Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio Secondo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

 

Ai Signori Direttori Generali
SEDE
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria Generale e del Coordinamento Interistituzionale
SEDE
All'Ufficio I - Affari Generali
SEDE
Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI
All'Ufficio III - Relazioni Sindacali
SEDE
 

OGGETTO: Legge 18 luglio 2025, n. 106, recante "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche". Artt. 1 e 2. Aree del comparto funzioni centrali


Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 25.07.2025, n. 1.71, è stata pubblicata la Legge 18 luglio 2025, n. 106 recante "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche", diretta a rafforzare la tutela dei lavoratori colpiti da patologie gravi e durature.
La norma, che entrerà in vigore con decorrenza 9 agosto 2025, prevede ulteriori istituti giuridici in aggiunta alle tutele già riconosciute dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro; interessa i dipendenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti, croniche o rare in possesso di una percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74%.

Art. 1 - Conservazione del posto di lavoro
L'art. 1, comma 1, ha previsto un ulteriore congedo non superiore a ventiquattro mesi, continuativo o frazionato, decorrente dalla data di esaurimento di altri periodi di assenza giustificata con o senza retribuzione. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere altra attività lavorativa. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è riconosciuta la facoltà all'interessato di riscattare i periodi di congedo non coperti da contribuzione nel rispetto della vigente normativa. Ciò premesso, si illustrano le procedure operative finalizzate alla corretta realizzazione della concessione del congedo in argomento;
1. Il dipendente interessato produrrà richiesti! di ulteriore congedo, indicandone la durata, presso l'ufficio di appartenenza;
2. L'ufficio di appartenenza invierà, come di consueto, la richiesta di ulteriore periodo di congedo al Provveditorato Regionale di appartenenza e, per conoscenza, all'Ufficio Secondo, Sezione V e all'Ufficio V - Sezione IV di questa Direzione Generale;
3. Sarà cura del Provveditorato di appartenenza emanare il provvedimento di concessione del congedo richiesto, trasmettendone copia anche all'Ufficio Secondo, Sezione V di questa Direzione Generale. Per il personale assegnato presso la sede Dipartimentale, la Direzione Generale della Formazione, le Scuole di formazione e gli Istituti di istruzione, il relativo provvedimento sarà a cura del predetto Ufficio II, Sez. VIII di questa Direzione Generale.
L'art. 1, comma 2, indica i soggetti deputati al rilascio della certificazione delle malattie (medici di medicina generale o specialisti operanti in strutture pubbliche o private accreditate).
L'art. 1, comma 4, prevede che decorso il periodo di congedo biennale, il dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, al lavoro agile nelle forme e modi previsti dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Art. 2 - Riconoscimento ulteriori ore per visite ed esami
L'art 2 prevede il riconoscimento di ulteriori 10 ore annue di permesso, a decorrere dal primo gennaio 2026, coperti da indennità economica e copertura previdenziale figurativa, per lo svolgimento di visite, esami strumentali analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, previa prescrizione rilasciata dai medici competenti indicati all'art. 1, comma 2 citato. Detto istituto è a favore dei dipendenti affetti da malattie oncologiche " in fase attiva o in follow-up precoce" , oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, nonché i dipendenti con figli minorenni affetti dalle medesime malattie e condizioni di invalidità.
L'Ufficio VIII dell'Ufficio del sig. Capo del Dipartimento valuterà eventuali modifiche da apportare al sistema SIGP2.
L'Ufficio del Capo del Dipartimento, Ufficio I - Segreteria Generale e del coordinamento interistituzionale, vorrà cortesemente diramare la presente nota a tutti gli Uffici di Staff e dipendenti articolazioni.
Parimenti i Sigg. Provveditori vorranno diffondere la presente a tutti gli Istituti ed Uffici dei competenti distretti.
Confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare puntuale applicazione e completa diffusione tra il personale dipendente alla presente nota.
 

Il Direttore Generale
Rita Russo