Cassazione Penale, Sez. 4, 29 settembre 2025, n. 32255 - Tre infortuni a causa della modifica di un macchinario volta a velocizzare l'operazione di inscatolamento del prodotto da consegnare con urgenza



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia - Relatore

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere

Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sui ricorsi proposti da

A.A. nato a C il (Omissis)

B.B. nato a M il (Omissis)

avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;

udito il Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per B.B. per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; per A.A. per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore di B.B., Avv. Pietro Mario Vimercati in sost. dell'Avv. Stefano Fagetti, che ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento;

uditi i difensori di A.A., Avv. Lorenzo Nicolò Meazza e Avv. Lino Guarnieri, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto


1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 15 febbraio 2024 il Tribunale di Como aveva dichiarato B.B. e A.A. responsabili del reato di cui agli artt. 113, 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen. in relazione all'art. 583, comma 1, nn.1 e 2, cod. pen. e all'art. 2087 cod. civ. perché, il primo, nella qualità di delegato in materia antinfortunistica con procura dal 3 agosto 2017 e, il secondo, nella qualità di dirigente di fatto e progettista della Cosmint Spa, in cooperazione tra loro, avevano cagionato lesioni personali gravi alla dipendente C.C., al dipendente della società di somministrazione lavoro Randstad Italia Spa D.D. e alla dipendente della C.L.M. (Società Cooperativa di Lavoro Multifunzionale) E.E. per colpa generica e inosservanza di norme in materia di infortuni sul lavoro. In particolare, a B.B. si imputava la violazione degli artt. 70, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per aver messo a disposizione delle maestranze, e quindi anche di C.C., attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto; a A.A. si imputava la violazione dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 81 in quanto, in qualità di progettista, non aveva rispettato i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza del lavoro; sia al B.B. che al A.A. si imputava la violazione dell'art. 71, comma 2, D.Lgs. n. 81 per non aver preso in considerazione i rischi derivanti dalla scelta delle attrezzature di lavoro con riguardo all'infortunio occorso ad C.C. in O il 12 dicembre 2017 e con riguardo agli infortuni occorsi a D.D. e a E.E. in O il 13 dicembre 2017; a B.B. si imputava, con riferimento alle persone offese D.D. e E.E., anche la violazione dell'art. 70, comma 1, e dell'art. 18, comma 1 lett. h), D.Lgs. 81 in quanto, nonostante alle ore 16 00 del giorno precedente si fosse verificato un infortunio analogo, non aveva dato apposite istruzioni affinché i lavoratori abbandonassero il posto di lavoro o comunque la zona pericolosa.

Con l'aggravante di cui all'art. 590, commi 2 e 3, cod. pen. in relazione all'art. 583, comma 1 n. 1, cod. pen. e, per il solo B.B., con l'aggravante di cui all' art. 61, comma 1 n. 3 cod. pen.

2. All'esito del dibattimento il giudice di merito ha, in primo luogo, individuato la posizione di garanzia di B.B., quale datore di lavoro e delegato in materia di sicurezza della Cosmint Spa con procura del 3 agosto 2017, e la posizione di garanzia di A.A., quale dirigente di fatto e progettista della Cosmint in base al principio di effettività in quanto, benché A.A. non fosse superiore diretto degli infortunati e non fosse assunto alle dipendenze di Cosmint al momento dei fatti, avendo formalmente un ruolo di consulente per conto di un'impresa esterna che si occupava della manutenzione, risulta aver in concreto organizzato l'attività lavorativa relativa al funzionamento della linea 56.

2.1. Con riguardo alla dinamica dell'infortunio, dalla testimonianza del funzionario in servizio presso l'ATS di Como è emerso che la linea n. 56 è una linea per il riempimento e l'inscatolamento di deodoranti roll-on che dal flacone vuoto conduce all'inscatolamento del prodotto; all'epoca dei fatti era una linea in fase di avviamento in quanto mancava l'ultima macchina della linea, ossia la cartonatrice, che avrebbe permesso l'inserimento automatico dei roll-on, già inscatolati singolarmente, in un imballo secondario più grande; poiché la linea si interrompeva all'altezza del nastro trasportatore che avrebbe dovuto condurre i deodoranti all'interno dell'ultima macchina, era stato posizionato al posto della cartonatrice automatica un tavolino per consentire l'inscatolamento manuale; e, considerato che il tavolino aveva un'altezza inferiore di circa 7-10 centimetri rispetto al nastro trasportatore, era stato costruito e installato un invito metallico che consentiva al deodorante, giunto alla fine del nastro trasportatore, di scivolare sul tavolino; l'incorporazione dell'invito metallico sull'ultimo nastro era stata eseguita senza alcuna valutazione dei possibili rischi a seguito della modifica del macchinario, nonostante l'invito metallico non fosse parte del nastro trasportatore e fosse di materiale completamente diverso ed estraneo.

