Tipologia: Accordo
Data firma: 3 giugno 2021
Validità: 31.07.2021
Parti: Sogin e Filctem, Flaei, Uiltec
Settori: Chimici, Settore elettrico, Sogin
Fonte: filctemcgil.it


Verbale di accordo

Roma, 3 giugno 2021, tra Sogin spa […] e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali: Filctem […], Flaei […], Uiltec […]

Premesso che:
- L’articolo 2 del Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30 coordinato con la Legge di conversione 6 maggio 2021, n. 61 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, ha introdotto, a favore dei lavoratori dipendenti genitori di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente rispetto all'altro genitore, un congedo da utilizzare per astenersi dal lavoro in corrispondenza in tutto o in parte della durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, della durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché della durata della quarantena del figlio.
- Il congedo può essere fruito nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
- per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- Ai sensi del citato decreto, gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1 ° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del richiamato decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività' didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al presente accordo con diritto all’indennità di cui sopra e non sono computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale.
Considerato che:
- con accordo sindacale nazionale del 20 aprile 2020 è stato introdotto uno strumento solidaristico volontario, in forza del quale, fermo restando quanto previsto dal D.lgs.n. 66/2003, ciascun lavoratore ha avuto la possibilità di contribuire, mediante la rideterminazione in riduzione di uno o più giorni di ferie e FA della sua spettanza annuale, per consentire al personale che, non potendo svolgere attività remotizzabile, era stato costretto ad astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa nell’ambito della turnazione disposta come misura di contrasto al diffondersi del contagio da Covid-19, di fruire di corrispondenti giornate aggiuntive di permesso retribuito a copertura dell’assenza.
- Le Parti avevano stabilito che il sopradetto strumento solidaristico mantenesse la sua operatività fino al perdurare dello stato di emergenza, attualmente stabilito fino al 31 luglio 2021.
Si conviene quanto segue.
1. Ai lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di anni quattordici, le cui attività non possono essere remotizzate e che quindi non hanno la possibilità di svolgere attività lavorativa in smart working, i quali richiedano ad Inps, alternativamente rispetto all’altro genitore, la fruizione del Congedo Covid ai sensi del D.L. 30/2021 per la durata della sospensione dell'attività' didattica o educativa in presenza del figlio, ovvero per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio sarà corrisposta un’indennità in misura pari al 100% della retribuzione con integrazione da parte dell’Azienda dell’importo corrisposto da Inps.
2. Nei casi in cui i dipendenti che svolgono attività non remotizzabili abbiano l’esigenza di astenersi dal servizio in relazione alla quarantena scolastica di figli minori conviventi di età superiore ad anni quattordici, per i quali in base alle previsioni di legge non è riconosciuto il congedo Covid, l’Azienda riconoscerà permessi retribuiti per la durata necessaria a coprire il periodo di quarantena disposto dalla Asl competente, semprechè ricorrano le altre condizioni richieste dalla legge per la fruizione del congedo covid; analogamente potranno essere riconosciuti permessi in relazione a quarantene di figli minori conviventi disposte dalla ASL nell’ambito dello svolgimento di attività sportive in strutture quali palestre piscine, centri sportivi ovvero in strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali o linguistiche. I lavoratori che svolgono attività remotizzabili, che si trovino nelle medesime condizioni di cui al presente punto, potranno svolgere la prestazione di lavoro in smart working, analogamente a quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, secondo modalità compatibili con le caratteristiche della prestazione.
3. Ai fini dell’integrazione dell’indennità del congedo Covid e riconoscimento permessi retribuiti di cui al punto 1 e 2 e nelle more della definizione pattizia del regolamento della banca Ferie Solidali, si attingerà al 50% del saldo positivo non fruito scaturente dal richiamato accordo del 20 aprile 2020 e mantenuto a disposizione per fronteggiare eventuali situazioni di criticità connesse all’emergenza Covid;
4. Il personale che svolge attività non remotizzabili interessato alla fruizione di permessi di cui ai punti 1 e 2, che, ai sensi di quanto stabilito nel Verbale di accordo 20 aprile 2020, ha contribuito ad alimentare la Banca Ferie Solidale e che non abbia più spettanze contrattuali disponibili a cui attingere, fermo restando quanto previsto dall’Inps in merito alla richiesta del congedo di cui al punto 1, potrà, pertanto, nelle giornate di assenza per le causali soprariportate, inserire il giustificativo “permesso da recuperare”; le giornate presenti nella Banca Ferie Solidali, nei 
limiti indicati al punto 3, saranno ripartite proporzionalmente tra tutti i dipendenti interessati al fine di contribuire alla compensazione del “saldo permessi da recuperare”; il restante personale che svolge attività non remotizzabili interessato alla fruizione dei permessi di cui al punto 1 e 2 dovrà utilizzare le proprie spettanze contrattuali.
5. Nelle more della definizione della regolamentazione del funzionamento della banca Ferie Solidale e fino alla sua definitiva approvazione, qualora il saldo dei permessi da recuperare sia superiore al saldo disponibile della Banca Ferie Solidale di cui al punto 3, il Gruppo, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, contribuirà, eccezionalmente, riconoscendo dei permessi retribuiti al personale di cui al punto 4 interessato alle casistiche di assenza di cui ai punti 1 e 2.
6. Al fine di assicurare la maggior tutela possibile per i dipendenti coinvolti e per la collettività, nei casi in cui, sia pure in assenza di un provvedimento di quarantena da parte delle autorità competenti, l’Azienda venga informata dal dipendente di un suo possibile “contatto” con casi potenzialmente sospetti, quest’ultimo potrà essere invitato ad utilizzare le proprie spettanze contrattuali per coprire l’assenza fino alla eventuale produzione di idonea certificazione medica/scolastica comprovante lo stato di isolamento fiduciario. All’atto della produzione della documentazione da parte delle autorità competenti, le spettanze contrattuali utilizzate potranno essere recuperate anche con il riconoscimento di altrettante giornate di permessi retribuiti da consumarsi entro il 31 luglio 2021.
7. La Banca Ferie Solidali, terminata la fase emergenziale potrà essere utilizzata, per coloro che hanno devoluto almeno una giornata di Ferie o FA o Riposi, per comprovate esigenze familiari, le cui modalità operative verranno definite con successivo Accordo tra le Parti.