Tipologia: Contratto collettivo decentrato integrativo
Data firma: 27 dicembre 2023
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2025
Parti: Città metropolitana di Venezia e RSU, Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Csa
Comparti: P.A., Funzioni locali, Venezia
Fonte: provincia.venezia.it

Sommario:

 

Premessa
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del CCDI
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Sistema delle relazioni sindacali

Art. 3 Disciplina
Art. 4 Tempi, modalità e contenuti
Art. 5 Tavoli tematici
Art. 6 Organismo paritetico per l'innovazione
Art. 7 Interpretazione autentica 
Art. 8 Utilizzo dei permessi sindacali
Titolo III - Ordinamento professionale
Capo I - Disciplina

Art. 9 Disciplina
Capo II - Nuovo sistema di classificazione
Art. 10 Individuazione dei profili professionali
Art. 11 Progressioni economiche all'interno delle aree
Capo III - Disciplina degli incarichi di elevata qualificazione
Art. 12 Incarichi di Elevata Qualificazione
Titolo IV - Rapporto di lavoro
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 13 Campo di applicazione
Capo II - Istituti collegati all'orario di lavoro
Art. 14 Disciplina
Art. 15 Orario di lavoro
Art. 16 Orario flessibile
Art. 17 Orario multiperiodale
Art. 18 Reperibilità
Art. 19 Turnazioni
Art. 20 Articolazione oraria 7 ore e 12 minuti
Art. 21 Banca delle ore
Art. 22 Pausa
Art. 23 Servizio Mensa e buono pasto
Art. 24 Lavoro straordinario
Capo III - Ferie e festività
Art. 25 Disciplina e campo di applicazione

Capo IV- Ferie e riposi solidali
Art. 26 Ambito di applicazione, decorrenza e durata
Art. 27 Finalità e obiettivi
Art. 28 Criteri condizioni e modalità
Art. 29 Oneri per l'amministrazione
Capo V - Permessi, assenze e congedi
Art. 30 Disciplina e campo di applicazione
Capo VI - Formazione del personale
Art. 31 Principi generali, finalità, destinatari e processi della formazione, pianificazione strategica di conoscenze e sapere
Art. 32 Incentivi per il personale docente interno
Capo VII - Disposizioni su istituti economici
Art. 33 Trattamento di trasferta
Art. 34 Copertura assicurativa
Capo VIII - Sicurezza sul lavoro - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RR.LL.SS.) e benessere organizzativo - Pari opportunità
Art. 35 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 36 Linee di indirizzo e criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro
Art. 37 Misure concernenti la salute e la sicurezza e il welfare organizzativo
Art. 38 Linee generali di indirizzo per l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro
Art. 39 Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione di servizi
Art. 40 Benessere organizzativo - Pari Opportunità

 

Capo IX Trasferimento o conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, al sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001
Art. 41 Trasferimento o conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 165/2001
Titolo V - Tipologie flessibile del rapporto di lavoro
Capo I - Lavoro a tempo determinato

Art. 42 Contratto di lavoro a tempo determinato
Capo II - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 43 Contratto di somministrazione
Capo III - Lavoro a tempo parziale
Art. 44 Campo di applicazione
Art. 45 Rapporto e orario di lavoro a tempo parziale
Art. 46 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Titolo VI - Lavoro a distanza
Capo I - Disciplina

Art. 47 Disciplina
Art. 48 Lavoro agile e lavoro da remoto
Titolo VII - Responsabilità disciplinari
Capo I - Disciplina
Art. 49 Disciplina
Titolo VIII - Trattamento economico
Capo I - Disciplina