2.2. In data 12 dicembre 2017 la lavoratrice C.C., dipendente della Cosmint da 18 anni, era stata spostata alle ore 15 00 sulla linea 56, perché vi era la necessità di confezionare in fretta i deodoranti per consegnarli a un cliente; la lavoratrice si era accorta che alcuni colleghi non stavano confezionando i deodoranti in modo corretto e, mentre spiegava loro come fare, alcuni flaconi si erano accumulati in fondo al nastro; la C.C. aveva spostato i flaconi per evitarne l'accumulo, ma la mano le era rimasta incastrata tra il nastro trasportatore e l'invito metallico; il giorno successivo la lavoratrice E.E., assunta dalla Cooperativa C.L.M., che l'aveva mandata a lavorare presso la Cosmint, aveva riportato analoghe lesioni alle dita in quanto rimaste incastrate tra il nastro e il tavolino e, in quel frangente, D.D., assegnato a lavorare presso la Cosmint con contratto di somministrazione con la Randstad Italia in qualità di coordinatore della linea 56, nel soccorrere la lavoratrice E.E. aveva riportato analoghe lesioni in corrispondenza del medesimo nastro trasportatore, installato per velocizzare il lavoro.

3. B.B. propone ricorso censurando la sentenza, con il primo motivo, per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello attribuito al ricorrente condotte attive od omissive travisando i fatti risultanti dagli atti processuali, in parte richiamati nella stessa sentenza. Secondo la difesa, la Corte ha affermato apoditticamente che il B.B. avrebbe dato l'ordine di realizzare l'invito metallico per far partire la linea 56, avrebbe dato l'ordine di far partire la medesima linea e di farla ripartire la sera del 12 dicembre dopo l'infortunio della C.C., mentre il B.B. aveva dato l'ordine di non farla ripartire. I giudici di appello hanno utilizzato alcune risultanze dibattimentali per trarne informazioni inesistenti, omettendo di valutare altre informazioni emerse dalle deposizioni. Il travisamento del fatto risulta da alcuni passaggi della motivazione della Corte, che riferisce fatti incompatibili con il decisum e, in particolare, che furono A.A. e J.J. a dare l'ordine di realizzare l'invito metallico, che B.B. non era presente in reparto quando si fece male la C.C. e che il B.B. era assolutamente contrario a far ripartire la linea e diede ordine di tenerla ferma sino a che non fosse stata messa in sicurezza. Le conclusioni della Corte sono in piena contraddizione col fatto emerso da altre risultanze probatorie, segnatamente le dichiarazioni delle persone offese, di F.F. e di G.G., attestanti che il B.B. non fosse presente al momento degli infortuni, di H.H., da cui emergeva che B.B. avesse dato l'ordine tassativo di non far ripartire la linea sino a che non fosse stata messa in sicurezza, circostanza confermata da I.I.; lo stesso coimputato A.A. non ha affermato che l'ordine di fare l'invito metallico e di far partire la linea provenisse dal B.B. J.J., responsabile dell'assemblamento delle linee, ha riferito di aver detto di preparare il nastro per far partire la produzione con la linea 56 con la modalità di confezionamento manuale. Da tali risultanze processuali emerge come il B.B. non avesse dato l'ordine di predisporre l'invito metallico, né l'ordine di far partire la linea 56, né quello di farla ripartire la sera del 12 dicembre 2017; il ricorrente nemmeno sapeva che la linea fosse stata fatta ripartire. La Corte ha radicalmente travisato il fatto genetico della responsabilità penale del B.B., imputandogli condotte che non hanno alcun riscontro nelle emergenze processuali.

