Al Datore di Lavoro di Intesa Sanpaolo Spa ***
Al Responsabile Sicurezza sul Lavoro Intesa Sanpaolo Spa ***
Al R.S.P.P. di Intesa Sanpaolo Spa ***
Ai Medici Coordinatori ISP *** ***

 

Oggetto: microclima sui luoghi di lavoro in stagione calda


I radicali cambiamenti climatici in corso da anni impongono strategie di adattamento e contrasto sempre più commisurate e impegnative: l’intensissima e prevista ondata di calore che sta interessando il nostro paese impone risposte radicali e diffuse, al fine di tutelare ovunque la salute di dipendenti e clienti all’interno dei nostri luoghi di lavoro.
Gli impianti di climatizzazione presenti nei nostri luoghi di lavoro sono in ampia parte vetusti e insufficienti a rispondere alle nuove necessità, sovente afflitti da continui guasti tecnici, dovuti anche al superlavoro loro richiesto di fronte agli sbalzi termici così elevati fra le temperature torride dell’esterno ed i livelli microclimatici minimi che è necessario garantire per poter lavorare, all’interno: occorre senz’altro proseguire e portare a termine l’opera già in corso circa il loro rinnovamento, che deve raggiungere tutti i luoghi di lavoro del Gruppo (in ciò facilitati anche dalla rilevante scomparsa di molte Filiali).
L’Allegato IV (punto 1.9.2.1.08 “Temperatura dei locali”) del D.Lgs. 81/08 non specifica i gradi ottimali della temperatura dei locali di lavoro, dice solo che “La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori”.
Per avere dei riferimenti sul rapporto, in generale, tra tipologia di attività e temperatura adeguata è necessario, conformemente a quanto più volte indicato anche da INAIL, fare riferimento alla norma tecnica ISO 7730: dalle indicazioni contenute in tale documento, che riveste valore di standard internazionale, ed è assunto come riferimento anche dalle norme legislative italiane che fanno ampio rimando alle norme ISO (fra le quali il Testo Unico Salute e Sicurezza), per soggetti in stato sedentario e/o in attività leggera, è possibile estrapolare le seguenti condizioni di benessere valide per il periodo invernale ed estivo in cui è attivo il sistema di climatizzazione:

