorre anzitutto premettere che la Corte di merito aveva considerato che il B.B., la A.A. e il E.E. erano stati sottoposti a procedimento penale (in attesa dell'esito del quale in relazione alle posizioni di A.A. e B.B. - come già riferito in narrativa - quello civile che ci occupa era stato sospeso), per il delitto di cui agli artt. 113, 590 cpv., in relazione all'art. 583 cpv. c.p. (lesioni personali colpose gravissime), "perché, in cooperazione colposa fra loro, nelle rispettive qualità: A.A., titolare e legale rappresentante dell'Azienda Agricola A.A., quale datore di lavoro di D.D.; - B.B., quale datore di lavoro di fatto perché addetto alla vigilanza e coordinamento degli operai per conto dell'Azienda Agricola A.A., che organizzava il lavoro di D.D.; - E.E., titolare e legale rappresentante della ditta individuale Latina Foraggi di E.E., titolare responsabile del veicolo che procedeva al trasporto per la fornitura della paglia: per negligenza ed imperizia ed in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni con riferimento all'art. 169 del D.P.R. 547/55 ed agli artt. 4 co. 1 e 2 - art. 7 co. 2 del D.Lgs. 626/1994, omettendo un'idonea valutazione dei rischi specifici del tipo di lavoro e non avendo attuato idonee misure di sicurezza e relative modalità operative, nonché omettendo un idoneo controllo sulle misure necessarie per assicurare la stabilità del veicolo e del relativo carico e non verificando lo stato di usura degli ausili tecnici supplementari (funi di trattenimento del carico), determinavano il verificarsi dell'infortunio sul lavoro occorso a D.D., che durante le operazioni di scarico di un autocarro con paglia per foraggio, veniva travolto da due balle di paglia delle dimensioni di (L. 2.30 m PO.70 m. X h 1.20 m.) che precipitavano dal carico, cagionando al lavoratore medesimo lesioni personali con postumi irreversibili, in particolare "tetraplegia completa di livello midollare C5 motorio in zona di preservazione parziale motoria C7 e sensitiva secondo i criteri ASIA. In Roccasecca dei Volsci il 7.1.2002".

7. 1. La stessa Corte aveva, altresì, dato conto che detto procedimento penale si era concluso per il E.E. con sentenza di "patteggiamento" e per gli altri due imputati con sentenza n. 38531/2010 di questa Corte di Cassazione, che aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione e aveva confermato la statuizione, contenuta nelle sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio, relativa alla condanna del B.B. e della A.A., in solido, al risarcimento dei danni patiti dal lavoratore da liquidarsi in separata sede (con provvisionale di Euro 25.000,00) (cfr. pagg. 8-9 dell'impugnata sentenza).

8. Ebbene, quando la Corte d'Appello ha preso in considerazione l'appello incidentale proposto dalla A.A. e dal B.B., ha concluso, sulla scorta di una serie di precedenti di legittimità, che: "L'efficacia di giudicato della sentenza penale intervenuta nei confronti degli appellanti A.A. e B.B., nella quale è stata affermata la responsabilità dei datori di lavoro in ragione della condotta colposa tenuta dagli stessi, causa dell'infortunio sul lavoro occorso al Omissis, non consente di porre in discussione tali circostanze e, pertanto, vanno respinte le censure relative alla errata qualificazione del sinistro come infortunio sul lavoro e all'insussistenza di responsabilità dei datori di lavoro per mancanza dell'elemento psicologico della colpa" (v. in extenso pagg. 9-11 della sua sentenza).

9. Osserva allora il Collegio che questa prima ed autonoma ratio decidendi, chiaramente espressa in motivazione, e certamente idonea di per sé a sorreggere la sentenza gravata, è praticamente ignorata in tutti i motivi del ricorso principale.

La motivazione, poi, prosegue nel senso di spiegare perchè la stessa Corte per proprio conto giungeva alle medesi conclusioni già tratte in base al giudicato formatosi in sede penale (cfr. pagg. 11-13); ma si tratta all'evidenza di ulteriore ratio decidendi, aggiunta alla precedente.

E, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, più volte espresso anche a Sezioni unite, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (così, tra le altre, Sez. un., 4.4.2022, nn. 10847 e 10852).

