Cassazione Penale, Sez. 4, 25 agosto 2025, n. 29644 - Crollo fatale al porto di Crotone. Ruolo del responsabile dei lavori/direttore dei lavori e del CSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere
Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Relatore
Dott. CIRESE Marina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile
A.A. nato a S il Omissis
dalla parte civile B.B. nato a C il Omissis
dalla parte civile C.C. nato a C il Omissis
dalla parte civile D.D. nato a C il Omissis
nel procedimento a carico di:
E.E. nato a B il Omissis
F.F. nato a C il Omissis
avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte d'Appello di Catanzaro
udita la relazione del consigliere relatore Anna Luisa RICCI
lette le conclusione del PG, in persona del Sostituto Silvia SALVADORI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Fatto
1. La Corte d'Appello di Catanzaro, su ricorso delle parti civili, ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone, con cui E.E., nella qualità di responsabile e direttore dei lavori di demolizione di un ponte caricatore insistente sul porto nuovo di Crotone, e F.F., nella qualità di coordinatore in fase di esecuzione di detti lavori, erano stati assolti dal reato di cui all'art. 589 cod. pen. in danno del lavoratore G.G., in Crotone il 5 luglio 2012, per non aver commesso il fatto.
1.1.Secondo la descrizione dei fatti di cui alla imputazione, presso il porto di Crotone la "Sundyal Spa" aveva affidato i lavori di demolizione di un ponte caricatore di sua proprietà a una Associazione Temporanea di Imprese, costituita dalla società mandataria "G.G. Srl" e dalla società mandante "H.H. Srl". Il giorno dell'infortunio G.G., dipendente della società "G.G. Srl", si trovava sul cestello della piattaforma elevabile di proprietà della ditta H.H., e, insieme al collega K.K., che operava su piattaforma esterna, ad un'altezza inferiore ai nove metri dal suolo, era impegnato nel taglio con la fiamma ossidrica di un pianetto di servizio; improvvisamente non appena l'operazione di taglio era terminata, le quattro colonne portanti della gru, di circa nove metri di altezza, erano cedute contemporaneamente e, rovinando al suolo, avevano investito il cestello su cui si trovava B.B. e ne avevano determinato il decesso sul colpo.
1.2.Quali addebiti di colpa, nell'imputazione, erano stati individuati:
nei confronti di E.E. la violazione degli artt. 90, 93 e 92 D.Lgs. n. 81/2008, per avere omesso di esigere dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro, previste nei piani delle singole ditte: nello specifico, contrariamente a quanto previsto in detti piani, i lavori a quota inferiore ai nove metri dal piano di campagna venivano effettuati non già con l'escavatore munito di cesoia, bensì con il taglio a caldo, ovvero con l'ausilio del cannello e della fiamma ossidrica, con conseguente esposizione a rischi che non erano stati analizzati;
nei confronti di F.F., la violazione degli artt. 90 e 92 D.Lgs. 81/2008, per avere omesso di verificare l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e le corrette procedure di lavoro previste nel piani di sicurezza delle singole ditte: nello specifico, contrariamente a quanto previsto in detti piani, i lavori a quota inferiore ai nove metri dal piano di campagna venivano effettuati non già con l'escavatore munito di cesoia, bensì con il taglio a caldo, ovvero con l'ausilio del cannello e della fiamma ossidrica, con conseguente esposizione a rischi che non erano stati analizzati.
Nel corso del processo di primo grado, il pubblico ministero aveva "ridisegnato" l'originario addebito e aveva sostenuto che la colpa degli imputati era stata quella di aver proseguito nell'attività di demolizione, senza adottare qualsivoglia precauzione, nonostante fosse divenuta manifesta o fosse comunque conoscibile e percepibile la condizione di instabilità della struttura.
