Corte di Appello di Bologna, Sez. Lav., 16 giugno 2025, n. 210 - Stress lavorativo e malattia professionale: la Cassazione sul nesso causale e il riconoscimento INAIL


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro


composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
 


nella causa di appello iscritta al n. 378/2024 R.g.l.,
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 313 del 18.3/2.4.2024, notificata il 24.5.2024;
avente ad oggetto: malattia professionale,
promossa da:
S.R., appresentata e difesa dall’avv. Renzo Cristiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna – appellante nei confronti di:
I.N.A.I.L., rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Converso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna – appellato,
trattenuta in decisione all’udienza collegiale del 17.4.2025,
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Luca Mascini,
sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
 

FattoDiritto



1. S.R. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di essere stata in precedenza assunta da So.Sel Business Communications s.r.l. al fine di prestare l’attività lavorativa in favore di Famula On Line s.p.a. fino al 2011, avendo accertato lo stesso Tribunale, con sentenza del 10.6.2011, il diritto della stessa alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a tale ultima società, in ragione di una riconosciuta intermediazione illecita di manodopera. Il giudizio di appello instaurato da Famula on line s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Bologna si era poi concluso con un accordo conciliativo.
La lavoratrice evidenziava, essendo poi il rapporto proseguito con Hera, di essere stata illegittimamente trasferita dalla sede di Imola a quella di Bologna, caratterizzandosi la vicenda lavorativa per le plurime condotte vessatorie poste in essere nei propri confronti dai preposti della datrice di lavoro e dai colleghi, con fenomeni di straining e bossing e con demansionamenti. Tali condotte trovavano spiegazione con il fatto che l’interessata aveva agito giudizialmente nei confronti della società datrice di lavoro, derivandone due azioni giudiziali proposte dinanzi al Tribunale di Bologna, definite con distinti verbali di conciliazione.
Da tale complessa vicenda lavorativa era derivata una patologia psichiatrica di origine professionale, definita come “Disturbo depressivo Maggiore in Disturbo Ossessivo compulsivo di entità moderata”, con riconoscimento da parte della Commissione presso l’Asl, in data 26.7.2019, di una condizione di invalidità del 67%, giudizio confermato il 25.10.2021.
L’interessata aveva allora chiesto all’I.N.A.I.L., il 23.10.2019, il riconoscimento dell’origine professionale della malattia, istanza respinta per mancanza di nesso causale.
Agendo dinanzi al Tribunale di Bologna, allora, S.R. chiedeva accertarsi che la malattia indicata in atti, da cui era affetta, aveva avuto eziologia professionale, causandole un danno biologico permanente del 30%, con condanna dell’Istituto alla corresponsione della rendita ed al pagamento dell’indennità giornaliera.
Il Tribunale, nella resistenza dell’I.N.A.I.L., istruita la causa documentalmente e con assunzione della prova testimoniale, respingeva la domanda.1

