Cassazione Penale, Sez. 3, 18 settembre 2025, n. 31259 - Caduta dalla scala portatile inadeguata e decesso a seguito di complicazioni mediche. Nesso di causa non interrotto
In materia di responsabilità per infortuni sul lavoro, il nesso causale tra la condotta colposa dell’agente e l’evento morte non si considera interrotto da una successiva condotta sanitaria, anche se colposa, salvo che tale condotta costituisca una causa autonoma, imprevedibile e da sola sufficiente a determinare l’evento lesivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da
Dott. DI STASI Antonella - Presidente
Dott. VERGINE Cinzia - Consigliere
Dott. GAI Emanuela - Consigliere
Dott. MAGRO Maria Beatrice - Consigliere
Dott. AMOROSO Maria Cristina - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A. nato a B il (Omissis)
avverso la sentenza del 12/09/2024 della Corte d'Appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Cristina Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marilia Di Nardo che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Udito l'avv. Madonna Carlo in difesa delle parti civili che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Udito l'avv. Dresda Vincenzo, in sostituzione dell'avv. Petruzzella Felice Nino, in difesa di A.A. che ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata.
Fatto
1. La vicenda giudiziaria in esame riguarda l'imputazione a carico di A.A., responsabile della sicurezza della società B.B. Allestimenti Srl per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (art. 7, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 81 del 2008).
Secondo l'accusa, l'imputato avrebbe causato per colpa - mettendo a disposizione una scala portatile inadeguata alle condizioni in cui il lavoro doveva essere svolto e consentendogli di utilizzare in maniera non conforme alle condizioni di utilizzo in sicurezza - il decesso del dipendente C.C., il quale, l'8 novembre 2013, mentre era intento alla rimozione di una pellicola protettiva da un pannello collocato a un'altezza di 2,70 metri, precipitava da detta scala utilizzata per raggiungere tale quota, riportando lesioni gravissime che ne determinavano il decesso in data 1 gennaio 2014.
2. Con sentenza del 14/5/2018, il Tribunale di Venezia ha riconosciuto la responsabilità penale dell'imputato per cooperazione nel delitto di omicidio colposo aggravato. La Corte d'Appello ha confermato tale pronuncia, mantenendo le statuizioni civili in favore dei prossimi congiunti della vittima, ma revocando le provvisionali riconosciute dal primo giudice ad altri soggetti che avevano dichiarato di intrattenere significative relazioni affettive con il de cuius.
3. Avverso tale decisione le parti civili hanno proposto ricorso per Cassazione.
Con sentenza del 23/03/2021, la Suprema Corte ha annullato la pronuncia della Corte d'Appello veneziana, disponendo il rinvio ad altra sezione della medesima Corte territoriale. L'annullamento è stato motivato dalla nullità derivata della testimonianza resa dalla consulente del pubblico ministero, dott.ssa D.D. in quanto fondata su un accertamento tecnico irripetibile già dichiarato nullo dal giudice dell'udienza preliminare.
4. A seguito del rinvio, la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 12/09/2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Venezia del 14/05/2018, nei limiti dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione.
5. Avverso tale ultima pronuncia, l'imputato ha nuovamente proposto ricorso per Cassazione, articolando un unico motivo di doglianza, con cui ha dedotto la nullità della sentenza per vizio di motivazione, ritenuta illogica e frutto di travisamento delle risultanze istruttorie.
In particolare, contesta alla Corte territoriale di aver erroneamente escluso l'interruzione del nesso causale tra l'incidente e il decesso, fondando tale conclusione su argomentazioni ritenute inadeguate e su una lettura distorta della consulenza tecnica della dott.ssa E.E., unico elemento probatorio utilizzabile sul punto. La Corte avrebbe, da un lato, richiamato il ragionamento del giudice di primo grado, basato anche sulla consulenza del pubblico ministero successivamente ritenuta inutilizzabile, e, dall'altro, travisato il contenuto della consulenza della difesa la quale, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, aveva espressamente sostenuto che l'omesso intervento medico aveva interrotto il nesso causale, costituendo autonoma causa decesso del paziente.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di travisamento del fatto si configura quando la motivazione si fonda su un'informazione rilevante inesistente nel processo, oppure quando viene omessa la valutazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Tale vizio deve emergere dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, ed è rilevabile solo se l'errore riscontrato compromette l'intero impianto probatorio, rendendo illogica la motivazione per la forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato. Restano fermi i limiti del "devolutum" in caso di "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione di merito (Sez. 5, del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e a., Rv. 258774).