Art. 50 Disciplina
Capo II - Costituzione e criteri di utilizzo del fondo risorse decentrate
Art. 51 Costituzione del fondo risorse decentrate
Art. 52 Risorse variabili aggiuntive
Art. 53 Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse del Fondo
Capo III - Premi correlati alla performance organizzativa e individuale
Art. 54 Premi correlati alla performance organizzativa e individuale
Art. 55 Verifica delle valutazioni
Art. 56 Differenziazione del premio individuale
Art. 57 Attività Sperimentali - Progettuali
Art. 58 Criteri generali del sistema di valutazione della performance
Art. 59 Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance
Art. 60 Dipendenti in distacco sindacale
Capo IV - Indennità
Art. 61 Indennità condizioni di lavoro
Art. 62 Indennità per specifiche responsabilità
Art. 63 Tavolo di monitoraggio
Capo V - Compensi previsti da disposizioni di legge
Art. 64 Principi generali
Art. 65 Incentivi per funzioni tecniche e compensi per avvocato
Capo VI - Welfare integrativo
Art. 66 Piani di welfare integrativo
Titolo IX Patrocinio legale
Art. 67 Patrocinio Legale per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio
Titolo X - Servizi essenziali
Art. 68 Servizi essenziali
Art. 69 - Contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero
Titolo XI - Trattamento dei dati
Art. 70 Sicurezza dei dati personali
Titolo XII - Corpo di polizia locale della città metropolitana
Art. 71 Disciplina
Art. 72 Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato
Art. 73 Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada
Art. 74 Indennità di servizio esterno
Art. 75 Indennità di funzione
Dichiarazione congiunta n. 1 - Attività sperimentali - progettuali
Dichiarazione congiunta n. 2 - Fondo trattamento economico elevate qualificazioni
Nota a verbale OO.SS. Uil Fpl, Cisl Fp, Fp Cgil e RSU - Progressioni tra le aree
Ipotesi distribuzione fondo


Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della città metropolitana di Venezia per il triennio 2023 - 2025


A seguito del parere favorevole relativo alla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la coerenza tra le norme del contratto collettivo decentrato integrativo e le norme del contratto nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali espresso dal collegio dei Revisori dei Conti in data 19 dicembre 2023 sul presente testo relativo al contratto decentrato integrativo per il triennio 2023-2025 e di quello favorevole espresso in data 22 dicembre 2023 dal Sindaco Metropolitano, il giorno 27 dicembre 2023 alle ore 9.00 presso la sede della città metropolitana di Venezia - Mestre ha avuto luogo l'incontro tra: la Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa relativa al contratto del comparto delle Funzioni Locali, […] [e] la Delegazione trattante di parte sindacale così costituita: i rappresentanti della Rappresentanza Sindacale Unitaria e i rappresentanti territoriali di categoria Cgil Fp - Cisl Fp - Uil Fpl - Csa
Richiamati gli incontri con la parte sindacale che hanno avuto luogo in data 18 gennaio 2023, 02/07/16/23 febbraio 2023, 08/23/31 marzo 2023, 12/17 aprile 2023, 02/12/24 maggio 2023, 29 giugno 2023, 20 luglio 2023, 04/27 settembre 2023, 10/23/31 ottobre, 09/22 e 29 novembre, 2023 relativi alla definizione del contratto decentrato integrativo per il triennio 2023/2025 viene concordato quanto di seguito indicato:
1) l'Amministrazione si impegna a presentare al tavolo, entro 31/12/2023, specifici progetti aventi obiettivi mirati e temporalmente stabiliti, riguardanti tutti i servizi dell'ente.
2) Eventuali economie derivanti dalle somme non corrisposte nell'ambito delle attività progettuali incrementeranno lo stanziamento relativo alla performance dell'anno.
3) L'Amministrazione si impegna a definire le procedure inerenti alle progressioni tra le aree per il triennio 2023/2025.
Le Parti, vista l'illustrazione sulla costituzione del fondo risorse decentrate per il personale delle categorie per l'anno 2023, e l'ipotesi di distribuzione dello stesso, come da prospetto allegato al presente verbale, al termine della riunione
Le Parti danno atto che potranno essere erogati gli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge, secondo gli importi maturati rispetto alle attività espletate nell'anno 2023.
Sottoscrivono l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Città metropolitana di Venezia per il triennio 2023-2025 parte giuridica ed economica.
Venezia Mestre, 27 dicembre 2023

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito "CCDI") si inserisce nel contesto normativo e contrattuale in vigore. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali dell'ordinamento, le disposizioni di legge, dei regolamenti e dei CCNL di comparto vigenti.
2. Il CCDI si applica a tutto il personale non dirigente della Città metropolitana di Venezia (di seguito "CmVE") con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
3. In caso di entrata in vigore di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro le Parti si impegnano a recepire quanto sopravvenuto e definire tempestivamente le conseguenti nuove disposizioni in materia.