2. S.R. ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con accoglimento delle originarie domande: “Piaccia all’Il. ma Corte d’Appello di Bologna,
A) accertare e dichiarare che la patologia denunciata dalla ricorrente in data 23.10.2019 è una malattia professionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 131 del DPR n. 1124 del 1965;
B) accertare e dichiarare che, a causa della malattia professionale denunciata il 23.10.2019, la ricorrente ha residuato postumi permanenti invalidanti complessivi nella misura del 30% (tabelle INAIL ex DLgs 38/2000) o nella misura, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa previa espletanda CTU di cui si chiede sin d’ora l’ammissione;
C) accertare e dichiarare che la malattia professionale denunciata il 23.10.2019 ha costretto la ricorrente ad un periodo di inabilità temporanea assoluta che risulterà accertato in corso di causa previa espletanda CTU medico- legale di cui si chiede sin d’ora l’ammissione;
D) accertare e dichiarare che la ricorrente ha il diritto al pagamento dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta di cui all’art. 68 del DPR 1124/1965 per il periodo che sarà riconosciuto in corso di causa, calcolata con i criteri di Legge e nella misura percentuale spettante. Conseguentemente,
E) condannare l’INAIL - Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, con decorrenza dalla data della denuncia della suddetta malattia professionale (23.10.2019) o successivamente, dell’indennizzo in rendita ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) del DLgs. 38/2000, calcolato con i criteri di Legge e commisurato al 30% di invalidità permanente o al diverso grado di menomazione accertato, maggiore o minore e comunque non inferiore al 6%, o, in subordine, al pagamento della diversa prestazione a carico dell’Istituto
convenuto che risulterà dovuta in corso di causa, commisurata al grado di menomazione accertato e calcolato con i criteri di Legge, oltre, in ogni caso, accessori dal dovuto al saldo;
F) condannare l’INAIL- Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta di cui all’art. 68 del DPR 1124/1965 per il periodo che risulterà accertato in corso di causa, calcolata con i criteri di Legge e nella misura percentuale spettante, oltre accessori di Legge dal dovuto al saldo
”.
La controparte si è costituita in giudizio, resistendo all’impugnazione.
3. Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inoperante il principio di non contestazione, invocato dall’interessata in relazione al fondamento probatorio della propria prospettazione, “a fronte della inesistenza radicale di elementi a sostegno della narrazione operata dalla ricorrente”, evidenziando il Giudice sia l’estraneità e quindi la ovvia mancanza di conoscenza dei fatti di causa da parte dell’Istituto, che non poteva essere gravato di un “onere specifico di contestazione di condotte minute descritte dalla ricorrente, e poi rivelatesi inesistenti nell’ambito della prova orale”, sia la circostanza che “l’Istituto ha comunque preso posizione chiara sul punto, affermando nella comparsa di costituzione e risposta che non vi era alcun elemento a sostegno delle asserite condotte vessatorie da parte di Hera spa”.
Rileva piuttosto l’appellante che l’Istituto in primo grado si era limitato a esprimersi in senso soltanto dubitativo sulle circostanze dedotte in ricorso (v. la difesa dell’I.N.A.I.L., ripresa dalla S.R.: “Allo stato non vi è conferma delle vicende e delle circostanze esposte nel ricorso avversario a sostegno della domanda: in particolare, non risulta accertata un’abnorme, errata e patologica organizzazione del lavoro tale da produrre livelli di stress e tensione emotiva comportanti una patologia psichiatrica. Né risulta dimostrato un concreto demansionamento, isolamento, svuotamento della mansione lavorativa o una condizione di costrittività organizzativa”), formulando contestazioni generiche e quindi inidonee allo scopo.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale si è infatti limitato a dar conto dell’insussistenza delle condizioni di operatività del principio di non contestazione, facendo applicazione nella sostanza delle indicazioni provenienti al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale (v. in ultimo Cass., 16.3.2025, n. 6987) “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023) o comunque rientranti nella sua sfera di conoscibilità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022”).