Quanto al primo profilo, la sentenza deve risultare coerente e logicamente fondata rispetto agli elementi di prova rappresentati e alla valutazione operata dal giudice di merito, censurabile solo se manifestamente illogica o contraddittoria. Quanto al secondo, la motivazione non deve risultare incompatibile con altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente (c.d. autosufficienza), in modo tale da comprometterne la tenuta logica (cfr. Sez. 2, n. 38800 del 01/10/2008, Gagliardo e a., Rv. 241449). Ne consegue che il ricorso per cassazione, fondato sulla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti, non può limitarsi a segnalare l'esistenza di atti processuali non considerati o mal interpretati. Deve invece a) identificare l'atto processuale di riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o probatorio incompatibile con la ricostruzione contenuta nella sentenza; c) dimostrare la veridicità dell'elemento e l'effettiva esistenza dell'atto su cui si fonda; d) illustrare le ragioni per cui tale atto compromette in modo decisivo la coerenza logica della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).
2. Premesso quanto sopra, si osserva che la doglianza del ricorrente non soddisfa chiaramente i requisiti indicati, e non incrina la coerenza logica e giuridica della ricostruzione dei fatti operata in sentenza.
Elemento centrale del giudizio di merito è stato l'accertamento del nesso di causalità tra l'incidente e il decesso, con particolare attenzione alla possibilità che la condotta dei sanitari - in particolare la tardività dell'intervento chirurgico - abbia interrotto il nesso eziologico tra l'evento lesivo e l'esito letale.
A seguito della pronuncia della Quarta Sezione di questa Corte del 25/03/2021, tale nesso è stato valutato dalla Corte d'Appello di Venezia prescindendo dalle risultanze dell'accertamento tecnico non ripetibile svolto nella fase delle indagini preliminari dalla dottoressa D.D. consulente medicolegale del pubblico ministero, e dalla sua successiva deposizione in dibattimento.
Tale accertamento, infatti, era stato dichiarato inutilizzabile e quindi privo di rilevanza ai fini del giudizio di responsabilità.
Venuto meno l'apporto probatorio costituito dalla testimonianza qualificata del consulente del pubblico ministero, il giudizio di rinvio si è basato esclusivamente sull'unico elemento medico-legale disponibile: la consulenza tecnica difensiva redatta dalla dottoressa E.E..
Quest'ultima ha concluso che "il trauma dovuto alla caduta del paziente non fu di entità tale da giustificare l'exitus. È evidente che la morte del C.C. fu causata da un comportamento censurabile dei medici che lo ebbero in cura, i quali non diagnosticarono tempestivamente e correttamente - nonostante il determinante ausilio delle indagini - le lesioni al diaframma. La terapia chirurgica fu effettuata con ingiustificabile ritardo. Pertanto, non vi è nesso di causalità tra la caduta e il decesso, sopraggiunto per complicanze infettive dovute al mancato riconoscimento della fistola" (cfr. pagg. 52-53 della C.T.).
È accertato, secondo la valutazione dei giudici di merito, che il lavoratore, a seguito della caduta, riportò una lesione al diaframma, la quale si rivelò eziologicamente determinante ai fini del decesso.
In tale contesto, la Corte territoriale, lungi dal travisare il contenuto dell'elaborato tecnico, ha correttamente ritenuto sussistente una condotta colposa da parte dei sanitari, come emergente dalla consulenza tecnica difensiva - che, si ripete, è l'unica utilizzabile nel caso di specie - nella quale si evidenzia omessa formulazione di una diagnosi corretta e il ritardo significativo nell'esecuzione dell'intervento chirurgico.
In perfetta aderenza a quanto affermato dal perito dell'imputato, nella decisione censurata si dà puntualmente atto che la "lesione al diaframma non fu immediatamente individuata dai sanitari e, conseguentemente, non venne tempestivamente trattata, nonostante fosse necessario un intervento chirurgico non particolarmente complesso per ripristinare la chiusura del diaframma ed impedire la comunicazione tra polmoni e addome, evitando così il passaggio di elementi patogeni verso la cavità addominale, che ha innescato l'infezione evoluta in setticemia".
3. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha escluso, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, che la condotta imperita dei sanitari abbia avuto efficacia interruttiva del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento letale, applicando correttamente il disposto dell'art. 41, comma 2, cod. pen., secondo l'interpretazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità.
In particolare, si è ribadito che, fermo il principio dell'equivalenza delle cause (conditio sine qua non), le cause sopravvenute possono ritenersi idonee ad interrompere il nesso causale solo ove diano luogo ad una sequenza causale del tutto autonoma, imprevedibile e anomala rispetto alla condotta originaria dell'agente.
Tale principio, con riferimento agli interventi sanitari interposti tra le lesioni e il decesso, è stato declinato nel senso che essi, anche se negligenti, non possono ritenersi causa autonoma ed esclusiva dell'evento, salvo che si tratti di errore abnorme, eccezionale e da solo sufficiente a determinare l'esito letale.