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del CCDI
1. Il CCDI avrà vigenza per il triennio 2023-2025, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Lo stesso potrà essere disdettato almeno sei mesi prima della scadenza. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto conservano la loro efficacia fino alla sottoscrizione definitiva di un successivo contratto decentrato integrativo.
3. Le Parti, come previsto dall'art. 8, commi 1 e 4, del CCNL 2019-2021 possono incontrarsi, su richiesta di ciascuno dei soggetti titolari di cui all'art. 7 del CCNL 16/11/2022, di norma, entro il mese di febbraio, su formale convocazione dell'Amministrazione, per determinare, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del citato CCNL, i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 80, comma 1, del predetto CCNL tra le diverse modalità di utilizzo, nel rispetto dei vincoli risultanti dalle norme di legge, dai contratti collettivi nazionali e dagli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell'Amministrazione.
4. Le Parti, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del CCNL 2019-2021, si incontrano, su formale convocazione dell'Amministrazione o su richiesta delle Parti Sindacali, di norma, semestralmente (entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre), per il periodo di durata contrattuale al fine di verificare l'attuazione del presente CCDI.

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Sistema delle relazioni sindacali
Art. 3 Disciplina

1. Il sistema delle relazioni sindacali è disciplinato dal Titolo II del CCNL 2019-2021 e dall'art. 9 del CCNL 21.05.2018.

Art. 4 Tempi, modalità e contenuti
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del CCNL 2019-2021, l'informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2, del citato CCNL dovrà effettuarsi mediante l'invio, tramite e-mail, di esaustiva documentazione.
2. Sono oggetto di informazione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del CCNL 2019-2021, tutte le materie per le quali gli articoli 5 "Confronto" e 7 "Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie" del citato CCNL prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
3. Nelle materie oggetto di confronto e di contrattazione, al fine di consentire una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere eventuali osservazioni e proposte, l'informazione verrà assicurata con l'invio di dati ed elementi conoscitivi secondo i termini previsti dagli articoli 4, 5, 7 e 8 del CCNL 2019-2021.
4. Sono oggetto di sola informazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del CCNL 2019-2021, gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni del personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti. L'Amministrazione a fronte di richiesta di Parte Sindacale convocherà tempestivamente, e prima dell'adozione degli atti, apposito incontro sindacale in merito all'oggetto della richiesta.
5. L'Amministrazione, a seguito di formale e specifica richiesta di Parte Sindacale in merito alle materie di cui al CCNL 2019-2021 e del presente CCDI, convocherà entro 15 giorni dalla stessa apposito incontro sindacale in merito all'oggetto della richiesta.

Art. 5 Tavoli tematici
1. Le Parti concordano sull'utilizzo dei Tavoli tematici quale strumento di approfondimento e di esame congiunto su specifiche materie di interesse comune. Per specifiche questioni di particolare interesse o complessità o che richiedano particolari approfondimenti anche di natura tecnica, le Parti possono richiedere l'apporto di dipendenti esperti nelle singole materie.
2. L'Amministrazione, a fronte di specifica richiesta di Parte Sindacale, attiverà, entro 10 giorni lavorativi dalla stessa, il Tavolo in oggetto, oppure convocherà apposito incontro sindacale sulla materia in esame.

Art. 6 Organismo paritetico per l'innovazione
1. L'Organismo Paritetico, costituito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del CCNL 2019-2021, svolgerà le funzioni e le attività previste per quanto di competenza dall'art. 6 del citato CCNL.

Titolo III - Ordinamento professionale
Capo I - Disciplina
Art. 9 Disciplina

1. La materia è disciplinata dal Titolo III del CCNL 2019-2021.

Titolo IV - Rapporto di lavoro
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 13 Campo di applicazione

1. La materia è disciplinata dal capo II del Titolo IV "Istituti collegati all'orario di lavoro" del CCNL del comparto Funzioni Locali triennio 2019 - 2021.