1.3.Il Tribunale, con sentenza del 25 settembre 2020, aveva assolto detti imputati (e dichiarato insussistenti gli illeciti della società "H.H." e della società "G.G. Srl") e aveva disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in relazione ai fatti nuovi, posti in essere da soggetti diversi, emersi nel corso dell'istruttoria e, in particolare, alle condotte colpose consistite in errori nella fase di progettazione delle attività di demolizione, nella redazione del piano di taglio e nella costruzione del manufatto che presentava vizi occulti.
In estrema sintesi, si era ritenuto che il crollo non fosse stato determinato dal taglio a caldo della passatoia, ma dalla instabilità della struttura a seguito della demolizione delle quattro travi che la sorreggevano, verificatasi il 2 luglio 2012°e dal vizio occulto di costruzione.
La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha aderito in toto a tale impostazione.
2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso le parte civili, ai soli effetti civili, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata affermazione della penale responsabilità degli imputati.
Il difensore osserva che:
-le due sentenze non hanno seguito lo stesso percorso argomentativo; la sentenza di appello, in particolare, non si sarebbe confrontata con le dichiarazioni rese dai testi di polizia giudiziaria, i quali avevano chiarito come non fossero state rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, recepite nei piani operativi; l'ispettore Aloe aveva precisato che i lavori inferiori alla quota di nove metri "dovevano essere effettuati principalmente con cesoie montate su escavatori per evitare l'avvicinamento dei lavoratori sotto quello che rimaneva della gru, che comunque era diventata pericolosa per effetto della rimozione delle diagonali". La previsione nel PSC e nei POS, secondo la quale il taglio doveva essere effettuato a freddo, aveva finalità cautelare: lo stesso Coordinatore in fase di progettazione, aveva spiegato che la previsione per cui il personale al di sotto dei nove metri dovesse operate tramite escavatore munito di cesoia era finalizzata ad evitare che gli operai non sostassero all'interno della gru. L'escavatore munito di cesoia, in realtà, non era presente in cantiere e una modifica delle lavorazioni avrebbe dovuto essere necessariamente accompagnata da un aggiornamento del PSC;
-la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del teste K.K., il quale aveva riferito di avere avvertito, due giorni prima dell'incidente, un movimento oscillatorio della struttura, non è condivisibile;
- non sono state esaminate compiutamente le conclusioni del Consulente Tecnico del PM, H.H., il quale aveva precisato che il rispetto delle prescrizioni di cui al PSC e ai POS , soprattutto per la parte relativa alla necessaria imbracatura delle parti strutturali che potevano cedere e collassare, avrebbe evitato l'evento, né le conclusioni del Consulente Tecnico di parte civile, I.I., il quale aveva affermato che i tagli avrebbero dovuto essere effettuati a freddo.
In tesi difensiva, dunque, gli imputati avrebbero dovuto rispondere dell'omicidio colposo in danno di G.G.: E.E. in qualità di Responsabile dei lavori e F.F. in qualità di Coordinatore in fase di esecuzione non avevano adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell'evento lesivo, nonostante la struttura in demolizione fosse diventata manifestamente instabile dal 2 luglio 2012, data nella quale erano state rimosse le travi diagonali. Gli imputati avrebbero dovuto correggere in fase esecutiva le sottovalutazioni e gli errori compiuti nella fase progettuale.
La società committente dei lavori aveva demandato all'appaltatore il compito di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità del ponte caricatore da demolire. Ebbene, E.E. come Responsabile dei Lavori si era limitato a richiedere alla società G.G. Srl un certificato di collaudo e un piano dei tagli, senza preoccuparsi di fare effettuare dei saggi sull'intera struttura, ivi comprese le passerelle, i ballatoi e le zone di imbrago per sollevamento e smontaggio, come indicato dalla società committente. I vizi occulti non erano emersi, in quanto, come rilevato da J.J., CT dell'imputato E.E., era stato effettuato il saggio in un solo punto, nel quale, vi era un tappo di calcestruzzo.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione dì legge e in specie degli artt. 74 e 185 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del danno e delle spese di costituzione e difesa. Il difensore lamenta che la Corte non abbia adottato alcuna statuizione in ordine agli aspetti civili, nonostante fosse emersa la sussistenza in capo alle parti civili, coniuge e figli della vittima, di un grave turbamento e di gravi danni patrimoniali e non patrimoniali.