Con il secondo motivo, deduce mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle contravvenzioni contestate nel capo di imputazione. Si è imputato a B.B. di aver violato l'art. 71, comma 2, D.Lgs. n. 81 per non aver preso in considerazione i rischi derivanti da interferenze con attrezzature già in uso; inoltre, con riferimento all'infortunio E.E., gli si imputa la violazione dell'art. 18, comma 1 lett. h), D.Lgs. n. 81 perché, nonostante l'infortunio C.C. del giorno precedente, non avrebbe dato disposizioni affinché venissero abbandonati il posto di lavoro e la linea; si è imputata al B.B. anche la violazione dell'art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 81 per non aver cooperato con la C.L.M. per attivare le misure di sicurezza volte a prevenire i rischi da interferenze. Su tali violazioni la Corte ha omesso ogni motivazione e ha omesso di esaminare le doglianze dell'appellante concernenti i seguenti rilievi i rischi che avevano dato causa agli infortuni erano rischi di trascinamento, schiacciamento e cesoiamento attinenti all'uso dell'attrezzature di lavoro, ossia rischi generati dalle parti meccaniche delle linee di produzione ed esistenti su tutte le linee a prescindere da come vengono assemblate, per cui non si rinvenivano rischi nuovi, diversi e ulteriori derivanti dall'assemblamento della linea che avrebbero dovuto essere valutati a parte; i rischi legati ad attrezzature di lavoro, alle parti meccaniche, erano pacificamente considerati e valutati nel DVR in atti e tra Cosmint e C.L.M. vi era un DUVRI che stimava tutti i rischi, ivi compresi quelli da interferenza. La Corte ha condannato l'imputato senza motivare su quali presupposti fosse configurabile l'elemento soggettivo della colpa.

Con il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 42 e 43 cod. pen. per avere omesso la Corte di verificare in concreto la sussistenza della colpa. Secondo la difesa, la colpa è stata dedotta implicitamente dalla posizione di garanzia attribuita a B.B. come delegato alla sicurezza, dando per scontato alla stregua della sola posizione di garanzia tale elemento senza evidenziarne il fondamento.

Con il quarto motivo deduce erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen. per avere omesso di verificare la cosiddetta causalità della colpa. Il giudizio controfattuale avrebbe dovuto indurre la Corte di appello, si assume, ad accertare che, data la concatenazione causale e abnorme di più comportamenti di soggetti diversi dal B.B., anche se il B.B. avesse rispettato le norme cautelari, non potendo controllare fisicamente e continuativamente l'operato di altri soggetti, competenti ed egualmente responsabili per le loro mansioni, gli eventi lesivi si sarebbero verificati ugualmente.

Con il quinto motivo deduce erronea applicazione dell'art. 61, comma 1 n. 3), cod. pen. per avere la Corte erroneamente riconosciuto l'aggravante della colpa cosciente. Fermo il travisamento sul presupposto fattuale, secondo il quale il B.B. non avrebbe fermato la produzione, la sentenza è secondo la difesa censurabile perché la colpa cosciente sussiste solo nel caso in cui sia dimostrato che il soggetto ha previsto in concreto il verificarsi dell'evento. Nel caso concreto, la Corte non ha accertato che il B.B. avesse previsto in concreto l'evento lesivo limitandosi ad affermare un'astratta, generica e non circostanziata previsione dell'evento. Il B.B., anzi, riteneva di avere escluso il verificarsi dell'evento lesivo, avendo disposto il fermo-macchina sino a che non fosse stata messa in sicurezza.