Capo II - Istituti collegati all'orario di lavoro
Art. 14 Disciplina

1. La materia è disciplinata dal Titolo IV, Capo II, del CCNL 2019-2021 e dall'art. 24 del CCNL 21.05.2018.

Art. 15 Orario di lavoro
1 La materia è disciplinata dall'art. 29 del CCNL 2019-2021.
2 L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali, è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico ed è articolato, di norma, su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì con due rientri, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
3 Potranno essere adottate, anche coesistendo, le sottoindicate tipologie di orario:
a) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera, secondo quanto previsto dall'art. 16 "Orario Flessibile" del presente CCDI;
b) turnazioni: consistono nella rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni orarie prestabilite, secondo la disciplina dell'art. 19 "Turnazioni" del presente CCDI;
c) orario multiperiodale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto, secondo le previsioni dell'art. 17 "Orario multiperiodale" del presente CCDI;
d) articolazione oraria sulle 7 ore e 12 minuti: consiste nella possibilità che l'orario ordinario di ciascun dipendente possa essere articolato su cinque giorni lavorativi con una presenza giornaliera di 7 ore e 12 minuti, secondo quanto previsto dall'art. 20 "Articolazione oraria 7 ore e 12 minuti" del presente CCDI.
3 L'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino a ulteriori 6 mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, di cui all'art. 29, comma 2, del CCNL 2019-2021, è oggetto di contrattazione ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. r), del citato CCNL.
5 Le Parti si impegnano ad attivare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCDI, su formale convocazione dell'Amministrazione, un apposito tavolo di confronto in materia di orario di lavoro.

Art. 16 Orario flessibile
1. L'istituto del l'orario flessibile è disciplinato dall'art. 36 del CCNL 2019-2021.
2. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l'orario flessibile giornaliero consiste nell'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita, tenendo conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze del personale. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell'ambito della medesima giornata.
3. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione del comma 2 deve essere recuperato entro i due mesi successivi dalla maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente.
4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall'ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:
- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001;
- assistano familiari o siano portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 44 del CCNL 2019-2021;
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.
L'amministrazione procederà periodicamente alla verifica delle condizioni di cui ai punti precedenti.
5. Nel rispetto dei commi e degli articoli precedenti, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. p), del CCNL 2019-2021, si definisce quanto segue:
a) è prevista una flessibilità in entrata dalle ore 7.45 alle ore 8.58 al fine di garantire l'apertura al pubblico dalle ore 9.00;
b) in relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, come previsto, ma non esclusivo, dal precedente comma 4, al fine di conciliare la vita familiare con quella lavorativa, potrà essere concessa, da parte di ciascun dirigente di area/servizio, l'autorizzazione a anticipare l'entrare in servizio alle ore 7.30 o a posticipare l'entrata in servizio fino alle ore 9.30;
c) ciascun dirigente di area/servizio, nella propria autonomia e discrezionalità, potrà giustificare eventuali sporadici ritardi orari dei dipendenti dovuti a cause non dipendenti dalla loro volontà o non facilmente prevedibili (scioperi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc. ecc.);
d) l'eventuale debito orario derivante dall'applicazione della flessibilità e dei ritardi di cui alle lettere precedenti, deve essere recuperato, salvo motivati casi eccezionali debitamente autorizzati dal dirigente preposto, con le tempistiche previste dal comma 3;
e) la flessibilità di cui al presente articolo non è ammessa:
1. per i dipendenti sottoposti a turni giornalieri di lavoro (personale che percepisce l'indennità di turno) e al personale sottoposto ad orario rigido di lavoro (personale che opera in squadra), salvo quanto previsto da eventuali specifici accordi settoriali;
2. per il personale addetto al centralino.
Per detto personale l'inizio dell'orario di lavoro corrisponderà con l'inizio dell'orario previsto.

Art. 17 Orario multiperiodale
1. L'istituto dell'orario multiperiodale è disciplinato dall'art. 31 del CCNL 2019-2021.
2. I periodi di maggiore e minore concentrazione dell'orario, da individuarsi annualmente come previsto dal comma 2 del predetto art. 31, e le modalità di recupero sono oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a), del CCNL 2019-2021, da effettuarsi e definirsi di norma entro il 31 dicembri dell'anno precedente, su formale convocazione dell'Amministrazione. 
3. L'elevazione dei periodi di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, di cui al citato comma 2 dell'art. 31, è oggetto di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. q), del CCNL 2019-2021.

Art. 18 Reperibilità
1. L'istituto della reperibilità è disciplinato dall'art. 24 del CCNL 21.05.2018
2. L'Amministrazione, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente CCDI, provvederà a confermare o aggiornare le aree di pronta reperibilità e, per ciascuna Area interessata, definirà il numero massimo dei dipendenti coinvolti e il numero minimo/massimo dei dipendenti che potranno essere giornalmente messi in reperibilità. Di quanto definito sarà data tempestiva comunicazione alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali territoriali.
3. L'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità e dei limiti previsti dal citato articolo 24 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentono la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile sono oggetto di contrattazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. i) e lett. k), del CCNL 2019-2021.

