Tipologia: CCNL
Data firma: 24 settembre 2025
Validità: 01.06.2025 - 31.05.2028
Parti: Uipa, Unidat e Ciu-Unionquadri, Fedal
Settori: Agroindustriale, Aziende e cooperative agricole, agrituristiche e florovivaiste
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Riserva sulle proprietà intellettuale
Premessa
Articolo 1 - Premessa
Articolo 2 - Campo di applicazione
Articolo 3 - Classificazione del personale
Articolo 4 - Rimandi
Articolo 5 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Articolo 6 - Condizioni di miglior favore
Articolo 7 - Decorrenza e durata
Articolo 8 - Incontri informativi tra le parti
Articolo 9 - Mobilità
Articolo 10 - Contrattazione aziendale
Articolo 11 - Consiglio di sorveglianza
Articolo 12 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Articolo 13 - Considerazioni e classificazione del personale
Articolo 14 - Dirigenti
Articolo 15 - Periodo di prova del dirigente
Articolo 16 - Preavviso per il licenziamento del dirigente
Articolo 17 - Quadri classificazione
Articolo 18 - Quadri
Articolo 19 - Variazioni di mansioni o qualifica
Articolo 20 - Quadri di direzione
Articolo 21 - Accesso alla qualifica
Articolo 22 - Tutela
Articolo 23 - Commissione paritetica nazionale di studio sull'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e tutela della privacy
Articolo 24 - Norme speciali e divieti
Articolo 25 - Vendita di libri e riviste
Articolo 26 - Visite di inventario e di controllo
Articolo 27 - Responsabili e addetti servizio di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP)
Articolo 28 - Ricercatori e personale ad alto contenuto tecnologico- professionale
Articolo 29 - Periodo sabbatico
Articolo 30 - Retribuzione
Articolo 31- Indennità di funzione dirigenti e quadri
Articolo 32 - Premio di produttività dirigenti e quadri
Articolo 33 - Contratti per fasce d'età e per genere
Articolo 34 - Categoria A (Operatore Generico)
Articolo 35 - Categoria B (Operatore Qualificato)
Articolo 36 - Categoria C (Operatore Specializzato)
Articolo 37 - Categoria D (Impiegato)
Articolo 38 - Retribuzione categorie
Articolo 39 - Premio di produttività categorie
Articolo 40 - Documenti di assunzione
Articolo 41 - Assunzione del personale
Articolo 42 - Visite mediche
Articolo 43 - Periodo di prova
Articolo 44 - Orario di lavoro
Articolo 45 - Reperibilità
Articolo 46 - Mobilità interna
Articolo 47 - Banca ore
Articolo 48 - Lavoro supplementare/straordinario: ordinario, festivo, notturno
Articolo 49 - Indennità per servizio notturno o festivo
Articolo 50 - Mutamento di mansioni
Articolo 51 - Abiti di servizio
Articolo 52 - Quote associative
Articolo 53 - Aspettativa
Articolo 54 - Tredicesima mensilità

 

Articolo 55 - Missioni e trasferte
Articolo 56 - Riposo settimanale
Articolo 57 - Festività
Articolo 58 - Ferie
Articolo 59 - Diritto allo studio
Articolo 60 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Articolo 61 - Permessi e recuperi
Articolo 62 - Permessi straordinari
Articolo 63 - Assenze per malattia, infortunio e maternità
Articolo 64 - Assenza prolungata di malattia
Articolo 65 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Articolo 66 - Rapporti in azienda
Articolo 67 - Provvedimenti disciplinari
Articolo 68 - Patrocinio legale del dipendente per atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio
Articolo 69 - Cessazione del rapporto di lavoro
Articolo 70 - Licenziamenti
Articolo 71 - Fondo per la formazione
Articolo 72 - Risoluzione rapporto di lavoro: recesso del datore di lavoro
Articolo 73 - Risoluzione rapporto di lavoro: recesso del lavoratore
Articolo 74 - Preavviso
Articolo 75 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Articolo 76 - Morte del dipendente
Articolo 77 - Certificati di lavoro
Articolo 78 - Lavoratori invalidi
Articolo 79 - Portatori di handicap
Articolo 80 - Occupazione di lavoratori non appartenenti alla UE
Articolo 81 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
Articolo 82 - Rappresentanze sindacali
Articolo 83 - Assemblea
Articolo 84 - Permessi per cariche sindacali
Articolo 85 - Commissione di conciliazione paritetica nazionale
Articolo 86 - Composizione delle controversie in sede sindacale
Articolo 87 - Composizione e sede delle commissioni di conciliazione
Articolo 88 - Attivazione della procedura di conciliazione
Articolo 89 - Richiesta del tentativo di conciliazione
Articolo 90 - Convocazioni delle parti
Articolo 91 - Istruttoria
Articolo 92 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Articolo 93 - Risoluzione bonaria della controversia
Articolo 94 - Decisioni
Articolo 95 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Articolo 96 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Articolo 97 - Controversie collettive
Articolo 98 - Comitato pari opportunità
Articolo 99 - Cassa di assistenza sanitaria
Articolo 100 - Formazione professionale
Articolo 101 - Ente Bilaterale (scelta transitoria)
Articolo 102 - Organismo Paritetico Nazionale - OPN
Articolo 103 - Sicurezza sul lavoro
Articolo 104 - Contratto di apprendistato
Articolo 105 - Apprendistato professionalizzante
Articolo 106 - Lavoratori proveniente da altro CCNL
Articolo 107 - Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali
Articolo 108 - Start up
Articolo 109 - Disposizioni generali
Articolo 110 - Divieto di riproduzione