3. Il Procuratore Generale .nella persona del sostituto Silvia Salvadori ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. I difensori di E.E. e F.F. hanno presentato una memoria con cui hanno chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Diritto
1. I ricorsi delle parti civili sono fondati, nel senso che di seguito si precisa.
2. Occorre muovere dal rilievo che, in tema di nesso di causa, il ragionamento esplicativo deve essere tenuto distinto dal ragionamento controfattuale.
L'accertamento della causalità, in caso di condotta omissiva, deve essere effettuato mediante un preliminare giudizio cd. esplicativo, afferente alla ricostruzione, con certezza processuale, di ciò che è accaduto sul piano naturalistico e un successivo giudizio cd. controfattuale o predittivo, volto ad accertare se la condotta doverosa omessa, ove tenuta, avrebbe potuto impedire l'evento, ostando l'esito negativo del giudizio esplicativo, pur in presenza di un comportamento colposo, all'affermazione di responsabilità.
Il giudizio controfattuale - imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, o, in ipotesi di condotta commissiva, l'assenza della condotta commissiva vietata, avrebbe potuto evitare l'evento (ed. giudizio predittivo)- richiede preliminarmente l'accertamento di ciò che è effettivamente accaduto (ed. giudizio esplicativo) per il quale la certezza processuale deve essere raggiunta (ex multis Sez. 4, n. 36942 del 18/09/2024, Concilio, Rv. 287001; Sez. 4, n. 23339 del 31/1/2013, Giusti, Rv. 256941).
2.1. Nel caso in esame i giudici di merito, sulla scorta delle conclusioni dei consulenti delle parti processuali, che si afferma essere stati concordi, hanno ritenuto accertata la causa naturalistica del crollo, rilevando che:
(i) la vittima, dipendente di una società, facente parte di un'associazione temporanea di imprese a cui erano stati appaltati i lavori di demolizione di un carroponte nel porto di Crotone, al momento dell'infortunio stava procedendo sul cestello di una piattaforma (insieme al collega K.K. che operava su piattaforma esterna) al taglio con la fiamma ossidrica di una passerella interna, ad un'altezza di circa sette metri da terra: secondo le previsioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nei piani di sicurezza attuativi, il taglio avrebbe dovuto avvenire non a caldo, tramite fiamma ossidrica, bensì a freddo, tramite una macchina escavatrice munita di cesoia;
(ii) nel corso di tali lavori il carro ponte in fase di demolizione era rovinato al suolo schiacciando il cestello su cui si trovava la vittima, non già a causa delle modalità dei tagli a caldo e non a freddo, come contestato nel capo di imputazione, bensì a causa della instabilità, conseguente alla demolizione delle travi diagonali che lo sorreggevano e a vizi di costruzione. In particolare i consulenti avevano rilevato: che la struttura non era stata imbracata, né mantenuta a tiro, e tali presidi non erano stati previsti nel PSC e nel POS; che a seguito del crollo si era rilevato che i piloni della gru non erano composti di 140 tonnellate di calcestruzzo, come certificato, bensì di 76,8 tonnellate di calcestruzzo e di 42,18 tonnellate di ferraglia, per un totale di 119 tonnellate di materiale in luogo delle 140 previste.
2.2. Nelle sentenze di merito conformi si dà atto, altresì, che, su incarico della società "G.G.", a seguito di reiterate richieste dell'imputato E.E., un ingegnere strutturista, L.L., aveva redatto il c.d. piano del tagli, ovvero la pianificazione delle fasi degli interventi demolitivi. Tale piano era stato consegnato al Coordinatore in fase di esecuzione F.F. ed era fondato sui dati progettuali forniti dalla Società committente Syndial Spa. Il piano in questione prevedeva anche i tagli da effettuare al di sotto dei nove metri di altezza (senza specificarne le modalità) ed era corredato da un certificato di stabilità nel quale di attestava che "in nessuna fase della attività di demolizione sarebbe mia stata pregiudicata la stabilità della (rimanente) struttura".