Art. 19 Turnazioni
1 La materia è disciplinata dall'art. 30 del CCNL 2019-2021.
2. L'articolazione in turni è oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a), del CCNL 2019-2021.
3. L'elevazione dei limiti previsti (art. 30, comma 4) in merito ai turni notturni effettuabili nel mese è oggetto di contrattazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. I), del CCNL 2019-2021.
4. Le situazioni personali e familiari di cui all'art. 30, comma 8, del CCNL 2019-2021 in materia di turni notturni sono integrate, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. z), del citato CCNL, con le seguenti:
a) dipendenti che si trovino in particolari condizioni psicofisiche
b) dipendenti che assistano familiari conviventi in particolari condizioni psicofisiche o affetti da gravi patologie o non autosufficienti.
5. I lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale possono optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo, secondo modalità e tempistiche da concordare col dirigente, in luogo della corresponsione dell'indennità di turno (art. 30, comma 5, lett. d), ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. ac), del citato CCNL.

Art. 20 Articolazione oraria 7 ore e 12 minuti
1. Le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a), del CCNL 2019-2021, e in applicazione dell'art. 17, comma 4, del CCNL del 06.07.1995, interpretando lo spirito della legge 125/91 in materia di azioni positive e della Legge 53/2000 in materia di flessibilità in un'ottica di conciliazione delle esigenze dei lavoratori, dell'organizzazione dell'Ente e dei bisogni dei cittadini, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente CCDI, si incontrano, su formale convocazione dell'Amministrazione, per valutare eventuali modifiche/integrazioni del "Verbale di Intesa tra Amministrazione e OO.SS. in materia di orario di lavoro. Istituzione articolazione orario di lavoro giornaliero di 7 ore e 12 minuti" sottoscritto nel 2013.

Art. 21 Banca delle ore
1. L'istituto della banca delle ore è disciplinato dall'art. 33 del CCNL 2019-2021.
2. L'istituto della banca delle ore si applica a tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, escluso il personale incaricato di "Elevata Qualificazione", ed avviene esclusivamente su base volontaria con l'apertura di un conto individuale per ciascun singolo lavoratore che richieda di partecipare.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. o), del CCNL 2019-2021, nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario nel limite annuo di n. 30 da utilizzarsi entro l'anno solare successivo a quello di maturazione. Nella banca delle ore non possono essere conferite le ore maturate per attività prestata in giorno festivo di cui all'art. 24 del CCNL del 14.09.2000 come integrato dall'art. 14 del CCNL 05.10.2001.
4. Le ore accantonate potranno, a scelta del dipendente, essere richieste in pagamento ovvero recuperate come permessi compensativi, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e di servizio, per le proprie attività formative o anche necessità personali e familiari.
5. L'opzione tra le due diverse modalità di fruizione di cui al comma 4 dovrà essere tassativamente comunicata per iscritto all'Area Risorse umane entro il 30 novembre dell'anno solare in cui vengono accantonate le ore. In caso di mancata comunicazione entro il termine indicato, le ore accantonate saranno fruite come riposo compensativo da utilizzarsi nell'anno solare successivo a quello di maturazione e non sarà più possibile chiederne la liquidazione.
6. La liquidazione delle ore accantonate su richiesta, di cui al punto precedente, potrà avvenire solo ed esclusivamente in presenza della effettiva disponibilità economica per lo straordinario dell'Area di appartenenza.
7. L'autorizzazione al lavoratore alla prestazione di ore di lavoro straordinario effettuato per alimentare il proprio conto-ore individuale è disposta dal dirigente, in misura non inferiore a 1 (una) ora sulla base di esigenze organizzative e di servizio, esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
8. Le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario verranno saldate con la mensilità successiva a quella di maturazione della prestazione.
9. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, viene reso possibile dal dirigente tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
10. Ogni eventuale diniego alla fruizione delle ore accantonate, a fronte di richiesta presentata dal lavoratore interessato, dovrà essere motivato dal dirigente.
11. Il lavoratore che ha optato per il riposo compensativo dovrà utilizzare entro il 31 ottobre (salvo casi eccezionali, motivati e debitamente autorizzati dal dirigente) almeno il 90% delle ore accantonate l'anno solare precedente; in caso contrario il recupero sarà disposto d'ufficio dal dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio, in modo tale da assicurare il totale recupero delle ore accantonate l'anno precedente entro il 31 dicembre.
12. La gestione della banca delle ore sarà effettuata dall'Area Risorse umane. I dipendenti avranno accesso al conto con apposita voce in busta paga, nella quale verranno evidenziati il saldo parziale del mese ed il saldo totale annuale.
13. Sono realizzati, se richiesti, incontri tra le Parti finalizzati alla verifica dell'andamento della banca delle ore e all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione.
14. Le Parti si riservano di dare applicazione al presente istituto contrattuale, da definirsi previo incontro tra le stesse, a seguito della valutazione delle eventuali richieste annuali di adesione complessivamente pervenute.