Contratto collettivo nazionale di lavoro per addetti delle aziende e delle cooperative agricole, agrituristiche e florovivaiste

Il giorno 24 settembre 2025 le parti sotto elencate si sono riunite presso la sede Ciu - Unionquadri in Piazza delle Muse n.8, in Roma (RM), per procedere, dopo opportune trattative, alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale per addetti delle aziende e delle cooperative agricole, agrituristiche e florovivaiste; per la parte datoriale: Uipa - Unione italiana professionalità in agricoltura con sede in Via Sicilia n°50 nella città di Roma (RM) […], Unidat - Unione italiana datori di lavoro con sede in Via Pellegrino Rossi, 91 nella città di Milano (MI) […], per la parte Sindacale: Seal- Sindacato europeo autonomo dei lavoratori con sede in Via Arena, 37 nella città di Caserta (CE) […], Ciu- Unionquadri Confederazione italiana unione delle professioni intellettuali con sede in Piazza delle Muse 8 nella città di Roma (RM) […], Fedal - Federazione autonoma del lavoro con sede in Viale Carlo Espinasse, 160 Milano (MI) […]

Articolo 1 - Premessa
Le parti contraenti sottoscrivono il presente CCNI per il personale con qualifica di operaio, impiegato, quadro e dirigente in conformità con quanto sancito dall' art. 2095 del c.c. e dalla legge 190/85.
Le Parti nel sottoscrivere il CCNI in oggetto si impegnano in nome e per conto dei propri associati e per i propri iscritti ad applicare e rispettare il presente CCNI che viene accettato per totale e incondizionata adesione in tutte le sue pagine.
Le Parti convergono che il presente CCNL sottoscritto e aperto alla firma per adesione da parte di tutte le Organizzazioni, Confederazioni e Federazioni autonome datoriali e dei lavoratori dipendenti del settore Agricoltura ed affini nonché a tutti i dipendenti delle cooperative agricole ed affini che lo ritenessero opportuno e che si impegnino a dare il massimo della diffusione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro presso le proprie basi associative ed iscritti.

Articolo 2 - Campo di applicazione
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro regola i rapporti di lavoro del personale dipendente delle diverse realtà operanti nell'ambito dell'agricoltura compresi tutti i dipendenti delle cooperative agricole, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'arti. 2135 del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
• le aziende ortofrutticole;
• le aziende oleicole;
• le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
• le aziende di allevamento di pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
• le aziende vitivinicole;
• le aziende funghicole;
• le aziende casearie;
• le aziende tabacchicole;
• le aziende faunistico-venatorie;
• le aziende agrituristiche;
• le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
• le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti.
Il presente contratto di lavoro è applicabile a tutte le imprese operanti in regime di fornitura e subfornitura.

Articolo 4 - Rimandi
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato in quanto applicabili.
I dipendenti devono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dall'azienda da cui dipendono, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.