3. Sulla scorta di tali dati di fatto, la Corte di appello e, prima ancora, in maniera più dettagliata, il Tribunale, hanno rilevato che nessuna responsabilità era ravvisabile in capo agli imputati, nelle loro rispettive qualità, per l'infortunio mortale occorso al lavoratore dipendente, in quanto nessun addebito colposo poteva essere loro ascritto rispetto al decorso causale su indicato.
In premessa si deve precisare che, contrariamente a quanto dedotto dalle parti ricorrenti, le sentenze di primo e di secondo grado hanno seguito lo stesso percorso argomentativo: in particolare la sentenza di appello ha sinteticamente ripreso il tessuto motivazionale sviluppato, in modo più approfondito e circostanziato, nella sentenza di primo grado.
4. Il ragionamento sviluppato dai giudici di merito si articola essenzialmente in tre punti.
4.1.In primo luogo, secondo il Tribunale, la condizione di instabilità della struttura venutasi a creare a partire dal 2 luglio, a seguito delle demolizioni delle travi diagonali che l'avevano notevolmente alleggerita, non era nota, né conoscibile dagli imputati. Costoro "non potevano minimamente sospettare né che nella fase di progettazione delle attività di demolizione fossero stati compiuti quegli errori progettuali rilevata/maniera concorde da tutti i consulenti delle parti, né che la medesima progettazione fosse stata viziata a monte da errate informazioni sulle modalità di costruzione e composizione delle colonne portanti del ponte caricatore".
Le attività di demolizione erano state eseguite nel rispetto puntuale delle indicazioni progettuali e soprattutto sulla base dell' affidamento, definito "incolpevole", riposto sul piano dei tagli redatto dall'ingegnere strutturista, sicché gli imputati non potevano essere ritenuti responsabili per una situazione di pericolo che non avrebbero potuto "ragionevolmente sospettare, avendo ex ante adottato tutte le misure idonee a scongiurarla" (pag. 32 sentenza di primo grado).
4.2.Inoltre -prosegue il Tribunale- il processo casuale era stato innescato, prima ancora che dagli errori progettuali relativi alla demolizione, dai vizi occulti di costruzione dell'opera. Tali vizi, non essendo emersi neppure F.F. le operazioni di verifica dello stato di conservazione della struttura eseguite dall'ingegnere strutturista, avevano indotto quest'ultimo a certificare che anche a seguito dei progressivi interventi di alleggerimento e demolizione, l'opera non avrebbe perso la stabilità (pag. 33 sentenza di primo grado).
4.3.Infine, il Tribunale affronta anche il tema del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel PSC e nei POS a proposito delle modalità di effettuazione dei tagli, a freddo tramite macchina escavatrice munita di cesoia. I giudici, in proposito, hanno dato atto che alcuni consulenti (in particolare il consulente del PM e il consulente delle parti civili) avevano spiegato che, laddove tale prescrizione fosse stata osservata, B.B. avrebbe operato a distanza di sicurezza rispetto alla struttura, sicché non sarebbe rimasto travolto dal crollo. Purtuttavia, hanno rilevato che la prescrizione relativa al taglio a freddo era di natura meramente tecnica e non aveva carattere "cautelare".
5. Il percorso argomentativo adottato deve essere censurato, sotto plurimi profili.
5.1. L'attività di demolizione è disciplinata dagli articoli da 150 a 156, Sezione VIII, Titolo IV, D.Lgs.. n. 81/2008.
In forza di tale normativa, fra l'altro, ai sensi dell'art. 150 D.Lgs.. 81/2008 è fatto obbligo, prima dell'inizio dei lavori di demolizione, di verificare le condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da demolire e, a valle della verifica, di eseguire opere di rafforzamento e puntellamento finalizzate ad evitare il rischio di crolli. Il successivo art. 151 prevede che i lavori di demolizione debbano procedere con ordine, cautela, debbano essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e debbano essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità della strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC.
