INL

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

Agli Ispettorati di Area Metropolitana e territoriali del Lavoro
alle Direzioni Interregionali del Lavoro
al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
e, p.c. alla DC coordinamento giuridico
 

Oggetto: Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022 n. 142 “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Precisazioni.


In considerazione delle diverse segnalazioni pervenute a questa Direzione centrale concernenti l’inosservanza delle indicazioni previste dall’Accordo in oggetto, con particolare riferimento alle comunicazioni previste dagli artt. 250
1 e 2562 del d.lgs. n. 81/2008 (Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto), si precisa quanto segue.
Come è noto, la legge n. 215/2021 ha esteso la competenza dell’INL in materia di tutela della salute e della sicurezza a tutti i settori produttivi e, dunque, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2008 per “organo di vigilanza” deve intendersi sia ASL che INL.
In attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in seno al Comitato ex art 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stato costituito un tavolo tecnico, INL - Coordinamento Regioni, che ha proposto un documento approvato in Conferenza Stato Regioni, ovvero “CSR, 27 luglio 2022. n. 142 - Accordo sulle Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ex art.13 d.lgs. 81/2008 modificato dal d.l. n.146/2021 convertito con modificazioni dalla l. n. 215/2021”, al fine di stabilire regole condivise per il coordinamento tra Regioni/ASL e INL nell’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso un approccio coordinato e integrato tra le diverse istituzioni coinvolte.
In particolar modo, l’Accordo prevede che, al fine di adottare modalità omogenee di attuazione della normativa, il summenzionato tavolo tecnico dovrà individuare criteri e modalità di “ripartizione” relativamente alle “competenze con riguardo alle disposizioni normative ex d.lgs. 81/2008 che prevedono un parere/autorizzazione da parte dell’organo di vigilanza, come da modifica dell’articolo 13 della citata legge 215/2021” e che, “nelle more le ASL continuano a rilasciare i pareri/autorizzazioni in questione”.
Pertanto, alla luce di quanto summenzionato, ad oggi si adempie all’obbligo previsto dagli artt. 250 e 256 del d. lgs. n. 81/2008 con l’invio alla sola ASL delle relative comunicazioni.
 

IL DIRETTORE
Aniello Pisanti

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1 Articolo 250 - Notifica
1. Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
[…]
2 Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
[…]
5. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.