Categoria: Cassazione penale
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Responsabilità del titolare di una srl per la morte di un dipendente.

 

L'imputato adibiva il lavoratore, dipendente di fatto della srl, a svolgere prestazioni di lavoro occasionale senza avere preventivamente effettuato una valutazione del rischio relativo alla natura dell'attività lavorativa oggetto del contratto di lavoro di subappalto in relazione alla sistemazione del luogo di lavoro ed ai conseguenti rischi dei lavoratori destinati ad operarvi; senza avere preventivamente fornito al lavoratore stesso adeguate informazioni sui rischi specifici cui era esposto in relazione all'attività lavorativa svolta, senza avergli impartito una formazione adeguata e sufficiente in relazione alle mansioni affidategli, anche con riferimento alle corrette modalità di accatastamento dei materiali da trasportare e di prelievo e rimozione degli stessi; senza avere organizzato il posto di lavoro in modo che l'accatastamento ed il trasporto dei materiali fossero il più possibili sicuri; senza avere fornito al lavoratore idonei indumenti di protezione adeguati allo scopo di ridurre i rischi connessi all'attività concretamente richiesta e svolta, in particolare le calzature indossate dal lavoratore erano comuni scarpe ginniche e non scarpe antinfortunistiche con suola antisdrucciolo; cosicchè l' A., nello svolgimento delle proprie mansioni che comportavano il trasporto dei pannelli di cartongesso e montanti metallici dal piano 2^ seminterrato dell'edificio Infostrada al 12^ piano dello stesso edificio, in relazione alla costruzione di pareti di cartongesso oggetto specifico del subappalto di cui la J.S. era titolare e, in particolare, nel rimuovere detti materiali, veniva schiacciato dai pannelli del peso complessivo di Kg. 350 inidoneamente accatastati nel seminterrato dei locali di lavoro, che provocavano al lavoratore asfissia meccanica da compressione del collo con conseguente decesso pressochè istantaneo.

 

Condannato, ricorre in Cassazione - i motivi sono tutti infondati.

 

Afferma la Corte che "anche a voler sostenere con il ricorrente, che non vi siano state violazioni delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, che il lavoratore vittima dell'incidenza conosceva il lavoro da svolgere avendolo svolto anche il giorno precedente, e che il lavoratore era regolarmente fornito di scarpe antinfortunistiche, la causa dell'incidente come descritta nella sentenza impugnata, deve ugualmente essere addebitata al datore di lavoro.

 

Infatti i giudici di merito hanno individuato, in particolare, la colpa dell'imputato nella mancata informazione di rischi da parte del datore, e nel difettoso e pericoloso stoccaggio delle pesanti lastre che il lavoratore doveva trasportare.


Il nesso causale, contestato con il quarto motivo di ricorso, è descritto in maniera logica e completa dal giudice di merito, che ha appunto evidenziato come una maggiore attenzione da parte del lavoratore, se fosse stato adeguatamente informato sui rischi del lavoro svolto, ed un più stabile posizionamento delle lastre da trasportare, avrebbe certamente evitato l'incidente.

 

Evidentemente l'organizzazione del lavoro di cui è responsabile il datore di lavoro, è stata, nel caso specifico, gravemente imprudente ...".


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

 

sul ricorso proposto da:

1) C.V., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 29/05/2007 CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.



 

Fatto
 

 

Con sentenza del 29/5/2007 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 7/3/2005 con la quale C.V. è stato dichiarato colpevole del reato di omicidio colposo perchè, nella sua qualità di amministratore unico della J.S. s.r.l. ditta titolare dei lavori in subappalto all'interno dell'edificio Infostrada a (OMISSIS), per colpa consistita in imprudenza e negligenza ed in violazione delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, cagionava la morte di A.A. lavoratore dipendente della J.S..

Ciò perchè adibiva il lavoratore il quale, dipendente di fatto dell'impresa citata, svolgeva prestazioni di lavoro occasionale senza avere preventivamente effettuato una valutazione del rischio relativo alla natura dell'attività lavorativa oggetto del contratto di lavoro di subappalto in relazione alla sistemazione del luogo di lavoro ed ai conseguenti rischi dei lavoratori destinati ad operarvi; senza avere preventivamente fornito al lavoratore stesso adeguate informazioni sui rischi specifici cui era esposto in relazione all'attività lavorativa svolta, senza avergli impartito una formazione adeguata e sufficiente in relazione alle mansioni affidategli, anche con riferimento alle corrette modalità di accatastamento dei materiali da trasportare e di prelievo e rimozione degli stessi; senza avere organizzato il posto di lavoro in modo che l'accatastamento ed il trasporto dei materiali fossero il più possibili sicuri; senza avere fornito al lavoratore idonei indumenti di protezione adeguati allo scopo di ridurre i rischi connessi all'attività concretamente richiesta e svolta, in particolare le calzature indossate dal lavoratore erano comuni scarpe ginniche e non scarpe antinfortunistiche con suola antisdrucciolo; cosicchè l' A., nello svolgimento delle proprie mansioni che comportavano il trasporto dei pannelli di cartongesso e montanti metallici dal piano 2^ seminterrato dell'edificio Infostrada al 12^ piano dello stesso edificio, in relazione alla costruzione di pareti di cartongesso oggetto specifico del subappalto di cui la J.S. era titolare e, in particolare, nel rimuovere detti materiali, veniva schiacciato dai pannelli del peso complessivo di Kg. 350 inidoneamente accatastati nel seminterrato dei locali di lavoro, che provocavano al lavoratore asfissia meccanica da compressione del collo con conseguente decesso pressochè istantaneo.