4. A.A. propone ricorso censurando la sentenza con unico, articolato, motivo per violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 2, 22, 299 D.Lgs. n. 81/2008, dell'art. 40 cod. pen., dell'art. 27 Cost., nonché per contraddittorietà e illogicità della motivazione. La difesa, richiamando il tenore dell'art. 22 D.Lgs. n. 81, evidenzia come la qualifica di progettista presupponga la sussistenza di un ruolo decisionale e creativo nella progettazione dell'opera o del macchinario, unitamente all'autonomia tecnica e gestionale nel concepire le soluzioni tecniche adottate, sottolineando come i giudici di merito abbiano trascurato di chiarire quali fossero gli indici rivelatori della qualifica di progettista del A.A. Contrariamente a quanto effettivamente dichiarato da quest'ultimo, il Tribunale ha ritenuto che egli avesse confermato di aver progettato l'invito metallico, mentre il ricorrente aveva riferito non trattarsi di un progetto ingegneristico formalizzato ma di una soluzione pratica richiesta dalla società. Non risulta, si assume, che siano stati redatti un progetto ufficiale con specifiche tecniche dettagliate o disegni firmati da un progettista abilitato, trattandosi di soluzione costruita in modo artigianale volta a realizzare una modifica temporanea. Lo stesso A.A. ha dichiarato esplicitamente di non essere un progettista né un dirigente, ma di aver svolto attività di consulente esterno, privo di potere autonomo decisionale sulle modifiche delle linee produttive. Secondo la testimonianza dell'ing. J.J., la Cosmint Spa aveva ordinato la modifica e A.A. aveva ricevuto le istruzioni per implementarla. Quest'ultimo aveva invitato un manutentore della Sarma Impianti a creare e montare l'invito metallico. Secondo la difesa, il ricorrente non ha ideato il progetto, non ha preso parte alla decisione della installazione né ha realizzato fisicamente l'intervento e non aveva il potere di gestire o programmare la produzione, lavorando come consulente esterno per conto di Sarma Impianti, quale consulente tecnico di automazione industriale. Inoltre, non risulta accertato se l'istallazione dell'invito metallico potesse qualificarsi come vero e proprio progetto, derivandone un'errata individuazione della posizione di garanzia del A.A.

Con riguardo alla posizione di garanzia del A.A. in qualità di dirigente di fatto, la sentenza impugnata è manifestamente illogica laddove sostiene che la prova della qualifica di dirigente di fatto del A.A. si evince dal fatto che quest'ultimo, nella notte fra l'11 e il 12 dicembre, avesse dato l'indicazione di non avviare la linea 56. Tale illogicità deriva dal fatto che la richiesta di stop dell'impianto proveniente dal A.A. non fu percepita quale ordine, anche perché il funzionamento o meno della linea dipendeva dall'ufficio programmazione, come riferito dalla coordinatrice del personale. Ulteriore illogicità si desume dal fatto che l'impianto, fermato dietro indicazione del A.A., sia stato successivamente azionato su direttiva di altri sulla base della programmazione del macchinario impostata dalla società, a dimostrazione del fatto che il A.A. non avesse alcun potere decisionale e che tra le sue condotte e gli eventi contestati si è interposta una circostanza indipendente dalla sua volontà, ossia la riattivazione dell'impianto.

Nel ricorso si menzionano gli esiti dell'istruttoria in quanto indicativi del fatto che il A.A. non fosse un dirigente, trattandosi di soggetto legato da un rapporto di consulenza in base a un contratto scritto della durata di 24 giorni, dal 4 al 28 dicembre 2017. Risulta, in altre parole, manifestamente illogico il ragionamento che non ha individuato gli indici della posizione dirigenziale attribuita al A.A.

5. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 D.L. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, D.L. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
 

Diritto


1. Elemento fattuale che connota il caso concreto, emerso dalle conformi sentenze di merito, è l'avvenuta modifica di un macchinario, funzionale a velocizzare l'operazione di inscatolamento del prodotto da consegnare con urgenza a un cliente. In concomitanza con tale modifica si sono verificati i tre infortuni, caratterizzati da identica dinamica, che hanno comportato lo schiacciamento della mano di tre lavoratori nello spazio insistente tra il nastro trasportatore e l'invito metallico improvvidamente installato per convogliare i prodotti su un tavolo, ove avrebbero dovuto essere inscatolati manualmente.

Ricorso di B.B.

2. Con il primo motivo di ricorso, deduce il travisamento del fatto, asserendo di non aver dato l'ordine di predisporre l'invito metallico, né l'ordine di far partire la linea 56, né quello di farla ripartire la sera del 12 dicembre 2017; il ricorrente, si assume, nemmeno sapeva che la linea fosse stata fatta ripartire.

Si tratta di un motivo inammissibile in quanto tendente a ottenere una nuova, diversa, e più favorevole per il ricorrente, lettura delle emergenze istruttorie.

In primo luogo, non risulta esservi contraddittorietà motivazionale laddove i giudici di merito hanno ricondotto al B.B. la scelta gestionale di adibire i lavoratori a un macchinario privo di adeguati presidi antinfortunistici e, al contempo, hanno ricondotto ad altri soggetti la decisione in merito alle modalità tecniche con le quali adattare il macchinario oppure hanno escluso che il B.B. fosse presente al momento dell'infortunio della lavoratrice C.C., non trattandosi di emergenze istruttorie idonee a escludere i poteri gestionali e decisionali coerenti con il ruolo di vertice di tale imputato.