Ed è del tutto generica, in relazione a quest’ultimo aspetto, la deduzione dell’appellante per cui “la documentazione in possesso dell’Istituto convenuto comprova la sussistenza delle condotte”, affermazione che si risolve in realtà in una mera valutazione delle risultanze di atti prodotti nella fase amministrativa. A venire in rilievo, in sostanza, è una semplice indicazione di parte, i cui presupposti in fatto non potevano considerarsi rientrare, in termini oggettivi, nella sfera di conoscibilità dell’Istituto. Nella denuncia di malattia professionale del 23.10.2019, in particolare, si faceva questione soltanto di “mobbing con disturbo dell’adattamento cronico”, replicando l’Istituto nella comunicazione del 20.5.2020 che “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un parere medico-legale”. Nell’atto di opposizione amministrativa del 17.12.2020 l’appellante ripercorreva certamente la vicenda che l’aveva interessata ma nel fare ciò si limitava a fornire, appunto, la propria versione dei fatti. E in seguito al parere del medico dell’Istituto secondo cui non poteva dirsi oggettivamente dimostrata (v. il verbale collegiale del 20.9.2021) la nozione di costrittività organizzativa, la pratica era archiviata (23.9.2021) sulla base del dato che “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un parere medico-legale”. Né è significativo il doc. 5 prodotto dall’I.N.A.I.L. in primo grado, che documenta la richiesta avanzata da Hera s.p.a. all’Istituto di trasmissione degli atti e dei documenti relativi alla pratica di malattia professionale, nulla attestando, in assenza di menzione di fatti specifici, il dichiarato interesse datoriale “immediato e diretto all’eventuale riconoscimento della malattia professionale della sig.ra S.R.…”. E lo stesso è a dirsi per lo schema riportato a p. 13 dello stesso doc. 5, trattandosi di un mero appunto essenziale contenente il riferimento a: “i) i trasferimenti da Bologna a Imola e da Imola a Bologna, ii) il contenzioso posto in essere, iii) la dequalificazione accettata in sede conciliativa al solo fine di definire la causa davanti la Corte d’Appello, iv) la richiesta di rimborso formulata strumentalmente dopo due anni alla conciliazione, v) la modifica delle mansioni”, circostanze che, meramente enunciate, nulla possono attestare in
merito a una costrittività organizzativa.
La relazione medico-legale dell’I.N.A.I.L. (Sede di Reggio Emilia, doc. 8 del fascicolo di primo grado), dopo aver riportato sommariamente le doglianze espresse dalla lavoratrice (immotivati trasferimenti, isolamento e mancanza di contatti sul luogo di lavoro, mancanza di riconoscimento di spese di viaggio, mancanza di scatti ed avanzamenti di carriera, essendone derivati i giudizi poi instaurati), è chiara poi nel riferire, ripercorrendo la vicenda amministrativa, che “in merito, questa difesa osserva come, all’epoca dell’istruttoria, nessun documento venisse prodotto a prova delle riferite condotte vessatorie e/o dell’esistenza di una patologica organizzazione del lavoro presso la ditta Hera (veniva prodotto un verbale di Conciliazione del Tribunale Civile di Bologna del 12.9.22), da cui nulla si evince circa i fatti lavorativi per cui la lavoratrice avrebbe contratto la patologia psichiatrica ed altri documenti amministrativi, che non dimostrano in concreto nessuna condotta mobbizzante … o “patologica” organizzazione del lavoro … quindi, in concreto, all’epoca dell’istruttoria INAIL non risultavano dimostrati le potenziali situazioni di lavoro idonee a determinare dapprima una condizione di stress lavorativo cronico, quindi l’insorgenza di una patologia psichiatrica, prima acuta e poi cronica”.
Sulla premessa, inoltre, che il principio di non contestazione riguarda le allegazioni e non i documenti prodotti (se non con riguardo alla loro provenienza ed autenticità), né tanto meno la valenza probatoria di questi ultimi, la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è ovviamente riservata al giudice (Cass., 21.6.2016, n. 12748), osserva il Collegio che le espressioni utilizzate dall’Istituto nella memoria difensiva in primo grado (v. sopra), valgono certamente, dal punto di vista già del significato letterale (“Allo stato non vi è conferma delle vicende e delle circostanze esposte nel ricorso avversario a sostegno della domanda … non risulta accertata … Né risulta dimostrato …”), a esprimere una presa di distanza e, nella sostanza, una mancata adesione o un mancato riconoscimento della verità delle circostanze dedotte dall’interessata. Nelle parole dell’I.N.A.I.L. va rinvenuto, questo sì in termini obiettivi, un invito processuale alla controparte a ottemperare all’onere probatorio sulla medesima incombente, non potendo l’Istituto chiaramente escludere in quel momento, come sottolineato nella memoria di costituzione in appello – ma la sottolineatura è ovvia
