Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 settembre 2025, n. 26030 - Nessun nesso causale tra esposizione professionale ad amianto e tumore polmonare. Ricorso rigettato


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. RIVERSO Roberto - Relatore-Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere

Dott. PICCONE Valeria - Consigliere

Dott. AMIRANTE Vittoria - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso 26026-2024 proposto da:

A.A., in proprio e nella qualità di erede di B.B., rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO MAIURI;

- ricorrente -

contro

SEMAT Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati TONIO DI IACOVO, MARCO DI LIBERTO, ROBERTA DI VIETO, DELIA BERTO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 210/2024 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/09/2024 R.G.N. 25/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO.

 

Fatto


La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza in atti n. 210/2024, giudicando in sede di rinvio a seguito della ordinanza n. 678/2023 di questa Corte di cassazione, ha respinto le domande di risarcimento del danno proposte con il ricorso introduttivo da B.B. e A.A. e riproposte con ricorso in riassunzione ex articolo 392 c.p.c.; e ciò in conseguenza del decesso del congiunto C.C. avvenuto per asserita malattia professionale (tumore polmonare).

A fondamento della decisione, la Corte d'Appello, preso atto del principio di diritto affermato dalla ordinanza rescindente in materia di nesso causale, a seguito dell'esame delle prove documentali - ed in particolare di quelle relative al riconoscimento della rendita vitalizia costituita dall'INAIL per malattia professionale, nonché della certificazione Inail resa ai fini della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto ex articolo 13 legge n. 257 del 1992 - esaminate altresì le dichiarazioni testimoniali acquisite nel giudizio e dopo aver proceduto ad una rinnovazione della c.t.u. con nomina di diverso perito, ha condiviso le valutazioni effettuate dal Tribunale di Genova che, con la sentenza n. 485 del 9 luglio 2018, aveva respinto la domanda di risarcimento formulata dagli attori.

La Corte ha esaminato altresì la situazione dell'esposizione subita all'interno dello stabilimento (Omissis) dal lavoratore deceduto, nonché nell'ambito degli altri ambienti di lavoro in cui aveva lavorato in qualità di manovale prima e muratore poi svolgendo attività di edilizia civile per conto di SEMAT (essenzialmente in lavori di muratura e se occorreva di pitturazione); ha escluso che il C.C. fosse stato addetto a lavorazioni che implicassero l'esposizione ed il contatto con l'amianto in termini tali da poter affermare non già la certezza dell'eziologia ma almeno elementi di probabilità qualificata; ha esaminato i dati clinici acquisiti agli atti attraverso la c.t.u. e le caratteristiche della patologia contratta dal de cuius il quale era anche un forte fumatore; ha considerato che il decesso del lavoratore era avvenuto a causa della neoplasia polmonare, malattia frequente nella popolazione generale e considerata "dose correlata" per quanto riguarda il rapporto con l'amianto; ha analizzato le condizioni di esposizione del lavoratore e richiamato i cosiddetti criteri di H; e sulla base dell'esame delle circostanze di fatto acquisite agli atti, tenuto conto dei criteri da utilizzarsi per la stima della presumibile esposizione a rischio, ha escluso la sussistenza del necessario rapporto causale o concausale tra la possibile esposizione ad amianto e la contrazione della patologia tumorale; fermo restando che il c.t.u. aveva escluso anche un possibile ruolo concausale di altri agenti cancerogeni presenti sul luogo di lavoro e della dermatite da contatto contratta dal de cuius.

In conclusione, secondo la Corte di appello, l'esame complessivo delle risultanze istruttorie conduceva ad escludere la sussistenza del necessario nesso causale o concausale tra l'attività lavorativa svolta dal de cuius presso l'(Omissis) di G, quale dipendente di SEMAT Spa e la contratta patologia tumorale, potendosi al contempo affermare come certa l'efficacia causale del tabagismo rispetto alla suddetta patologia.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione A.A., in proprio e nella qualità di unica erede legittima di B.B., con tre motivi di ricorso ai quali ha resistito Smat Spa con controricorso. Le parti hanno depositato memorie prima dell'udienza. Dopo la decisione il collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni previsto dalla legge.

