Cassazione Penale, Sez. 4, 09 settembre 2025, n. 30478 - Infortunio mortale durante l'esecuzione di un collaudo idraulico ad alta pressione. Obbligo di traduzione degli atti processuali all’imputato alloglotta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. MONTAGNI Andrea - Presidente
Dott. VIGNALE Lucia - consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella - consigliere
Dott. MICCICHÈ Loredana - consigliere
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nata in G il (Omissis)
avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte d'Appello di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
udito il Procuratore Generale che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dalla difesa dell'imputata, con cui ha rinunciato alla trattazione orale.
Fatto
1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 10 luglio 2021, con cui A.A. era stata condannata, all'esito di giudizio ordinario, alla pena di tre anni di reclusione per aver colposamente cagionato la morte di B.B., evento verificatosi tra le 14:00 e le 14:30 del 31 luglio 2013 presso lo stabilimento della C.C. Spa in (Omissis).
La ricostruzione fattuale ha evidenziato come il B.B., dipendente della società tedesca Loomis Product GmbH di A.A. quale tecnico supervisore al montaggio e alle prove, fosse deceduto durante l'esecuzione di un collaudo idraulico ad alta pressione (circa 3.000 bar) di un recipiente in pressione destinato alla Loomis Product Company statunitense.
Il complesso iter produttivo aveva visto il coinvolgimento di molteplici soggetti: la progettazione era stata curata dalla Loomis-USA, l'ordine dei componenti era stato affidato alla Sotov Corporation Spa nel maggio 2012, la realizzazione dei semilavorati era stata eseguita dalla Vienna tra giugno e novembre 2012, mentre le lavorazioni meccaniche finali erano state completate dalla C.C. entro luglio 2013. Quest'ultima aveva altresì messo a disposizione della Loomis-D, società collegata e incaricata dell'assemblaggio e del collaudo, un'area attrezzata con vasca in cemento armato articolata su tre livelli, ove il serbatoio era stato posizionato per la prova fatale.
Il DUVRI predisposto dalla C.C.Sp aveva stabilito che le operazioni, previste dal 26 al 31 luglio 2013, sarebbero state eseguite esclusivamente dai tecnici della Loomis-D, con conseguente interdizione dell'area mediante recinzione mobile. Le operazioni prevedevano il riempimento del serbatoio, la pressurizzazione fino a 3.000 bar con mantenimento per almeno cinque minuti, quindi la depressurizzazione e lo smontaggio.
Significativa risultava la corrispondenza intercorsa tra B. della C.C.e A.A. della Loomis- D, nella quale la prima aveva manifestato preoccupazione per l'elevata pressione prevista, superiore ai 1.800 bar originariamente convenuti, richiedendo documentazione aggiuntiva o, in alternativa, lo spostamento del collaudo in Germania. Il 4 giugno 2013, D.D. aveva fornito rassicurazioni circa l'assenza di rischi, in comunicazione espressamente inoltrata anche all'odierna imputata.
Il 31 luglio 2013, alla sola presenza del B.B. essendosi E.E. allontanato per malore - si era verificato il cedimento strutturale del serbatoio con conseguente decesso dell'operaio per le gravissime lesioni addominali riportate.
2. La Corte territoriale ha qualificato l'operazione come autentico "collaudo" e non mera "prova di tenuta", valorizzando il DUVRI, la cartellonistica apposta, la corrispondenza intercorsa e le risultanze tecniche. Tale qualificazione ha assunto rilievo determinante, comportando il collaudo rischi intrinsecamente elevati richiedenti rigorose misure cautelari. La distinzione tra le
due tipologie di prove è stata ritenuta decisiva per l'individuazione degli standards di sicurezza esigibili e per la valutazione della prevedibilità dell'evento.
Quanto alla dinamica del sinistro, i giudici hanno individuato il cedimento strutturale in corrispondenza del primo filetto in presa del tappo inferiore, con frattura di tipo fragile priva di deformazione plastica. È stato così affermato che, indipendentemente dalla causa tecnica specifica - difetto dell'acciaio, imperfette lavorazioni o errori progettuali - la rottura costituiva rischio connaturato alla procedura, da prevenire mediante adeguate cautele. Tale impostazione metodologica prescindeva quindi dall'accertamento puntuale del vizio costruttivo, concentrandosi sulla gestione del rischio prevedibile.