Con riguardo, poi, alla volontà del B.B. di tenere ferma la linea 56 fino alla sua messa a norma, la Corte territoriale ha ampiamente esaminato la prova testimoniale sul punto (pag.14), raffrontandola con le dichiarazioni, ritenute con ragionamento non illogico più attendibili, di coloro che avevano ricondotto al B.B. il potere di far partire la linea 56 tanto prima dell'infortunio del 12 dicembre quanto nel pomeriggio dello stesso giorno, dopo l'infortunio.

Deve, a tal proposito, sottolinearsi che un dato acquisito nel corso della prova testimoniale, riportato nella sentenza di primo grado, è che C.C. era stata adibita nel pomeriggio del 12 dicembre alla linea 56, provenendo da altro reparto, perché il lavoro doveva essere svolto in fretta e che, nel medesimo contesto, il caporeparto H.H. aveva dato l'ordine di proseguire con la lavorazione e trovare una sostituta (pagg. 16-17 primo grado). Altro dato acquisito dai giudici di merito sulla base della prova testimoniale è che il A.A. "era sempre presente, controllava la velocità delle macchine e la sicurezza dei macchinari"; la teste C.C. ha precisato che "A.A. cercava di velocizzare la produzione, perché gli mettevano fretta". Altro lavoratore infortunato, D.D., ha precisato che il "nastro aveva una funzione di velocizzare il lavoro". Inoltre, è un dato pacifico che i lavoratori E.E. e D.D. siano stati adibiti a lavorare alla linea 56 il giorno immediatamente successivo all'infortunio occorso alla lavoratrice C.C. senza essere informati di tale infortunio.

A pag. 19 della sentenza di primo grado viene riportata la testimonianza del supervisore del reparto old della Cosmint, dalla quale risulta che il capo reparto H.H. e il direttore B.B. fermarono la linea di produzione dopo l'incidente della E.E. e di D.D. ma che nel programma di lavoro del 13 dicembre 2017 era previsto il funzionamento della linea 56, che era stata operativa anche la notte tra il 12 il 13.

Sulla base di tali emergenze istruttorie, la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione non illogica, che non fosse in alcun modo ipotizzabile che la decisione di avviare la linea 56 sia stata presa senza un esplicito o implicito 'via libera' da parte di colui al quale era demandato il potere di direzione dell'attività produttiva dello stabilimento, tanto più che, si legge a pag.14, "la linea 56 si trovava proprio davanti alle vetrate dell'ufficio dell'imputato, che dunque si era certamente accorto della messa in funzionamento".

La testimonianza a sostegno della contrarietà del B.B. al predetto funzionamento la sera del 12 dicembre è stata ritenuta, congruamente, non attendibile sulla base della prova documentale, dalla quale era emerso che la linea 56, dopo l'infortunio della C.C., era rimasta ferma solo per un paio d'ore.

In definitiva, si è ritenuto dimostrato che il ricorrente fosse nelle condizioni di acquisire concreta consapevolezza del rischio da prevenire e che, nella sostanza, avesse optato per una scelta gestionale di fondo in virtù della quale gli obiettivi produttivi fossero da considerare prevalenti sulla sicurezza.

3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. È sufficiente leggere quanto indicato alle pagg.14-15 della sentenza impugnata per constatare come la Corte territoriale abbia espressamente preso in esame le censure della difesa inerenti alla colpa specifica contestata all'imputato B.B. e abbia fornito congrua motivazione sul punto. Non è, d'altro canto, indispensabile che vengano richiamate le norme cautelari violate, ove nel testo della pronuncia sia chiaro il riferimento alle condotte colpose contestate nel capo d'imputazione.

4. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto direttamente correlati alle doglianze svolte nel primo motivo, come già detto inammissibili.

