Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Lav., 22 agosto 2025, n. 334 - Caduta dall’alto. Responsabilità datoriale per carente formazione sull’uso dei DPI di terza categoria e risarcimento del danno differenziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Cavallari
ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 392/2023 promossa da:
M.Z. ( c.f (...))
Rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Zanarello del Foro di Padova
RICORRENTE
Contro
W.T. SRL ( p. iva (...) )
Rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Zambelli del Foro di Reggio Emilia
RESISTENTE
FattoDiritto
1.M.Z. ha convenuto in giudizio W.T. s.r.l. per fare accertare la responsabilità della società in ordine ai danni differenziali da lui patiti a seguito dell'infortunio occorsogli il 22 febbraio 2019 a P. ( M.).
Il ricorrente ha allegato la violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza.
Si è costituita la società che ha chiesto il rigetto della domanda contestando che l'infortunio sia correlato a proprie omissioni.
Effettuata la Ctu medico legale, assunte le prove orali, la causa viene decisa all'esito della discussione.
2.Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
3.M.Z. è stato assunto dalla W.T. s.r.l. con contratto a tempo indeterminato come operaio Liv. Q3-C autista di autoarticolato (docc. 1,2,3 ric.).
Il ricorrente è stato vittima dell'infortunio sul lavoro del 22 febbraio 2019 presso la C.P. s.p.a. di P. ( M.).
4. La dinamica dell'infortunio è chiara.
È agli atti la documentazione dell'ATS Val Padana UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e il video dell'accaduto ripreso dalla telecamera aziendale.
Si legge nella relazione degli Ispettori: "… Portato il camion nella corsia di carico il M., come da indicazione del presente D.D.N. (responsabile logistico della C.P.) parcheggiava affiancandosi al serbatoio verticale n. 6 contenente colla da caricare. Sceso dalla cabina, indossava la propria imbracatura di sicurezza anticaduta con collegato cordino di mt. 1,5 ( cfr. allegati 20 e 21) e si portava in vicinanza del più vicino piantone metallico ove era possibile prendere il cavetto da attirare a sé per avvicinare il gancio dell’ arrotolatore in quota per agganciarlo poi al suo cordino. Anziché agganciarsi all’ arrotolatore n. 8, sceglie allontanandosi dall'automezzo di recuperare il gancio del successivo arrotolatore n. 7. Collega quel gancio al suo cordino, si riavvicina al suo automezzo e sale la scaletta solidale per raggiungere il tetto della cisterna. Ormai in quota, esegue le necessarie manovre quali, apertura dei boccaporti centrale e posteriore ed avvicinamento/orientamento della proboscide di carico. Da quella posizione, inavvertitamente perde l'equilibrio e dall'altezza di circa 4 metri, scivola lungo la parete metallica della cisterna cadendo poi sul pavimento del piazzale. Viene immediatamente soccorso dal lavoratore M.I. (cfr. SIT allegato 4) che causalmente si trova nelle vicinanze e constata che il M. non riesce a rialzarsi e pertanto provvede a chiamare altri soccorsi ed in seguito giunge un'ambulanza per il successivo ricovero ospedaliero.
Nel video, al minuto 1:56 vediamo il M. sostare davanti al cordino dell'arrotolatore n. 8 ma percorre poi altri 14 passi e sceglie di recuperare il cordino dell’ arrotolatore n. 7 (minuti 2:06) più lontano. Salito sopra alla cisterna, si vede l'inizio dello scivolamento al minuto 5: 32 e subito dopo la caduta.
In sede di raccolta SIT, l'infortunato dichiara che "casualmente, perché mi sembrava più comodo…." ha scelto di agganciarsi all’ arrotolatore n.7 anziché all'arrotolatore n. 8 che era posto più vicino al bilico".