Articolo 8 - Incontri informativi tra le parti
Gli incontri verranno effettuati a livello nazionale, regionale e provinciale sugli argomenti e questioni in appresso specificare.
- Livello nazionale
Annualmente gli Organismi nazionali di categoria del settore relativo alle diverse realtà operanti dell'agricoltura si confronteranno per verificare lo stato e le prospettive di sviluppo del settore.
In relazione alle leggi nazionali emanate, saranno discusse ed eventualmente approvate, e alle iniziative da intraprendere per favorire e incrementare lo sviluppo del settore agricoltura, nello specifico per ciò che attiene alle aziende agricole e florovivaiste o per le cooperative agricole.
- Livello regionale
Semestralmente, su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni regionali firmatarie del presente contratto si confronteranno in riferimento ai provvedimenti legislativi emanati regionalmente, discutendo ed eventualmente approvando iniziative che consentano di stipulare convenzioni con gli enti preposti per favorire credito agevolato.
- Livello territoriale
Il livello territoriale coincide con quello provinciale. Le Parti si incontreranno semestralmente per esaminare le prospettive economiche e il livello occupazionale territoriale.
Scopo di tali incontri saranno le problematiche relative alla formazione, alla riqualificazione con particolare attenzione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm.).

Articolo 10 - Contrattazione aziendale
In linea con i più recenti orientamenti governativi (art. 8 L. 148/2011), nonché con gli indirizzi delle più moderne relazioni industriali, le Parti firmatarie del presente CCNL intendono sostenere, anche per il tramite delle proprie organizzazioni territoriali, lo sviluppo della cosiddetta contrattazione di prossimità, quale strumento efficace e diretto, per il sostegno e la promozione dei diritti e doveri dei lavoratori e per innovare anche dal punto di vista qualitativo le retribuzioni, inquadramenti e mansioni adeguandoli ai mutamenti tecnologici e dell'organizzazione del lavoro presenti in azienda.
L'immediatezza dello strumento consente, infatti, una contrattazione più coerente con le specifiche contingenze aziendali nonché al contesto socio-economico territoriale in cui l'azienda si trovi ad operare. In sede di contrattazione aziendale verranno regolati:
• i criteri relativi:
1. ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi per l'incremento delle produttività e miglioramento della qualità del servizio;
2. alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;
3. alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare al personale;
4. alla progressione orizzontale del personale;
5. i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per l'adeguamento ai processi di innovazione.
• le linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
• implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi e della domanda di servizi;
• le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla legge;
• le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia;
• il regolamento per la fruizione del diritto allo studio;
• la verifica dell'utilizzo dell'istituto della pronta disponibilità e delle ore di lavoro straordinario;
• ogni altra materia espressamente demandata, dal presente Contratto.

Articolo 11 - Consiglio di sorveglianza
Le parti, in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 c. 62 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, e con l'obiettivo di rendere effettivi diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori intendono addivenire alla creazione di un Consiglio di Sorveglianza a livello aziendale, che presenti al contempo i lavoratori e l'azienda, demandato a gestire l'informazione e la consultazione dei lavoratori in merito alle scelte strategiche e ai piani aziendali, nonché riguardo alla situazione economico-finanziaria dell'azienda stessa senza peraltro alcuna sovrapposizione con la contrattazione decentrata.
Fermo restando le competenze proprie delle strutture, queste dovranno fornire al consiglio di sorveglianza ove dai su richiesto:
informazioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi;
informazioni riguardanti eventuali processi di ristrutturazione o riconversione delle strutture e le conseguenti problematiche occupazionali con particolare riguardo alla necessità di te di realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei lavoratori;
informazioni quantitative sull'andamento dell'utilizzo dei rapporti di lavoro.
Al fine di realizzare l'intento sopra enunciato e coerentemente con le norme che verranno emanate dal Governo in attuazione all'articolo 4 c.62 soprarichiamato, le Parti, si impegnano ad istituire una Commissione paritetica che individui le modalità di costituzione, funzionamento e coordinazione di tale organismo.

Articolo 24 - Norme speciali e divieti
Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzioni aziendali, purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente Contratto e, dagli altri vigenti. Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.
[…]

Articolo 27 - Responsabili e addetti servizio di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP)
Per effetto delle responsabilità assunte, sancite dal D.lgs. 81/2008 e ss. mm. che stabilisce i percorsi formativi obbligatori per l'acquisizione dei requisiti professionali per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, i lavoratori incaricati a ricoprire tale ruolo di "RSPP", e muniti dalla certificazione attestante l'espletamento dei relativi obblighi formativi, sono inquadrati con la qualifica di Quadro. Tale livello è previsto anche per le Cooperative operanti nel settore.

