Tipologia: Accordo
Data firma: 7 febbraio 2017
Parti: Iren e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Flaei-Cisl, Fp-Cgil, Uiltrasporti-Uil, Fit-Cisl Reti, Fiadel, RSU
Settori: Chimici, Energia e petrolio, Iren
Fonte: filctemcgil.it
Verbale di accordo
Il giorno 7 febbraio 2017 in Roma, tra Iren spa (Iren) - anche a nome e per conto delle Società da essa controllate (direttamente o indirettamente) Iren Ambiente spa, Iren Energia spa, Iren Mercato spa, Ireti spa, Amiat spa, TRM spa, Iren Rinnovabili srl, Atena spa, IdroTigullio spa, Mediterranea delle Acque spa, Iren Laboratori spa e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (OO.SS.), rappresentate da Segreterie nazionali di categoria Filctem/Cgil, Femca/Cisl, Uiltec/Uil, Flaei/Cisl, Fp/Cgil, Uiltrasporti/Uil, Fit/Cisl Reti e Fiadel; Segreterie Regionali e Territoriali di Filctem, Fp - Cgil, Flaei, Femca, Fit - Cisl, Uiltec, Uiltrasporti - Uil, Fiadel; Rappresentanze aziendali dei lavoratori; di seguito le Parti,
Premesso che
- in data 19 gennaio 2017 è stato concluso fra le Parti un accordo di Gruppo in materia di orari di lavoro;
- in data 26 gennaio 2017 Iren spa a ha emesso l'ordine di servizio applicativo del suddetto accordo per l'intero Gruppo;
- sono sorte in fase di prima applicazione diverse interpretazioni su alcune parti del suddetto accordo e richieste di chiarimenti riguardo ad alcuni aspetti relativi all'ordine di servizio di cui sopra;
- la corretta applicazione dell'accordo richiede una forte interazione fra Direzione Personale, Responsabili gerarchici e OO.SS., ciascuno per il proprio ruolo;
- è comune intento delle Parti, consapevoli della complessità delle tematiche da affrontare, proseguire il percorso di armonizzazione degli accordi integrativi territoriali esistenti ricercando per quanto possibile soluzioni congiunte;
- le problematiche che possono sorgere in fase applicativa devono comunque essere oggetto di confronto fra le Parti, nelle sedi competenti, per superare eventuali divergenze residue;
- i punti dell'accordo di cui sopra non recepiti dall'ordine di servizio (in quanto espressione di disposizioni aziendali), quali le procedure sindacali, sono comunque confermati;
si conviene di integrare e/o modificare il suddetto accordo come segue:
1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. L'inizio e la fine della pausa pranzo non devono essere segnalati tramite bollatura e/o con mezzi informatici/telefonici per il personale che rimane presso il sito in cui opera e in caso di trasferta, intendendo per trasferta lo svolgimento di attività operativa al di fuori della Regione di appartenenza.
Per il personale che svolge attività fuori sede, la durata della pausa pranzo può essere pari a 45 minuti e protrarsi fino ad un massimo di 60 minuti ed è obbligatoria la segnalazione con bollatura e/o con mezzi informatici/telefonici all'inizio della stessa e alla fine se si/superano i 45 minuti.
In caso di emergenze o simili, previa specifica comunicazione preventiva del Responsabile di riferimento a Gestione del Personale, possono essere concesse deroghe a quanto sopra.
3. Gli orari specifici dettati da particolari esigenze di servizio sono individuati dal Gruppo, esclusivamente per la fase di prima applicazione, come da allegato.
Resta inteso che i suddetti orari potranno essere modificati, nel rispetto delle procedure stabilite dai rispettivi CCNL di riferimento, tramite confronto sindacale a livello aziendale/territoriale.
È altresì inteso che anche il personale cui si applica il CCNL Gas-Acqua con orario settimanale di 38,5 ore con orari specifici svolgerà le 38 ore settimanali, con programmazione semestrale delle 24 ore di cui al comma 3 del punto 1. su "Orario di lavoro" dell'accordo 19 gennaio 2017.
4. Nell'ambito della flessibilità ultragiornaliera, la somma algebrica delle differenze in più o in meno fra la durata effettiva di ciascuna prestazione giornaliera e la durata dell'orario normale di lavoro dà luogo ad una eccedenza o ad una carenza di prestazione ordinaria (cosiddetto saldo positivo o negativo) che non può essere mai superiore a 8 ore alla fine di ciascun mese e deve essere conguagliata entro la fine dell'anno solare; eventuali saldi negativi superiori alle 8 ore a fine mese - così come a fine anno - determineranno una corrispondente riduzione del monte ferie/permessi/festività .
In caso di lavoro straordinario autorizzato, il lavoratore potrà optare per i trattamenti previsti per il lavoro straordinario oppure considerare tali ore nel saldo positivo o negativo della flessibilità ultragiornaliera.
La fruizione del saldo positivo maturato con flessibilità ultragiornaliera non può essere superiore a mezza giornata.
Posto che la flessibilità ultragiornaliera può essere revocata a seguito di cambiamenti organizzativi, di norma verrà confermata per coloro che - a parità di condizioni organizzative - già ne fruiscono.
5. Laddove esiste l'istituto della banca ore, per le ore in accantonamento trova applicazione quanto previsto dall'accordo di Gruppo del 27 luglio 2016.
6. Mentre per la fruizione di ferie e permessi ex festività sono previsti tagli minimi di 30 minuti, per altri permessi e/o ore accantonate si considera l'effettiva durata.
Iren si impegna ad emettere un nuovo ordine di servizio contenente le integrazioni/modifiche derivanti da quanto sopra il giorno 13 febbraio.
Per quanto non modificato dal presente accordo resta invariato quanto sottoscritto in data 19 gennaio.
Letto, confermato e sottoscritto.