Art. 22 Pausa
1. L'istituto della pausa è disciplinato dall'art. 34 del CCNL 2019-2021.

Art. 23 Servizio Mensa e buono pasto
1. L'istituto del servizio mensa e buono pasto è disciplinato dall'art. 35 del CCNL 2019-2021.
2. L'Ente, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, può istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. m), del CCNL 2019-2021. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio e in ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
3. Il personale della CmVE ha diritto al servizio sostitutivo di mensa nei seguenti casi:
a) quando effettui il rientro pomeridiano secondo l'articolazione ordinaria del lavoro, o,
alternativamente, quando effettui attività lavorativa al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna;
b) quando effettui il proprio servizio secondo l'articolazione ordinaria del lavoro o straordinaria su autorizzazione del dirigente preposto e, comunque, per un periodo di lavoro non inferiore alle 8 ore, ivi computando gli eventuali permessi orari non retribuiti purché sia garantita l'effettiva presenza in servizio nella fascia oraria compresa dalle ore 11.30 alle ore 16.00 di almeno tre ore;
c) quando, per il personale del Servizio Viabilità manutenzione rete stradale della CmVE, pur effettuando non meno di 6 ore, presti servizio nelle seguenti fasce orarie non conseguenti a flessibilità: dalle ore 11.30 alle ore 15.30 e dalle ore 19.30 alle ore 22.00, purché non coincidenti con l'inizio o la fine del servizio;
d) quando, soggetto a reperibilità, pur effettuando non meno di 6 ore, presti servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 11.30 alle ore 15.30 e dalle ore 19.30 alle ore 22.00, purché non coincidenti con l'inizio o la fine del servizio.
4. L'effettivo utilizzo del buono pasto è subordinato ad una pausa mensa per un periodo non inferiore ai 30 minuti e non superiore ai 90 minuti, a discrezione del dipendente, da fruire nelle fasce comprese tra le ore 11.30 e le ore 16.00.
5. Il dirigente, causa straordinarie e motivate esigenze di servizio, può modificare periodo e durata della pausa di cui al comma 4, ferme restando la misura minima di 30 minuti e le fasce di fruizione.
6. Il personale del Servizio Viabilità manutenzione rete stradale della CmVE, che, pur effettuando non meno di 6 ore, presti servizio nella fascia oraria dalle ore 11.30 alle ore 15.30, non conseguente a flessibilità, avente diritto al buono pasto, fruirà della pausa di cui al comma 4, di norma, dalle ore 12.00 alle ore 13.00, comprendente i tempi di percorrenza dal cantiere temporaneo nel quale si presta l'attività lavorativa al locale di ristorazione.
7. I locali di ristorazione sono quelli individuati dalla convenzione CONSIP in essere a cui ha aderito la CmVE.
8. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. aa), del CCNL 2019-2021, il personale del Servizio Vigilanza non amministrativo e dell'Area protezione Civile, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare ' svolgimento dei servizi, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti della durata di 30 minuti che potrà essere collocata, su autorizzazione del Dirigente/Comandante preposto, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro ordinario.
9. Ai sensi dell'art. 35, coma 1, del CCNL 16.11.2022 è esclusa la possibilità di riconoscere, su base I giornaliera, più di un buono pasto.