Articolo 42 - Visite mediche
Prima dell’assunzione in servizio l’azienda potrà accertare l’idoneità fisica del futuro dipendente e sottoporlo a visita medica da parte dei sanitari di fiducia o da organi sanitari pubblici, con spese a carico del datore di lavoro.
Successivamente all’assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali ulteriori accertamenti come da normativa vigente a carico del datore di lavoro.

Articolo 44 - Orario di lavoro
Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato per in 40 ore, da particolare di norma su sei giorni, e laddove la programmazione operativa dell'azienda del lavoro lo consenta, anche su cinque giorni.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall'azienda con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, d'intesa con le rappresentanze sindacali.

Articolo 45 - Reperibilità
La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione della pronta disponibilità deve avvenire in sede locale, previa verifica con le rappresentanze sindacali.
È caratterizzato da immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di rendersi disponibile nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato, mentre nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 57 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità, di norma, va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso[…]
L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può comunque avere durata inferiore alle 4 ore. Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.

Articolo 47 - Banca ore
È istituita la banca delle ore, attraverso l'accantonamento delle ore di lavoro straordinario previsto dal seguente CCNL.
L'accantonamento, per le ore dalla cinquantesima alla centocinquantesima, avverrà su formale richiesta del dipendente. La richiesta deve avvenire nel mese in cui si è svolta la prestazione di lavoro straordinario.
L'accantonamento delle ore di straordinario eccedenti le 150 (centocinquanta) avverrà in maniera automatica.
Le ore accantonate in banca ore resteranno a disposizione del dipendente per l'anno di maturazione e per quello successivo.
Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite dal dipendente come permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di minimo 4 ore, facendone richiesta con almeno quindici giorni di preavviso. Le richieste saranno accolte compatibilmente con le esigenze dell'azienda purché, per lo stesso periodo temporale, non ne siano state presentate per un numero lavoratori superiori al 10% del personale in servizio o anche da un solo dipendente nella realtà lavorative che occupano meno di 10 dipendenti.
In caso di richieste eccedenti il suddetto limite del 10% vale il criterio cronologico della presentazione delle domande.
I dipendenti esclusi hanno diritto a ripresentare la loro richiesta per un periodo diverso.
Le ore richieste e non godute per motivate esigenze organizzative, saranno pagate dalle aziende su richiesta dei dipendenti, solo nel caso in cui vengano opposti due rifiuti ad altrettante richieste formulate, rispettando i termini e il preavviso indicati.
Le parti firmatarie il presente CCNL si impegnano a verificare, dodici mesi dopo la stipula, l'effettivo andamento della banca delle ore.

Articolo 48 - Lavoro supplementare/straordinario: ordinario, festivo, notturno
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 150 ore annue individuali. Eventuale lavoro straordinario oltre le 150 ore e fino a 250 ore, sarà utilizzato, d'intesa con le Rappresentanze sindacali ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario non può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede di organizzazione del lavoro.
È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario ordinario settimanale fino alle 40 ore settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali.
[…]
Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 57 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare o straordinario deve essere richiesto e/o espressamente autorizzato dall'Organizzazione.
Per le ore che confluiscono nella banca delle ore, di cui all'articolo precedente, le rispettive maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario sono comunque retribuite con la busta paga del mese successivo a quello di riferimento.

Articolo 51 - Abiti di servizio
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'azienda.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro è inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori. Il dipendente deve conservare in buono stato le macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto al datore di lavoro di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]

Articolo 56 - Riposo settimanale
Tutti i dipendenti hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente coincide con la domenica.
Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerato come un normale giorno di lavoro e la prestazione sarà retribuita secondo quanto previsto agli art. 30 e 38 del presente CCNL.
Il riposo settimanale è irrinunciabile. In caso di operatori turnisti, è considerata di riposo la giornata successiva a quella dello smonto dal turno.