La posizione di garanzia dell'imputata quale datrice di lavoro è stata desunta dalla visura camerale attestante il ruolo di amministratrice, dall'aumento stipendiale sottoscritto dalla stessa, dall'attribuzione al B.B. della qualifica di supervisore e dal coinvolgimento nelle comunicazioni concernenti le problematiche di sicurezza. La molteplicità degli elementi valorizzati evidenziava l'intento dei giudici di superare possibili contestazioni formali attraverso una ricostruzione sostanzialistica del rapporto datoriale.
I profili di colpa sono stati articolati in quattro distinti ambiti: inadeguata formazione specifica del lavoratore in materia di collaudi idrostatici, nonostante la sua pluriennale esperienza generica; carenza di dispositivi di sicurezza quali fori passanti, motorizzazione della valvola di scarico per comando remoto, corretta collocazione dei manometri per visibilità a distanza; inadeguatezza strutturale del luogo di collaudo in vasca aperta anziché in ambiente chiuso e resistente; mancata elaborazione di un'analisi dei rischi specifica nonostante le criticità espressamente segnalate dalla @Pr.@.
II nesso causale è stato ravvisato nella circostanza che la presenza del lavoratore all'interno della vasca - ove era stato rinvenuto dopo l'esplosione - costituiva conseguenza diretta delle carenze evidenziate. I giudici hanno escluso l'abnormità del comportamento della vittima attraverso un'analisi della prevedibilità della condotta: l'ingresso nella vasca durante la prova veniva ricondotto alla necessità operativa di monitorare il processo e verificare eventuali anomalie, rimanendo quindi circoscritto all'ambito delle mansioni affidategli.
3. A.A. propone ricorso per cassazione, affidandolo ai seguenti motivi.
3.1 Con il primo motivo, solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 157, comma 6, cod. pen., per violazione dell'articolo 3 Cost., censurando il raddoppio dei termini prescrizionali per l'omicidio colposo aggravato rispetto a fattispecie asseritamente più gravi quali l'infanticidio, l'istigazione al suicidio e l'interruzione di gravidanza. Il richiamo al precedente della Corte costituzionale n. 143/2014 sull'incendio colposo evidenzia la ricerca di un'analogia sistematica per fondare l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio differenziato.
3.2 Profilo centrale dei motivi secondo e terzo attiene all'omessa traduzione di atti nella lingua conosciuta all'imputata alloglotta.
In particolare, con il secondo motivo, si eccepisce la violazione dell'articolo 179 cod. proc. pen. per l'omessa traduzione in lingua tedesca della richiesta di rinvio a giudizio, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del verbale del 19 novembre 2015. La ricorrente sottolinea come tale omissione abbia impedito all'imputata, priva di conoscenza della lingua italiana, l'effettiva comprensione degli atti e l'apprestamento di una difesa consapevole sin dalle fasi iniziali del procedimento.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell'articolo 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per l'omessa traduzione della sentenza d'appello in lingua tedesca.
La ricorrente evidenzia un elemento di particolare significatività: la stessa Corte distrettuale aveva disposto, durante la pendenza del giudizio di secondo grado, la traduzione della sentenza di primo grado, implicitamente riconoscendo la necessità linguistica dell'imputata e la rilevanza del diritto alla comprensione degli atti giudiziari.
L'omessa traduzione della pronuncia d'appello configurerebbe nullità generale a regime intermedio, tempestivamente eccepita con il ricorso, compromettendo irreparabilmente il diritto di difesa dell'imputata straniera e la sua possibilità di comprendere compiutamente le ragioni della conferma della condanna.
3.3 Il quarto motivo censura il rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria, articolata in molteplici richieste: acquisizione della consulenza (Omissis)e della relazione TUV; escussione testimoniale del consulente di parte, dell'avvocato dell'Istituto tedesco per la prevenzione infortuni, del responsabile supervisore Loomis e dei tecnici A.A. confronto tra consulenti; perizia per accertare le cause della rottura. La Corte territoriale avrebbe liquidato tali istanze con motivazione apodittica, omettendo particolarmente di pronunciarsi sulla richiesta di perizia, strumento conoscitivo essenziale per dirimere le questioni tecniche controverse.
