Cassazione Civile, Sez. 3, 16 settembre 2025, n. 25350 - Ferito all'occhio sinistro da una scheggia proveniente dal cuneo di una delle morse di metallo utilizzate per il fissaggio dei pannelli d'armatura. Protezione mancata o evento imprevedibile?



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente

Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere-

Dott. AMBROSI Irene - Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo - Consigliere-Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso iscritto al n. 05978/2023 R.G.,

proposto da

A.A.; rappresentato e difeso dall'Avv. Sara De Luca, in virtù di procura in calce al ricorso;

con domiciliazione digitale ex lege;

-ricorrente-

nei confronti di

B.B., C.C.; rappresentati e difesi dagli Avvocati Alessandro Gabrielli e Cristoph Senoner, in virtù di procure in calce al controricorso;

-controricorrenti-

per la cassazione della sentenza n. 138/2022 della Corte d'Appello di TRENTO, Sez. BOLZANO, depositata il 27 agosto 2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2025 dal Consigliere Paolo Spaziani.

 

Fatto


1. A.A., dipendente della Mam Bau Snc, società amministrata e rappresentata da B.B. e C.C., in data 28 giugno 2012, mentre stava svolgendo le proprie mansioni di operaio in un cantiere della società datrice di lavoro, subì un grave infortunio.

Precisamente, mentre era intento all'assemblaggio di pannelli d'armatura necessari per il successivo getto di calcestruzzo, fu ferito all'occhio sinistro da una scheggia proveniente dal cuneo di una delle morse di metallo utilizzate per il fissaggio dei pannelli, distaccatasi nel momento in cui egli l'aveva colpita con il martello.

In conseguenza di questo infortunio subì la perdita totale della vista all'occhio sinistro.

2. A seguito di denuncia-querela sporta dall'infortunato, B.B. e C.C. furono sottoposti a procedimento penale per il delitto di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché per alcuni reati contravvenzionali previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: in particolare, per avere omesso di fornire al lavoratore gli occhiali di protezione in relazione alle lavorazioni di assemblaggio dei pannelli di armatura per il getto di calcestruzzo; per avere omesso di richiedere l'osservanza, da parte dei dipendenti, delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di uso dei mezzi e dispositivi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione; e per avere omesso di informare, istruire e formare il lavoratore in rapporto ai rischi esistenti in relazione alla specifica lavorazione di assemblaggio dei pannelli di armatura e alle misure di sicurezza da adottare.

Con sentenza n. 835/2016, il Tribunale penale di Bolzano assolse gli imputati dal delitto e dalle contravvenzioni loro ascritte.

3. La sentenza fu appellata da A.A., persona offesa costituita parte civile, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., ai soli effetti della responsabilità civile.

La Corte d'Appello di Trento, Sez. Bolzano, in accoglimento dell'impugnazione, con sentenza n.101/2017, affermò la responsabilità di B.B. e C.C., emise nei loro confronti sentenza di condanna generica con provvisionale e rimise le parti dinanzi al giudice civile.

4. A seguito di ricorso degli imputati, la Corte di cassazione, con sentenza n.41870/2018, annullò le statuizioni sulla responsabilità civile contenute nella sentenza della Corte altoatesina e rinviò, ex art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

5. Riassunta la causa dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, Sezione civile, quest'ultima, con sentenza 27 agosto 2022, n. 138, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da A.A. nei confronti di B.B. e C.C., compensando integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

6. Propone ricorso per cassazione A.A., sulla base di un unico, articolato motivo.

Rispondono con controricorso B.B. e C.C.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis 1, cod. proc. civ.

Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

 

Diritto


1. Con l'unico, articolato motivo di ricorso viene denunciata la "nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per difetto di motivazione e/o motivazione apparente, illogica, contraddittoria, incongruente, in contrasto con l'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con riguardo al rigetto del motivo d'appello sulla responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e del danno cagionato al lavoratore infortunato".

La sentenza impugnata è censurata, sotto il profilo del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, per aver posto a fondamento del giudizio di irresponsabilità dei datori di lavoro la relazione dell'Ispettore del lavoro effettuata nel corso del procedimento penale, la quale aveva accertato che la lavorazione svolta da A.A. al momento dell'infortunio non rientrava tra quelle per le quali l'Allegato 8 al D.Lgs. n.81/2008 prevede l'utilizzo di occhiali di protezione, avuto riguardo al carattere assolutamente eccezionale e imprevedibile dell'evento (qualificabile come "fortuito") consistente nel distacco di una scheggia metallica dal cuneo utilizzato per la fissazione dei pannelli d'armatura.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe "travisato" il contenuto della relazione dell'Ispettore del lavoro e avrebbe accolto "acriticamente" la ricostruzione dei fatti ivi riportata, "senza suffragarne logicamente l'aderenza al caso de quo".