Articolo 61 - Permessi e recuperi
Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di trentasei ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti del presente CCNL.
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'azienda provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

Articolo 63 - Assenze per malattia, infortunio e maternità
In caso di assenza per malattia e infortunio il dipendente deve informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno di servizio, l'azienda secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attenzione di malattia entro due giorni dalla data di rilascio.
L'infortunio sul lavoro (anche in itinere) riconosciuto dall'INAIL, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge previste.
[…]

Articolo 65 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azienda nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando raccogliendo le dovute testimonianze.
[…]
Al lavoratore sarà conservato il posto:
in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge
in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definito da parte dell'Istituto Assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[…]

Articolo 66 - Rapporti in azienda
I rapporti tra lavoratori, tutti livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza educazione. In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione ed urbanità.
Verranno evitati comportamenti inopportuni e offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla commissione nazionale per le varie opportunità.
Il prestatore di lavoro dipende gerarchicamente dal datore di lavoro, che è il capo dell'impresa (art. 2086 cc). Egli deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuto, dall'interesse della impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina di lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende.
[…]
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto a osservare le disposizioni. Il datore di lavoro informerà i dipendenti sulla propria organizzazione tecnica e disciplinare.
L'azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessanti i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
Il lavoratore deve osservare l'orario di lavoro e adempiere alla formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza, con espresso divieto di fare variazioni o cancellature sulla scheda, di ritirare quella di un altro lavoratore o di tentare in qualsiasi modo di alterare le indicazioni dell'orologio controllo, nonché di compiere volontariamente movimenti irregolari delle medaglie.
[…]
Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente Contratto, nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
[…] Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi articoli 67 e seguenti daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 70.

Articolo 67 - Provvedimenti disciplinari
[…] Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione di seguenti provvedimenti:
Richiamo verbale;
Richiamo scritto;
Multa non superiore all'importo di 2 ore nella retribuzione;
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 7 giorni.
Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
• Non si presenta al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione così come disciplinato nel presente CCNL o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
• Ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
• Commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
• Non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
• Ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dall'azienda;
• Compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
• Tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i volontari, gli associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi delle persone;
[…]
• Ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale.
Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
• Nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
• Assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente e/o seguente alle festività ed alle ferie;
• Recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di tre anni dall'applicazione della prima sanzione;
• Assenze per simulata malattia;
• Introduzione sul posto di lavoro di persone estranee senza regolare permesso dell'Organizzazione;
• Abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
• Alteri o falsifichi le registrazioni della presenza propria o di altri dipendenti;
[…]
• Per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
[…]
• Accertamento di uso prolungato di sostanze stupefacenti e/o alcoliche che pregiudichi lo svolgimento delle proprie mansioni;
• Accertate molestie di carattere sessuale anche al di fuori dell'orario di lavoro;
• Per atti di libidine commessi nell'ambito dell'azienda.
È facoltà dell'azienda provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo ma non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6.

Articolo 70 - Licenziamenti
Fermo restando l'ambito d'applicazione della legge n. 604/1966, come modificata dall' arti. 18 della L. n. 300/1970 e dalla L. n. 108/1990, l'azienda può procedere al licenziamento del dipendente:
1. Per riduzione del personale;
2. Per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, per un notevole inadempimento degli obblighi, ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3. Per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali ad esempio, quelli indicati:
- insubordinazione od offese gravi verso i superiori;
- furto, frode, danneggiamento volontario od oltre reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
- qualsiasi atto volontario che possa compromettere la sicurezza, l'incolumità del personale, del pubblico, che determini danneggiamento grave agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali.
[…]

Articolo 78 - Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, i datori di lavoro, in ragione delle opportunità professionali che potranno manifestarsi, sono impegnati a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 79 - Portatori di handicap
Le aziende operanti nel settore dell'agricoltura favoriranno, in ragione alle opportunità lavorative che potranno manifestarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per tali finalità, i singoli datori di lavoro ricercheranno:
a) compatibilmente con le esigenze lavorative, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoposi a progetti terapeutico-riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoposti a un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture sanitarie pubbliche;
b) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi.
L'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge.

Articolo 80 - Occupazione di lavoratori non appartenenti alla UE
Sarà concordata apposita modalità per favorire l'inserimento nel settore sanitario di lavoratori extracomunitari, le Parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso l'Ente Bilaterale, in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.