Per completezza, va aggiunto che, con riguardo alla colpa specifica e alla causalità della colpa, al B.B. si è addebitato di aver messo a disposizione delle maestranze strumenti non conformi alla normativa antinfortunistica, oltreché di non aver preso in considerazione i rischi derivanti dalle attrezzature scelte e dalle interferenze con altre attrezzature già in uso. Tale ultima violazione è stata correttamente addebitata ad entrambi gli imputati, posto che era stato montato un invito metallico che introduceva un ulteriore rischio di urto e cesoiamento senza alcuna misura di protezione. Come chiarito dal funzionario dell'ATS di Como, si legge nelle sentenze, l'incorporazione dell'invito metallico sull'ultimo nastro era stata progettata in difformità dalla normativa antinfortunistica, trattandosi di componente che non era parte del nastro trasportatore; la macchina, a seguito di questa modifica, non era stata certificata nuovamente. La modifica aveva, infatti, introdotto un ulteriore pericolo di natura meccanica che avrebbe reso necessario effettuare una nuova valutazione del rischio e la rimarcatura dell'attrezzatura o comunque della linea. Tali omissioni erano da porsi in diretta correlazione con gli infortuni accertati in quanto le lesioni subite dalle persone offese erano state originate proprio dall'inserimento della mano tra il nastro e l'invito metallico, così concretizzando il rischio che il rispetto delle norme cautelari avrebbe dovuto prevenire.

5. Il quinto motivo di ricorso è infondato.

La difesa ritiene che, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1 n.3, cod. pen. il giudice debba indicare gli elementi sintomatici dai quali desumere la previsione in concreto dell'evento da parte dell'imputato, asserendo che non vi sia alcuna prova che il B.B. avesse previsto in concreto il reiterarsi dell'evento lesivo, che anzi riteneva escluso per aver disposto il fermo macchina sino alla messa a norma.

Giova, a tal proposito, evidenziare che i giudici di merito, secondo quanto già esaminato con riguardo al primo motivo di ricorso, hanno escluso che sia stata fornita la prova che il B.B. avesse disposto il fermo macchina sino alla messa a norma, onde la censura muove da un presupposto di fatto indimostrato.

Il giudice di primo grado, considerando il B.B. assolutamente consapevole di quanto occorso alla C.C. e delle ragioni dell'infortunio, ne ha logicamente desunto la prova della colpa cosciente per la consapevolezza che l'imputato aveva circa i rischi connessi all'utilizzo del macchinario come modificato.

La Corte di appello ha precisato che il B.B., alla luce dell'infortunio verificatosi il 12 dicembre, avrebbe senz'altro potuto e dovuto prevedere la possibilità di altri infortuni simili.

Il giudizio sotteso alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante è stato, dunque, logicamente affidato all'incontestabile dato che si fosse già verificato un infortunio avente identiche caratteristiche e secondo la medesima scansione causale dei due successivi eventi lesivi. La stessa violazione delle regole cautelari contestate con riguardo alle lesioni subìte dalla lavoratrice C.C. ha, poi, causato le lesioni subìte, il giorno dopo, dai lavoratori E.E. e D.D., onde il verificarsi di infortuni che concretizzavano il medesimo rischio non cautelato ha costituito una solida base argomentativa nella sentenza impugnata.

Anche per tale profilo, dunque, le doglianze del ricorrente si rivelano non accoglibili.

Ricorso di A.A.

6. Indiscussa la posizione di garanzia di B.B., con riguardo alla qualifica di progettista attribuita al A.A., l'art. 22 D.Lgs. n.81 cit. lo definisce come colui che "effettua scelte progettuali e tecniche e sceglie attrezzature, componenti e dispositivi di protezione". La difesa sostiene che il A.A. non ha confermato di aver progettato l'invito metallico, ma la stessa difesa riporta che l'imputato ha definito la realizzazione dell'invito metallico come una "soluzione pratica" richiesta dalla società e richiama il contenuto della prova dichiarativa, dalla quale si desume che l'invito metallico fu costruito in modo artigianale e che si trattava di una modifica temporanea piuttosto che di un vero e proprio progetto tecnico. Sono state richiamate anche ulteriori prove dichiarative che, secondo la difesa, dimostrano che il progetto non fosse stato realizzato dal ricorrente. Il ruolo asseritamente rivestito dal A.A. sarebbe quello di "consulente esterno per conto di Sarma Impianti quale consulente tecnico di automazione industriale".

Occorre, dunque, chiedersi quali siano le mansioni tipiche di un progettista e in particolare se, come ritiene la difesa, nel caso concreto tale posizione di garanzia presupponga che sia redatto un progetto attraverso un processo o un'attività di progettazione da parte di un soggetto specificamente abilitato e iscritto a un collegio o a un ordine professionale, segnatamente all'ordine degli ingegneri specializzati in impiantistica, ossia in progettazione di impianti industriali.