La teste B.A., dipendente dell'ATS Val Padana e ispettrice che ha eseguito il primo accesso, ha riferito che quella mattina M. si trovava presso la ditta C.P. s.p.a.; erano stati chiamati dal 118 alle ore 8.10 circa e si erano recati sul posto nell'immediatezza; lei e il collega D.D. avevano trovato il camion utilizzato dall'infortunato accanto a una cisterna di carico; avevano preso visione del video che illustrava la fase dell'arrivo dell'automezzo condotto da M., un operatore della ditta P. indicava a M. dove posizionarsi con l'autobotte al serbatoio 6, dove poi M. si era posizionato, M. era sceso dalla cabina e aveva indossato l'imbracatura di sicurezza; si era recato in prossimità di un piantone a fianco del proprio mezzo, dove poteva recuperare un gancio per attaccarsi, ma aveva proseguito fino al piantone successivo più distante dall'autobotte e si era agganciato al gancio in corrispondenza di quel piantone; in seguito, M. era tornato indietro, avvicinandosi all'autobotte, era salito in alto sulla cisterna tramite scaletta per aprire i boccaporti 2 e 3 che doveva caricare; dopo aver aperto i boccaporti M. aveva spostato la proboscide collegata al serbatoio 6 e l'aveva posizionata sul boccaporto 2 per poter iniziare a spostare il carico, senza però alzare il parapetto solidale al piano della cisterna; M. aveva perso l'equilibrio, era scivolato sul lato destro della cisterna ed era caduto a terra; l'imbracatura era stata collegata ad un cordino funzionale a trattenere un corpo in caduta, ma non aveva funzionato perché non era in posizione verticale , essendosi M. agganciato al piantone non corrispondente alla cisterna 6; avevano verificato e fotografato l'imbracatura, che aveva una piccola rottura in una fibbia plastica conseguente alla caduta; l'imbracatura non si era sganciata; alla W.T. s.r.l. era stata contestata la violazione dell'art l'art. 77 comma 5 D.Lgs. n. 81 del 2008 che riguarda l'addestramento all'uso dei DPI di terza categoria perché in questo caso era necessario un ulteriore intervento di addestramento del lavoratore; la normativa prevede l'aggiornamento per quanto riguarda la sicurezza e nel caso di specie si trattava di un principio di base ovvero quello di agganciarsi in verticale.
Anche l'altro ispettore D.D. ha ricostruito negli stessi termini l'infortunio e l’ intervento precisando anche che non è vero che l'imbracatura si fosse sganciata e che avevano verificato anche i cordini e i ganci; il sistema di sicurezza aveva funzionato ma la caduta era dovuta all'effetto pendolo ovvero all'allontanamento di M. rispetto al fulcro dell'arrotolatore in quanto tale lontananza non aveva consentito all'arrotolatore di recuperare un'altezza tale a fare rimanere sospeso.
Va sottolineato che l'accertamento ispettivo ha chiarito che l'imbracatura non aveva alcun difetto e che per l'aggancio non era necessaria la presenza di un altro soggetti.
Anche se, come riferito da D.N.D., già dipendente della società C.P. in qualità di responsabile della logistica, il ricorrente- dopo essersi correttamente posizionato nel punto di carico a fianco alla cisterna 6, non aveva aspettato l'operatore per il controllo del carico- in ogni caso l'aggancio dell'imbracatura doveva essere effettuata da M. stesso.
5. A fronte dell'allegazione di parte ricorrente di non avere ricevuto la necessaria formazione secondo quanto contestato all'esito dell'ispezione, grava sul datore di lavoro la prova di avere correttamente adempiuto agli obblighi di legge.
La resistente afferma che M.Z. era un lavoratore esperto che da parecchi anni si recava presso la C.P. per svolgere la medesima attività ; il dipendente era stato formato ad addestrato, fra l'altro, anche sul rischio cadute dall'alto e sull'utilizzo dei relativi DPI ( doc 2 res.).
Reputa il Tribunale che la resistente non sia stata in grado di provare l'avvenuta formazione del dipendente con riguardo al corretto utilizzo dei DPI di terza categoria destinati alla protezione da danno gravi o dalla morte.
L'attestato del corso di formazione del ( doc 2 res.) è generico con riguardo alla formazione sull'utilizzo del DPI di terzo Livello per prevenire la caduta dall'alto.
Nelle prove svolte, relativamente all'obbligo di agganciarsi per prevenire il rischio di cadute dall'alto, M. ha risposto, nel 2015, che non era obbligatorio agganciarsi e, nel 2017, che l'obbligo dipendeva dal materiale trasportato, il che porta a ritenere che il ricorrente avesse palesato una scarsa preparazione e consapevolezza sui rischi del lavoro svolto dall'alto.
Nulla è stato provato quanto alla formazione sulle modalità di aggancio.
Il teste ing. G.C., sentito sul documento n. 2 di parte resistente, si è limitato a riconoscere il documento e a riferire che i corsi erano teorici con l'ausilio di slides formative, contenenti immagini inerenti agli argomenti trattati, ma nulla ha aggiunto sulla questione della formazione in particolare sul corretto aggancio dell'imbracatura in verticale.
Anche se la scelta della modalità con cui agganciarsi operata dal lavoratore fosse stata imprudente, ciò non escluderebbe la responsabilità del datore di lavoro su cui grava l'obbligo formativo e il controllo sul rispetto delle norme cautelari.