Articolo 81 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
La tutela della salute e l'ambiente di lavoro, nonché la formazione sarà demandato all'Ente Bilaterale costituito tra le parti firmatarie del presente CCNL, in attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 81/2008.
La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso dalle parti firmatarie, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Coerentemente con questo obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST) collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative.
Il datore di lavoro all'interno dell'azienda, oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto consultando gli RLS o gli RLST ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione di protezione, ad effettuare la valutazione di rischi, ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.
In particolare provvede che i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all'organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza.
In relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratoti, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
Provvede che ciascun lavoratore, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
Informa periodicamente i lavoratori, di norma semestralmente, previa consultazione con gli RLS o con gli RLST attraverso gli strumenti interni utilizzati (mail, comunicazioni cartacee, ecc..) circa i temi della salute e sicurezza con particolare riferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti, alle misure di prevenzione nonché alle problematiche emerse negli incontri periodici con gli stessi RLS o con gli RLST. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istituzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono:
- osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva e individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, le sostanze e i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze dei macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza, prevenzione, adoperandosi direttamente in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilità per eliminare o ridurre tali pericoli informando il RLS o il RLST.
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
- eleggere i propri RLS;
- verificare, mediante il RLS o gli RLST l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- ricevere un'adeguata formazione ed informazione in materia di salute e sicurezza con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
- ricevere informazioni dal medico curante competente sul significato e sui risultati gli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato, anche allontanandosi dal posto di lavoro, essendo nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.
In ogni unità produttiva sono istituiti:
- il documento di valutazione dei rischi contente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- il registro dei mancati infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente i dati del lavoratore, la mansione e le possibili cause;
- la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato dalla sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale. Nella cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta. È inoltre istituito secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l'attività svolta dai lavoratori, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l'esposizione ed il grado della stessa.
In tutte le aziende, o unità produttive, viene eletto il RLS; ove questo non sia possibile, data la dimensione dell'Azienda, l'Organizzazione Sindacale firmataria il presente CCNL fornirà alla parte datoriale un elenco di nominativi che si renderanno disponibili a partecipare il ruolo di Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza a livello territoriale, di seguito denominati RLST come previsto dalla legislazione in materia.
- Agli RLS o agli RLST sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso nei luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità vigenti.
- Il datore di lavoro è tenuto a consegnare gli RLS o agli RLST su richiesta scritta degli stessi, copia del documento di valutazione dei rischi, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna. Gli RLS o gli RLST né faranno un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti rispettando il segreto industriale e il dovere di privacy relativi ai dati sanitari dei lavoratori.
Il RLS o RLST può richiedere la convocazione di apposita riunione oltre che per casi gravi e motivate situazioni di rischio, anche qualora ritenga che le misure di prevenzione o protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d'accordo sulla necessità di procedere a verifiche potranno valutare di affidare ad Istituti od Enti qualificati, scelti di comune accordo, le indagini che si ritenessero necessarie. Gli oneri derivanti da tale rivelazione sono ad esclusivo carico delle aziende.
I permessi retribuiti ad ogni RLS sono di 50 ore annue nelle unità produttive fino a 100 dipendenti e a 70 ore annue nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti.
Le parti concorderanno progetti formativi per gli RLS e per gli RLST quantitativamente più ampi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente utilizzando lo strumento formativo messo a disposizione nell'Ente Bilaterale. Si autorizza la formazione e l'aggiornamento del Rappresentante dei Lavoratori in materia di sicurezza (RLS) in modalità e-learning.

Articolo 82 - Rappresentanze sindacali
1. La Rappresentanza Sindacale nei luoghi di lavoro è costituita dalle rappresentanze sindacali unitarie RSU e dalle rappresentanze sindacali aziendali RSA.
2. Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU e/o dalle RSA e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
3. Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convolte dalle Organizzazioni firmatarie.

Articolo 83 - Assemblea
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300/70, i dipendenti hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue indette dalle RSU e/o RSA e 5 ore annue indette singolarmente o congiunte delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
2. Le aziende dovranno destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'articolo 25 dello statuto dei lavoratori.
3. Le riunioni possono riguardare la generalità dei dipendenti, o gruppi di essi, e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 87.
4. Della convenzione della riunione deve essere data notizia alla propria Organizzazione aziendale tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto.
5. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utente.
6. Le assemblee dovranno svolgersi nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.