Il giudice di primo grado ha riconosciuto la posizione di garanzia del A.A. sulla base di una serie di elementi istruttori che descrivono i poteri di gestione e controllo di cui egli disponeva durante l'infortunio occorso alla C.C., il A.A. si trovava a controllare il funzionamento della linea; la Cosmint gli aveva chiesto di apportare alcune modifiche affinché la linea potesse produrre e, in autonomia, aveva progettato un invito metallico che era stato montato da un operaio su indicazione dello stesso A.A.; il A.A. si occupava dell'operatività delle linee e aveva il potere di far partire o meno la linea, come dimostrato dal fatto che la notte tra l'11 e il 12 dicembre la linea non aveva funzionato su sua indicazione, come emerso dal foglio di lavoro in atti; la parte operativa dell'avvio della linea era gestita dal A.A. che, al bisogno, si serviva di personale della Sarma Impianti, impresa addetta alla manutenzione; il nastro trasportatore da aggiungere alla linea era stato fornito da tale L.L., il quale aveva riferito di averne contrattato l'acquisto e il prezzo direttamente con il A.A.

Il A.A., per quanto emerso dalla prova dichiarativa e documentale, svolgeva presso la Cosmint le mansioni di consulente nell'installazione delle linee (consulenza tecnica "automazione industriale"). Secondo quanto riportato a pag.24 della sentenza di primo grado, per consentire il funzionamento della linea 56, consegnata incompleta dal produttore, il A.A. aveva, dapprima, contrattato con il fornitore il prezzo per modificare il nastro trasportatore e, successivamente, aveva chiesto a un meccanico della Sarma Impianti di preparare uno scivolo progettato dallo stesso imputato per collegare il nastro trasportatore al tavolo adibito al confezionamento manuale.

Al primo motivo di appello, di cui il ricorso rappresenta mera reiterazione, la Corte di appello ha risposto alle pagg. 16-17 richiamando, in primo luogo, la motivazione offerta dal Tribunale alle pagg. 26-27 e aggiungendo come, all'esito dell'istruttoria, fosse emerso un ruolo sostanzialmente direttivo del A.A. in merito all'allestimento e all'avvio delle linee produttive, confermato dal fatto che lo stesso datore di lavoro si fosse a lui rivolto per risolvere il problema creato dalla mancata consegna dell'inscatolatrice; problema che proprio il A.A. aveva risolto con l'installazione dell'invito metallico.

I giudici di merito hanno, dunque, attribuito rilevanza ai compiti effettivamente svolti dal A.A., tra i quali la stessa ideazione dell'invito metallico, per desumerne la posizione di garanzia. Tale modo di procedere si conforma a consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha raccomandato all'interprete di calibrare la responsabilità del singolo sui poteri gerarchici e funzionali dei quali concretamente dispone, individuando la sfera di competenza gestionale e organizzativa a ciascuno attribuita nell'ambito dell'organizzazione aziendale al fine di delimitare l'area di rischio della quale il singolo è gestore.

Non è, dunque, rilevante valutare se il progettista sia o no colui che, essendo abilitato alla professione, redige un formale progetto di ingegneria impiantistica giacchè l'art. 22 D.Lgs. n.81/2008 non richiede altro se non che colui che progetta un impianto o, come nel caso concreto, fornisce la soluzione tecnica per far funzionare un impianto, si attenga al rispetto della normativa antinfortunistica. Per altro verso, vale la pena ricordare che nell'art. 2 D.Lgs. n.81/2008 non è presente la definizione di progettista, potendosene desumere l'intenzione del legislatore di non collegare la posizione di garanzia di colui che svolga quest'attività a particolari qualifiche. Anche l'innovazione di un macchinario integra, peraltro, quell'attività di ideazione di soluzioni tecniche che comporta l'assunzione della posizione di garanzia rilevante ai fini dell'obbligo del rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Le conformi sentenze di merito mostrano di aver accertato oltre ogni ragionevole dubbio che il A.A. abbia assunto, su incarico dei vertici, il compito di dotare il macchinario di un sistema, ancorchè temporaneo ma non per questo non necessitante di presidi antinfortunistici, che consentisse un rapido inscatolamento manuale dei prodotti in attesa del completamento dell'impianto con l'arrivo di una macchina inscatolatrice.