– che “la dimostrazione della sussistenza di tali elementi intervenisse nella fase istruttoria del giudizio di primo grado”.
4. Con il secondo motivo, l’appellante censura la sentenza per aver il Tribunale fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, idonee in realtà a dar conto della costrittività organizzativa a carico della ricorrente durante il periodo in cui era alle dipendenze di Hera s.p.a. (aspetto indebitamente ricondotto, dal Giudice, alla dimensione della percezione soggettiva della lavoratrice).
4.1. Il contesto normativo-giurisprudenziale nel quale la vicenda va inquadrata è quello tratteggiato, negli anni più recenti, da Cass., 5.3.2018, n. 5066, Cass., 14.5.2020, n. 8948 e 11.10.2022, n. 29611 (di cui si riportano di seguito i punti salienti), pronunce che, in tema di indennizzabilità della malattia professionale non tabellata di natura psichica dipendente dal cosiddetto stress lavorativo, hanno compiuto un percorso in senso evolutivo che ha condotto all’affermazione dei seguenti approdi interpretativi:
a) non è rilevante soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione ma anche il c.d. rischio specifico improprio, non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa ex art. 1 T.U. in materia di infortuni sul lavoro (v. già Cass., n. 5354/2002), principio riaffermato, a proposito dell’art. 3 T.U. e delle malattie professionali, nella sentenza di legittimità n. 3227/2011, con la quale la protezione assicurativa è stata estesa alla malattia riconducibile all’esposizione al fumo passivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, situazione ritenuta meritevole di tutela ancorché, certamente, non dipendente dalla prestazione pericolosa in sé e per sé considerata (come “rischio assicurato”) in ragione della relativa connessione con il fatto oggettivo dell’esecuzione di un lavoro all’interno di un determinato ambiente;
b) occorre escludere, secondo l’impostazione seguita, a livello normativo, nell’ambito dell’infortunio in itinere (art. 12 del d.lgs. n. 38/2000), qualsiasi rilevanza all’entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto, riferendosi il modello di tutela a un rischio generico (quello della strada) cui soggiace, in realtà, qualsiasi persona che lavori (Cass., n. 7313/2016);
c) la Corte Cost. n. 179 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del Testo unico n. 1124/1965 nella parte in cui non prevede che “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata”, cosicché, come riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 5577/1998, l’assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al citato testo unico e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro;
d) la riconosciuta possibilità per il lavoratore di provare l’origine professionale di qualsiasi malattia ha comportato il venir meno anche dei criteri selettivi del rischio professionale, inteso come rischio specificamente identificato in tabelle, norme regolamentari o di legge, non potendosi sostenere che la tabellazione sia venuta meno solo per la malattia e sia invece sopravvissuta ai fini dell'identificazione del rischio tipico, ai sensi degli artt. 1 e 3 del T.U.;
e) tale soluzione è confermata testualmente dall’art. 10, comma 4, della l. n. 38/2000, dal quale risulta che “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale”;
f) nell’ambito del sistema del T.U., sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi, a fini preventivi, l’art. 28, comma 1, del T.U., n. 81/2008);
g) ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’I.N.A.I.L., anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata;
h) il fondamento della tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 38 Cost., deve essere ricercato, non tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona e ciò in quanto la tutela dell’art. 38 non ha per oggetto l'eventualità che l'infortunio si verifichi ma l'infortunio in sé ed è questo e non la prima l'evento generatore del bisogno tutelato, sia in termini individuali che sociali, posto che, come riconosciuto dalla C. Cost. l’“oggetto della tutela dell'art. 38 non è il rischio di infortuni o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela” (sentenza n. 100 del 2.3.1991).
4.2. Tenendo conto di queste coordinate interpretative e fermo restando che l’appellante riconduce l’insorgenza della patologia denunciata alla costrittività organizzativa, riferendosi dunque a un ambito lavorativo caratterizzato da episodi di disagi e stress, ovverosia a un contesto di straining 2, osserva il Collegio che il motivo di appello non può essere accolto.