10. Ognuno degli stessi motivi, riferibili alla suddetta parte ulteriore dell'impugnata sentenza, è comunque ex se inammissibile.

10.1. Il primo perché, in chiave di anomalia motivazionale e di travisamento della prova, come ben risulta dal suo svolgimento (cfr. in particolare pagg. 8-10 del ricorso per cassazione), propone in realtà una rivisitazione, tra l'altro, di talune delle sommarie informazioni di F.F. Alessandro in sede penale.

10.2. E non diverse considerazioni valgono per il secondo motivo in cui il vizio di motivazione apparente è fatto valere in base a "risultanze processuali di segno opposto" a quello sostenuto dalla Corte di merito (cfr. pagg. 12-13 del ricorso).

10.3. Le dedotte violazioni di norme di diritto che i ricorrenti principali denunciano nel terzo motivo, poi, s'incentrano su assunti assertivi, quale quello che: "Nel caso di specie poiché l'incidente è avvenuto per caso fortuito fuori dal luogo di lavoro e al di fuori delle mansioni del lavoratore non si comprende qu misure avrebbero dovuto adottare i datori di lavoro", oppure quando gli stessi ricorrenti commentano che: "Parimenti, le censure relative al fatto che il lavoratore conoscesse poco la lingua italiana, fosse privo di adeguata formazione professionale, e sia stato lasciato solo in contesto pericoloso niente altro sono che tentativi disperati e fantasiosi della Corte di individuare una norma su cui fondare la responsabilità dei datori" (così alle pagg. 14-15 del ricorso).

Del resto, a tacer d'altro, neppure sono considerate dai ricorrenti le estese considerazioni svolte dalla Corte di merito, e che integrano ulteriore e distinta ratio decidendi, rispetto a quella fondata sul giudicato intervenuto in sede penale tra le medesime parti (cfr. pagg. 11-13 dell'impugnata sentenza).

E lo stesso è a dirsi per i rilievi svolti nel quarto motivo del ricorso principale.

11. Devono ora essere presi in considerazione i ricorsi incidentali di C.C. e di E.E.

11.1. In particolare, non si tratta d'impugnazioni incidentali tardive ex art. 334 c.p.c. rispetto alle quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso principale possa comportare la loro inefficacia ai sensi del comma secondo dell'ora cit. art. 334.

In tal senso, occorre considerare che il giudizio era iniziato in primo grado giusta ricorso depositato il 19.11.2008 e notificato il 22.1.2009, e che la sentenza della Corte d'Appello impugnata, pubblicata il 4.1.2022, non risulta essere stata notificata ad istanza di nessuna delle parti all'una o all'altra di esse.

Per conseguenza, per tutte le parti, trovava applicazione il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza di cui al previgente primo comma dell'art. 327 c.p.c., in quanto il termine semestrale di cui allo stesso comma novellato è stato previsto dall'art. 46, comma 17, L. 18 giugno 2008, n. 69 a decorrere dal 4 luglio 2009, e, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della stessa legge la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, e, come si è ora visto, il presente giudizio era iniziato in primo grado anteriormente al 4.7.2009 (cfr. in termini Cass. n. 6007/2012 e successive conformi); sicché il termine di un anno nella specie era destinato a scadere il 4.1.2023, laddove il controricorso con ricorso incidentale del Omissis risulta notificato il 23.5.2022 e quello del E.E. risulta notificato il 30.5.2022 e quindi prima della scadenza di detto termine.

12. Stabilita la tempestività dei ricorsi incidentali, il primo motivo di quello di E.E. è inammissibile.

13. Com'è agevole riscontrare, tale censura in una prima parte si fonda sul mero richiamo dei motivi di gravame formulati dal E.E. nel proprio appello incidentale "nei confronti della sentenza parziale" (cfr. facciate 12-14 del suo controricorso, che peraltro consta di pagine non numerate).

Tra l'altro, vi si assume che: "Con la sentenza definitiva, il giudicante sembra ignorare totalmente tale differenziazione e, abbandonando la tesi del sinistro stradale, va ad imputare al E.E. una esclusiva responsabilità a titolo di violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

La Corte d'Appello di Roma, con l'impugnata sentenza sembra ignorare del tutto tale qualificazione sulla scorta risultanze istruttorie scarne, interessate, di parte" (così alla facciata 14).