Art. 24 Lavoro straordinario
1. L'istituto del lavoro straordinario è disciplinato dall'art. 32 del CCNL 2019-2021.
2. Il tetto massimo individuale per il lavoro straordinario è fissato in 180 ore annuali, così come previsto dall'art. 14, comma 4, del CCNL 01.01.1999.
3. Le prestazioni di lavoro straordinario, così come disciplinate dal presente articolo, saranno effettuate nel rispetto dell'art. 29, comma 2, del CCNL 2019-2021.
4. Per esigenze eccezionali, debitamente motivate, riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico - individuato annualmente dall'Amministrazione - il limite massimo individuale per lavoro straordinario di cui al precedente comma 2 può essere elevato a n. 300 ore annuali, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14.
5. L'elevazione del predetto limite massimo individuale di lavoro straordinario, conseguente a sopraggiunte specifiche necessità, è oggetto di contrattazione ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. s), del citato CCNL.
Le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere richieste in modo da attuare una distribuzione equilibrata e avvicendata dello stesso fra il personale.

Capo III - Ferie e festività
Art. 25 Disciplina e campo di applicazione

1. La materia è disciplinata dal Titolo IV, Capo III, del CCNL 2019-2021.
[…]

Capo VIII - Sicurezza sul lavoro - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RR.LL.SS.) e benessere organizzativo - Pari opportunità
Art. 35 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

1. La CmVE tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso il monitoraggio, la prevenzione e la costante verifica dell'applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia, con specifico riferimento al D.Lgs. 81/2008. Ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze funzionali ed operative è tenuto ad esercitare un ruolo attivo al fine di innalzare il livello di sicurezza negli ambienti di lavoro e nell'esercizio delle attività istituzionali.

Art. 36 Linee di indirizzo e criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro
1. Le Parti, preso atto che:
- l'Amministrazione ha dato attuazione all'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,
- è stato individuato il datore di lavoro nella persona di ciascun dirigente di area/servizio, nonché istituito il servizio di prevenzione e protezione interno all'Ente ed individuato il responsabile dello stesso, - sono stati designati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RR.LL.SS.), aventi le attribuzioni derivanti dall'art. 50 del D.Lgs 81/2008 e i diritti previsti dal citato D.Lgs, e che sono stati debitamente formati in materia di sicurezza nei posti di lavoro;
entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente CCDI, si incontrano, su formale convocazione dell'Amministrazione, per definire le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. m) del CCNL 16.11.2022.
2. A tal fine si avvarranno del supporto del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione interno, del Medico Competente e dei RR.LL.SS. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) per i rispettivi ambiti di competenza.
3. I RR.LL.SS. per l'espletamento delle loro funzioni utilizzano i permessi retribuiti a tal fine previsti, dispongono dei mezzi (ivi compresi le auto di servizio) e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute, tramite l'accesso a tutti i dati necessari, tra cui quelli relativi a tutti gli infortuni e alle malattie professionali.

Art. 37 Misure concernenti la salute e la sicurezza e il welfare organizzativo
1. Le Parti, rafforzando ulteriormente l'attività in essere, al fine di tutelare per quanto possibile la salute e la sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori dell'Ente e anche nell'interesse stesso della Amministrazione nonché dei servizi da garantirsi ai cittadini, alle imprese e agli altri enti pubblici e istituzionali, convengono sulla necessità di finanziare le misure concernenti la salute e la sicurezza per i dipendenti dell'Ente, definendo per gli anni di vigenza del presente CCDI, compatibilmente alla normativa vigente e alla disponibilità economica del bilancio dell'Ente, una apposita convezione con Azienda di sanità pubblica o con analoga struttura convenzionata, da definirsi entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del CCDI 2023/2025,

Art. 38 Linee generali di indirizzo per l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro
1. Le Parti, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente CCDI, si incontrano, su formale convocazione dell'Amministrazione, per definire le "Linee generali di indirizzo per l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro", ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. q), del CCNL 2019-2021.

Art. 39 Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione di servizi
1. Le Parti, in presenza di innovazioni tecnologiche inerenti all'organizzazione di servizi, si incontrano, su formale convocazione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. t), del CCNL 2019-2021, al fine di verificare eventuali riflessi delle stesse sulla qualità del lavoro e sulle professionalità.

