Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 settembre 2025, n. 25131 - Infortuni sul lavoro e sicurezza: RFI condannata a pagare arretrati per rendita da malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente
Dott. GARRI Fabrizia - Rel. Consigliere
Dott. ORIO Attilio Franco - Consigliere
Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere
Dott. MAGNANENSI Simona - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 23313-2019 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA CORBO;
- ricorrente -
contro
A.A., I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Spa;
- intimati -
avverso la sentenza n. 132/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 1654/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.
Fatto
1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, esclusa la prescrizione, aveva condannato, per quanto qui interessa, la Rete Ferroviaria Italiana Spa (RFI Spa) a pagare a A.A. a titolo di arretrati maturati fino alla sentenza, la somma di Euro 90.645,18 in relazione all'infortunio occorso per il quale, con sentenza passata in giudicato, era stato accertato l'aggravamento della rendita già riconosciuta.
1.1. In particolare, RFI Spa si era doluta del rigetto dell'eccezione di prescrizione (triennale ex art. 112 D.P.R. n. 1124 del 1965 o quanto meno quinquennale ex artt. 104 e 111 stesso D.P.R.) e comunque ha contestato la propria legittimazione passiva sostenendo che legittimato era solo l'Inail. Infine, la società aveva denunciato l'erronea quantificazione delle somme ritenute spettanti.
1.2. La Corte di merito ha ritenuto che la prescrizione, decennale poiché la prestazione era stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato, era stata tempestivamente interrotta e non era maturata. Ha accertato poi che, correttamente, con riguardo alle somme maturate prima del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del diritto al trattamento previdenziale (il 22.1.2001), era stata ritenuta legittimata passivamente la società senza limitazione, come chiesto dalla società, alla data in cui si era verificato il trasferimento ex lege dell'onere dalla società all'Inail (il 1 gennaio 1996).
2. Per la cassazione della sentenza ricorre RFI Spa con tre motivi. Sia l'Inail che A.A. sono rimasti intimati. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso e denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art.4 comma 14 del D.L. n. 510 del 1996 convertito in legge n. 608 del 1996 e degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. e si sostiene che, proprio alla luce della sentenza della Corte di cassazione richiamata nella decisione (Cass. n. 23257 del 2013) si sarebbe dovuti pervenire ad un esito diverso in quanto il precedente richiamato presuppone l'esistenza di un giudicato di condanna che nella specie non esisteva essendo la pronuncia presupposta di mero accertamento del diritto.
2. Con il secondo motivo si deduce ancora la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 commi 13, 14 e 15 D.L. n. 510 del 1996 convertito in legge n. 608 del 1996 e degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. e si sostiene che il problema del pagamento di somme accertate con sentenza passata in giudicato da parte della società e poi dell'Inail è risolto dalla stessa legge che prevede il subentro dell'Inail in tutte le rendite e prestazioni comprese quelle connesse a infortuni e malattie professionali verificatisi entro il 31.12.1995 e non ancora definiti a tale data. Si tratta di un caso di espromissione ex lege che prescinde dalla circostanza che il titolo si sia formato o meno in contraddittorio con l'Inail.
3. Il terzo motivo di ricorso, in relazione alle medesime norme, denuncia che RFI Spa avrebbe comunque dovuto essere tenuta indenne da parte dell'Inail, come chiesto sin dal primo grado e ribadito in appello, delle conseguenze pregiudizievoli della causa.
4. Tanto premesso rileva il Collegio che se effettivamente in forza dell' art. 2 commi 13,14 e 15 del D.L. n. 510 del 1996 convertito in legge n. 608 del 1996 si è realizzata una successione ex lege, con trasferimento all'INAIL della titolarità dei rapporti aventi ad oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato, tuttavia, va considerato altresì che il giudicato formatosi circa la debenza, da parte delle Ferrovie dello Stato, e, poi, della Rete Ferroviaria Italiana, di quanto periodicamente riconosciuto per malattia professionale, è insensibile alla disciplina sopravvenuta proprio per il periodo coperto da giudicato e non per il periodo successivo.
4.1. In sostanza nelle obbligazioni di durata - come nel caso rendita per malattia professionale - l'effetto del giudicato non può dispiegarsi nei confronti del soggetto (nel caso di specie: RFI), non più tenuto per legge ad erogarle, essendo succeduto per legge altro soggetto (l'INAIL) (in questo senso Cass. n. 23527 del 16 ottobre 2013).
4.2. Nel caso di specie si trattava di sentenza di accertamento di aggravamento dei postumi di infortunio che condannava a pagare una rendita parametrata al 20% (confermata in appello nel 2001) che posta in esecuzione con un precetto per l'importo di Lire 48.484.240 si concludeva con un procedimento di assegnazione delle sole spese di lite perché nel resto il Tribunale riteneva che mancasse il titolo esecutivo.
4.3. Seguiva quindi un ulteriore procedimento, nell'ambito del quale era chiamato anche l'Inail, e in esito al quale la società era condannata a corrispondere Euro 90.645,18.
4.4. Si tratta di stabilire se tale somma è interamente dovuta da RFI oppure se, come ritiene la ricorrente, non essendovi un giudicato di condanna al pagamento di somme, tenuto era l'Inail subentrato ex lege.
4.4. Orbene, questa stessa Corte (cfr. Cass n. 12154 del 2003, Cass. cit. n. 23527 del 2013) ha già ritenuto che il trasferimento all'INAIL della titolarità dei rapporti (definiti o non ancora definiti in sede amministrativa, aventi ad oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato - disposto a decorrere dal 1 gennaio 1996 dal citato D.L. n. 510 del 1996) non riguarda solo quelle fattispecie nelle quali entro il detto termine l'evento non sia già stato definito in via amministrativa in senso favorevole all'assicurato, ma anche le relative prestazioni siano state interamene corrisposte senza alcun residuo di cassa o di competenza per il periodo successivo e, dunque, l'obbligazione si sia esaurita.
Le prestazioni dovute successivamente al periodo coperto da giudicato sono a carico dell'INAIL, succeduto ex lege all'Ente Ferrovie dello Stato, e da ultimo, alla RFI, sicché ai sensi dell' art. 111 c.p.c., il rapporto prosegue tra le parti originarie e viene conservata la legittimazione da parte del cedente, nella sua qualità di sostituto processuale del cessionario (cfr. Cass. n. 22424 del 2009: Cass. cit. n. 23257 del 2013).
4.5. Tanto premesso rileva però il Collegio che nel caso in esame non è stato chiaramente evidenziato se, diversamente da quanto accertato nella sentenza che qui viene impugnata, il giudicato non copriva interamente il periodo per il quale è intervenuta la condanna. Ne consegue l'inammissibilità per genericità del primo motivo di ricorso in quanto la società avrebbe dovuto riportare nel dettaglio i provvedimenti presupposti per consentire al Collegio se effettivamente nel caso in esame la giurisprudenza richiamata non fosse conferente.
5. Date poi queste premesse il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati dovendosi confermare la giurisprudenza sopra citata in virtù della quale, come detto, resta in capo alla società oggi ricorrente tutto ciò che è maturato fino a quando si è formato il giudicato.
6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese atteso che sia l'Inail che il A.A. sono rimasti intimati. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2025.