 

Diritto


1.- Preliminarmente debbono essere disattese le questioni preliminari sollevate in relazione alla mancata produzione di copia autentica della sentenza, che risulta invece depositata; ed inoltre in relazione alla inammissibilità della procura per essere stata firmata analogicamente dalla parte e non dall'avvocato che l'ha firmata soltanto digitalmente (v. Sez. Un. n. 2077/24 secondo cui "in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione).

2.- Con il primo motivo di ricorso, ex articolo 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'articolo 384, commi 1 e 2 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto enunciato dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 678/2023 per essersi formato il giudicato interno sulla sentenza rescindente.

2.1.- Il motivo è infondato.

Anzitutto va escluso che si sia formato il giudicato sull'accertamento del nesso di causa tra esposizione professionale e malattia in base alla sentenza della Corte di cassazione che ha solamente affermato che i giudici di merito dovessero considerare nell'ambito dell'accertamento della eziologia professionale anche gli elementi probatori relativi al riconoscimento della malattia professionale da parte dell'Inail ed al riconoscimento dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto ex articolo 13, legge 257 del 92. Compito che la Corte d'Appello ha correttamente e puntualmente assolto valutando il significato di tali elementi nell'ambito della concreta situazione processuale e di fatto che è stata ricostruita relativamente al caso di specie.

Non è vero che la Corte di cassazione con la menzionata ordinanza aveva affermato che la corretta valutazione delle certificazioni Inail avrebbe comportato l'esistenza del nesso causale, affermazione che la Cassazione non ha invece effettuato e che avrebbe portato la Corte di legittimità a valutare essa stessa il fatto ed a giudicare nel merito; laddove la Corte di cassazione si era limitata piuttosto a mettere in rilievo (punto 6.2) "che dette certificazioni INAIL, se non possono avere valore dirimente, "possono assumere rilievo ai fini di concorrere ad integrare la prova circa l'esposizione" all'amianto"; ed a demandare quindi il relativo accertamento alla Corte di appello in sede di rinvio seppure nell'ambito del più ampio contesto probatorio individuato nella medesima pronuncia.

Va quindi ribadito che la valenza della medesima documentazione era soltanto di carattere probatorio e come tale liberamente valutabile dal giudice di merito, non rivestendo certo natura sostanziale, né di prova legale, circa il riconoscimento della malattia professionale in sede di responsabilità civile.

Pertanto, è del tutto evidente che la valutazione circa la loro valenza doveva essere rimessa al giudice di merito competente ad accertare la fondatezza del fatto dedotto nella domanda, di cui è componente essenziale il nesso di causa.

E se è vero che la Corte di cassazione ha annullato la precedente sentenza perché non aveva tenuto conto della "valenza non dirimente" di quegli elementi probatori - ovviamente in un senso o nell'altro - questa Corte di cassazione non può invece che prendere atto della valutazione operata nel rinnovato giudizio di rinvio; nell'ambito del quale la Corte di appello ha considerato invece espressamente, correttamente e diffusamente gli stessi elementi di cui si tratta, all'interno di un ampio e complesso giudizio fattuale comparandoli nel contesto di tutti gli altri elementi di prova; anche se non nella direzione desiderata dalla ricorrente le cui censure, nella sostanza, finiscono per degradare in una mera critica del merito dell'accertamento del fatto nella sua materialità storica.

3.- Con il secondo motivo ex articolo 360 n. 3 c.p.c. si sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e c.p. e 2697 c.c. circa il principio di equivalenza delle cause. Errata valutazione scientifica del nesso causale tra esposizione all'amianto del lavoratore e la patologia insorta nel medesimo.