3.4 Il quinto motivo articola una complessa critica alla qualificazione dell'operazione e all'individuazione delle cause del sinistro.
La ricorrente valorizza le testimonianze (Omissis), (Omissis)e (Omissis), nonché la consulenza G.G.., per sostenere la natura di prova di tenuta a basso rischio, per la quale una pressione di 3.000 bar sarebbe stata insufficiente se si fosse trattato di prova di resistenza. Centrale risulta l'argomento dell'imprevedibilità del cedimento totale al primo accumulo di pressione, attribuito esclusivamente al difetto metallurgico dell'acciaio fornito dalla Vienna con certificazioni mendaci.
La critica si estende all'adesione acritica alle conclusioni del professor H.H.. con omessa valutazione comparativa della relazione (Omissis)e delle risultanze TUV.
La censura riguarda anche l'affermazione secondo cui le valutazioni TUV avrebbero validità solo in Germania, trattandosi di principi scientifici di valenza universale.
Si contesta inoltre l'applicabilità della direttiva europea sulle attrezzature a pressione, essendo il vessel destinato alla Cina, nonché le affermazioni tecniche del H.H.. circa la necessità di fori trasversali (che causerebbero pericolose concentrazioni tensionali) e la localizzazione della frattura, documentalmente verificabile all'estremità inferiore del tubo.
3.5 Il sesto motivo sviluppa una critica sistematica alla sussistenza della responsabilità, evidenziando l'erronea applicazione dei parametri formativi italiani a un lavoratore tedesco, dipendente di società tedesca con sede operativa in Germania, temporaneamente presente in Italia per la sola esecuzione del test.
Si ribadisce la conformità normativa dei presidi adottati, con specifico riferimento alla presenza di manometri visibili da posizione sicura (suffragata dalle testimonianze G.G.. (Omissis), (Omissis)) e all'assenza di obbligo normativo di remotizzazione delle valvole.
L'esperienza pluriennale del B.B. quale supervisore e la sua consapevole violazione delle istruzioni ricevute configurerebbero quella abnormità comportamentale idonea a interrompere il nesso causale, escludendo la rimproverabilità in capo al datore di lavoro.
3.6 Il settimo motivo affronta l'aspetto della insufficienza probatoria circa la persistenza della qualifica datoriale al momento del fatto.
La visura camerale del 6 luglio 2009 e la documentazione antecedente al sinistro non dimostrerebbero con certezza la titolarità della posizione di garanzia al 31 luglio 2013. La ricorrente denuncia un'indebita inversione dell'onere probatorio, non potendo gravarsi l'imputata della dimostrazione negativa di non rivestire più la carica.
4. Il Procuratore Generale, avendo depositato memoria, ha concluso per il rigetto del ricorso.
5. La difesa ha depositato memoria, con cui, in relazione al terzo motivo di ricorso, ha richiamato la recente decisione delle Sezioni Unite nel ricorso R.G. n. 39137/2024 ud. 29/05/2025, con la quale si è stabilito che la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio della "sentenza-documento", con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione stessa.
Diritto
1. Lo scrutinio deve necessariamente iniziare dall'esame delle eccezioni processuali formulate nel terzo motivo, concernenti il difetto di traduzione della pronuncia di secondo grado, atteso che - secondo la prospettazione difensiva - tale vizio pregiudicherebbe il diritto di difesa dell'imputato. La difesa sostiene infatti che, in assenza di una traduzione nella lingua compresa dall'imputato, questi si troverebbe nell'impossibilità di conoscere integralmente il contenuto della sentenza e, conseguentemente, di predisporre un'adeguata strategia difensiva in relazione a tutte le questioni giuridiche e fattuali in essa esaminate e risolte, con conseguente compromissione dell'effettività del suo diritto al contraddittorio e alla difesa tecnica.
2. Riguardo all'omessa traduzione della sentenza di appello, occorre osservare che, su questa materia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite penali, con decisione fissata per il 29/05/2025 (ricorso n. 39137/2024), di cui è disponibile l'informazione provvisoria.