Articolo 98 - Comitato pari opportunità
Ai fini di una piena puntuale applicazione della legge 125/91 e s.s. m.m. le parti si impegnano a costituire a livello nazionale il comitato per le pari opportunità tra uomo e donna composto da due componenti per l'Organizzazione sindacale firmatarie del presente contratto collettivo, designato dalle rispettive segreterie Nazionali nell'ambito delle strutture sindacali di categoria e della Rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori e da componenti designati da parte aziendale, tra le quali individuare la figura con funzioni di presidente. Possono inoltre essere istituiti comitati per le pari opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali avente dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.
La parte datoriale assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonché appositi finanziamenti a sostegno delle loro attività. Le finalità del comitato per le pari opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla legge di riferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal comitato nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna da istituire entro sei mesi dalla data della stipula del presente CCNL.
L'Ente bilaterale potrà finanziare specifici progetti istituiti a livello di singola organizzazione, o locale o nazionale.
I principali compiti riguardano:
• esaminare il rapporto biennale sulla situazione dell'occupazione maschile e femminile di cui all'art. 9 L. 125/1991, ferma restando la presentazione dello stesso alla Rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori, in occasione di apposito incontro; 
• studiare la fattibilità di proposte di azioni positive e di interventi atti a diffondere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità, nonché a promuoverne la realizzazione;
• proporre iniziative per facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
• prevenire forme di molestie o di comportamento indesiderato come quelli connessi alla razza, sesso o ad altre caratteristiche personali dei dipendenti, che abbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti;
• seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
• predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla L. n. 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti;
• esaminare le eventuali controversie di carattere collettivo circa l'applicazione in azienda dei principi di parità, di cui alle leggi vigenti, con l'obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione al fine di evitare il ricordo ad altre forme di tutela.
In relazione a quest'ultimo punto, si affronteranno in questa sede anche su segnalazione della rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori, eventuali problemi con l'obiettivo di esaminare la questione tempestivamente e ricercare una proposta di soluzione entro 15 giorni.

Articolo 101 - Ente Bilaterale (scelta transitoria)
In attesa che sia completata la costituzione di un ente bilaterale in attuazione di quanto previsto nel presente CCNL, le parti concordano di dover procedere entro il termine dei sei mesi alla sottoscrizione del presente CCNL all'identificazione di un ente bilaterale di riferimento per l'erogazione dei servizi welfare.
Le parti si impegnano a costituire un Ente Bilaterale entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, i cui compiti riguarderanno:
• contrattazione e vertenzialità
• formazione professionale
• gestione della cassa per l'assistenza della malattia e prestazione accessorie
• tutti i compiti che le parti contraenti gli assegneranno con successivi accordi nell'ambito della bilateralità.
In maniera esemplificativa potrà quindi avere le seguenti funzioni:
a) istituzione di un osservatorio con il compito di effettuare analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine, l'osservatorio dovrà rilevare:
• la situazione occupazionale della categoria;
• le retribuzioni medie di fatto;
• il livello di applicazione del CCNL nei territori;
• il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori immigrati;
• la situazione previdenziale e assistenziale della categoria;
• i fabbisogni formativi;
• le analisi e le proposte in materia di sicurezza;
b) promozione ai vari livelli iniziative in materia di formazione, qualificazione professionale e certificazione delle competenze, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.
L'ente potrà gestire vari fondi:
• Fondo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
• fondo per la formazione professionale;
• fondo integrativo del credito;
• altri fondi che si riterrà opportuno promuovere.
Ai fini della esplicazione dell'attività dell'ente e dei vari fondi finalizzati alle erogazioni di prestazioni e servizi ai lavoratori e ai datori di lavoro, si concorda che datori di lavoro e prestatori di lavoro versino mensilmente all'ente una quota ripartita tra lavoratori e datori di lavoro di cui si stabilirà successivamente la misura.
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote a carico dei propri dipendenti; l'importo complessivo potrà essere versato all'Inps secondo le modalità complessive stabilite da un accordo tra l'istituto e l'ente bilaterale.
I datori di lavoro che non verseranno la quota non potranno avvalersi del presente CCNL.

Articolo 102 - Organismo Paritetico Nazionale - OPN
La parti si impegnano a costituire all'interno dell'Ente Bilaterali, un Organismo Paritetico Nazionale formato da un numero di membri pari nominati in parti uguali dalle organizzazioni sindacali e datoriali fino ad un massimo di 6 ciascuno.
Il suddetto Organismo Paritetico Nazionale opererà in piena autonomia funzionale rispetto agli Enti Bilaterali. L'OPN per la Sicurezza sul Lavoro ha i seguenti compiti:
• promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività complementari per i componenti degli OPR;
• promuovere la costituzione degli Organismi Paritetici Regionali e coordinarne l'attività;
• verificare l'avvenuta costituzione degli Organismi Paritetici Regionali;
• elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del Lavoro e della Sanità;
• promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa; 
• promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla U.E. e di Enti pubblici e privati nazionali;
• favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell'U.E. e nazionali;
• valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;
• ricevere dagli organismi paritetici regionali l'elenco dei nominativi dei rappresentanti per la sicurezza.