La Corte territoriale ha motivato la propria decisione considerando che, con riguardo al lavoro che ha causato l'infortunio, non risulta che l'imputato abbia fatto alcuna valutazione dei rischi connessi alla manipolazione ed allo stoccaggio di lastre e montanti così pesanti, nè abbia impartito specifiche disposizioni sulle modalità necessarie per operare in sicurezza, nè abbia informato l' A. dei rischi specifici di quel lavoro.

 

La Corte d'Appello ha individuato la causa dell'incidente nello stoccaggio delle pesanti lastre in equilibrio verticale in posizione assolutamente instabile.

Il nesso causale del comportamento dell'imputato è stato individuato nella mancata informazione sui rischi e nella mancanza di un piano di sicurezza o anche di un documento dal quale emerga la valutazione dei rischi del lavoro da eseguire.

Inoltre, pur avendo dotato i lavoratori di scarpe antinfortunistiche, l'imputato non si è preoccupato che venissero effettivamente utilizzate.

 

Quanto alla pena la Corte d'Appello non ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche prevalenti in considerazione della modesta entità della somma corrisposta a titolo di risarcimento agli eredi della giovane vittima dell'incidente.

 

Il C. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza chiedendone l'annullamento.



 

 

Diritto

 


Con il primo motivo si lamenta l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 1, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). Il ricorrente, in particolare, sottolinea come non siano emerse violazioni alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, tanto che il PM aveva chiesto l'archiviazione del procedimento.

Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 21 e 22 in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) deducendo che il lavoratore era ben a conoscenza del lavoro da svolgere e del suo pericolo avendolo svolto già il giorno precedente ed avendolo visto svolgere da altri operai.

Con terzo motivo si lamenta erronea applicazione del citato D.P.R. n. 547, art. 379 in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) essendo stato il lavoratore regolarmente fornito di scarpe antinfortunistiche, ed inoltre il materiale era stato posizionato in modo tale da non costituire pericolo.

Con il quarto motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 40 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) contestando il nesso causale fra l'asserita omessa informazione sui rischi del lavoro e l'evento.

Con il quinto motivo si lamenta ancora erronea applicazione dell'art. 40 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) sotto il profilo dell'esonero da responsabilità del datore di lavoro per fatto abnorme del lavoratore.

Con il sesto motivo si lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto la caduta dei pannelli non può essere determinato dallo spostamento dei montanti.

Con il settimo motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 69 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) e si contesta, in particolare, l'omesso giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, che avrebbe consentito la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.



I motivi sono tutti infondati e conseguentemente il ricorso va rigettato.
 


I primi tre motivi sono irrilevanti. Infatti, anche a voler sostenere con il ricorrente, che non vi siano state violazione delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, che il lavoratore vittima dell'incidenza conosceva il lavoro da svolgere avendolo svolto anche il giorno precedente, e che il lavoratore era regolarmente fornito di scarpe antinfortunistiche, la causa dell'incidente come descritta nella sentenza impugnata, deve ugualmente essere addebitata al datore di lavoro.

Infatti i giudici di merito hanno individuato, in particolare, la colpa dell'imputato nella mancata informazione di rischi da parte del datore, e nel difettoso e pericoloso stoccaggio delle pesanti lastre che il lavoratore doveva trasportare.

Il nesso causale, contestato con il quarto motivo di ricorso, è descritto in maniera logica e completa dal giudice di merito, che ha appunto evidenziato come una maggiore attenzione da parte del lavoratore, se fosse stato adeguatamente informato sui rischi del lavoro svolto, ed un più stabile posizionamento delle lastre da trasportare, avrebbe certamente evitato l'incidente.

Evidentemente l'organizzazione del lavoro di cui è responsabile il datore di lavoro, è stata, nel caso specifico, gravemente imprudente per le ragioni suddette che hanno provocato l'incidente, cioè lo spostamento delle lastre di cartongesso che hanno provocato il soffocamento e la morte del lavoratore secondo la logica ricostruzione dell'incidente di cui alla sentenza impugnata.

Il quinto motivo ed il sesto motivo con i quali si assume che l'incidente è avvenuto per il comportamento abnorme del lavoratore o per causa diversa dallo spostamento dei montanti, sono conseguentemente infondati stante le cause dell'incidente esattamente individuate come sopra detto.

 

Il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, oggetto dell'ultimo motivo di ricorso, è stato congruamente ed implicitamente motivato con la gravità del fatto.

 

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 


P.Q.M.

 


La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2009