I quesiti proposti erano i seguenti: "Se il decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere tradotto in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana. Se la sentenza debba essere tradotta in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana. Se la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana integrino una nullità generale a regime intermedio".
Le soluzioni adottate con riferimento ai primi due quesiti, rese note all'esito dell'udienza, sono affermative.
Quanto al terzo quesito, le Sezioni Unite hanno stabilito che: "la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio d'appello in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio dello stesso ove riguardante le indicazioni di cui al combinato disposto degli artt. 601, comma 6, e 429, comma I, lett. f), cod. proc. pen. La mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio della "sentenza-documento" con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione stessa".
Alla luce del chiaro e univoco tenore dell'informazione provvisoria, risulta fondata l'eccezione riguardante la mancata traduzione del testo della sentenza, tempestivamente fatta valere dalla difesa in questa sede.
In relazione alla legittimazione a sollevare la questione da parte del difensore e all'interesse, la recente giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso che " (...) mal si comprende come potrebbe l'imputato, che non comprende la lingua italiana e al quale non è stata data traduzione della sentenza, dedurre personalmente la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. La proposizione di eccezioni in senso tecnico, infatti, è attività propria del difensore, nè la richiesta di traduzione può configurarsi quale uno degli atti personalissimi che il codice di rito riserva alla parte, in quanto espressione di poteri dispositivi di diritti soggettivi sottratti, in quanto tali, al potere di rappresentanza attribuito al difensore. A supporto di tale soluzione, occorre in primo luogo evidenziare come, l'art. 143, cod. proc. pen., in attuazione delle previsioni contenute nella direttiva 2010/64/UE del Parlamento e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, ha previsto, al comma 2, che il diritto dell'imputato alla traduzione scritta dei principali atti del procedimento (fra i quali viene dal legislatore espressamente ricompresa la sentenza) è direttamente finalizzato a consentire il concreto esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa, ragion per cui il legislatore l'ha resa obbligatoria, non avendo introdotto alcun preventivo onere di richiesta della traduzione. Proprio in virtù della presunzione ope legis della necessità della traduzione, non è neppure richiesto che l'imputato eccepisca l'esistenza di un concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative, poiché esso, in realtà, è già presente in re ip.sa e permane fino all'adempimento dell'obbligo di traduzione dell'atto" (Così, in motivazione, Cass. Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2023, dep 2024, Rv.286113-02, condivisa da Sez.6, n.20679 del 2/05/2024, Rv.286480).
Si è osservato che la comprensione linguistica del provvedimento giurisdizionale non costituisce mero presupposto formale, bensì condizione ontologica per l'esercizio consapevole delle prerogative difensive.
L'imputato alloglotto, privo dell'accesso diretto al contenuto decisorio, si trova nell'impossibilità di valutare la fondatezza della pronuncia e di individuare i profili di doglianza meritevoli di censura.
Il difensore, per quanto tecnicamente preparato, non può surrogare tale valutazione: la percezione del pregiudizio subito, la comprensione delle incongruenze fattuali, l'individuazione di possibili travisamenti probatori richiedono quella cognizione immediata e personale che solo la lettura diretta nella propria lingua può garantire. Si tratta di un processo cognitivo non delegabile, in cui la mediazione linguistica del difensore risulterebbe inevitabilmente parziale e filtrata.
La piena intellegibilità del provvedimento nella lingua dell'imputato costituisce quindi il presupposto indefettibile per quella interlocuzione consapevole tra assistito e difensore che rappresenta l'essenza stessa della difesa tecnica: solo attraverso tale dialogo informato può realizzarsi quella sinergia difensiva che il sistema processuale presuppone e tutela
Occorre infine sottolineare che l'accertata nullità riguarda l'omessa traduzione della sentenza, che pertanto deve essere integrata mediante la predisposizione del corrispondente versione in lingua tedesca.
4. Il vizio accertato conduce necessariamente all'annullamento della sentenza nella sua veste documentale, restando affidato alla Corte di merito il compito di rendere il provvedimento linguisticamente accessibile all'imputata di lingua tedesca. Assorbiti i restanti motivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sua omessa traduzione in una lingua conosciuta all'imputato, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per gli adempimenti conseguenti.
Così è deciso, 12 giugno 2025.
Depositato in cancelleria il 9 settembre 2025.