Il riesame delle risultanze istruttorie documentali e testimoniali, infatti, induce a confermare la valutazione di assenza, nel contesto lavorativo descritto, per riprendere espressioni più propriamente riferibili alla tutela antinfortunistica, di quelle disfunzioni dell’organizzazione del lavoro che connotano la condizione di costrittività organizzativa e che possono sussistere – stando alle normali esemplificazioni riscontrabili in materia, senza pretesa di tipizzazione o esaustività – in presenza di marginalizzazione dell’attività lavorativa, svuotamento delle mansioni, mancata assegnazione dei compiti lavorativi con inattività forzata, prolungata attribuzione di compiti dequalificanti o con eccessiva frammentazione esecutiva, rispetto al profilo professionale posseduto, impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie, esclusione reiterata del lavoratore rispetto a iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale, esercizio eccessivo di forme di controllo. Si usa escludere, d’altra parte, dal contesto tutelato, le situazioni indotte da dinamiche psicologico-relazionali comuni sia agli ambienti di lavoro che a quelli di vita (conflittualità interpersonali, difficoltà relazionali o condotte comunque riconducibili a comportamenti puramente soggettivi).
Venendo in rilievo una patologia non tabellata, ricadeva sull’interessata, come efficacemente sintetizzato dall’I.N.A.I.L., “l’onere di dimostrare con precisione l’origine professionale della patologia dedotta e quindi, in particolare, le caratteristiche morbigene della lavorazione effettuata e il nesso di causalità tra tale lavorazione e l’asserita malattia; tale nesso di causalità non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro ed alla durata ed intensità dell’esposizione al rischio”.
È già sul piano delle deduzioni che l’interessata non cura di descrivere e illustrare adeguatamente i tratti caratteristici della costrittività organizzativa che avrebbe inciso in maniera così rilevante sulle sue condizioni.
4.3. Precisamente:
a) le parole “…stai attenta…ti sei messa contro l’azienda…” sono decontestualizzate, riguardando due momenti del tutto distinti della conversazione (p. 6 e p. 14 della trascrizione) e sono state pronunciate nell’ambito di un dialogo serrato ma dai toni normalmente contenuti, essendo evidentemente interessati i conversanti a risolvere alcune problematiche legate alla regolamentazione del rapporto di lavoro a seguito della sottoscrizione di un precedente accordo;
b) è generico riferire di una mera “scarsa considerazione professionale e personale nei suoi confronti nell’ambiente di lavoro, probabilmente ingenerata proprio dall’atteggiamento negativo e svilente dei suoi superiori gerarchici”;
c) l’assegnazione ad altri del pc portatile è spiegata dal riferimento compiuto da S. Maurizio – dipendente di Hera che all’epoca si occupava della gestione delle postazioni informatiche, al di là delle supposizioni dello stesso – alla circostanza che tale P. avesse fatto presente che la S.R. era a casa sin da gennaio (v. gli screenshot della fine di marzo 2018), trattandosi allora di una soluzione che, in mancanza di altri dati (anzi negli screenshot il S. riferisce dell’assegnazione alla S.R. di un computer fisso), sembra dovuta alla necessità o comunque alla scelta di distribuire diversamente gli strumenti lavorativi in ragione della prolungata assenza dell’interessata, in un contesto (come riferito dalla teste M.) in cui non tutti i dipendenti si erano visti assegnare il portatile;
d) è del tutto irrilevante il richiamo del contenuto dei due accordi conciliativi intervenuti con Hera nel settembre 2019, menzionati dall’interessata al dichiarato fine di ricavare “argomenti di prova dei contenziosi cui erano seguite le condotte lesive del datore di lavoro”, corrispondendo a una mera supposizione, comunque non corredata da una specifica analisi della vicenda, la conclusione che, nell’ambito della conciliazione che aveva definito la domanda risarcitoria per mobbing, “l’entità della somma erogata a titolo transattivo (€.30.000,00=) lascia presumere, pur nell’autonomia dei rispettivi giudizi, che HERA SPA temesse che le stesse circostanze che sono state poste a fondamento del ricorso di primo grado contro l’INAIL potessero portare ad una condanna ben più elevata”;