5.1. Le sentenze di merito non contengono alcun approfondimento in ordine al rispetto della normativa richiamata. Dal tenore della motivazione sembrerebbe che la verifica dello stato di conservazione della struttura sia stata effettuata attraverso il c.d. piano dei tagli, a cui, peraltro, non erano conseguite opere di rafforzamento o puntellatura, né imbragature o messa a tiro, che il piano di sicurezza e coordinamento non prevedeva.
I giudici hanno dato atto che, a seguito della asportazione delle travi diagonali, la struttura si era notevolmente indebolita, sottintendendo che, quanto a meno a partire da tale momento, l'evento "crollo" era prevedibile, ma non si sono soffermati, come sarebbe stato doveroso, sulla mancata predisposizione di imbracature tali da evitare l'evento. Appare, invero, contraddittoria la sentenza impugnata, laddove afferma che la demolizione delle travi aveva determinato oggettivamente un indebolimento della struttura e nel contempo esclude la prevedibilità in astratto del rischio crollo solo perché il piano dei tagli ne aveva certificato la stabilità in qualsiasi momento dell'attività: i giudici stessi hanno rilevato, sulla scorta delle affermazioni dei consulenti, che il piano dei tagli non era affidabile e che la progettazione dell'attività di demolizione era stata carente e fallace. Sotto tale ultimo profilo il rilievo attribuito al vizio occulto di costruzione del carro ponte appare, in qualche modo, apodittico: non è stata chiarita, eventualmente anche attraverso un accertamento peritale, la rilevanza causale di tale vizio occulto, ovvero se, nel caso in cui la composizione delle colonne fosse stata conforme a quanto certificato, la struttura avrebbe retto. La censura delle parti ricorrenti coglie nel segno nel sottolineare, sulla base delle dichiarazioni del CT M.M., che il saggio sulla composizione della struttura era stato effettuato su un solo punto e non già in più punti, sicché anche sotto tale profilo la motivazione delle sentenze di assoluzione è manifestamente carente.
5.2 Anche l'assunto dei giudici di merito, secondo cui la pacifica inosservanza della prescrizione contenuta nel PSC e nei POS relativamente alle modalità di effettuazione dei tagli, ovvero a freddo e con macchina escavatrice munita di cesoia, anziché a caldo, non era rilevante ai fini della affermazione della responsabilità degli imputati (in quanto prescrizione di carattere tecnico e non "cautelare"), appare apodittico e non sufficientemente argomentato. Né la Corte, né il Tribunale si sono confrontati con le testimonianze degli Ispettori del Servizio Prevenzione Infortuni della ASL (Tilelli e Aloe), i quali, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, si erano espressi nel senso che la previsione suddetta era finalizzata anche alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori. I testi esperti avevano dichiarato che la previsione per cui le demolizioni a quota inferiore ai nove metri dovevano essere effettuate a freddo era dettata allo scopo di evitare che i lavoratori fossero costretti, F.F. tali operazioni, ad intervenire all'interno della struttura, ormai alleggerita a causa dell'avanzato stato dei lavori di smontaggio, e, dunque, anche allo scopo di preservarli dal rischio crollo (pag. 9 della sentenza di primo grado); nello stesso senso, peraltro, secondo il Tribunale, si era espresso anche il CT del PM (pag. 13 della sentenza di primo grado).
6. Le considerazioni esposte valgono, pertanto, a far ritenere che la conclusione delle sentenze di merito per cui gli imputati non avrebbero potuto "ragionevolmente sospettare" la situazione di pericolo, "avendo ex ante adottato tutte le misure idonee a scongiurarla", sia contraddittoria e apodittica.