In tal senso si è espressa Sez. 4, n. 41293 del 04/10/2007, Taborelli, Rv. 237838-01, in materia di incidenti stradali, ove si è escluso che l'errore medico possa costituire causa autonoma e indipendente, idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell'autore del sinistro e la morte della vittima, evidenziandosi che l'aggravamento delle condizioni cliniche e la necessità di interventi chirurgici complessi sono prevedibili in relazione alla gravità delle lesioni subite.
Analogo principio è stato ribadito in Sez. 4, n. 25560 del 02/05/2017, Schiavone, Rv. 269976-01, ove si è affermato che l'eventuale negligenza o imperizia dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale, ancorché di elevata gravità, non può ritenersi causa autonoma e indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'incidente e la successiva morte del ferito. Nella specie, la Corte ha escluso l'interruzione del nesso di causalità in relazione al decesso della vittima per insufficienza cardiocircolatoria con coma da shock emorragico in soggetto politraumatizzato da lesioni stradali, intervenuto a circa un mese di distanza dal sinistro, rilevando che i potenziali errori di cura costituiscono, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, mentre, ai fini della esclusione del nesso di causalità, occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale.
Il medesimo approccio ermeneutico è rinvenibile in Sez. 5, n. 39389/2012, Martena, Rv. 254320-01 e Sez. 5, n. 18396/2022, Di Bernardo, Rv. 283216-02, in tema di lesioni personali volontarie seguite dal decesso della vittima, ove si è statuito che l'eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide ex se il nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale. Nella fattispecie, si è ritenuto che la serie causale, innescata dalle percosse che avevano determinato la frattura della vertebra sacrale della vittima, non fosse stata interrotta dalle negligenti omissioni dei sanitari, che - unitamente ad altre concause, quali le prolungate carenze di alimentazione e di idratazione della vittima - avevano favorito e accelerato, ma non autonomamente determinato, lo scompenso cardiaco risultato, infine, fatale.
4. Con riferimento allo specifico ambito oggetto del presente ricorso, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi, con la sentenza della Quarta Sezione n. 10656 del 13/02/2024, Parodi, Rv. 286013 - 01, in relazione a una fattispecie di decesso verificatosi a seguito delle complicanze tipiche del ricovero ospedaliero, quali l'immobilizzazione, le piaghe da decubito, la grave polmonite e il generale scadimento delle condizioni cliniche, insorte durante la degenza per la cura di lesioni personali colpose riportate in occasione di un sinistro riconducibile alla violazione della normativa prevenzionistica in materia di sicurezza sul lavoro, e in un contesto nel quale non è stato accertato alcun profilo di colpa in capo ai sanitari curanti.
In tale occasione, la Corte ha ribadito che, ai fini dell'esclusione del nesso causale, le cause sopravvenute devono essere tali da innescare un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta, omissiva o commissiva, dell'agente, ovvero devono dar luogo a uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile alla condotta originaria.
Anche nella sentenza della Quarta Sezione n. 20654 del 28/5/2012, Poli, relativa a una fattispecie di infezioni nosocomiali, si è pervenuti alla medesima soluzione interpretativa.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che l'orientamento interpretativo richiamato, sebbene originariamente formulato in contesti differenti e recentemente applicato a fattispecie relative alla violazione della normativa antinfortunistica, nelle quali non è stato rilevato alcun profilo di colpa a carico dei sanitari, possa trovare utile applicazione anche nel caso oggetto del presente esame.
In quest'ultima ipotesi, infatti, risulta accertata, sulla base della consulenza tecnica di parte, la sussistenza di responsabilità professionale in capo ai medici curanti.
Le vicende appaiono, dunque, riconducibili alla medesima ratio, fondata su criteri generali di imputazione soggettiva e di valutazione del nesso causale, tali da consentire l'estensione del principio anche a situazioni in cui la condotta sanitaria presenti profili di colpa, purché essa non si configuri come causa autonoma, imprevedibile e da sola sufficiente a determinare l'evento lesivo.
Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui in materia di responsabilità per infortuni sul lavoro, il nesso eziologico tra la condotta originaria e l'evento morte non può ritenersi interrotto per effetto di una successiva condotta colposa dei sanitari, ove quest'ultima non si configuri come causa autonoma, imprevedibile e da sola sufficiente a determinare l'evento lesivo.
In tale prospettiva va rilevato che la Corte veneziana, ha fatto corretta applicazione dell'orientamento giurisprudenziale indicato, evidenziando, con motivazione logica, congrua e giuridicamente corretta - e pertanto insuscettibile di censure in sede di legittimità - che "nella mancata diagnosi della lesione e nel progredire della malattia non vi è stato nulla di anomalo o eccezionale che possa dirsi abbia innescato un processo causale completamente nuovo".
Tale affermazione, coerente con i consolidati criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concorso di cause, conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
5. Per questa ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio delle parti civili ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Venezia. Con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio delle parti civili ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Venezia. Con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, in data 9 luglio 2025.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2025.