La condotta del ricorrente non rientra fra quelle abnormi tali da escludere in radice ogni profilo di responsabilità datoriale.
Il fatto che il lavoratore sia stato incaricato per diversi anni della stessa mansione non esenta il datore di lavoro dall'obbligo di impartire la corretta formazione.
Pertanto, stante l'insufficienza della prova offerta dalla resistente, deve ritenersi sussistente la violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 c.c. e 77, co.5 D.Lgs. n. 81 del 2008 per la carente formazione ricevuta dal ricorrente in ordine all'utilizzo del DPI di terza categoria.
6. Venendo alle conseguenze dell'infortunio, la Ctu medico legale ha così concluso: "…-In considerazione dell'iter clinico documentato e del periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro riconosciuto dall'INAIL (153 gg), il periodo di temporanea incapacità di attendere alle normali occupazioni può essere indicato in giorni 24 (ventiquattro) di assoluta, in giorni 40 (trenta) di inabilità temporanea parziale al 75%, in giorni 50 (cinquanta) di inabilità temporanea parziale al 50% ed ulteriori giorni 39 (trentanove) di inabilità temporanea parziale al 25%.
Tali postumi, in ambito di Responsabilità Civile, configurano complessivamente una riduzione dell'integrità psico-fisica del soggetto esprimibile come danno biologico nella misura del 18%.
Per la difficoltà a svolgere attività che prevedono atti di forza di entrambe le braccia e prolungate posture obbligate, gli stessi postumi incidono negativamente, nella misura pari a circa il 10%, sulla specifica capacità lavorativa di operaio autista di autoarticolato, attività svolta all'epoca dell'infortunio dal periziando. Pare comunque opportuno precisare che il sig. M.Z. non ha più ripreso la propria attività lavorativa in quanto, al termine del periodo di malattia, avendone maturato il diritto, andava in pensione.
- Sono da ritenersi congrue e pertinenti le spese mediche documentate di seguitoriportate per una somma complessiva di Euro 406,15..."
7. Sulla base della tabella del Tribunale di Milano, del 2024 e avuto riguardo alla percentuale del danno permanente e all'età dell'infortunato di 63 anni, il danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale da sofferenza, va quantificato in Euro 59.420,00 ( di cui Euro 44.343,00 per il danno biologico puro).
Come documentato agli atti, il ricorrente ha percepito a titolo di danno biologico dall'INAIL la somma totale di Euro 27.927,30 ( Euro 6.570,82 + 21.356,48).
Il danno biologico differenziale e il danno morale ammontano complessivamente a Euro 31.492,7 (59.420,00- 27.927,30).
Va poi calcolato il danno complementare per l'inabilità temporanea (non indennizzato dall'INAIL).
Liquidata la somma giornaliera di Euro 115,00 per l'inabilità assoluta, spettano al ricorrente: Euro 2.760,00 per i 24 gg di inabilità totale; Euro 3.450,00 per i 40 gg al 75%; Euro 2.875,00 per i 50 gg al 50%, Euro 1.121,25 per i 39 gg al 25%, per un totale di Euro 10.206,25
Non va riconosciuta alcuna personalizzazione in mancanza di elementi che giustifichino un aumento dei valori tabellari.
Il totale è pari a Euro 41.698,95 (31.492,7 + 10.206,25) arrotondato a 41.699,00 oltre rivalutazione e interessi legali dalla sentenza al saldo.
Il danno patrimoniale è già stato indennizzato dall'INAIL e non è provato un danno differenziale di tale natura, anche considerato che il ricorrente successivamente all'infortunio ha iniziato a percepire la pensione di anzianità.
8. Le spese, come liquidate nel dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Nella causa n. 392 /2023 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Accerta la responsabilità d W.T. srl per i danni patiti da M.Z. in occasione dell'infortunio sul lavoro occorso il 22/2/2019 a P. (M.).
2) Condanna W.T. srl a pagare a M.Z. a titolo di risarcimento dei danni patiti la somma di Euro 41.699,00 già rivalutata all'attualità oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
3) Condanna W.T. srl a rimborsare al ricorrente con distrazione a favore del procuratore antistatario Avv Emanuele Zanarello Euro 9.257,00 oltre spese generali del 15% e accessori di legge. Spese della Ctu a carico della resistente.
Fissa il termine di 60 gg per il deposito della sentenza.
Così deciso in Reggio Emilia, il 10 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 22 agosto 2025.