Articolo 103 - Sicurezza sul lavoro
Le parti concordano nell'identificare quale organismo paritetico di riferimento per la formazione in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro l'Organismo denominato EBAFOS, già regolarmente costituito con codice fiscale numero ***.

Articolo 104 - Contratto di apprendistato
Le parti convengono che il contratto di apprendistato rappresenta uno strumento privilegiato di ingresso nel mondo del lavoro finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani e a costituire professionalità da inserire nell'azienda.
Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Articolo 105 - Apprendistato professionalizzante
L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionali.
o Limiti di età
Con tale tipologia contrattuale possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni compiuti nonché giovani che abbiano compiuti i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge n. 53 del 28 marzo 2003.
o Proporzione numerica
Il numero complessivo di apprendisti che il datore di lavoro con 10 o più dipendenti potrà assumere, anche per il tramite di un'agenzia di somministrazione di lavoro, non potrà superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Per i lavoratori con meno di 10 dipendenti il rapporto numerico sarà quello di 1/1 e, pertanto, non si potrà superare del 100% di assunzioni di apprendisti rispetto alle maestranze specializzate e qualificate.
o Assunzione
Il contratto di apprendistato professionale dovrà essere stipulato in forma scritta contenente le seguenti indicazione:
la prestazione oggetto del contratto, con specificazione delle mansioni affidate;
il periodo di prova;
il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale;
la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto;
la durata del periodo di apprendistato;
il piano formativo individuale;
ogni altra indicazione contrattuale utile.
o Periodo di prova […]
o Riconoscimento di precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso il nuovo, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
o Tutor
È necessaria la presenza di un Tutor interno che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa ed avrà il compito di seguire l'attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato.
Il nominativo del Tutor dovrà essere indicato nel contratto di apprendistato. In tale ultima ipotesi il soggetto sarà necessariamente un soggetto che ricopra la qualifica professionale individuata nel piano formativo e che possieda competenze adeguate ed un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. Il tutor può essere il datore di lavoro.
o Disciplina del rapporto
Per la disciplina delle ferie trova applicazione l'art. 58 ("Ferie") del presente CCNL.
In caso di sospensione del rapporto di apprendistato per i periodi superiori a 30 giorni per malattia, infortunio sul lavoro o altre cause di sospensione involontaria, il periodo di apprendistato potrà essere prorogato con il conseguente posticipo dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova data di scadenza del contratto di apprendistato.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili ai fini degli istituti di legge e contrattuali.
La durata massima dell'apprendistato è fissata in 36 mesi.
Qualora, al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti di legge e di contratto. L'apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo d'apprendistato, al trattamento normativo dei lavoratori di pari qualifica per la quale egli compie tirocinio.
o Formazione
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro e sono quindi retribuite. Eventuale formazione esterna all'orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione oraria dell'apprendista.
Le parti stabiliscono di utilizzare uno schema di piano che, oltre ad individuare i contraenti le parti, conto delle esperienze formative, degli aspetti normativi che interessano lo specifico rapporto, l'individuazione di un tutor ed i contenuti formativi. Per quanto sopra si rimanda integralmente al Piano Formativo (allegato). Nei confronti di ciascun apprendista il datore di lavoro dovrà erogare una formazione congrua, interna o esterna all'azienda, comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato-Regioni in vigore, di 120 ore retribuite, finalizzata al conseguimento della qualificazione professionale prevista, ridotte ad 80 ore annue ove l'apprendista sia in possesso di titolo di studio post obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, action learning, visite aziendali.
La formazione potrà essere effettuata presso l'Ente Nazionale Bilaterale o anche avvalendosi di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere.
o Tutor/referente aziendale
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente aziendale indicato del PFI, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza. Il tutor/referente aziendale, gestisce l'accoglienza del contesto lavorativo e favorisce l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del PFI, verifica la progressione dell'apprendimento e attesta, anche ai fini della normativa vigente in materia, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, ai sensi della normativa vigente.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne e/o esterne all'azienda. 
o Retribuzione […]
o Rinvio di legge
Per tutto quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente CCNL in materia di apprendistato di rimanda.

Articolo 109 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti. I lavoratori devono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni dal datore di lavoro sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.