Il tema della prevedibilità dell'evento crollo non è stato adeguatamente esplorato dai giudici di merito, che non hanno tenuto conto delle peculiarità dell'attività di demolizione i cui rischi gli imputati erano chiamati a gestire, in ragione della posizione di garanzia rispettivamente rivestita; correlativamente l'affermazione per cui essi avevano, ex ante, adottato tutte le misure idonee a prevenire il rischio di crollo e di investimento dei lavoratori addetti allo smontaggio appare smentita dall'istruttoria, da cui era emerso come non fosse stata adottata alcuna opera di imbragatura o messa a tiro della struttura e come non fossero state comunque rispettate le prescrizioni dettate dai piani di sicurezza sulle modalità di effettuazione dei tagli.
7. Il tema della prevedibilità e prevenibilità dell'evento si ricollega a quello del contenuto della posizione di garanzia degli imputati.
Il D.Lgs.. n. 81/2008, nella parte dedicata ai cantieri temporanei o mobili, in continuità con la disciplina dettata dal D.Lgs.. 14 agosto 1996 n. 494 del quale ha riprodotto i contenuti, alle figure generali di debitori di sicurezza previsti dalla disciplina di base, ossia datore di lavoro (affidatario/esecutore), dirigente (direttore di cantiere) e preposto (capo cantiere), ha affiancato ulteriori speciali figure (committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) allo scopo di far fronte ai rischi aggiuntivi derivanti dalla condivisione, da parte di diverse imprese, di un medesimo spazio-luogo di lavoro.
7.1. E.E. ha assunto la qualifica di responsabile dei lavori, e , dunque, secondo la definizione di cui all'art. 89 D.Lgs.. n. 81/2008, di soggetto incaricato dal committente (ovvero da colui per conto del quale l'opera viene realizzata) di svolgere i compiti ad esso attribuiti, con conseguente esonero dalle responsabilità connesse, nei limiti dell'incarico ad esso attribuito (art. 93). Il responsabile dei lavori è tenuto ad assolvere ai compiti che gravano sul committente specificamente elencati dall'art. 90 D.Lgs.. n. 81/2008, primi fra tutti (per quanto di rilievo in questa sede) quello di attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 nelle scelte tecniche e organizzative e quello di nominare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione. L'art. 93 D.Lgs. n. 81/2008 precisa che la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera (il committente o) il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi gravanti ai sensi degli artt. 91 e 92 su detti soggetti.
Può, dunque, affermarsi che nel caso in esame gravava su E.E., in quanto RL, l'obbligo di preventivamente assicurarsi con i coordinatore che opere potessero realizzarsi, e fossero realizzate, in condizioni di sicurezza e senza pericolo di crolli. In tal senso questa Corte ha affermato che il responsabile del lavori è titolare di una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza, non solo nella fase genetica dei lavori, in sede dì redazione dei piani di sicurezza, ma anche F.F. l'esecuzione degli stessi, mediante un'attività di sorveglianza del rispetto di tali piani (Sez. 4, n. 24617 del 28/05/2025, Bagnato, Rv. 288078 -02, in tema di responsabile dei lavori negli appalti pubblici)
Deve rilevarsi, inoltre, che nelle sentenze di merito E.E. viene indicato anche come direttore dei lavori. A proposito di tale qualifica la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che essa non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto (Sez. 4, n. 49462 del 26/03/2003 - dep. 31/12/2003, Viscovo, Rv. 227070; Sez. 4, n.12993 del 25/06/1999, Galeotti, Rv. 215165-01). Il direttore dei lavori nominato dal committente normalmente svolge un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, con la conseguenza che risponde dell'infortunio subito dal lavoratore solo se è accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere (Sez. 3, n. 1471 del 14/11/2013, dep. 2014, Gebbia, Rv. 257922), come, ad esempio, nel caso in cui venga affidato al direttore dei lavori il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze in virtù di una particolare clausola inserita nel contratto di appalto o qualora, per fatti concludenti, risulti la sua concreta ingerenza nell'organizzazione del lavoro (Sez. 3, n. 19646 del 08/01/2019, Gregorio, Rv. 275746). Nelle più recenti decisioni di questa Corte di legittimità si è sostenuto che il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto (così, Sez. 4, n. 46428 del 14/09/2018, A., Rv. 273991-01, con riguardo ad una fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che questi iniziassero senza la nomina di un responsabile e senza la formazione di un documento di valutazione dei rischi, in zona soggetta a rischio di pericolo per la pubblica incolumità, dedotto in una ordinanza comunale interdittiva; cfr. altresì, in termini conformi, Sez. 4, n. 18445 del 21/02/2008, Strazzanti, Rv. 240157-01).