Inoltre, occorre rispettare anche il disposto del DL 19 agosto 2005, n. 192 sul rendimento energetico dell’edilizia, che per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione (come ad es. le tantissime filiali che hanno visto ristrutturare gli impianti di climatizzazione in via indipendente o in occasione della trasformazione secondo il layout New Concept) prevede espressamente che vengano rispettate tutta una serie di prescrizioni, ad esempio:
• che siano presenti dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi;
• che siano presenti elementi di schermatura delle superfici vetrate, esterni o interni, fissi o mobili, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare, e che siano efficaci (e su questo aspetto le filiali sono ovunque estremamente carenti);
• che siano rispettati determinati valori di trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico).
In sintesi, quindi, considerato l’obbligo del datore di lavoro, per la tutela della salute dei lavoratori, di adeguarsi alle norme tecniche, riteniamo che il combinato disposto dell’allegato IV (punto 1.9.2.1.08) del D.Lgs. 81/08 e della norma ISO 7730, imponga di adottare le misure necessarie per adeguare la temperatura dei locali di lavoro in modo che oscilli tra i 23-26 gradi (nel periodo estivo).
Ove ciò non fosse possibile (impianti inadeguati alla situazione climatica, impianti malfunzionanti o fuori uso), il Datore di Lavoro ha l’obbligo di sospendere le attività in grado di arrecare danno ai soggetti sottoposti alla Sua vigilanza; segnaliamo che attualmente, in moltissimi contesti, il raggiungimento di tali temperature è un miraggio.
Considerato quanto sopra, consideriamo irricevibili le indicazioni rilasciate dall’azienda nelle riunioni territoriali coi RLS, nelle quali si afferma che in estate sia sufficiente osservare una differenza di 10 gradi centigradi fra esterno ed interno: con temperature esterne che in questi giorni arrivano persino a 45/46 gradi, vorrebbe dire esporre scientemente il personale a gravissimi rischi per la salute.
Con il decreto 146/2021, convertito in Legge 215/2021, sono state potenziate le attività di vigilanza ed è stato rivisto l’istituto della sospensione delle attività imprenditoriali.
Con la modifica del c. 1 dell’art 19 viene definita una nuova regolamentazione dei compiti del preposto, che nell’ambito delle sue funzioni di sovrintendente sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza.
Il preposto ora deve intervenire per modificare eventuali comportamenti non conformi fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Qualora persista l’inosservanza, dovrà interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Analogo dettato si ha anche in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, rilevato il quale il preposto dovrà interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Sappiamo già che molti preposti, correttamente, si pongono il problema se continuare a far lavorare i propri sottoposti (o no) in caso di problemi alla climatizzazione, sovente dopo intervento dei RLS, i quali però non possono essere costantemente al corrente di tutte le situazioni problematiche, per sollecitarne soluzione.
Molte volte tuttavia – se la decisione non parte dal Servizio Tutela o dai CTPAR – le attività non vengono interrotte, anche in presenza di valori microclimatici intollerabili, e neppure viene menzionata ai sottoposti la possibilità (per esempio) di lavorare in smart working. Tale stato di fatto è a nostro avviso originato non da scarsa volontà dei preposti, ma da una grave criticità organizzativa, che va risolta a cura del Datore di Lavoro.
Riteniamo che l’azienda debba rafforzare la propria attività di presidio di ogni territorio, in modo da poter intervenire tramite il Servizio Tutela con la necessaria celerità, e fornire a CTPAR e preposti un sostegno molto più efficace, costante e solido e soprattutto vincolante. A nostro avviso potrebbe essere per esempio molto utile organizzare in ogni territorio una serie di riunioni in remoto nelle quali Tutela Aziendale, alla presenza di preposti, CTPAR e RLS faccia un rapido richiamo sul quadro normativo di riferimento, su cosa ciascuna delle parti può fare per prevenire il rischio microclimatico e su quali sono i modi a disposizione dei preposti per confrontarsi con Tutela Aziendale.
Rimarchiamo inoltre che, nonostante l’argomento sia stato sollevato già nella nostra del 1/7/2022, che alleghiamo in calce per brevità, il Datore di Lavoro continua a lasciare i preposti nella più totale impossibilità di valutare appieno la rispondenza dei valori microclimatici a degli standard minimi; nessuno strumento è stato messo a loro disposizione. Rispetto ad un anno fa, sono inoltre terminati al 31/3/23 gli effetti del cosiddetto Decreto Bollette, in base al quale la temperatura in estate – nei soli edifici pubblici – doveva attestarsi a non meno di 27 gradi, con uno scarto accettabile di 2.
Ci corre l’obbligo di ricordare che, in caso di violazione dell’Articolo 19, nelle lettere a), c), e), f) ed f-bis) la sanzione è penale e prevede l’arresto fino a due mesi o un’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro mentre nel caso le violazioni riguardino, invece, le lettere b), d) e g) sempre dell’Articolo 19, la sanzione, sempre penale, prevede l’arresto fino ad un mese o l’ammenda da 245,70 a 982,81 euro.
Un eventuale malore che a causa delle forti temperature dovesse colpire un collega o un cliente (il rischio è particolarmente forte in presenza di donne in gravidanza, minori, persone con malattie croniche) esporrebbe quindi in primis il preposto e subito dopo il Datore di Lavoro a rischi personali, ed il nostro istituto a considerevoli rischi reputazionali. Eventualità che vorremmo evitare in positivo, ad ogni costo, in vista della quale riteniamo che l’azienda debba spendersi molto di più di quanto sinora dimostrato.
In brevissima attesa delle Vostre determinazioni riguardo quanto sopra esposto, distinti saluti.


I RLS di Gruppo Intesa Sanpaolo

 

Milano, 21/7/2023

 

Allegato


fonte: fisacgruppointesasanpaolo.it