La motivazione resa dal giudice territoriale sarebbe "talmente contraddittoria da risultare sostanzialmente incomprensibile e, di conseguenza, inesistente", avuto riguardo al fatto che la Corte d'Appello "ha prima affermato che "per l'assemblaggio dei pannelli non è richiesto l'utilizzo degli occhiali di protezione", ma dall'altra ha insistito sul fatto che quegli stessi occhiali fossero stati forniti agli operai, "o quantomeno erano stati messi a disposizione" – seppur per diverse lavorazioni di cantiere".

Il ricorrente lamenta, inoltre, che "nessuna prova d'acquisto delle forniture di sicurezza antecedente all'incidente sia stata fornita dal datore di lavoro ai dipendenti"; osserva che, anzi, la contraria circostanza che "non erano stati messi a disposizione gli occhiali di protezione nonostante il datore di lavoro li avesse previsti, in maniera generica, nel POS" era stata accertata dallo stesso Ispettore del lavoro, il quale aveva sottolineato che, "avendoli avuti a disposizione, l'infortunato avrebbe potuto decidere di utilizzarli nella fase di lavoro in cui doveva colpire con il martello il cuneo".

Si duole che, "con una vera e propria supposizione", la Corte territoriale, da un lato, abbia "presunto" che egli comunque non avrebbe utilizzato gli occhiali (traendo tale presunzione dal fatto che aveva svolto le medesime mansioni "per anni senza utilizzarli"); dall'altro lato abbia liquidato come "un'astratta possibilità" l'eventualità che i pannelli da assembleare non fossero puliti, non ostante fosse risultata evidente una "totale mancanza di cura per gli attrezzi da parte del datore di lavoro".

Sostiene che la Corte d'Appello avrebbe così erroneamente qualificato come caso fortuito la violazione del dovere di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ.

2. Le censure articolate con il motivo in esame sono in parte infondate, in parte inammissibili.

2.1. La Corte d'Appello ha escluso la violazione dell'art. 2087 cod. civ. da parte dei datori di lavoro del sig. A.A., sul principale rilievo che nella relazione espletata dall'Ispettore del lavoro nel corso del procedimento penale era stato evidenziato che la lavorazione svolta al momento dell'infortunio non era tra quelle per le quali la legge prevede l'utilizzo degli occhiali di protezione.

La Corte territoriale ha evidenziato che l'Ispettore del lavoro autore di tale relazione era stato sentito come testimone sia nel giudizio penale dinanzi al Tribunale di Bolzano, sia nel giudizio civile instaurato ex art. 622 cod. proc. pen. dinanzi a sé e, in entrambe le circostanze, aveva dichiarato che la specifica lavorazione che stava svolgendo l'infortunato non rientra tra quelle per le quali è prescritto l'uso di occhiali protettivi, in quanto non è considerata quale lavorazione che normalmente comporta la produzione di schegge.

Sulla base di queste dichiarazioni, la Corte territoriale, qualificato come evento del tutto eccezionale e non prevedibile il distacco di una scheggia di metallo dalla morsa utilizzata nell'espletamento della mansione di assemblaggio dei pannelli d'armatura, ha reputato che non sussisteva, nella specifica fattispecie, l'obbligo datoriale di fornire gli occhiali di protezione al dipendente.

A questa prima ratio decidendi la Corte territoriale ne ha aggiunta un'altra, osservando che, sebbene mancasse una prova documentale al riguardo, tuttavia alla stregua dell'esito di quella testimoniale, risultava che comunque gli occhiali di protezione erano stati forniti ai lavoratori o, quanto meno, messi a loro disposizione, quantunque il datore di lavoro ne esigesse l'uso – non ostante la contraria generica indicazione contenuta nel Piano Operativo di Sicurezza – per lavorazioni diverse da quelle dell'assemblaggio dei pannelli. Questo contegno datoriale era in ogni caso conforme a legge, stante la non necessità di tali strumenti di protezione nello svolgimento delle predette mansioni, secondo le univoche dichiarazioni dell'Ispettore del lavoro.