Il ricorso, negando che il A.A. avesse autonomo potere decisionale sulle modifiche delle linee produttive, trascura di confrontarsi con la motivazione della sentenza come sopra richiamata, che ha incentrato l'attenzione sul rischio causato dalla modifica del macchinario alla quale il A.A. aveva sovrinteso.

I compiti del A.A. risultano, in altre parole, positivamente descritti nelle sentenze di merito sulla base dell'istruttoria svolta; il ricorso propone, in fatto, una rilettura delle medesime emergenze istruttorie tendente a svuotare la condotta dell'imputato, sino a ridurlo a mero esecutore materiale, in palese contrasto con quanto congruamente descritto dai giudici di merito.

Indipendentemente dal ruolo formale, si è, inoltre, ritenuto che il A.A. rivestisse nei fatti il ruolo di dirigente.

Deve, in primo luogo, ritenersi infondato ogni argomento difensivo che si basi sulla limitata durata dell'incarico, non essendo tanto rilevante il dato temporale quanto piuttosto l'attività in concreto svolta in quel lasso di tempo.

Occorre, a tal proposito, ricordare che l'art. 299 prevede che "Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti" e che l'art. 2 lett. d) del medesimo testo normativo descrive come dirigente la "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".

Il ricorso, che propone una rilettura delle emergenze istruttorie non consentita in questa fase, è anche sul punto privo di confronto con le risultanze istruttorie richiamate nelle conformi sentenze di merito. La difesa sostiene che l'argomento principale sul quale si fonda l'applicazione del principio di effettività sarebbe la circostanza che il A.A. abbia dato l'ordine di fermare il funzionamento della linea nella notte tra l'11 e il 12 dicembre, ma tale assunto non trova conferma nelle sentenze di merito, che hanno valorizzato sia il fatto che al momento dell'infortunio occorso ad C.C. il A.A. si trovasse proprio sulla linea 56 per verificarne il funzionamento sia il fatto che il teste L.L. avesse riferito di aver trattato esclusivamente con il A.A., così come in altre occasioni, per la fornitura del nastro trasportatore che era stato inserito nella linea produttiva. Il fatto che nella notte fra l'11 e il 12 dicembre la linea fosse rimasta ferma su ordine del A.A. non rappresenta indice di manifesta illogicità della motivazione, ove si osservi che sempre a pag. 17 la stessa Corte ha specificato come il ruolo svolto dal A.A. si sia concretato in una condotta attiva incidente sul funzionamento dell'impianto che si affiancava agli analoghi poteri esercitati dal H.H. e soprattutto dal B.B., peraltro in maniera più ampia in quanto correlati anche alla gestione del personale. Il passaggio motivazionale che la difesa ritiene manifestamente illogico non può essere letto indipendentemente dall'intero contesto nel quale si colloca, costituito anche da quanto riportato a pag. 12 della medesima sentenza a proposito dell'esame dello stesso imputato A.A.; in tale passo motivazionale si legge, infatti, come quest'ultimo avesse contraddittoriamente affermato che l'unico soggetto abilitato a dare ordini in ordine al funzionamento della linea era il capo reparto H.H., pur avendo in precedenza comunicato al supervisore che la linea non avrebbe dovuto essere assolutamente fatta partire. Tale passo motivazionale evidenzia, dunque, le ragioni per le quali i giudici di merito abbiano inteso attribuire rilievo al rapporto tra il A.A. e il supervisore K.K. quale indice, tra gli altri, del ruolo direttivo che il A.A. aveva di fatto assunto in correlazione alla sua funzione di consulente addetto alla Cosmint per conto della Sarma Impianti, società che curava la manutenzione degli impianti.

La pronuncia risulta, in altre parole, conforme al principio di effettività che disciplina, in base all'art. 299 D.Lgs. n. 81 cit., la materia antinfortunistica e che implica non tanto la necessità di accertare la sussistenza di una investitura formale del garante, quanto, piuttosto, la possibilità per il giudice di stabilire se un determinato soggetto abbia, di fatto e indipendentemente dalla formale qualifica, assunto e svolto funzioni corrispondenti a quelle tipiche di uno dei garanti contemplati dalla normativa.

7. Conclusivamente, i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

 

P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma l'11 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2025.