e) si è già segnalata l’assenza di significatività del doc. 5 prodotto dall’I.N.A.I.L. in primo grado, comprensivo della richiesta inviata da Hera s.p.a. all’Istituto di invio degli atti e dei documenti relativi alla pratica di malattia professionale, nulla attestando, per genericità connessa alla mancata menzione di fatti specifici, il dichiarato interesse datoriale “immediato e diretto all’eventuale riconoscimento della malattia professionale della sig.ra S.R.…”;
f) è eccessivamente astratto, come pure si è già rilevato, il contenuto dello schema prodotto dall’I.N.A.I.L., di probabile formazione da parte del datore di lavoro, che comproverebbe – in tesi di parte appellante – la veridicità della prospettazione dell’interessata, trattandosi di un mero appunto essenziale contenente il riferimento a: “i) i trasferimenti da Bologna a Imola e da Imola a Bologna, ii) il contenzioso posto in essere, iii) la dequalificazione accettata in sede conciliativa al solo fine di definire la causa davanti la Corte d’Appello, iv) la richiesta di rimborso formulata strumentalmente dopo due anni alla conciliazione, v) la modifica delle mansioni”, circostanze che, così meramente enunciate, nulla possono attestare in merito a una costrittività organizzativa;
g) non contiene alcun riconoscimento in punto di fatto la Relazione medico- legale della Sede I.N.A.I.L. di Reggio Emila, sopra riportata in stralcio.
4.4. I testimoni escussi, che si sono dimostrati a conoscenza dei fatti di causa, riferendo specifici dettagli, così che non vi è motivo per metterne in dubbio la credibilità, non hanno fornito indicazioni di segno diverso, avendo precisato:
- la teste M.: “Lavoro per Hera da agosto 2004, sono impiegata e mi occupo di profilazione delle utenze ora a Bologna un tempo dal 2010 al 2016
/2017 presso la sede di Imola ove mi occupavo di help desk e profilazione. Confermo che la ricorrente tra l’agosto 2011 e il marzo 2017 presso la sede di Imola svolgeva attività di profilazione. Nel 2017 sono stata trasferita presso la sede di Bologna in cui mi sono occupata solo di profilazione. Anche la signora S.R. è stata trasferita come me a Bologna quindi dell’attività di profilazione ci occupavamo entrambe. A Bologna non facevamo attività di help desk ma solo di profilazione se c’eravamo tutte e due le evadevamo un po’ a testa, se una delle due era assente le faceva, nel limite del possibile, l’altra. Se durante l’assenza di una delle due vi era la necessità di fornire informazioni relative alla profilazione svolta da una delle due è possibile che la richiesta sia stata rinviata al momento del rientro di chi si era occupata di quella profilazione, ma ciò accadeva sia in caso di assenza mia sia in caso di assenza della signora S.R.. Le direttive del lavoro da svolgere da marzo 2017 presso la sede di Bologna venivano impartire dal responsabile dell’ufficio sia a me sia alla signora S.R.. Non ricordo che ci siano state riunioni informali lavoravamo nello stesso ufficio del responsabile, se doveva dirci o chiederci qualcosa lo faceva in qualunque momento. Ricordo che io lavoravo con un pc fisso e la ricorrente con un PC portatile, poi io ho avuto un PC portatile ma non so se fosse quello della ricorrente. Non so dire se alla ricorrente sia stato tolto il PC portatile, certamente senza non avrebbe potuto lavorare da remoto. Posso riferire che quando è incominciato il lavoro da remoto erano in pochissimi ad avere il PC portatile e che quindi potevano lavorare anche da casa, io per esempio avevo solo il fisso. Credo che vi siano stati dei premi per gli anni 2016 e 2017 ma non so dire chi li abbia presi, non so dire se li abbia presi la signora S.R., io non li ho avuti. Nulla so della riunione del 19.06.2018 indetta dal signor Chiappara. ADR: io e la collega S.R. non eravamo in rapporto gerarchico eravamo di pari grado, anzi se non ricordo male la ricorrente aveva un livello superiore al mio, ma non ne sono certa
”;
