Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 settembre 2025, n. 25637 - Decorrenza della prescrizione ex art. 112 D.P.R. n.1124/65



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. GARRI Fabrizia - Presidente

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. ORIO Attilio Franco - Consigliere

Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere

Dott. GNANI Alessandro - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso 1007-2023 proposto da

A.A., rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIO FEDERICI, MARCO BAIETTA;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati TERESA OTTOLINI, LUCIANA ROMEO;

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 454/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/06/2022 R.G.N. 247/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.
 

Fatto


La Corte d'Appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di A.A. nei confronti dell'Inail, volta ad ottenere le prestazioni connesse all'infortunio sul lavoro occorsogli. Riteneva la Corte che il diritto fosse prescritto, decorrendo la prescrizione triennale ex art. 112 D.P.R. n.1124/65 dall'adozione del provvedimento Inail che aveva respinto la domanda amministrativa, e non dalla data di sua comunicazione all'assicurato.

Avverso la sentenza, A.A. ricorre per un motivo, illustrato da memoria.

All'adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

 

Diritto


Con l'unico motivo di ricorso, A.A. deduce violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 2, 38 e 97 Cost., 12 Preleggi, 1, 2 bis, 3, 7, 8, 21 bis, 21 octies e 29 L. n.241/90, 101, 102, 104, 111 e 112 D.P.R. n.1124/65, 1324, 1334, 1335 c.c., 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c., per avere la Corte fatto decorrere il termine di prescrizione dal provvedimento reiettivo dell'Inail anziché dalla comunicazione dello stesso al ricorrente.

Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dall'Inail. Si osserva in ordine alle stesse che a) la violazione del Protocollo d'intesa fra la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale non può radicare di per sé sanzioni processuali di inammissibilità del ricorso (Cass.21831/21); b) la riproduzione integrale in ricorso di atti del giudizio non determina inammissibilità del ricorso per mancata sommaria esposizione dei fatti se, come è nel caso di specie dove è bene enucleata la questione di diritto, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, il ricorso, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza (Cass.8245/18); c) il ricorso indica i passaggi della sentenza d'appello sottoposti a censura; d) trattandosi di motivo di violazione di legge, non rileva la presenza di doppia pronuncia conforme.

Il ricorso è fondato.

Va qui riaffermato il principio affermato da questa Corte (Cass.29532/22), secondo cui il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 D.P.R. n.1124/65, resta sospeso, ex art. 111, co.2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore; tale termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell'Istituto e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato.

In detta pronuncia si è sottolineato che il provvedimento dell'Istituto è atto recettizio, e che, entro il bilanciamento dei contrapposti interessi, la finalità di dare impulso all'attività dell'Inail e di accelerarne le determinazioni non sacrifica la tutela del diritto dell'assicurato di agire in giudizio, presidiato dall'art. 24 Cost., rispetto ad un provvedimento che incide sul proprio diritto alla prestazione.

La sentenza, non essendosi uniformata al suddetto principio, va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma l'8 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2025.