Art. 40 Benessere organizzativo - Pari Opportunità
1. L'Amministrazione attiva annualmente un'indagine in materia di benessere organizzativo somministrando ai dipendenti un apposito questionario.
2. L'Amministrazione indirizza il proprio operato nei confronti dei dipendenti per il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità, rimuovendo gli ostacoli che possano frapporsi rispetto alle eguali opportunità di crescita, di sviluppo professionale e di partecipazione
3. L'Ente adotta il Piano triennale delle azioni positive (P.A.P.) quale documento guida per l'attuazione di iniziative mirate al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti. Lo stesso confluisce, quale parte integrante, nel Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.).
4. L'Amministrazione, nell'ambito di una politica di sostegno alla maternità e alla paternità, alla famiglia e alla persona, si impegna ad agevolare misure di conciliazione vita-lavoro per i dipendenti genitori con figli minori (anche in affido), in particolare di quelli in età prescolare e scolare, e dipendenti in situazione di disagio, ulteriori rispetto a quelle previste nell'articolo 16.

Titolo V - Tipologie flessibile del rapporto di lavoro
Capo I - Lavoro a tempo determinato
Art. 42 Contratto di lavoro a tempo determinato

1. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dal Titolo V, Capo I, del CCNL 2019-2021.

Capo II - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 43 Contratto di somministrazione

1. L'istituto in oggetto è disciplinato dal Titolo V, Capo II, del CCNL 21.05.2018.

Capo III - Lavoro a tempo parziale
Art. 44 Campo di applicazione

1. L'istituto in oggetto è disciplinato dal Titolo V, Capo II, del CCNL 2019- 2021 e dagli art. 53 e 54 del CCNL 2019-2021.

Art. 45 Rapporto e orario di lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale e l'orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli articoli 53 e 54 del CCNL 21.05.2018.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% (per cento) della dotazione organica complessiva di ciascuna area contrattuale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione del personale avente incarichi di "Elevata Qualificazione". Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Il predetto limite percentuale è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.
3. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, circoscritte a situazioni di salute e obblighi di assistenza sanitarie del coniuge, anche legalmente separato, del convivente, di un parente entro il secondo grado, anche se non convivente o di un soggetto componente la famiglia anagrafica, e tenendo conto delle esigenze organizzative, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. n), del CCNL 2019-2021 è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10% (per cento). In tali casi, in deroga alle procedure previste dal CCNL, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
[…]

Titolo VI - Lavoro a distanza
Capo I - Disciplina
Art. 47 Disciplina

1. La materia è disciplinata dal Titolo VI del CCNL 2019-2021.

Art. 48 Lavoro agile e lavoro da remoto
1. Il lavoro agile di cui alla L. n. 81/2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità.
2. Il lavoro da remoto può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
3. I criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, i criteri generali per l'individuazione dei processi e delle attività di lavoro, con riferimento al lavoro agile e al lavoro da remoto, nonché i criteri di priorità di accesso agli stessi, come previsto dall'art. 63, comma 1, dall'art. 64, comma 2, e dall'art. 68, comma 4, del CCNL 2019-2021, sono oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. l), del citato CCNL.
4. L'Amministrazione, come previsto dall'art. 64, comma 3, e dall'art. 68, comma 5, del CCNL 2019-2021, previo confronto ai sensi dell'articolo 5 del citato CCNL, avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure, e al lavoro da remoto secondo criteri di priorità da individuarsi.
5. e Parti quindi, anche per consentire all'Ente la predisposizione del Regolamento interno ai sensi dell'art. 63, comma 2, del CCNL 2019-2021, si incontrano entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente CCDI, su formale convocazione dell'Amministrazione, per affrontare quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo al fine di darne attuazione.

Titolo VII - Responsabilità disciplinari
Capo I - Disciplina
Art. 49 Disciplina

1. La materia è disciplinata dal Titolo VII del CCNL 2019-2021, e dagli articoli 58, 60, 61, 62 e 63 del CCNL 21.05.2018.

Titolo VIII - Trattamento economico
Capo IV - Indennità
Art. 61 Indennità condizioni di lavoro

1. Come previsto dall'art. 80, comma 2, lett. c), e dall'art. 84-bis del CCNL 2019-2021 e dell'art. 70-bis, comma 1, del CCNL 21.05.2018 ivi richiamato, per compensare l'eventuale svolgimento di attività:
a) disagiate;
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
c) implicanti il maneggio di valori;
è riconosciuta, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. d), del citato CCNL 2019-2021, una unica "indennità condizioni di lavoro" commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), da erogarsi mensilmente, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: euro 1,00 -15,00.
2. La misura di cui al comma 1 è definita sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente;
b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati.
3. Ai sensi del precedente comma 2, lett. a), si individuano e si definiscono le diverse causali ed il peso loro attribuito.
…omissis…