La Corte di merito ha infine reputato assolto dal datore di lavoro anche l'obbligo di informazione, formazione ed istruzione, avuto riguardo, tra l'altro, alla circostanza che l'infortunato aveva svolto per anni la medesima mansione di fissaggio delle pinze dei pannelli d'armatura anche presso altre imprese, frequentando altresì corsi di formazione e di sicurezza sul lavoro; le predette mansioni erano considerate prive di particolare criticità, il che lasciava presumere che, quando pure fosse stato provato che "il signor A.A. non aveva ricevuto gli occhiali di protezione..., ciò non avrebbe (avuto) rilevanza, perché nell'assemblaggio dei pannelli il lavoratore non li avrebbe comunque utilizzati, così come non li utilizzavano i suoi colleghi".

2.2. L'illustrata, articolata, motivazione della Corte d'Appello viene infondatamente criticata sotto il profilo del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante.

In proposito va, infatti, ricordato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all'esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata e non sia invece desunto, aliunde, dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090).

Nella vicenda in esame, in primo luogo, non si integra l'essenziale condizione che esige che il dedotto vizio motivazionale emerga direttamente dal testo della sentenza impugnata, poiché, alla stregua della stessa prospettazione del ricorrente, il vizio emergerebbe piuttosto dal confronto con la relazione dell'Ispettore del lavoro (di cui la Corte d'Appello avrebbe "travisato" il contenuto accogliendone "acriticamente" la ricostruzione dei fatti, "senza suffragarne logicamente l'aderenza al caso de quo"), mentre non sussiste la denunciata contrapposizione tra le argomentazioni dirette, da un lato, ad affermare che per l'assemblaggio dei pannelli non era richiesto l'utilizzo degli occhiali di protezione e, dall'altro, ad evidenziare che tali occhiali erano stati comunque forniti agli operai; tra queste affermazioni, infatti, non è ravvisabile alcuna contraddizione logica, avendo la Corte di merito spiegato che la messa a disposizione dei mezzi di protezione era funzionale a garantire la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento di lavorazioni diverse da quella dell'assemblaggio dei pannelli d'armatura.

In secondo luogo, al di là di ogni rilievo circa l'obiettiva non emergenza del vizio denunciato dal testo della sentenza impugnata, è di tutta evidenza che la motivazione della sentenza stessa, per essere fondata – come si è sopra veduto nell'illustrarne gli aspetti salienti – su un articolato apparato argomentativo (evidentemente non condiviso nel merito dal ricorrente ma, nondimeno, esistente, coerente e perspicuo), non presenta alcuna delle gravi lacune (totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità) che sole consentono il sindacato di legittimità della motivazione della sentenza di merito.

3. Come si è veduto, la Corte d'Appello ha posto a fondamento del giudizio di irresponsabilità dei datori di lavoro di A.A. due rationes decidendi: la prima, fondata sulla valutazione, de iure, circa l'insussistenza, nella fattispecie, dell'obbligo di fornire al lavoratore gli occhiali di protezione (per non essere previsto dalla legge l'utilizzo di tale dispositivo in relazione al tipo delle lavorazioni espletate); la seconda, fondata sulla valutazione, de facto, circa l'avvenuta messa a disposizione dei lavoratori dei predetti dispositivi di protezione, nonché circa la presumibile libera determinazione del dipendente di non utilizzarli per quella specifica lavorazione, stante la pluriennale esperienza da lui acquisita nello svolgimento delle medesime mansioni, reputate prive di criticità, e tenuto conto, in ogni caso, dell'avvenuto adempimento, nei suoi confronti, degli obblighi di informazione, formazione ed istruzione gravanti sul datore di lavoro.

3.1. Nel censurare, specificamente, la seconda delle due rationes decidendi – sugli assunti che, contrariamente a quanto reputato dalla Corte d'Appello, non sarebbe emersa nessuna prova della fornitura dei dispositivi di protezione ai lavoratori nel periodo antecedente all'infortunio, e che il giudice del merito, indebitamente presumendo che egli non li avrebbe utilizzati, avrebbe scorrettamente liquidato come "un'astratta possibilità" l'eventualità che i pannelli da assemblare non fossero puliti, omettendo di tenere conto della evidente "totale mancanza di cura per gli attrezzi da parte del datore di lavoro" – il ricorrente, lungi dall'evidenziare profili di vizio motivazionale o di violazione di legge, propone nella sostanza un'inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie, al fine di indurre questa Corte di legittimità alla formulazione di un giudizio di merito alternativo a quello motivatamente espresso dalla Corte d'Appello, cui è insindacabilmente riservato.

4. In definitiva, il ricorso va complessivamente rigettato.

5. Avuto riguardo alle diverse vicende del giudizio penale quanto agli esiti della domanda risarcitoria in esso proposta mediante la costituzione di parte civile del ricorrente, le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti.

6. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

7. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
 


P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 5 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2025.