13.1. In ogni caso, al di là della poca chiarezza di tali ultime deduzioni, la censura s'incentra su una critica dell'apprezzamento probatorio operato dalla Corte territoriale (cfr. facciate 14-17 del ricorso).

14. Quanto, poi, alla dedotta violazione dell'art. 246 c.p.c. in relazione al teste F.F., rileva il Collegio che, come già riferito in narrativa, la Corte territoriale ha dato conto che, nel proprio appello incidentale, il E.E. aveva, tra l'altro, dedotto la sola inattendibilità di detto teste, e non la sua incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.

E la Corte, nel pronunciarsi su questo profilo di quella impugnazione incidentale, ha ritenuto: "In primo luogo deve evidenziarsi che la doglianza relativa all'inattendibilità del teste F.F. è assolutamente generica e non può essere condivisa", spiegando poi diffusamente tale sua risposta (cfr. pagg. 6-7 dell'impugnata sentenza).

14.1. Attualmente, il E.E. in veste di ricorrente incidentale neppure deduce che la Corte di merito avesse malinteso in chiave d'inattendibilità invece che di incapacità il proprio rilievo; piuttosto asserisce che: "L'acquisizione dell'esame testimoniale del F.F. è stata, fra l'altro determinante ai fini della decisione, sebbene palese la sua incapacità a testimoniare, fra l'altro da subito eccepita e reiterata in ogni stato e grado del giudizio" (così alla facciata 17 del suo controricorso).

Orbene, a tacer d'altro, in parte qua il motivo difetta di autosufficienza, perché il ricorrente non specifica: se e in qua sede processuale avesse eccepito l'incapacità a deporre del F.F. prima della sua escussione in sede civile; se, quando e come, una volta interrogato il teste in detta sede, egli avesse eccepito la nullità di tale testimonianza a motivo della dedotta incapacità a testimoniare, e se e in che punto dell'atto contenente il proprio appello incidentale avesse nuovamente fatto valere detta nullità, in quanto non rilevata dal primo giudice (su questi oneri incombenti su chi eccepisca l'incapacità a deporre v., per tutte, Cass., sez. un., 6.4.2023, n. 9456).

Esclusivamente, allora, per completezza di disamina sul punto, mette conto aggiungere che nell'annoso contenzioso, in parte parallelo a quello del procedimento penale di cui s'è detto, non risulta che del F.F. fosse stata neanche chiesta la chiamata in causa; neppure emerge che quello avesse assunto la qualità di parte in detto procedimento penale in una qualsiasi veste o che vi avesse assunto la qualità di indagato.

Pertanto, la valutazione della Corte distrettuale sul terreno dell'attendibilità, neppure come tale direttamente censurata dal ricorrente incidentale, sfugge a qualsiasi rilievo di questa Corte di legittimità.

15. Parimenti inammissibile è il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale.

16. Anzitutto, la parte di motivazione (tra la pag. 13 e quella 14) che il E.E. impugna in tale censura non si riferisce direttamente alla sua responsabilità.

In particolare, si tratta di passaggi motivazionali che rientrano nella parte della decisione dedicata all'esame dell'appello incidentale proposto da A.A. e B.B. (esame che era iniziato alla fine della precedente pag. termina l'esame dell'appello incidentale del E.E., cominciato a pag. 6); passaggi che sono volti, essenzialmente, a spiegare perché la Corte, andando in diverso avviso rispetto al primo giudice (il quale aveva determinato nella misura del 50% la responsabilità attribuita appunto ai suddetti A.A. e B.B.), abbia affermato che la responsabilità degli stessi era da determinare nella misura del 30%, essendosi ritenuta anche a riguardo vincolante la "sentenza n. 1273/2007 del Tribunale penale di Latina (confermata sul punto nei successivi gradi di giudizio)".

Si tratta, in altri termini, della parte di motivazione in cui la Corte ha argomentato l'unico profilo su cui ha trovato accoglimento l'appello incidentale di A.A. e B.B.

17. Come già considerato in precedenza, poi, e contrariamente a quanto assume questo ricorrente incidentale, la Corte di merito ha ben tenuto conto che il procedimento penale che vedeva imputato anche il E.E. nei termini innanzi riferiti si era concluso per lui con una sentenza di applicazione di pena su sua richiesta (mentre per gli altri due coimputati era proseguito in sede di cognizione ordinaria sino al giudizio di legittimità).