Più in generale, si è sostenuto che la posizione di garanzia - che può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante - deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere/dovere di protezione dello specifico bene giuridico che necessita di protezione, e di gestione della specifica fonte di pericolo di lesione di tale bene, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro (Sez. 4, n. 38624 del 19/06/2019 B., Rv. 277190).
7.2. F.F. ha assunto la qualifica di coordinatore in fase esecutiva. A norma dell'art. 92 D.Lgs.. n. 81/2008, il coordinatore, F.F. la realizzazione dell'opera:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto;e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Con la sentenza Sez. 4, n. 3288 del 27/09/2016, dep. 2017, Bellotti, Rv. 269046 - 01 questa Corte ha compiutamente delineato i confini della funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tale funzione - si è precisato- ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo.
Con tale pronuncia, si è sostenuto che:
- il coordinatore in fase esecutiva ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, spettandogli compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (così, ex multis, Sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013 - dep. 07/11/2013, Lorenzi e altri, Rv. 257167);
- il controllo da parte del coordinatore sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni che devono, tuttavia, comportare presenza nei momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un potere-dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constati direttamente gravi pericoli;
- la linea di demarcazione tra il ruolo del coordinatore e quello del datore di lavoro esecutore si collega all'area di rischio da ciascuno gestita, che per il coordinatore si sostanzia nella c.d. alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).
Il D.Lgs.. n. 81/2008 ha ancor più nettamente connesso l'opera del coordinatore per l'esecuzione alla sicura organizzazione complessiva del cantiere, con ciò intendendosi la conformazione dell'opera, dell'area di cantiere e della sequenza delle lavorazioni - tenuto conto anche, ma non esclusivamente, del rischio da interferenze - alle necessità della sicurezza dei lavoratori. Le singole lavorazioni, per contro, devono essere organizzate in modo sicuro dai datori di lavori chiamati alla loro esecuzione. L'area di rischio governata dal coordinatore è quella che attiene alla conformazione generale delle lavorazioni, secondo la elencazione dei contenuti minimi del PSC fatta dal legislatore. Compito del coordinatore è, quindi, quello di prendere in considerazione le fonti di pericolo rappresentate dall'ambiente di lavoro, dal modo in cui sono organizzate le attività in esso, dalle procedure lavorative, e dalla convergenza in esso di più imprese.
Tali principi sono stati costantemente ripresi anche nella giurisprudenza successiva con cui si è ribadito che la funzione di alta vigilanza del coordinatore per la sicurezza dei lavori, che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (Sez. 4, n. 24915 del 10/06/2021, Paletti, Rv. 281489; Sez. 4, n. 14179 del 10/12/2020, dep. 2021, Costantino, Rv. 281014 - 01).
7.3. Così ricostruito il quadro normativo, non può non rilevarsi come la sentenza impugnata, nell'affermare che entrambi tali soggetti non potevano "ragionevolmente sospettare" la situazione di pericolo "avendo ex ante adottato tutte le misure idonee a scongiurarla", non tenga conto del contenuto della posizione di garanzia da loro rivestita e dei conseguenti obblighi assunti, anche in relazione al controllo dell'operato di altri soggetti.
8. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile per valore in grado di appello. A tale giudice deve essere demandata la regolamentazione delle spese fra le parti nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma l'8 luglio 2025.
Depositata in Cancelleria il 25 agosto 2025.