- il teste R., “Ho lavorato per HERA dal 01.12.1989 fino al 28.02.2000 e dal 01.03.2000 son in distacco sindacale. La signora S.R. è una nostra assistita, ma non ha mai lavorato con me. Ho seguito la ricorrente nelle vertenze sindacali che la stessa ha avuto con HERA in particolare in una prima fase perché da Bologna era stata trasferita ad Imola e poi da Imola era stata trasferita a Bologna. La ricorrente lavorava all’help desk ad Imola a Bologna non ricordo cosa facesse. Io l’ho seguito per una questione legata ad un mancata erogazione di un trattamento economico. La ricorrente mi ha detto di ritenere di essere stata demansionata ma non l’ho seguita io per detto motivo”;
- il teste S.: “Lavoro per HERA dal settembre 2021 ma collaboro con loro da febbraio 2015, mi occupo della gestione delle postazioni informatiche di lavoro. Ho conosciuto la signora S.R. da maggio 2015 quando era ad Imola, ove si occupava di profilazione utenti. Nel 2017 lei è stata trasferita a Bologna, io sono rimasto a lavorare ad Imola. Non ricordo se nel 2018 io mi sia occupato delle dotazioni informatiche dalla ricorrente, posso riferire che ad Imola usava un computer fisso. I PC portatili in HERA nel 2018 erano circa 3.000 circa la metà dei computer. Non ne sono certo, ma credo che quando sia stata spostata a Bologna le sia stato dato un PC portatile ma non ne sono certo che credo le sia stato tolto al momento delle dimissioni, come accade di solito. Non mi sembra che le sia stato tolto prima. Non so dire se alla signora M. sia stato dato il PC portatile già utilizzato dalla signora S.R.”, essendo irrilevante la circostanza che il Giudice, a fronte della richiesta del procuratore dell’appellante di sottoporre al teste i predetti screenshot, abbia disatteso la richiesta con la motivazione che la parte non aveva “formulato alcuna domanda in tal senso nel ricorso introduttivo”, trattandosi di messaggi, come sopra evidenziato (punto 4.3, lett. c), che non contengono elementi valutabili a favore delle ragioni dell’appellante;
- il teste C.: “Lavoro per HERA dal 2003 circa e mi occupo di infrastrutture informatiche. Ho conosciuto la ricorrente che lavorava presso la sede di Imola inizialmente faceva l’help desk poi si è occupata anche di profilazione. Mi occupavo anch’io di profilazione ad Imola. Ho lavorato ad Imola fino alla fine del 2016 poi sono stato trasferito a Bologna. L’attività di profilazione nel 2017, mi pare, è stata trasferita a Bologna, pertanto credo che anche la ricorrente sia stata trasferita a Bologna. Io nel frattempo sono diventato sistemista centrale e faccio parte dell’ufficio infrastrutture. Dal 2017 non ho più lavorato con lei. Non so dire se a Bologna la signora S.R. avesse un PC portatile. Ho conosciuto la signora M., non so dire se avesse un PC portatile, sicuramente ad Imola tutti lo avevamo fisso. Io a Bologna ho avuto un PC portatile perché me lo ha prestato un responsabile quando ho cambiato ufficio tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017”.
5. Non vi è allora evidenza, a una considerazione complessiva della vicenda, di alcuna delle “figure sintomatiche” della costrittività organizzativa sopra riportate, in assenza, peraltro, di atteggiamenti dei colleghi collocabili sul piano dell’offesa e della consapevole denigrazione. Il Tribunale è pervenuto alla decisone all’esito di un’istruttoria che ha permesso di chiarire tutti gli aspetti rilevanti della vicenda, rendendosi superflui, pertanto, gli ulteriori incombenti istruttori richiesti dall’interessata per la cui ammissione si è insistito in questa sede (c.t.u. medico-legale). L’accertata assenza della costrittività organizzativa nell’ambiente di lavoro non consente in particolare di ravvisare i presupposti dell’espletamento della c.t.u., incombente che, in assenza di elementi fattuali da porre a relativo fondamento, assumerebbe funzione soltanto esplorativa (v. Cass., 15.12.2017, n. 30218: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
In definitiva, non emergendo, dalle ragioni dell’appello, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal primo Giudice, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
6. L’appello non merita quindi accoglimento.
Le spese del grado si compensano, alla luce della complessità del quadro normativo di riferimento, essendo stata definita la controversia sulla base di indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta anche in data successiva a quella di introduzione del giudizio.
Non occorre dare atto del rigetto dell’appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, alla luce dell’autocertificata esenzione reddituale.