Ed infatti ne ha esaminato la "posizione" nel merito in punto di responsabilità senza far leva sul giudicato costituito dalla sentenza di patteggiamento resa nei suoi confronti (che indubbiamente non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 651 c.p.p., né, ovviamente, recava cd. "statuizioni civili" nei suoi confronti).

Piuttosto, ha osservato solo alla fine di tale propria valutazione (cfr. pagg. 6-9 della sua sentenza) "che anche la sede penale è stata acclarata la dinamica dell'infortunio occorso al Omissis con modalità sovrapponibili a quelle accertate nella sentenza impugnata, che deve sul punto essere confermata per le ragioni sopra esposte".

18. In definitiva, la percentuale del 70%, poi considerata dalla Corte ai fini della determinazione del quantum del risarcimento posto a carico del E.E. (cfr. pag. 14 della sua sentenza), non riflette un giudicato formatosi in sede penale su una pari misura della sua responsabilità (giudicato reputato sussistente e vincolante pure sulla misura del 30% solo per gli altri due coimputati A.A. e B.B.), ma è fondata su altra diretta valutazione della Corte, la quale ha ritenuto che risultava "dalla ricostruzione dei fatti per cui è causa una maggiore responsabilità, nella causazione dell'infortunio, dell'autista e del proprietario del veicolo rispetto a quella dei datori di lavoro" (così alla fine di pag. 13), nei termini in precedenza esposti.

19. È invece fondato l'unico motivo del ricorso incidentale di C.C., nella qualità di procuratore generale del danneggiato.

20. Giova premettere che la Corte di merito, nel respingere l'unico analogo motivo di appello principale di D.D., aveva ritenuto:

"Al riguardo si ricorda che la compagnia assicuratrice risponde dei danni cagionati per l'incidente stradale configurabile nell'infortunio occorso al lavoratore in quanto avvenuto sulla pubblica strada.

Orbene, la norma dell'art. 2947, 2 comma, prevede che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione d veicoli si prescrive in due anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Il 3 comma dello stesso articolo prevede peraltro che, nel caso in cui il fatto è previsto dalla legge come reato, si applica, laddove più lungo, il termine di prescrizione del reato; nel caso di specie, sussistendo la fattispecie di reato di cui all'art. 590, comma 3, c.p., il termine prescrizionale è di cinque anni, decorrenti dal 7.1.2002 (giorno dell'infortunio).

Il Tribunale ha ritenuto che nessun atto interruttivo della prescrizione è intervenuto prima del 7.1.2007, data in cui è maturata la prescrizione. Ha anche affermato che non può applicarsi, nel caso di specie, la seconda parte del 3 comma dell'art. 2947 c.c. ("Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati di primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile") e, quindi, individuare un diverso termine a quo di decorrenza della prescrizione, non potendo a tal fine prendersi in considerazione il processo penale che si è svolto nei confronti di A.A., B.B. e E.E., in quanto in tale procedimento è stata contestata la violazione delle norme contro gli infortuni sul lavoro e non la violazione delle norme sulla circolazione stradale e, pertanto, oggetto del processo è stato l'infortunio sul lavoro e non l'incidente stradale.

La valutazione compiuta dal Tribunale è corretta.

Contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore appellante, la violazione delle norme relative alla circolazione stradale non costituisce il "medesimo fatto-reato ascritto in sede penale al E.E."; nel suindicato processo penale è stato contestato agli imputati di aver cagionato al Omissis lesioni personali in conseguenza di una condotta colposa con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortunati sul lavoro, mentre a fondamento delle domande risarcitorie avanzate nei confronti dell'Assicurazione convenuta il lavoratore fa valere il comportamento colposo nella circolazione stradale del veicolo (di proprietà del E.E.) coinvolto nell'incidente".