3.1. Il motivo è infondato perché sia la c.t.u., sia la sentenza hanno correttamente argomentato in materia di nesso causale in modo del tutto aderente ai principi consolidati elaborati da questa Corte circa l'accertamento del nesso di causalità in ambito professionale, sulla scorta delle note sentenze delle Sez. Unite, civili e penali (cfr. Cass. S.U. pen. n. 30328 del 2002; Cass. S.U. pen. n. 38343 del 2014; Cass. S.U. pen. n. 33749 del 2017; Cass. S.U. civ. n. 576 del 2008; Cass. S.U. civ. n. 23197/2018).

Quel che essenzialmente rileva in questa sede, oltre all'accertamento delle circostanze di fatto su cui questa Corte ha limitati poteri di intervento (v. Cass. nn. 15537/2011, 23921/20, Cass. n. 26304/2021), È che il giudizio ipotetico inerente il legame tra evento lesivo e condotta antecedente venga formulato nel rispetto del criterio probabilistico ex art. 41 c.p. che deve essere sorretto dall'individuazione della legge generale, probabilistica o scientifica (ipotesi, canone, criterio scientifico epidemiologico) di copertura del legame eziologico e dalla esclusione dell'intervento di eventuali fattori alternativi; operazione che deve condursi attraverso un duplice livello di giudizio che si estrinseca a livello della causalità generale ed a livello della causalità individuale o del caso concreto, in modo da escludere gli interventi di fattori alternativi e quindi l'errore nella ricostruzione e nella individuazione della responsabilità per la causazione di uno specifico fatto.

Allo scopo il giudice deve poter pervenire all'accertamento del legame causale ovvero ad individuare il nesso che lega una precisa attività ad un singolo evento lesivo, operando attraverso la formula dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale, secondo il criterio della conditio sine qua non o della causalità necessaria che governa la spiegazione del nesso di causalità sul terreno della responsabilità civile.

Tutto ciò è stato garantito e correttamente osservato nel caso di specie attraverso il conferimento dell'incarico ad un nuovo c.t.u. in sede di rinvio cui è seguita un'ampia disamina e discussione nel contraddittorio delle parti.

In particolare, la c.t.u., su cui la Corte di appello ha basato la propria conclusione, ha correttamente argomentato a livello di causalità generale sulla natura della malattia essenzialmente multifattoriale del tumore polmonare, sulla sua dipendenza dalla dose di amianto ed ha individuato a livello della causalità individuale un fattore causale esclusivo alternativo a quello professionale, essendo il lavoratore, un forte fumatore di sigarette; mentre per le caratteristiche della lavorazione e della esposizione, puntualmente ricostruite in fatto, dai giudici di merito, ha pure escluso un ruolo concausale all'esposizione professionale.

In sintesi secondo i giudici di merito si trattava di un tumore al polmone, di possibile derivazione multifattoriale e sulla scorta della ctu andava affermato che - stante l'abitudine al fumo di sigaretta del de cuius ed il livello bassissimo di esposizione ad amianto - non era certo (ma nemmeno probabile) che la vittima non si sarebbe ammalata lo stesso se non fosse stata esposta all'amianto. Il giudizio in questione rispetta tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte prima citata, a livello di causalità generale ed individuale, sicchè il motivo deve essere disatteso.

4.- Con il terzo motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. si sostiene la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto: art. 132, n. 4 c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio.

Il motivo è inammissibile posto che la ricorrente denuncia l'esistenza del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. "doppia conforme" (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall'art. 3, commi 26 e 27, D.Lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).

Inoltre la sentenza è caratterizzata da una completa, logica e persuasiva parte motiva e si sottrae completamente alla censura formulata col medesimo motivo con il quale si evoca pure il vecchio vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione non più vigente nell'ordinamento processuale.

5.- Complessivamente, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali possono essere compensate ai sensi dell'art.92 c.p.c. considerata l'obiettiva controvertibilità della fattispecie alla luce del pregresso riconoscimento della malattia professionale in sede previdenziale e dell'attribuzione del beneficio previdenziale per l'esposizione all'amianto subita nell'ambiente in cui ha lavorato il de cuius.

6.- Sussistono invece le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'articolo 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2000, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod., in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del lavoratore deceduto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 9 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2025.