P.Q.M.


ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l’appello e conferma l’impugnata sentenza;
compensa le spese.
Così deciso in Bologna il 17.4.2025

 

 

1. Questa la motivazione: “All’esito dell’istruttoria svolta, osserva il Tribunale che dalle prove orali svolte non è emerso alcun elemento di prova a sostegno della narrazione, peraltro confusa e generica, della vicenda lavorativa della ricorrente, come soggettivamente riportata dalla ricorrente medesima nel ricorso introduttivo.
Le controversie giudiziali intercorse tra la ricorrente ed Hera spa, sono state definite tutte con verbali di conciliazione giudiziale, e nessun elemento è deducibile dalle stesse.
Le testimonianze raccolte nel corso dell’istruttoria orale, hanno evidenziato con chiarezza l’assenza radicale delle asserite condotte vessatorie, di superiori e/o colleghi, come narrate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, narrazione peraltro, come già sopra evidenziato, generica, affastellata e confusa, probabilmente frutto di una percezione soggettiva alterata della ricorrente, priva di qualunque riscontro esterno.
All’esito del giudizio vi è prova che non vi sono state condotte vessatorie, demansionamenti, trasferimenti illegittimi da parte di Hera spa nei confronti della ricorrente, ed è stata inesistente la asserita condizione di costrittività organizzativa.

Appare errato poi, il richiamo operato da parte ricorrente al principio di non contestazione, a fronte della inesistenza radicale di elementi a sostegno della narrazione operata dalla ricorrente, sotto due diversi aspetti.
In primo luogo infatti, nel caso in esame, l’azione giudiziaria non è stata diretta contro l’autore delle asserite condotte vessatorie, ma nei confronti di un soggetto diverso che nulla sapeva né poteva sapere della concreta declinazione del rapporto di lavoro della ricorrente con Hera spa, e non poteva quindi essere onerato di un onere specifico di contestazione di condotte minute descritte dalla ricorrente, e poi rivelatesi inesistenti nell’ambito della prova orale.
In secondo luogo perché, ogni caso, l’Istituto ha comunque preso posizione chiara sul punto, affermando nella comparsa di costituzione e risposta che non vi era alcun elemento a sostegno delle asserite condotte vessatorie da parte di Hera spa.
A ciò si aggiunge la circostanza che la malattia da cui è affetta la ricorrente, è malattia non tabellata, ed era quindi onere della ricorrente dimostrare compiutamente ed esaustivamente l’eziologia professionale.
Pertanto le domande della ricorrente devono essere respinte.
Non si fa luogo a condanna alle spese del giudizio, stante la situazione reddituale della ricorrente”

 

2. V. nell’atto di appello: “l’appellante ha subito un rischio lavorativo da costrittività organizzativa mentre era alle dipendenze di HERA SPA … in ambito di tutela assicurativa INAIL, infatti, non è necessario, provare l’intento ostile del datore di lavoro (o la “medesimezza del disegno criminoso” che la giurisprudenza ha delineato come elemento soggettivo caratterizzante il c.d mobbing), ma è sufficiente che si possano riscontrare oggettivamente tutti o alcuni dei comportamenti che la circolare INAIL 71/2003 individua … in tale ultimo senso, conforta il recentissimo orientamento della Suprema Corte, sviluppatosi con plurime decisioni nei primi mesi del corrente anno … che si uniformano univocamente al principio già formulato da Cass. ord. n. 3692 del 7.02.2023 per cui “…anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi”.