21. Ebbene, questo ricorrente incidentale a giusto motivo si duole della riferita statuizione della Corte di merito.

21.1. Premettendo che il danneggiato si era costituito nel procedimento penale all'udienza del 19.12.2006 (la stessa udienza nella quale fu pronunciata la sentenza di applicazione di pena su richiesta nei confronti del E.E., ostativa alla decisione sulla domanda della parte civile ex art. 444, comma 2, c.p.p.), detto ricorrente incidentale si duole della violazione delle norme di diritto indicate in rubrica, richiamando a riguardo principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

22. Nota il Collegio che la Corte territoriale in una prima parte della propria motivazione ha considerato che poteva sussistere (in astratto) la fattispecie di reato di cui all'art. 590, comma terzo, c.p. (comma che nel testo vigente all'epoca dell'infortunio del 7.1.2002 contemplava i fatti di lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commessi, tra l'altro, "con violazione delle norme sulla circolazione stradale"), ritenendo applicabile un termine di prescrizione quinquennale, che tuttavia giudicava decorso.

Infatti, ha considerato che detta fattispecie aggravata non era stata contestata al E.E. nel più volte citato procedimento penale, nel quale a lui, come agli altri due coimputati, era stata piuttosto addebitato "di aver cagionato al Omissis lesioni personali in conseguenza di una condotta colposa con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro".

23. Tale linea interpretativa è, tuttavia, contraria alla giurisprudenza di questa Corte ormai consolidata che ha più volte affermato, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, in solido tra loro, che la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari obbligati non incide sull'interruzione della prescrizione, la quale resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, primo comma, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso ex art. 2055 c.c. (ex multis in tal senso, di recente, Cass. n. 16755/2024; n. 26711/2024).

E le Sezioni unite di questa Corte hanno specificato che: "Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare" (Cass., sez. un., n. 13143/2022; in termini Cass. n. 3227/2024).

24. È inoltre assolutamente prevalente, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione secondo cui la costituzione di parte civile nel processo penale spiega un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato; termine che riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il procedimento penale (in tal senso, molto di recente, Cass. n. 21049/2024, ed ivi in motivazione il richiamo ai precedenti in senso conforme, anche a Sezioni unite).

25. Orbene, è indubbio poi che in questa sede civile l'istante avesse dedotto un unico fatto dannoso (sull'unicità del fatto dannoso da intendersi in senso relativo v. da ultimo in motivazione Cass. n. 1116/2025), vale a dire, l'incidente occorso in data 7.1.2002, nei termini da lui allegati sul piano fattuale nei confronti di tutti i convenuti.

Il dato che l'attore rispetto al E.E. in particolare avesse fatto valere un titolo ulteriore di responsabilità ex art. 2054, comma terzo, c.c. quale proprietario del veicolo, assicurato per la relativa responsabilità civile con l'altra convenuta RAS Spa (poi ALLIANZ Spa), non assume rilievo. Si trattava, appunto, di un titolo di responsabilità ulteriore rispetto a quelli dedotti nei confronti dello stesso E.E. come degli altri convenuti persone fisiche, ma sempre afferente al medesimo evento dannoso allegato.

26. Per conseguenza, il dato che la sua costituzione di parte civile in data 18.12.2006 si sia inserita in un procedimento penale nel quale, per quanto qui ora interessa, non era stata specificamente contestata al E.E. la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in relazione al medesimo fatto, non esclude che detta costituzione avesse prodotto l'effetto interruttivo-sospensivo del corso della prescrizione anche nei confronti della ALLIANZ Spa, pur non essendo stata quest'ultima parte del procedimento penale (e ammesso e non concesso che la compagnia assicuratrice non avesse avuto notizia di detto atto interruttivo).

27. In definitiva, dichiarati inammissibili il ricorso principale e quello incidentale di E.E., in accoglimento del ricorso incidentale di C.C., l'impugnata sentenza dev'essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differente composizione, dovrà riesaminare il caso, in conformità ai principi di diritto richiamati ai parr. 23. e 24. di questa motivazione, limitatamente alla dedotta responsabilità civile di ALLIANZ Spa per la circolazione del veicolo di proprietà di E.E. in relazione all'infortunio di cui è causa, oltre a regolare le spese anche del giudizio di cassazione.

28. Venendo in considerazione dati relativi alla salute dell'intimato D.D., giusta l'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, dev'essere disposto che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del suddetto

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso incidentale di C.C., quale procuratore generale di D.D., e dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale di E.E. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale E.E., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per detto ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di D.D., a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 29 aprile 2025.

Depositata in Cancelleria l'8 agosto 2025.